mercoledì 30 aprile 2014





Normativa sull’ingresso ed il soggiorno del cittadino dell’Unione al vaglio [mancato (per manifesta inammisssibilità)] della Corte costituzionale

Corte cost. 8 aprile 2014, n. 84 (ord.)


OMISSIS

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, con ordinanza dell’11 dicembre 2012, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 10, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), nella parte «in cui consente al Prefetto di decretare l’allontanamento dal territorio dello Stato» del cittadino dell’Unione europea verso altro Stato membro, che nei confronti del medesimo cittadino ha emesso mandato di arresto europeo (M.A.E.), ai sensi della legge n. 69 del 2005, «qualora si verta nelle ipotesi di cui all’art. 18 di detta legge stabilite con sentenza della corte di appello»;

OMISSIS

che la questione è manifestamente inammissibile perché l’ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle censure;
che, infatti, il rimettente non specifica a quale delle ipotesi di cui agli artt. 5-bis, 6, 7 e 13 del d.lgs n. 30 del 2007 il provvedimento prefettizio abbia fatto riferimento, né se, fra le condizioni in base alle quali sono state valutate, ai sensi del comma 2 della norma impugnata, l’integrazione sociale e culturale ed i legami con il Paese di origine, sia stata considerata anche l’esistenza del provvedimento di rifiuto di esecuzione del mandato di arresto;
che, infatti, l’ordinanza nulla dice in merito alla data del provvedimento della Corte lagunare, sicché non è dato conoscere se quel provvedimento avesse preceduto o seguito il decreto prefettizio, con diverse conseguenze in ordine alla rilevanza di tale fatto nell’ambito di un procedimento in cui si realizza un effetto devolutivo pieno;
che, nonostante faccia riferimento ad un mandato in executivis, per l’esecuzione di una sentenza in relazione ad un reato commesso allorché il condannato era minorenne, il rimettente non specifica se il rifiuto della consegna sia stato emesso quando il ricorrente era minorenne o maggiorenne, omettendo di indicare, ancora, se il provvedimento di rifiuto sia divenuto definitivo e se la Corte d’appello, con riferimento alla lettera r) dell’art. 18 della legge n. 69 del 2005, abbia disposto l’esecuzione della pena in Italia, secondo il diritto interno né se questa pena sia stata espiata;
che, in mancanza di tali riferimenti specifici alla fattispecie concreta che ha dato origine al giudizio a quo, è inibita a questa Corte la necessaria verifica circa l’influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente (ex plurimis, ordinanze n. 193, n. 177, n. 171 e n. 162 del 2011);

OMISSIS

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), per violazione degli artt. 3 e 10, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale ordinario di Rovigo, con l’ordinanza in epigrafe.