IN TEMA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
Dal sito della Camera dei
Deputati
Nella seduta del 2 aprile 2014, la Camera ha approvato in via
definitiva un testo unificato, già esaminato in prima lettura e poi modificato
dal Senato, che si propone quattro obiettivi: 1) delegare al Governo la
disciplina di pene detentive non carcerarie, ovvero da eseguire presso il
domicilio; 2) delegare il Governo a realizzare una depenalizzazione; 3)
introdurre la messa alla prova nel processo penale; 4) disciplinare in modo innovativo
il processo a carico di imputati irreperibili.
Il provvedimento A.C. 331-927-B,
che l’Assemblea della Camera ha discusso a partire dal 24 marzo 2014, è stato
già esaminato da questo ramo del Parlamento, in prima lettura, lo scorso
luglio. Nel successivo passaggio parlamentare al Senato sono state apportate al
testo alcune modifiche (in particolare, il Senato ha arricchito il
provvedimento di alcuni contenuti, essenzialmente introducendo una delega per
la depenalizzazione). Ciò ha determinato l’esigenza di una seconda lettura da
parte della Camera.
In sintesi, e rinviando per un’analisi
più approfondita al dossier 7/2 del Servizio studi, il testo unificato
approvato dal Senato e poi dalla Camera senza modifiche, tratta i seguenti
quattro temi:
delega al Governo per l’introduzione
di pene detentive non carcerarie;
delega al Governo per la
depenalizzazione;
disciplina anche nel processo
penale ordinario della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato;
disciplina della sospensione del
procedimento nei confronti degli irreperibili.
Il provvedimento (articolo 1)
prevede che il Governo debba, entro 8 mesi, riformare il sistema delle pene,
eliminando l’attuale pena dell’arresto e introducendo nel codice penale, e
nella normativa complementare, pene detentive non carcerarie (reclusione presso
il domicilio e arresto presso il domicilio), di durata continuativa o per
singoli giorni settimanali o fasce orarie, da scontare presso l’abitazione. Tra
i principi e criteri direttivi della delega si prevede:
l’applicazione dell’arresto
domiciliare per tutte le ipotesi nelle quali è attualmente previsto l’arresto;
l’applicazione automatica della
reclusione domiciliare per tutti i delitti puniti con pena edittale della
reclusione nel massimo fino a 3 anni;
l’applicazione della reclusione
domiciliare a discrezione del giudice (che valuta la gravità del reato ai sensi
dell’art. 133 c.p.) per tutti i delitti puniti con la reclusione da 3 a 5 anni.
La delega esclude in talune
ipotesi l’applicabilità delle pene detentive non carcerarie; prevede che le
stesse pene possano essere sostituite con la detenzione in carcere in assenza
di un domicilio idoneo ovvero quando il comportamento del condannato risulti
incompatibile con la pena domiciliare (es. per averne violato le prescrizioni,
ovvero per aver commesso un nuovo reato).
Il Senato ha aggiunto che, per i
reati per i quali è prevista la detenzione domiciliare, il giudice può, sentito
l’imputato e il PM, applicare in sede di condanna anche la sanzione del lavoro
di pubblica utilità, per una durata minima di 10 giorni. Inoltre, sempre all’articolo
1, il Senato ha introdotto una delega al Governo per la disciplina della non
punibilità per tenuità del fatto, da applicare a tutte le condotte attualmente
punite con la sola pena pecuniaria (ammenda o multa) o con pene detentive non
superiori nel massimo a 5 anni, nelle seguenti ipotesi: a) particolare tenuità
dell’offesa; b) non abitualità del comportamento.
Il Senato
ha introdotto nel provvedimento (articolo 2) una ulteriore delega al Governo ad
operare una articolata depenalizzazione (entro 18 mesi dall’entrata in vigore
della legge). In particolare, il Governo dovrà trasformare in illeciti amministrativi:
i reati puniti con la sola pena
della multa o dell’ammenda, purchè non attinenti ad alcune materie escluse
(edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande;
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d’azzardo e
scommesse; armi ed esplosivi; materia elettorale e di finanziamento dei
partiti; proprietà intellettuale e industriale) (lett. a);
specifici reati contenuti nel
codice penale (in materia di atti osceni e pubblicazioni e spettacoli osceni;
di rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, di disturbo
delle occupazioni o del riposo delle persone, di abuso della credulità
popolare, di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive e, infine, di
atti contrari alla pubblica decenza) (lett. b);
il reato di omesso versamento di
ritenute previdenziali e assistenziali (lett.c);
alcune specifiche contravvenzioni
punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda (lett. d);
il reato
di immigrazione clandestina (comma 3, lett. b)). Il principio di delega prevede
che debbano conservare rilievo penale le condotte di violazione dei
provvedimenti amministrativi adottati in materia, vale a dire dei provvedimenti
di espulsione già adottati. In sostanza dovrà restare penalmente rilevante il
reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione.
Per i
reati trasformati in illeciti amministrativi il Governo dovrà prevedere
sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, all’eventuale
reiterazione dell’illecito, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o
attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle
sue condizioni economiche e comunque sanzioni pecuniarie comprese tra 5.000 e
50.000 euro nonché eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti
nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione
(lett. e); dovrà consentire la rateizzazione ma anche il pagamento in misura
ridotta (lett. f) e g)).
In relazione a specifici articoli
del codice penale, l’articolo 2 delega il Governo a procedere ad un’abrogazione
(comma 3, lett. a), c), d) e)) introducendo adeguate sanzioni pecuniarie
civili, fermo il diritto al risarcimento del danno.
Il provvedimento (articoli da 3 a
8) introduce nell’ordinamento l’istituto della sospensione del procedimento
penale con messa alla prova. Vengono a tal fine inseriti nel codice penale
nuovi articoli (da 168-bis a 168-quater), significativamente tra le
disposizioni relative alle cause estintive del reato, attraverso i quali si
prevede:
che nei procedimenti per reati
puniti con pena pecuniaria, ovvero con reclusione fino a 4 anni (sola,
congiunta o alternativa a pena pecuniaria), ovvero per uno dei reati in
relazione ai quali l’articolo 550, comma 2, c.p.p. prevede la citazione diretta
a giudizio, l’imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa
alla prova. La misura consiste in condotte riparatorie volte all’eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ove possibile in misure
risarcitorie del danno, nell’affidamento dell’imputato al servizio sociale e
nella prestazione di lavoro di pubblica utilità;
la sospensione del corso della
prescrizione del reato durante il periodo di sospensione del processo con messa
alla prova. Al termine della misura, se il comportamento dell’imputato è
valutato positivamente, il giudice dichiara l’estinzione del reato, restando
comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie;
come motivo di revoca della messa
alla prova la trasgressione grave del programma di trattamento, ovvero la
reiterata trasgressione dello stesso o il rifiuto di prestare il lavoro di
pubblica utilità, o la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo
delitto non colposo o di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui
si procede.
Vengono inoltre modificati il
codice di procedura penale (inserendo gli articoli da 464-bis a 464-novies), le
disposizioni di attuazione e il Testo Unico sul casellario giudiziale. Spetterà
ad un regolamento del Ministro della giustizia disciplinare le convenzioni in
merito al lavoro di pubblica utilità.
Il provvedimento AC. 337-921-B
disciplina infine il procedimento penale nei confronti degli irreperibili
(artt. 9 e ss.), eliminando ogni riferimento all’attuale istituto della
contumacia.
Modificando il codice di
procedura penale, si prevede che a fronte dell’assenza dell’imputato, il
giudice debba rinviare l’udienza e disporre che l’avviso sia notificato all’imputato
personalmente ad opera della polizia giudiziaria. Quando la notificazione non
risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza di non
luogo a procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo
nei confronti dell’imputato assente. Durante la sospensione del processo il
giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta
di parte, le prove non rinviabili.
Alla scadenza di un anno dalla
pronuncia dell’ordinanza di sospensione, e per ogni anno successivo, il giudice
disporrà nuove ricerche dell’imputato per la notifica dell’avviso. Se le
ricerche hanno esito positivo l’ordinanza è revocata, il giudice fissa la data
per la nuova udienza, e l’imputato può richiedere il giudizio abbreviato o il
patteggiamento.
Durante l’irreperibilità dell’imputato,
il corso della prescrizione è sospeso.