venerdì 4 aprile 2014



IN TEMA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Dal sito della Camera dei Deputati

Nella seduta del 2 aprile 2014, la Camera ha approvato in via definitiva un testo unificato, già esaminato in prima lettura e poi modificato dal Senato, che si propone quattro obiettivi: 1) delegare al Governo la disciplina di pene detentive non carcerarie, ovvero da eseguire presso il domicilio; 2) delegare il Governo a realizzare una depenalizzazione; 3) introdurre la messa alla prova nel processo penale; 4) disciplinare in modo innovativo il processo a carico di imputati irreperibili.

Il provvedimento A.C. 331-927-B, che l’Assemblea della Camera ha discusso a partire dal 24 marzo 2014, è stato già esaminato da questo ramo del Parlamento, in prima lettura, lo scorso luglio. Nel successivo passaggio parlamentare al Senato sono state apportate al testo alcune modifiche (in particolare, il Senato ha arricchito il provvedimento di alcuni contenuti, essenzialmente introducendo una delega per la depenalizzazione). Ciò ha determinato l’esigenza di una seconda lettura da parte della Camera.
In sintesi, e rinviando per un’analisi più approfondita al dossier 7/2 del Servizio studi, il testo unificato approvato dal Senato e poi dalla Camera senza modifiche, tratta i seguenti quattro temi:
delega al Governo per l’introduzione di pene detentive non carcerarie;
delega al Governo per la depenalizzazione;
disciplina anche nel processo penale ordinario della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato;
disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

Delega per la riforma del sistema delle pene
Il provvedimento (articolo 1) prevede che il Governo debba, entro 8 mesi, riformare il sistema delle pene, eliminando l’attuale pena dell’arresto e introducendo nel codice penale, e nella normativa complementare, pene detentive non carcerarie (reclusione presso il domicilio e arresto presso il domicilio), di durata continuativa o per singoli giorni settimanali o fasce orarie, da scontare presso l’abitazione. Tra i principi e criteri direttivi della delega si prevede:
l’applicazione dell’arresto domiciliare per tutte le ipotesi nelle quali è attualmente previsto l’arresto;
l’applicazione automatica della reclusione domiciliare per tutti i delitti puniti con pena edittale della reclusione nel massimo fino a 3 anni;
l’applicazione della reclusione domiciliare a discrezione del giudice (che valuta la gravità del reato ai sensi dell’art. 133 c.p.) per tutti i delitti puniti con la reclusione da 3 a 5 anni.
La delega esclude in talune ipotesi l’applicabilità delle pene detentive non carcerarie; prevede che le stesse pene possano essere sostituite con la detenzione in carcere in assenza di un domicilio idoneo ovvero quando il comportamento del condannato risulti incompatibile con la pena domiciliare (es. per averne violato le prescrizioni, ovvero per aver commesso un nuovo reato).
Il Senato ha aggiunto che, per i reati per i quali è prevista la detenzione domiciliare, il giudice può, sentito l’imputato e il PM, applicare in sede di condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, per una durata minima di 10 giorni. Inoltre, sempre all’articolo 1, il Senato ha introdotto una delega al Governo per la disciplina della non punibilità per tenuità del fatto, da applicare a tutte le condotte attualmente punite con la sola pena pecuniaria (ammenda o multa) o con pene detentive non superiori nel massimo a 5 anni, nelle seguenti ipotesi: a) particolare tenuità dell’offesa; b) non abitualità del comportamento.

Delega per la depenalizzazione
Il Senato ha introdotto nel provvedimento (articolo 2) una ulteriore delega al Governo ad operare una articolata depenalizzazione (entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge). In particolare, il Governo dovrà trasformare in illeciti amministrativi:
i reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda, purchè non attinenti ad alcune materie escluse (edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d’azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; materia elettorale e di finanziamento dei partiti; proprietà intellettuale e industriale) (lett. a);
specifici reati contenuti nel codice penale (in materia di atti osceni e pubblicazioni e spettacoli osceni; di rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di abuso della credulità popolare, di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive e, infine, di atti contrari alla pubblica decenza) (lett. b);
il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (lett.c);
alcune specifiche contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda (lett. d);
il reato di immigrazione clandestina (comma 3, lett. b)). Il principio di delega prevede che debbano conservare rilievo penale le condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia, vale a dire dei provvedimenti di espulsione già adottati. In sostanza dovrà restare penalmente rilevante il reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione.
Per i reati trasformati in illeciti amministrativi il Governo dovrà prevedere sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, all’eventuale reiterazione dell’illecito, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche e comunque sanzioni pecuniarie comprese tra 5.000 e 50.000 euro nonché eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione (lett. e); dovrà consentire la rateizzazione ma anche il pagamento in misura ridotta (lett. f) e g)).
In relazione a specifici articoli del codice penale, l’articolo 2 delega il Governo a procedere ad un’abrogazione (comma 3, lett. a), c), d) e)) introducendo adeguate sanzioni pecuniarie civili, fermo il diritto al risarcimento del danno.

Messa alla prova
Il provvedimento (articoli da 3 a 8) introduce nell’ordinamento l’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova. Vengono a tal fine inseriti nel codice penale nuovi articoli (da 168-bis a 168-quater), significativamente tra le disposizioni relative alle cause estintive del reato, attraverso i quali si prevede:
che nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria, ovvero con reclusione fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria), ovvero per uno dei reati in relazione ai quali l’articolo 550, comma 2, c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio, l’imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste in condotte riparatorie volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ove possibile in misure risarcitorie del danno, nell’affidamento dell’imputato al servizio sociale e nella prestazione di lavoro di pubblica utilità;
la sospensione del corso della prescrizione del reato durante il periodo di sospensione del processo con messa alla prova. Al termine della misura, se il comportamento dell’imputato è valutato positivamente, il giudice dichiara l’estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie;
come motivo di revoca della messa alla prova la trasgressione grave del programma di trattamento, ovvero la reiterata trasgressione dello stesso o il rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità, o la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
Vengono inoltre modificati il codice di procedura penale (inserendo gli articoli da 464-bis a 464-novies), le disposizioni di attuazione e il Testo Unico sul casellario giudiziale. Spetterà ad un regolamento del Ministro della giustizia disciplinare le convenzioni in merito al lavoro di pubblica utilità.

Processo a carico di irreperibili
Il provvedimento AC. 337-921-B disciplina infine il procedimento penale nei confronti degli irreperibili (artt. 9 e ss.), eliminando ogni riferimento all’attuale istituto della contumacia.
Modificando il codice di procedura penale, si prevede che a fronte dell’assenza dell’imputato, il giudice debba rinviare l’udienza e disporre che l’avviso sia notificato all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. Quando la notificazione non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell’imputato assente. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.
Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione, e per ogni anno successivo, il giudice disporrà nuove ricerche dell’imputato per la notifica dell’avviso. Se le ricerche hanno esito positivo l’ordinanza è revocata, il giudice fissa la data per la nuova udienza, e l’imputato può richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.
Durante l’irreperibilità dell’imputato, il corso della prescrizione è sospeso.