Amministrazioni
Pubbliche (nozione)
Cons. di Stato, I, Numero xx/2011 e data xx/2011
OMISSIS
Rileva la
Sezione che, come riportato nella narrativa che precede, il
Ministero sottopone a questo Consiglio l’esame delle problematiche relative
all’applicazione della richiamata disposizione di cui all’art. 80 del
T.U.O.E.L., secondo cui “gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori
dipendenti da privati o da enti pubblici economici” sono posti a carico
dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni
pubbliche di cui all’art. 79 del medesimo T.U.O.E.L.; problematiche che – come
analiticamente rappresentato nella richiesta di parere, sinteticamente sopra
riportata – richiedono un’esatta individuazione della natura giuridica, pubblica
o privata, di società per azioni di diritto privato ma di proprietà pubblica,
in quanto lo spirito e la finalità della disposizione è nell’evidente scopo di
salvaguardare l’esercizio delle funzioni pubbliche svolte da
lavoratori-dipendenti, prevedendo il ristoro dei conseguenti oneri nei
confronti dei soggetti (datori di lavoro) privati, ristoro escluso nei
confronti dei soggetti (datori di lavoro) pubblici per l’identità tra funzioni
e soggetti.
L’esame di tali problematiche è necessariamente connesso alla
preventiva individuazione di criteri certi sulla natura giuridica di alcune
società per azioni, private in quanto a struttura giuridico-formale, ma
pubbliche per scopi finalistici e soprattutto per l’assetto proprietario.
OMISSIS
Ciò premesso, ritiene la Sezione che la prospettazione del quesito, ai
fini di una sua più pertinente risposta, richieda una preventiva disamina dei
limiti posti nella richiesta di parere, limiti che riguardano la ricognizione
sulla natura giuridica – pubblica o privata – delle predette entità in
relazione alle specifiche esigenze applicative della menzionata disposizione e
che, quindi, pur appartenendo al medesimo contesto interpretativo, prescindono
da una ricognizione “assoluta”, per così dire ordinamentale, sulla complessa materia;
inoltre, è ovvio che, nel perimetro considerato dalla normativa in questione,
preoccupata principalmente di garantire l’esercizio di funzioni pubbliche
elettive senza gravare su patrimonialità private, non si possa escludere (anzi
sarebbe opportuno anche ai fini di una “ricognizione” autentica sull’effettiva
natura dei soggetti in questione) un intervento chiarificatore del legislatore.
In altri termini ritiene la Sezione che, pur dovendo auspicare un’iniziativa
normativa generale sull’effettiva natura delle S.p.A. “pubbliche”, che
prescinda dal contesto e dall’applicazione di disposizioni di carattere
settoriale (come ad esempio la tipologia del rapporto di impiego dei
dipendenti), e che identifichi criteri oggettivi e di carattere generale
[soprattutto in relazione a quanto in proposito già effettuato dal legislatore
europeo: art. 2, lett. a), Dir. 25 giugno 1980, n. 809/723/CEE], allo stato
attuale una soluzione concreta del quesito vada individuata nella specifica
normativa di riferimento.
OMISSIS
In conclusione, e a favore di una soluzione di certezza
giuridica che regga su dati normativi testuali e prescinda da interpretazioni
legate all’accertamento della natura delle singole situazioni, va ritenuto che sono amministrazioni pubbliche:
a) tutte quelle elencate dall’art. 1,
comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
b) gli enti e gli altri soggetti
inseriti nel conto economico consolidato individuati, ai sensi dell’art. 1,
commi 2 e 3, del d.lgs. n. 196/2009, dall’ISTAT. Si veda da ultimo l’elenco di
cui al comunicato 24 luglio 2010 e a quello 30 settembre 2011, che comprende
varie società pubbliche – quali, ad esempio Anas S.p.A., Coni Servizi S.p.A.,
Italia Lavoro S.p.A., Patrimonio dello Stato S.p.A. - ma non Ferrovie dello
Stato S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.;
c) quelle società alle quali la legge
attribuisce espressamente “personalità giuridica di diritto pubblico” (ad es.
si veda l’art. 18, comma 9, della l. 22 dicembre 1984, n. 887 con riguardo
all’Agecontrol).
Conseguentemente, sono considerate
soggetti “privati”, ai sensi dell’art. 80, secondo periodo, del d.lgs. n.
267/2000 – e quindi non sono a loro carico gli oneri dei propri dipendenti per
i permessi retribuiti conseguenti all’esercizio delle funzioni pubbliche di cui
al precedente art. 79 – tutte le società pubbliche, ad esclusione di quelle
inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’ISTAT (in
applicazione della normativa di cui alla precedente lett. b) e di quelle che
hanno per legge “personalità giuridica di diritto pubblico”.
OMISSIS
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