lunedì 14 aprile 2014





Amministrazioni Pubbliche (nozione)

Cons. di Stato, I, Numero xx/2011 e data xx/2011

OMISSIS

Rileva la Sezione che, come riportato nella narrativa che precede, il Ministero sottopone a questo Consiglio l’esame delle problematiche relative all’applicazione della richiamata disposizione di cui all’art. 80 del T.U.O.E.L., secondo cui “gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici” sono posti a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’art. 79 del medesimo T.U.O.E.L.; problematiche che – come analiticamente rappresentato nella richiesta di parere, sinteticamente sopra riportata – richiedono un’esatta individuazione della natura giuridica, pubblica o privata, di società per azioni di diritto privato ma di proprietà pubblica, in quanto lo spirito e la finalità della disposizione è nell’evidente scopo di salvaguardare l’esercizio delle funzioni pubbliche svolte da lavoratori-dipendenti, prevedendo il ristoro dei conseguenti oneri nei confronti dei soggetti (datori di lavoro) privati, ristoro escluso nei confronti dei soggetti (datori di lavoro) pubblici per l’identità tra funzioni e soggetti.
L’esame di tali problematiche è necessariamente connesso alla preventiva individuazione di criteri certi sulla natura giuridica di alcune società per azioni, private in quanto a struttura giuridico-formale, ma pubbliche per scopi finalistici e soprattutto per l’assetto proprietario.

OMISSIS

Ciò premesso, ritiene la Sezione che la prospettazione del quesito, ai fini di una sua più pertinente risposta, richieda una preventiva disamina dei limiti posti nella richiesta di parere, limiti che riguardano la ricognizione sulla natura giuridica – pubblica o privata – delle predette entità in relazione alle specifiche esigenze applicative della menzionata disposizione e che, quindi, pur appartenendo al medesimo contesto interpretativo, prescindono da una ricognizione “assoluta”, per così dire ordinamentale, sulla complessa materia; inoltre, è ovvio che, nel perimetro considerato dalla normativa in questione, preoccupata principalmente di garantire l’esercizio di funzioni pubbliche elettive senza gravare su patrimonialità private, non si possa escludere (anzi sarebbe opportuno anche ai fini di una “ricognizione” autentica sull’effettiva natura dei soggetti in questione) un intervento chiarificatore del legislatore.
In altri termini ritiene la Sezione che, pur dovendo auspicare un’iniziativa normativa generale sull’effettiva natura delle S.p.A. “pubbliche”, che prescinda dal contesto e dall’applicazione di disposizioni di carattere settoriale (come ad esempio la tipologia del rapporto di impiego dei dipendenti), e che identifichi criteri oggettivi e di carattere generale [soprattutto in relazione a quanto in proposito già effettuato dal legislatore europeo: art. 2, lett. a), Dir. 25 giugno 1980, n. 809/723/CEE], allo stato attuale una soluzione concreta del quesito vada individuata nella specifica normativa di riferimento.

OMISSIS

In conclusione, e a favore di una soluzione di certezza giuridica che regga su dati normativi testuali e prescinda da interpretazioni legate all’accertamento della natura delle singole situazioni, va ritenuto che sono amministrazioni pubbliche:
a) tutte quelle elencate dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
b) gli enti e gli altri soggetti inseriti nel conto economico consolidato individuati, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 196/2009, dall’ISTAT. Si veda da ultimo l’elenco di cui al comunicato 24 luglio 2010 e a quello 30 settembre 2011, che comprende varie società pubbliche – quali, ad esempio Anas S.p.A., Coni Servizi S.p.A., Italia Lavoro S.p.A., Patrimonio dello Stato S.p.A. - ma non Ferrovie dello Stato S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.;
c) quelle società alle quali la legge attribuisce espressamente “personalità giuridica di diritto pubblico” (ad es. si veda l’art. 18, comma 9, della l. 22 dicembre 1984, n. 887 con riguardo all’Agecontrol).
Conseguentemente, sono considerate soggetti “privati”, ai sensi dell’art. 80, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 – e quindi non sono a loro carico gli oneri dei propri dipendenti per i permessi retribuiti conseguenti all’esercizio delle funzioni pubbliche di cui al precedente art. 79 – tutte le società pubbliche, ad esclusione di quelle inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’ISTAT (in applicazione della normativa di cui alla precedente lett. b) e di quelle che hanno per legge “personalità giuridica di diritto pubblico”.

OMISSIS

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