Cass. 17 maggio 2013, n. 12067
Anagrafe – Risultanze
anagrafiche – Valore – Notificazione
civile
Al fine di superare la presunzione di
coincidenza della residenza del soggetto destinatario della notifica con quella
risultante dal certificato anagrafico rilasciato all'epoca della notificazione,
non è sufficiente la produzione di certificazioni contrastanti (ovvero
attestanti il cambio di residenza prima della notifica) ma emesse in epoca
successiva, atteso che anche da queste ultime può trarsi una mera presunzione
di avvenuto trasferimento della residenza in data anteriore alla notifica, di
per sè inidonea a vincere quella contraria. E poichè l'art. 44 c.c. esclude che
il trasferimento di residenza possa essere opposto ai terzi di buona fede se
non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge, la prova dell'avvenuto
cambio di residenza in data anteriore alla notifica, in caso di divergenza fra
le certificazioni anagrafiche, può essere fornita solo attraverso la produzione
della doppia dichiarazione (al comune che si abbandona ed a quello dove si
intende fissare la dimora abituale) prevista dall'art. 31 disp. att. c.c.