domenica 6 aprile 2014



Cass. 17 maggio 2013, n. 12067


Anagrafe – Risultanze anagrafiche  – Valore – Notificazione civile
 
Al fine di superare la presunzione di coincidenza della residenza del soggetto destinatario della notifica con quella risultante dal certificato anagrafico rilasciato all'epoca della notificazione, non è sufficiente la produzione di certificazioni contrastanti (ovvero attestanti il cambio di residenza prima della notifica) ma emesse in epoca successiva, atteso che anche da queste ultime può trarsi una mera presunzione di avvenuto trasferimento della residenza in data anteriore alla notifica, di per sè inidonea a vincere quella contraria. E poichè l'art. 44 c.c. esclude che il trasferimento di residenza possa essere opposto ai terzi di buona fede se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge, la prova dell'avvenuto cambio di residenza in data anteriore alla notifica, in caso di divergenza fra le certificazioni anagrafiche, può essere fornita solo attraverso la produzione della doppia dichiarazione (al comune che si abbandona ed a quello dove si intende fissare la dimora abituale) prevista dall'art.  31 disp. att. c.c.