giovedì 10 aprile 2014




Allontanamento dei cittadini dell’Unione

Questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 del d. lgs. 30/2007

Corte cost. 8 aprile 2014, n. 84

OMISSIS

Considerato che il Tribunale ordinario di Rovigo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), nella parte «in cui consente al Prefetto di decretare l’allontanamento dal territorio dello Stato» del cittadino dell’Unione europea verso altro Stato membro, che nei confronti del medesimo cittadino ha emesso mandato di arresto europeo (M.A.E.), ai sensi della legge 22 aprile 2005 n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), «qualora si verta nelle ipotesi di cui all’art. 18 di detta legge stabilite con sentenza della corte di appello»;
che la questione è manifestamente inammissibile perché l’ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle censure;

OMISSIS

che, in mancanza di tali riferimenti specifici alla fattispecie concreta che ha dato origine al giudizio a quo, è inibita a questa Corte la necessaria verifica circa l’influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente (ex plurimis, ordinanze n. 193, n. 177, n. 171 e n. 162 del 2011);
che, infine, il parametro dell’art. 10, secondo comma, Cost., non è utilizzabile per le norme internazionali convenzionali rilevanti nella specie, atteso che «l’esigenza di coerenza con l’ordinamento comunitario trova collocazione adeguata nell’art. 11 della Costituzione» (sentenza n. 284 del 2007);
OMISSIS

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), per violazione degli artt. 3 e 10, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale ordinario di Rovigo, con l’ordinanza in epigrafe.