Allontanamento dei
cittadini dell’Unione
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 del d. lgs.
30/2007
Corte cost. 8 aprile 2014, n. 84
OMISSIS
Considerato che il Tribunale ordinario di Rovigo dubita della legittimità
costituzionale dell’art. 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
(Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri), nella parte «in cui consente al Prefetto di
decretare l’allontanamento dal territorio dello Stato» del cittadino
dell’Unione europea verso altro Stato membro, che nei confronti del medesimo
cittadino ha emesso mandato di arresto europeo (M.A.E.), ai sensi della legge
22 aprile 2005 n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al
mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri),
«qualora si verta nelle ipotesi di cui all’art. 18 di detta legge stabilite con
sentenza della corte di appello»;
che la questione è manifestamente inammissibile perché l’ordinanza di
rimessione presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta
e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito
delle censure;
OMISSIS
che, in mancanza di tali riferimenti specifici alla fattispecie concreta che
ha dato origine al giudizio a quo, è inibita a questa Corte la necessaria
verifica circa l’influenza della questione di legittimità sulla decisione
richiesta al rimettente (ex plurimis, ordinanze n. 193, n. 177, n. 171 e n. 162
del 2011);
che, infine, il parametro dell’art. 10, secondo comma, Cost., non è
utilizzabile per le norme internazionali convenzionali rilevanti nella specie,
atteso che «l’esigenza di coerenza con l’ordinamento comunitario trova
collocazione adeguata nell’art. 11 della Costituzione» (sentenza n. 284 del
2007);
OMISSIS
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
(Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri), per violazione degli artt. 3 e 10, secondo
comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale ordinario di Rovigo, con
l’ordinanza in epigrafe.