1.Elezioni – Elezioni regionali –
Espressione del voto
2.Elezioni – Elezioni regionali –
Indebita partecipazione di una lista - Effetti
Cons. di Stato, V, xx febbraio 2014, n. xx
La regola della ‘estensione’, disposta
dall’art. 2 della legge 43/1995, è applicabile solo quando sia stato espresso
un voto valido in favore di una lista provinciale (Cons. Stato, Sez. V, 28
dicembre 1996, n. 1618). Ciò posto, a maggior ragione nel caso di specie non è
applicabile la medesima regola, dal momento che non solo il voto di per sé non
è ‘valido’, ma per di più la stessa indebita presenza della lista sulla scheda
ha inevitabilmente influito sulle scelte dell’elettore (che poteva decidere di
votare anche una diversa lista).
L’avvenuta partecipazione alla competizione
elettorale di una lista che non doveva esservi ammessa - qualora essa abbia
ottenuto un numero di voti tanto consistente da avere avuto una decisiva
incidenza sull’esito finale – comporta l’integrale annullamento del verbale di
proclamazione degli eletti, con la conseguente rinnovazione delle relative
operazioni (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 ottobre 2012, n. 5504; Sez. V, 31
marzo 2012, n. 1889; Sez. V, 20 marzo 2006, n. 1437; Sez. V, 18 giugno 2001, n.
3212; Sez. V, 10 maggio 1999, n. 535).