martedì 1 aprile 2014




Tar Calabria, Reggio Calabria, xx ottobre 2013, n. xx


1.Elezioni – Elezioni comunali – Presentazione delle liste – Accettazione della candidatura

2.Elezioni – Elezioni comunali – Presentazione delle liste – Compiti della Commissione Elettorale Circondariale



La mancanza della indicazione della lista, per la quale si accetta la candidatura, è elemento essenziale della dichiarazione medesima, dal momento che in sua assenza l’effetto dichiarativo è insufficiente per indeterminatezza oggettiva e, dunque, la relativa volontà di accettazione è incompleta [né, aggiunge il Collegio, può valere a completare tale indeterminatezza - in una sorta di integrazione per relationem - la circostanza che la dichiarazione sia allegata alla lista al momento della presentazione, attesa la completa autonomia della stessa dichiarazione di accettazione]


Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 ab., posto che l’art. 30 del T.U. 570/1960 prevede esplicitamente la possibilità di regolarizzare solo i contrassegni di lista ingannevoli, non può essere ammessa analoga possibilità in relazione all’incompleta dichiarazione di accettazione della candidatura [Il Tar ricorda, sul punto, una pronuncia del massimo organo di giustizia amministrativa, che ha evidenziato come, poiché, per i Comuni di popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, le operazioni di scrutinio delle candidature presentate trovano la loro regolamentazione nelle disposizioni presenti nell'art. 30 del T.U. 570/1960 e non in quelle di cui agli artt. 32 e 33 (riferite ai Comuni con popolazione superiore), non è concessa alla Commissione elettorale la facoltà di disporre l'acquisizione di nuovi documenti o l'integrazione di quelli depositati, non essendo, quindi, possibile, nelle ipotesi riconducibili alla disciplina di cui al suddetto art. 30, la sanatoria dei procedimenti mediante una produzione documentale oltre i termini; ciò perché il citato art. 30 è norma completa che stabilisce le regole alle quali ci si deve attenere al momento della presentazione delle candidature, e questo al fine di garantire una situazione di perfetta parità tra i contendenti nel rispetto sia del diritto di elettorato attivo che di quello passivo]