Tar Calabria, Reggio Calabria, xx ottobre 2013, n. xx
1.Elezioni – Elezioni
comunali – Presentazione delle liste – Accettazione della candidatura
2.Elezioni – Elezioni
comunali – Presentazione delle liste – Compiti della Commissione Elettorale
Circondariale
La mancanza della indicazione della lista,
per la quale si accetta la candidatura, è elemento essenziale della
dichiarazione medesima, dal momento che in sua assenza l’effetto dichiarativo è
insufficiente per indeterminatezza oggettiva e, dunque, la relativa volontà di
accettazione è incompleta [né, aggiunge il Collegio, può valere a completare
tale indeterminatezza - in una sorta di integrazione per relationem - la circostanza che la dichiarazione sia
allegata alla lista al momento della presentazione, attesa la completa
autonomia della stessa dichiarazione di accettazione]
Nei comuni con popolazione inferiore a
15.000 ab., posto che l’art. 30 del T.U. 570/1960 prevede esplicitamente la
possibilità di regolarizzare solo i contrassegni di lista ingannevoli, non può essere ammessa analoga possibilità
in relazione all’incompleta dichiarazione di accettazione della candidatura [Il
Tar ricorda, sul punto, una pronuncia del massimo organo di giustizia
amministrativa, che ha evidenziato come, poiché, per i Comuni di popolazione
inferiore ai cinquemila abitanti, le operazioni di scrutinio delle candidature
presentate trovano la loro regolamentazione nelle disposizioni presenti
nell'art. 30 del T.U. 570/1960 e non in quelle di cui agli artt. 32 e 33
(riferite ai Comuni con popolazione superiore), non è concessa alla Commissione
elettorale la facoltà di disporre l'acquisizione di nuovi documenti o
l'integrazione di quelli depositati, non essendo, quindi, possibile, nelle
ipotesi riconducibili alla disciplina di cui al suddetto art. 30, la sanatoria
dei procedimenti mediante una produzione documentale oltre i termini; ciò
perché il citato art. 30 è norma completa che stabilisce le regole alle quali
ci si deve attenere al momento della presentazione delle candidature, e questo
al fine di garantire una situazione di perfetta parità tra i contendenti nel
rispetto sia del diritto di elettorato attivo che di quello passivo]