Cons. di Stato, V, xx ottobre 2013, n. xx
Elezioni – Elezioni
regionali – Presentazione delle liste – Sottoscrittori – Certificati di
iscrizione nelle liste elettorali
Al contrario di quanto previsto dagli artt.
32 e 33 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, nella lettura offertane dall’Adunanza
Plenaria n. 16/1999, secondo la quale il mancato deposito insieme con la lista
dei candidati dei certificati elettorali dei sottoscrittori non comporta ex se
l'esclusione della lista, potendo tali certificati essere acquisiti dal
segretario comunale anche oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente
la data delle votazioni e fino al momento in cui egli abbia rimesso la
documentazione alla Commissione elettorale, o esserne disposta l'acquisizione
dalla Commissione stessa fissando a tal fine un termine per l'adempimento, gli
artt. 9 e 10 della l. 108/1968 impongono ai presentatori delle liste per le
elezioni regionali di presentare entro il termine perentorio delle ore 12 del
ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni i certificati
elettorali attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori
della dichiarazione di presentazione; pertanto, legittimamente è esclusa dal
procedimento elettorale la lista i cui presentatori non abbiano adempiuto entro
il detto termine all'onere di produzione
[aggiunge il massimo organo di giustizia amministrativa che, come
correttamente rilevato Tar, nel procedimento elettorale regionale le liste non
vengono presentate presso l’Ente, che può direttamente attestare la qualità di
elettori della circoscrizione provinciale, ed inoltre l’Ufficio Elettorale
Circoscrizionale presso il Tribunale non è tenuto a possedere una copia
(aggiunta) delle liste degli elettori di tutti i Comuni della Provincia]