mercoledì 2 aprile 2014



Cons. di Stato, V, xx ottobre 2013, n. xx

Elezioni – Elezioni regionali – Presentazione delle liste – Sottoscrittori – Certificati di iscrizione nelle liste elettorali


Al contrario di quanto previsto dagli artt. 32 e 33 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, nella lettura offertane dall’Adunanza Plenaria n. 16/1999, secondo la quale il mancato deposito insieme con la lista dei candidati dei certificati elettorali dei sottoscrittori non comporta ex se l'esclusione della lista, potendo tali certificati essere acquisiti dal segretario comunale anche oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni e fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale, o esserne disposta l'acquisizione dalla Commissione stessa fissando a tal fine un termine per l'adempimento, gli artt. 9 e 10 della l. 108/1968 impongono ai presentatori delle liste per le elezioni regionali di presentare entro il termine perentorio delle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni i certificati elettorali attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione; pertanto, legittimamente è esclusa dal procedimento elettorale la lista i cui presentatori non abbiano adempiuto entro il detto termine all'onere di produzione  [aggiunge il massimo organo di giustizia amministrativa che, come correttamente rilevato Tar, nel procedimento elettorale regionale le liste non vengono presentate presso l’Ente, che può direttamente attestare la qualità di elettori della circoscrizione provinciale, ed inoltre l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale non è tenuto a possedere una copia (aggiunta) delle liste degli elettori di tutti i Comuni della Provincia]