Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni
LEGGE 7 aprile 2014, n. 56
(G.U. 7 aprile 2014, n. 81), Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni
(stralcio)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
OMISSIS
135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il
consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci
consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco,
da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori e' stabilito
in quattro»;
b) le lettere c) e d) sono abrogate.
136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135
provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli
oneri connessi con le attivita' in materia di status degli
amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte
prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della
relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa
specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.
137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del
testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni e' comunque consentito un
numero massimo di tre mandati.
OMISSIS
151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.