lunedì 7 aprile 2014




Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni

LEGGE 7 aprile 2014, n. 56  (G.U. 7 aprile 2014, n. 81), Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (stralcio)


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
OMISSIS
 
  135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13  agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
  «a) per  i  comuni  con  popolazione  fino  a  3.000  abitanti,  il
consiglio comunale e' composto,  oltre  che  dal  sindaco,  da  dieci
consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due; 
  b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino  a  10.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che  dal  sindaco,
da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori  e'  stabilito
in quattro»; 
  b) le lettere c) e d) sono abrogate. 
  136. I comuni interessati dalla disposizione di cui  al  comma  135
provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti  gli
oneri  connessi  con  le  attivita'  in  materia  di   status   degli
amministratori locali, di cui al titolo III,  capo  IV,  della  parte
prima del testo unico,  al  fine  di  assicurare  l'invarianza  della
relativa  spesa  in  rapporto  alla  legislazione   vigente,   previa
specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. 
  137. Nelle giunte dei comuni  con  popolazione  superiore  a  3.000
abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato  in  misura
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. 
  138. Ai comuni  con  popolazione  fino  a  3.000  abitanti  non  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51  del
testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni e' comunque consentito un
numero massimo di tre mandati.
 
  OMISSIS
 
  151. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.