In tema di dimissioni
del consigliere comunale
Tar Piemonte 12 dicembre 2013, n. 1336
FATTO e DIRITTO
OMISSIS
Quanto al merito del ricorso, il sig. R.C. ha contestato, in primo luogo,
l’interpretazione data dal Consiglio Comunale all’art. 38, comma 8 d.lgs. n.
267/2000, per cui non potevano essere considerate ritualmente proposte le
dimissioni 1) che fossero state indirizzate al Sindaco ed al Segretario
Comunale, invece che al Consiglio, 2) che non risultassero presentate o
personalmente o per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data
non anteriore a cinque giorni 3) che non apparissero assunte immediatamente al
protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione.
Alla luce degli atti di causa, dai quali emerge la avvenuta
consegna da parte del ricorrente e degli altri consiglieri OMISSIS della
dichiarazione di dimissioni direttamente nelle mani del Segretario Comunale di
C. dott. G.B., con contestuale assunzione al protocollo in ordine di
presentazione (cfr. documenti nn. 2, 3, 4, 5 e 10 del ricorrente), la suddetta
censura è fondata e meritevole di accoglimento.
Quanto al fatto che le dimissioni fossero rivolte non al
Consiglio Comunale, come prescritto dall’art. 38 comma 8 d.lgs. n. 267/2000,
occorre, infatti, sottolineare come “ la pur condivisibile esigenza di
assicurare che la presentazione delle dimissioni dalla carica di consigliere
comunale sia assistita da particolari cautele anche di ordine formale non debba
trovare applicazioni fattuali idonee a travalicare il generale canone di
proporzionalità, ovvero tali da consentire applicazioni concrete di carattere
distorto o strumentale (cfr. Cons. St., Sez. VI, 19.08.2009 n. 4982 di riforma
della sentenza del TAR Puglia citata dal Comune nella memoria di costituzione)
Nella decisione ricordata il Consiglio di Stato, ritenendo “
necessario assicurare (al contempo) che l'applicazione pratica delle
disposizioni in tema di dimissioni dalla carica di consigliere comunale (anche
in relazione alle conseguenze per ciò che attiene all'eventuale scioglimento
dell'Organo elettivo) non obliteri in modo ingiustificato le prerogative di
altri soggetti operanti nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, ovvero ne
ignori in modo indebito la sfera di competenze”, osserva che “ciò comporta
l’esigenza di tenere in adeguata considerazione l'inscindibile nesso funzionale
che lega l'attività del segretario comunale a quella dell'Organo consiliare,
individuando il primo quale soggetto istituzionalmente deputato a svolgere
funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni dell'Organo
elettivo, curandone altresì la verbalizzazione (in tal senso: comma 4, lettera
d) dell'art. 97 del T.U.E.L.).È noto al riguardo che la riforma del 2000 abbia
enfatizzato il richiamato nesso funzionale, superando il previgente modello
delineato dalla legge n. 142 del 1990 (in cui il ruolo del segretario era
limitato alla sola verbalizzazione degli atti consiliari) ed istituendo un
nuovo modello nel cui ambito il segretario si atteggia quale garante della
legittimità e della correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente
locale.Nell'ambito del modello da ultimo delineato non solo appare indubitabile
la conferma del ruolo istituzionale del segretario comunale inteso anche quale
segretario ex lege dell'Assemblea elettiva, ma appare altresì evidente che il
medesimo soggetto rivesta un innegabile ruolo di interfaccia istituzionale
dell'intera attività dell'Organo, con un'ampiezza di funzioni che non appare
passibile di interpretazioni restrittive.
Già sotto tale aspetto, quindi, appare innegabile che la
presentazione degli atti di dimissioni al segretario ex lege dell'assemblea
elettiva concreti adeguatamente il requisito formale imposto dal comma 8
dell'art. 8 del T.U.E.L., il quale impone che le dimissioni debbano essere
indirizzate al rispettivo consiglio.
Si osserva, inoltre, che la lettura qui proposta appaia altresì
la più adeguata a contemperare (secondo il richiamato canone di
proporzionalità) per un verso l'esigenza a che l'espressione della volontà del
consigliere dimissionario sia assistita da particolari formalità (anche al fine
di garantire la genuinità dell'espressione di un atto dalle rilevanti
conseguenze politiche ed istituzionali), ma per altro verso anche l'esigenza a
che l'applicazione della pertinente disciplina non si presti ad utilizzazioni
sterilmente formalistiche ovvero palesemente strumentali, quali quelle che
potrebbero derivare da una sorta di 'monito' politico veicolato attraverso un
atto formalmente - e deliberatamente - inefficace (le dimissioni presentate in
forme non rituali), ma del pari idoneo a sortire conseguenze di carattere
politico e ad alterare gli equilibri istituzionali esistenti in seno all'Ente
locale.
Si intende, in definitiva, affermare che, nell'ambito delle
interpretazioni possibili circa il pertinente quadro normativo in tema di
formalità di presentazione dell'atto di dimissioni - nonché in relazione alle
relative conseguenze -, l'interprete debba (in ossequio al ripetuto canone di
proporzionalità, ma anche al canone di ragionevolezza e del buon andamento
della cosa pubblica) privilegiare una lettura la quale, pure in un necessario
quadro di garanzie, assicuri al contempo comportamenti responsabili e non
vuotamente strumentali da parte dei rappresentanti degli Organi elettivi”.
I medesimi principi conducono a reputare validamente presentate
le dimissioni anche sotto gli ulteriori punti di vista della modalità di
presentazione - che il Segretario Comunale attesta essere avvenuta direttamente
a cura degli interessati nelle sue mani (cfr. doc. n. 10 del ricorrente) - e
dell’assunzione al protocollo, completa di timbro indicativo del titolo, della
classe, del numero, della data di presentazione dell’atto e dell’unità
organizzativa responsabile (“segr.”, cioè segretario comunale) della ricezione
a mani dagli stessi consiglieri dimissionari.
In presenza di tali elementi, precisi ed univoci nel dimostrare
una tempestiva e rituale protocollazione, i generici dubbi sollevati dal
Consiglio Comunale per fondare la delibera di dichiarazione di invalidità delle
dimissioni e di annullamento delle delibere di surroga dei componenti
dimissionari non appaiono in grado di inficiare in alcun modo la validità delle
dimissioni stesse.
OMISSIS