mercoledì 23 aprile 2014





In tema di dimissioni del consigliere comunale

Tar Piemonte 12 dicembre 2013, n. 1336



FATTO e DIRITTO
OMISSIS
Quanto al merito del ricorso, il sig. R.C.  ha contestato, in primo luogo, l’interpretazione data dal Consiglio Comunale all’art. 38, comma 8 d.lgs. n. 267/2000, per cui non potevano essere considerate ritualmente proposte le dimissioni 1) che fossero state indirizzate al Sindaco ed al Segretario Comunale, invece che al Consiglio, 2) che non risultassero presentate o personalmente o per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni 3) che non apparissero assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione.
Alla luce degli atti di causa, dai quali emerge la avvenuta consegna da parte del ricorrente e degli altri consiglieri OMISSIS della dichiarazione di dimissioni direttamente nelle mani del Segretario Comunale di C. dott. G.B., con contestuale assunzione al protocollo in ordine di presentazione (cfr. documenti nn. 2, 3, 4, 5 e 10 del ricorrente), la suddetta censura è fondata e meritevole di accoglimento.
Quanto al fatto che le dimissioni fossero rivolte non al Consiglio Comunale, come prescritto dall’art. 38 comma 8 d.lgs. n. 267/2000, occorre, infatti, sottolineare come “ la pur condivisibile esigenza di assicurare che la presentazione delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale sia assistita da particolari cautele anche di ordine formale non debba trovare applicazioni fattuali idonee a travalicare il generale canone di proporzionalità, ovvero tali da consentire applicazioni concrete di carattere distorto o strumentale (cfr. Cons. St., Sez. VI, 19.08.2009 n. 4982 di riforma della sentenza del TAR Puglia citata dal Comune nella memoria di costituzione)
Nella decisione ricordata il Consiglio di Stato, ritenendo “ necessario assicurare (al contempo) che l'applicazione pratica delle disposizioni in tema di dimissioni dalla carica di consigliere comunale (anche in relazione alle conseguenze per ciò che attiene all'eventuale scioglimento dell'Organo elettivo) non obliteri in modo ingiustificato le prerogative di altri soggetti operanti nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, ovvero ne ignori in modo indebito la sfera di competenze”, osserva che “ciò comporta l’esigenza di tenere in adeguata considerazione l'inscindibile nesso funzionale che lega l'attività del segretario comunale a quella dell'Organo consiliare, individuando il primo quale soggetto istituzionalmente deputato a svolgere funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni dell'Organo elettivo, curandone altresì la verbalizzazione (in tal senso: comma 4, lettera d) dell'art. 97 del T.U.E.L.).È noto al riguardo che la riforma del 2000 abbia enfatizzato il richiamato nesso funzionale, superando il previgente modello delineato dalla legge n. 142 del 1990 (in cui il ruolo del segretario era limitato alla sola verbalizzazione degli atti consiliari) ed istituendo un nuovo modello nel cui ambito il segretario si atteggia quale garante della legittimità e della correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente locale.Nell'ambito del modello da ultimo delineato non solo appare indubitabile la conferma del ruolo istituzionale del segretario comunale inteso anche quale segretario ex lege dell'Assemblea elettiva, ma appare altresì evidente che il medesimo soggetto rivesta un innegabile ruolo di interfaccia istituzionale dell'intera attività dell'Organo, con un'ampiezza di funzioni che non appare passibile di interpretazioni restrittive.
Già sotto tale aspetto, quindi, appare innegabile che la presentazione degli atti di dimissioni al segretario ex lege dell'assemblea elettiva concreti adeguatamente il requisito formale imposto dal comma 8 dell'art. 8 del T.U.E.L., il quale impone che le dimissioni debbano essere indirizzate al rispettivo consiglio.
Si osserva, inoltre, che la lettura qui proposta appaia altresì la più adeguata a contemperare (secondo il richiamato canone di proporzionalità) per un verso l'esigenza a che l'espressione della volontà del consigliere dimissionario sia assistita da particolari formalità (anche al fine di garantire la genuinità dell'espressione di un atto dalle rilevanti conseguenze politiche ed istituzionali), ma per altro verso anche l'esigenza a che l'applicazione della pertinente disciplina non si presti ad utilizzazioni sterilmente formalistiche ovvero palesemente strumentali, quali quelle che potrebbero derivare da una sorta di 'monito' politico veicolato attraverso un atto formalmente - e deliberatamente - inefficace (le dimissioni presentate in forme non rituali), ma del pari idoneo a sortire conseguenze di carattere politico e ad alterare gli equilibri istituzionali esistenti in seno all'Ente locale.
Si intende, in definitiva, affermare che, nell'ambito delle interpretazioni possibili circa il pertinente quadro normativo in tema di formalità di presentazione dell'atto di dimissioni - nonché in relazione alle relative conseguenze -, l'interprete debba (in ossequio al ripetuto canone di proporzionalità, ma anche al canone di ragionevolezza e del buon andamento della cosa pubblica) privilegiare una lettura la quale, pure in un necessario quadro di garanzie, assicuri al contempo comportamenti responsabili e non vuotamente strumentali da parte dei rappresentanti degli Organi elettivi”.
I medesimi principi conducono a reputare validamente presentate le dimissioni anche sotto gli ulteriori punti di vista della modalità di presentazione - che il Segretario Comunale attesta essere avvenuta direttamente a cura degli interessati nelle sue mani (cfr. doc. n. 10 del ricorrente) - e dell’assunzione al protocollo, completa di timbro indicativo del titolo, della classe, del numero, della data di presentazione dell’atto e dell’unità organizzativa responsabile (“segr.”, cioè segretario comunale) della ricezione a mani dagli stessi consiglieri dimissionari.
In presenza di tali elementi, precisi ed univoci nel dimostrare una tempestiva e rituale protocollazione, i generici dubbi sollevati dal Consiglio Comunale per fondare la delibera di dichiarazione di invalidità delle dimissioni e di annullamento delle delibere di surroga dei componenti dimissionari non appaiono in grado di inficiare in alcun modo la validità delle dimissioni stesse.
OMISSIS