Corte di Giustizia UE xx marzo 2014, n. xx
Articoli 20 TFUE, 21, paragrafo 1, TFUE e 45 TFUE –
Direttiva 2004/38/CE – Diritto di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri – Aventi diritto – Diritto di
soggiorno del cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino
dell’Unione, nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la
cittadinanza – Cittadino dell’Unione residente e cittadino di uno stesso
Stato membro – Attività professionali – Trasferte regolari in un
altro Stato membro
Le disposizioni della direttiva 2004/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto
dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE)
n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono
essere interpretate nel senso che non ostano a che uno Stato membro rifiuti il
diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino
dell’Unione, quando tale cittadino possiede la cittadinanza di detto Stato
membro e risiede in questo medesimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro
Stato membro nell’ambito delle sue attività professionali.
L’articolo 45 TFUE deve essere
interpretato nel senso che attribuisce al familiare di un cittadino
dell’Unione, cittadino di un paese terzo, un diritto di soggiorno derivato
nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza, allorché
detto cittadino risiede in quest’ultimo Stato, ma si reca regolarmente in un
altro Stato membro in quanto lavoratore ai sensi della menzionata disposizione,
quando il rifiuto di un siffatto diritto di soggiorno ha un effetto dissuasivo
sull’esercizio effettivo dei diritti che al lavoratore interessato derivano
dall’articolo 45 TFUE, circostanza che spetta al giudice nazionale
verificare.
Dal sito http://curia.europa.eu