mercoledì 18 marzo 2020





Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. 17 marzo 2020, n. 70),  Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Stralcio: artt. 73 – 81 – 104 – 108)


Art. 73
(Semplificazioni in materia di organi collegiali)
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle
province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di
svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché
siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità
dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le
modalità individuate da ciascun ente.
2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali,
anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono
disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia
prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei
partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.
3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei
sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli
altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.
4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni
che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Art. 81
(Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell’anno 2020)
1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale
è indetto il referendum confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e
59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla
comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso.


Art. 104
(Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)
1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1,
lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da
amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza
indicata nel documento.


Art. 108
(Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare
l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in
materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del
servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui
all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi
di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi
mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza
raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza
dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato
contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale
sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.
2. Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire
il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi
della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all’art. 202, comma 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è
ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della
violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

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