Decreto legge 17 marzo 2020, n.
18 (G.U. 17 marzo 2020, n. 70), Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Stralcio: artt. 73 – 81 – 104 – 108)
Art. 73
(Semplificazioni in materia di organi collegiali)
1.
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla
data di cessazione dello
stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i
consigli dei comuni, delle
province
e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato
modalità di
svolgimento
delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel
rispetto di criteri di
trasparenza
e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto,
o dal sindaco, purché
siano
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti,
sia assicurata la regolarità
dello
svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di
cui all’articolo 97 del
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute,
ove previsto, secondo le
modalità
individuate da ciascun ente.
2.
Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali
degli enti pubblici nazionali,
anche
articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del
sistema camerale, possono
disporre
lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove
tale modalità non sia
prevista
negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza
nell’identificazione dei
partecipanti
e la sicurezza delle comunicazioni.
3.
Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l’applicazione delle
disposizioni di cui
all’articolo
1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri
delle assemblee dei
sindaci
e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi, nonché degli
altri
pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.
4.
Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non
riconosciute e le fondazioni
che
non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, possono riunirsi
secondo
tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati, purché siano
individuati
sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché
adeguata pubblicità delle
sedute,
ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
5.
Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della
finanza
pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti
di cui al presente
articolo con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui
propri bilanci.
Art. 81
(Misure urgenti per lo svolgimento della
consultazione referendaria nell’anno 2020)
1.
In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso
all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la
delibera del Consiglio dei
ministri
del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a
quanto
previsto dall’articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il
termine entro il quale
è
indetto il referendum confermativo
del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e
59
della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale,
n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla
comunicazione
dell’ordinanza che lo ha ammesso.
Art. 104
(Proroga
della validità dei documenti di riconoscimento)
1.
La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di
cui all’articolo 1, comma 1,
lettere
c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, rilasciati da
amministrazioni
pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore
del presente
decreto
è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata
alla data di scadenza
indicata nel documento.
Art. 108
(Misure urgenti per lo svolgimento del servizio
postale)
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020,
al fine di assicurare
l’adozione
delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla
normativa vigente in
materia,
a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii
postali, per lo svolgimento del
servizio
postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla
distribuzione dei pacchi, di cui
all’articolo
3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo
svolgimento dei servizi
di
notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e
all’articolo 201 del decreto
legislativo
30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei
suddetti invii e pacchi
mediante
preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata
al ritiro, senza
raccoglierne
la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza
dell’abitazione,
dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo
indirizzo, indicato
contestualmente
dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta
dall’operatore postale
sui
documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di
recapito.
2.
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere
particolarmente
diffusivo
dell’epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio
nazionale, al fine di consentire
il
rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte
a contenere il diffondersi
della
pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all’art.
202, comma 2 del decreto
legislativo
30 aprile 1992, n. 285, dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al
31 maggio 2020, è
ridotta
del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o
notificazione della
violazione.
La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri qualora siano
previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.
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