Cass. novembre 2019
Lo "jus
eligendi sepulchrum" rientra nella categoria dei diritti della personalità
e, come tale, non può formare oggetto di trasferimento "mortis causa";
ove, tuttavia, la "electio" non sia stata esercitata dal defunto
durante la sua vita, la scelta del luogo di sepoltura può essere fatta dai
prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme, con prevalenza dello "ius
coniugii" sullo "ius sanguinis" e di questo sullo "ius
successionis". Una volta eseguita la scelta indicata dal congiunto, il giudice,
accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal
titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le
giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta
esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla
sensibilità degli uomini l'esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza
adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro.
OMISSIS
Ritiene il Collegio che debba quindi
procedersi alla disamina nel merito del ricorso che si palesa comunque come
manifestamente infondato.
Il primo motivo di ricorso denuncia la
violazione e falsa applicazione dell'art. 5
c.c., in coordinato disposto con l'art. 12
preleggi, e l'art. 13 Cost., con la
conseguente errata interpretazione dello jus eligendi sepulchrum. Difetto di
motivazione ovvero motivazione illogica o incongruente.
Assumono le ricorrenti che erroneamente i
giudici di merito hanno ritenuto che il diritto di scelta del luogo di
sepoltura dello sfortunato G.A. si fosse esaurito con l'esercizio da parte dei
genitori, ma trattasi di conclusione che è erronea posto che, come affermato
anche da questa Corte, nulla esclude che possa autorizzarsi la successiva
traslazione delle spoglie mortali in altro luogo su richiesta di coloro che
sono divenuti i parenti più prossimi del defunto.
La sentenza impugnata ha omesso di verificare
le ragioni addotte dalle ricorrenti a giustificazione della richiesta di
spostamento del luogo di sepoltura, tenuto conto della circostanza che i
genitori del defunto, che avevano a loro tempo deciso il seppellimento nel
cimitero di P., erano deceduti nell'arco di pochi anni, essendo quindi le
ricorrenti divenute le parenti più prossime del giovane, palesando in tal modo
il loro giustificato interesse allo spostamento dei resti mortali in un luogo
più vicino a quello della loro residenza al fine di adempiere con maggiore
frequenza e comodità ai doveri nei confronti della memoria del defunto.
Il motivo va disatteso alla luce proprio
della giurisprudenza di questa Corte, i cui principi appaiono essere stati rispettati
dalla sentenza gravata.
Costituisce affermazione consolidata e
risalente nel tempo quella secondo cui (Cass. n. 2475/1970) lo jus eligendi
sepulchrum rientra nella categoria dei diritti della personalità e, come tale,
non può formare oggetto di trasferimento mortis causa. Nel caso in cui la
electio non sia stata esercitata dal defunto durante la sua vita, la scelta del
luogo di sepoltura può essere fatta dai prossimi congiunti, senza alcun rigore
di forme, con prevalenza dello ius coniugi, sullo ius sanguinis e di questo
sullo ius successionis (conf. Cass. n. 1527/1978).
Con specifico riferimento al caso in cui, una
volta attuata la scelta da parte del soggetto al quale l'ordinamento
attribuisce una posizione poziore tra i congiunti del defunto, si dibatta circa
la necessità o meno del trasferimento del luogo di sepoltura, questa Corte ha
altresì precisato che (Cass. n. 4288/1974) nel giudicare dell'opposizione dei
parenti del defunto alla traslazione della salma di questo, ad iniziativa degli
attuali aventi diritto alla scelta del sepolcro - a seguito della verificatasi
necessità di immutare l'originario luogo di sepoltura - il giudice, una volta
accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal
titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le
giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta
esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla
sensibilità degli uomini l'esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza
adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro.
Ed è quindi in tale indicazione prospettica,
orientata alla salvaguardia della scelta iniziale, ed alla valutazione
prudenziale delle ragioni addotte da chi, una volta divenuto parente più
prossimo del defunto, che deve essere inteso anche il precedente richiamato
dalla difesa delle ricorrenti (Cass. n.
9168/1987), che appunto ha statuito che il diritto del coniuge
superstite di scegliere e di trasferire il luogo di sepoltura del coniuge
defunto, che trova limite soltanto nella diversa volontà già espressa dal
defunto, non si pone in contrasto con la pietà verso i defunti perchè la
coscienza collettiva cui tale sentimento si riferisce non disapprova nè
percepisce negativamente la translatio dei resti mortali per una tumulazione
ritenuta ragionevolmente più conveniente dal coniuge superstite e da altri
aventi diritto.
Orbene, posti tali principi ai quali il
Collegio intende assicurare continuità, la sentenza gravata, lungi dall'esaurire
la propria decisione negativa per le ricorrenti, nell'affermazione circa il
fatto che i genitori a loro tempo avessero deciso di seppellire il figlio
prematuramente scomparso nel cimitero di P., e non in quello di C., ove pur
risiedevano, ha fornito contezza delle ragioni che deponevano a favore della
conservazione della scelta inizialmente effettuata.
Oltre a ricordarsi che la stessa
individuazione del luogo di sepoltura era frutto di una decisione concordata
effettuata d'intesa con i genitori dell'amico del defunto, che aveva perso la
vita nel medesimo incidente di cui era stato vittima il giovane A., si è
sottolineato altresì come tale intento fosse volto ad assicurare la vicinanza
anche dopo la morte a coloro che erano stati avvinti da una profonda amicizia e
che avevano condiviso anche l'avversa fortuna, a suggellare quindi quel
sentimento di amicizia a memoria del quale era stato anche eretto un monumento
funebre in legno della V.C. apposto in corrispondenza della tomba.
Nella motivazione si è altresì evidenziato
come lo spostamento della tomba, atteso il peculiare regime della concessione
cimiteriale rilasciata su richiesta congiunta dei genitori dei due amici,
avrebbe avuto gravi ripercussioni anche sulla sorte delle spoglie mortali del
figlio del controricorrente, rinnovando una ferita, mai lenita, stante la
necessità di dover ricollocare in un'altra sepoltura anche i resti mortali di
C.D., con la rimozione del detto monumento funebre.
Appare al Collegio che tali elementi,
puntualmente evidenziati in motivazione, consentano di affermare che la Corte distrettuale abbia
anche effettuato una valutazione comparativa tra le ragioni poste a fondamento
della scelta iniziale dei genitori del defunto e quelle addotte dalle attrici,
e che tale valutazione sia stata evidentemente risolta in favore della prima,
posto che le esigenze morali che avevano portato ad effettuare una sepoltura
comune dei due amici, con la creazione di un monumento volto a ricordare ai
postumi la loro amicizia, unitamente alle difficoltà che lo spostamento anche
di una salma avrebbe determinato sull'altro beneficiario della concessione
cimiteriale, erano da reputarsi prevalenti rispetto alla difficoltà di poter
esercitare con assiduità gli atti di culto e di pietas sulla tomba del nipote
da parte delle attrici, avuto anche riguardo alla circostanza che la distanza
tra il luogo di residenza dei parenti e quello di sepoltura era un elemento già
tenuto presente al momento della scelta effettuata da parte dei genitori
(essendosi dato atto a pag. 6 che la famiglia del G. risiedeva in X e non nel comune
di Y)
Risultano, quindi, insussistenti le dedotte
violazioni di legge, e si palesa altresì una motivazione connotata come logica
e coerente e quindi immune dalla critica di assoluta carenza, essendo viceversa
inammissibili, attesa l'applicabilità alla fattispecie delle novellate
previsioni di cui all'art. 348 ter, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le censure che
attengono alla logicità ed alla congruenza della motivazione, vertendosi in
un'ipotesi di cd. doppia conforme.
Il secondo motivo di ricorso lamenta la
violazione dell'art. 112 c.p.c., e dell'art. 167 c.p.c., e art. 2697 c.c., quanto alla legittimazione a
contraddire del convenuto.
Si deduce che la Corte d'Appello avrebbe
affermato che il C., non avendo rapporti di parentela con le attrici e con il
defunto, non aveva alcuna legittimazione a contraddire con riferimento alla
titolarità del diritto fatto valere.
Dopo avere richiamato la differenza tra
legittimazione e titolarità del rapporto, si ritiene che la Corte non avrebbe potuto
rilevare d'ufficio quella che invece rappresentava una contestazione della
titolarità passiva.
Anche tale doglianza non è fondata.
In primo luogo la sentenza gravata ha
ritenuto di dover distinguere il profilo relativo alla titolarità dello jus
eligendi sepulchrum, rispetto al quale ha affermato che il convenuto non fosse
legittimato a contraddire, da quello che invece riguardava la legittimità del
diniego opposto dallo stesso convenuto al trasferimento della salma, motivato
in ragione del proprio concorrente diritto sulla concessione cimiteriale,
atteso il rilascio congiunto del provvedimento concessorio in favore del C. e
del genitore di G.A.. Poichè il Comune di P. aveva disatteso la richiesta delle
attrici di procedere all'estumulazione del feretro del nipote della attrici,
allegando il mancato consenso del convenuto, in relazione a tale controversia
che investiva la legittimità del diniego di quest'ultimo, la Corte d'Appello ha ravvisato
la legittimazione passiva del C., pervenendo al rigetto della domanda attorea,
sulla base di considerazioni che, sempre in un'ottica di bilanciamento dei
contrapposti interessi, evidenziavano come il pregiudizio che avrebbe subito il
convenuto sarebbe stato di gran lunga superiore ai vantaggi che invece
avrebbero tratto le attrici.
La doglianza appare poi erronea alla luce
dello stesso richiamo effettuato da parte delle ricorrenti ai principi
affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 2951/2016 che, lungi
dall'affermare che il rilievo del difetto di titolarità del rapporto giuridico
dedotto in giudizio sia riservato al monopolio delle parti, ha invece chiarito
che, essendo la relativa contestazione una mera difesa, l'eventuale carenza di
titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio
dal giudice se risultante dagli atti di causa, essendo quindi smentito in
radice il presupposto in diritto dal quale muove la tesi delle ricorrenti.
OMISSIS
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti,
in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore del contro ricorrente OMISSIS;
http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/p_relazioni_e_documenti.page
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