lunedì 16 marzo 2020







Cass. novembre  2019

Lo "jus eligendi sepulchrum" rientra nella categoria dei diritti della personalità e, come tale, non può formare oggetto di trasferimento "mortis causa"; ove, tuttavia, la "electio" non sia stata esercitata dal defunto durante la sua vita, la scelta del luogo di sepoltura può essere fatta dai prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme, con prevalenza dello "ius coniugii" sullo "ius sanguinis" e di questo sullo "ius successionis". Una volta eseguita la scelta indicata dal congiunto, il giudice, accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla sensibilità degli uomini l'esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro.


OMISSIS

Ritiene il Collegio che debba quindi procedersi alla disamina nel merito del ricorso che si palesa comunque come manifestamente infondato.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 c.c., in coordinato disposto con l'art. 12 preleggi, e l'art. 13 Cost., con la conseguente errata interpretazione dello jus eligendi sepulchrum. Difetto di motivazione ovvero motivazione illogica o incongruente.
Assumono le ricorrenti che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che il diritto di scelta del luogo di sepoltura dello sfortunato G.A. si fosse esaurito con l'esercizio da parte dei genitori, ma trattasi di conclusione che è erronea posto che, come affermato anche da questa Corte, nulla esclude che possa autorizzarsi la successiva traslazione delle spoglie mortali in altro luogo su richiesta di coloro che sono divenuti i parenti più prossimi del defunto.
La sentenza impugnata ha omesso di verificare le ragioni addotte dalle ricorrenti a giustificazione della richiesta di spostamento del luogo di sepoltura, tenuto conto della circostanza che i genitori del defunto, che avevano a loro tempo deciso il seppellimento nel cimitero di P., erano deceduti nell'arco di pochi anni, essendo quindi le ricorrenti divenute le parenti più prossime del giovane, palesando in tal modo il loro giustificato interesse allo spostamento dei resti mortali in un luogo più vicino a quello della loro residenza al fine di adempiere con maggiore frequenza e comodità ai doveri nei confronti della memoria del defunto.
Il motivo va disatteso alla luce proprio della giurisprudenza di questa Corte, i cui principi appaiono essere stati rispettati dalla sentenza gravata.
Costituisce affermazione consolidata e risalente nel tempo quella secondo cui (Cass. n. 2475/1970) lo jus eligendi sepulchrum rientra nella categoria dei diritti della personalità e, come tale, non può formare oggetto di trasferimento mortis causa. Nel caso in cui la electio non sia stata esercitata dal defunto durante la sua vita, la scelta del luogo di sepoltura può essere fatta dai prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme, con prevalenza dello ius coniugi, sullo ius sanguinis e di questo sullo ius successionis (conf. Cass. n. 1527/1978).
Con specifico riferimento al caso in cui, una volta attuata la scelta da parte del soggetto al quale l'ordinamento attribuisce una posizione poziore tra i congiunti del defunto, si dibatta circa la necessità o meno del trasferimento del luogo di sepoltura, questa Corte ha altresì precisato che (Cass. n. 4288/1974) nel giudicare dell'opposizione dei parenti del defunto alla traslazione della salma di questo, ad iniziativa degli attuali aventi diritto alla scelta del sepolcro - a seguito della verificatasi necessità di immutare l'originario luogo di sepoltura - il giudice, una volta accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla sensibilità degli uomini l'esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro.
Ed è quindi in tale indicazione prospettica, orientata alla salvaguardia della scelta iniziale, ed alla valutazione prudenziale delle ragioni addotte da chi, una volta divenuto parente più prossimo del defunto, che deve essere inteso anche il precedente richiamato dalla difesa delle ricorrenti (Cass. n. 9168/1987), che appunto ha statuito che il diritto del coniuge superstite di scegliere e di trasferire il luogo di sepoltura del coniuge defunto, che trova limite soltanto nella diversa volontà già espressa dal defunto, non si pone in contrasto con la pietà verso i defunti perchè la coscienza collettiva cui tale sentimento si riferisce non disapprova nè percepisce negativamente la translatio dei resti mortali per una tumulazione ritenuta ragionevolmente più conveniente dal coniuge superstite e da altri aventi diritto.
Orbene, posti tali principi ai quali il Collegio intende assicurare continuità, la sentenza gravata, lungi dall'esaurire la propria decisione negativa per le ricorrenti, nell'affermazione circa il fatto che i genitori a loro tempo avessero deciso di seppellire il figlio prematuramente scomparso nel cimitero di P., e non in quello di C., ove pur risiedevano, ha fornito contezza delle ragioni che deponevano a favore della conservazione della scelta inizialmente effettuata.
Oltre a ricordarsi che la stessa individuazione del luogo di sepoltura era frutto di una decisione concordata effettuata d'intesa con i genitori dell'amico del defunto, che aveva perso la vita nel medesimo incidente di cui era stato vittima il giovane A., si è sottolineato altresì come tale intento fosse volto ad assicurare la vicinanza anche dopo la morte a coloro che erano stati avvinti da una profonda amicizia e che avevano condiviso anche l'avversa fortuna, a suggellare quindi quel sentimento di amicizia a memoria del quale era stato anche eretto un monumento funebre in legno della V.C. apposto in corrispondenza della tomba.
Nella motivazione si è altresì evidenziato come lo spostamento della tomba, atteso il peculiare regime della concessione cimiteriale rilasciata su richiesta congiunta dei genitori dei due amici, avrebbe avuto gravi ripercussioni anche sulla sorte delle spoglie mortali del figlio del controricorrente, rinnovando una ferita, mai lenita, stante la necessità di dover ricollocare in un'altra sepoltura anche i resti mortali di C.D., con la rimozione del detto monumento funebre.
Appare al Collegio che tali elementi, puntualmente evidenziati in motivazione, consentano di affermare che la Corte distrettuale abbia anche effettuato una valutazione comparativa tra le ragioni poste a fondamento della scelta iniziale dei genitori del defunto e quelle addotte dalle attrici, e che tale valutazione sia stata evidentemente risolta in favore della prima, posto che le esigenze morali che avevano portato ad effettuare una sepoltura comune dei due amici, con la creazione di un monumento volto a ricordare ai postumi la loro amicizia, unitamente alle difficoltà che lo spostamento anche di una salma avrebbe determinato sull'altro beneficiario della concessione cimiteriale, erano da reputarsi prevalenti rispetto alla difficoltà di poter esercitare con assiduità gli atti di culto e di pietas sulla tomba del nipote da parte delle attrici, avuto anche riguardo alla circostanza che la distanza tra il luogo di residenza dei parenti e quello di sepoltura era un elemento già tenuto presente al momento della scelta effettuata da parte dei genitori (essendosi dato atto a pag. 6 che la famiglia del G. risiedeva in X e non nel comune di Y)
Risultano, quindi, insussistenti le dedotte violazioni di legge, e si palesa altresì una motivazione connotata come logica e coerente e quindi immune dalla critica di assoluta carenza, essendo viceversa inammissibili, attesa l'applicabilità alla fattispecie delle novellate previsioni di cui all'art. 348 ter, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le censure che attengono alla logicità ed alla congruenza della motivazione, vertendosi in un'ipotesi di cd. doppia conforme.
Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., e dell'art. 167 c.p.c., e art. 2697 c.c., quanto alla legittimazione a contraddire del convenuto.
Si deduce che la Corte d'Appello avrebbe affermato che il C., non avendo rapporti di parentela con le attrici e con il defunto, non aveva alcuna legittimazione a contraddire con riferimento alla titolarità del diritto fatto valere.
Dopo avere richiamato la differenza tra legittimazione e titolarità del rapporto, si ritiene che la Corte non avrebbe potuto rilevare d'ufficio quella che invece rappresentava una contestazione della titolarità passiva.
Anche tale doglianza non è fondata.
In primo luogo la sentenza gravata ha ritenuto di dover distinguere il profilo relativo alla titolarità dello jus eligendi sepulchrum, rispetto al quale ha affermato che il convenuto non fosse legittimato a contraddire, da quello che invece riguardava la legittimità del diniego opposto dallo stesso convenuto al trasferimento della salma, motivato in ragione del proprio concorrente diritto sulla concessione cimiteriale, atteso il rilascio congiunto del provvedimento concessorio in favore del C. e del genitore di G.A.. Poichè il Comune di P. aveva disatteso la richiesta delle attrici di procedere all'estumulazione del feretro del nipote della attrici, allegando il mancato consenso del convenuto, in relazione a tale controversia che investiva la legittimità del diniego di quest'ultimo, la Corte d'Appello ha ravvisato la legittimazione passiva del C., pervenendo al rigetto della domanda attorea, sulla base di considerazioni che, sempre in un'ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, evidenziavano come il pregiudizio che avrebbe subito il convenuto sarebbe stato di gran lunga superiore ai vantaggi che invece avrebbero tratto le attrici.
La doglianza appare poi erronea alla luce dello stesso richiamo effettuato da parte delle ricorrenti ai principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 2951/2016 che, lungi dall'affermare che il rilievo del difetto di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio sia riservato al monopolio delle parti, ha invece chiarito che, essendo la relativa contestazione una mera difesa, l'eventuale carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, essendo quindi smentito in radice il presupposto in diritto dal quale muove la tesi delle ricorrenti.
OMISSIS

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore del contro ricorrente OMISSIS;


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