Circolare del Ministero
dell’Interno – Gabinetto del Ministro 31 marzo 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di
persone fisiche. Chiarimenti
Si fa seguito alle precedenti
circolari concernenti le misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica in atto, per fornire taluni chiarimenti in merito a profili
applicativi in tema di divieto di assembramento e di spostamenti di persone
fisiche.
Al riguardo, occorre ribadire che
la finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni adottate
risiede nell’esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio.
In tale ottica, si inseriscono il
divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti
al pubblico, le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che
infracomunali, nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza
interpersonale di un metro fino alle limitazioni riguardanti l’attività
motoria.
Al riguardo, appare peraltro
evidente come il perseguimento della predetta esigenza implichi valutazioni
ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete.
In questa ottica, il divieto di
assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di
persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio,
case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall’esterno
(operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del
divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e
dall’utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).
Nella medesima ottica, per quanto
riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un
solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può
essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della
propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito
di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.
Nel rammentare che resta non
consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai
parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che
l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente
all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione
di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9
marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella
prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.
Potranno essere, altresì,
consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da
esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne
curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti
a motivazioni di necessità o di salute.
Si ricorda che, in ogni caso,
tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e,
quindi, all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro
da ogni altra persona.
Nel pregare le SS.LL. di voler
estendere le suddette indicazioni alle Forze di polizia, quotidianamente impegnate
nella ricerca di un giusto equilibrio tra l’attenta vigilanza sulla corretta
osservanza delle misure in argomento e la ragionevole verifica dei singoli
casi, si confida nella consueta collaborazione e si ringrazia.
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