CORONAVIRUS – Ulteriore circolare del Ministero
dell’Interno (a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020
Circolare del Ministero
dell’Interno 12 marzo 2020, n. 15350/ 117(2)/Uff III- Prot.Civ, Polmonite
da nuovo corona- virus (COVID-19).
In ragione dell'evolversi della situazione
epidemiologica, contrassegnata dal carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e dall'incremento dei casi sul territorio nazionale, con il
D.P.C.M dell' 11 marzo 2020, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n.64, sono state introdotte nuove e più stringenti misure, efficaci
fino al 25 marzo 2020, finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza
in atto sull'intero territorio nazionale.
Il
provvedimento prevede, in particolare, all'art. 1, punto 1) la sospensione
delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1
al suddetto decreto, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato,
sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri
commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
E', altresì,
prevista la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività
svolta. salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Rimangono
aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Per quanto
riguarda i servizi di ristorazione, il decreto dispone la sospensione
di tutte le relative attività, ad esclusione delle mense e del catering continuativo
su base contrattuale, nonché dell'attività di ristorazione effettuata con 1a consegna
a domicilio nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
Tra le
eccezioni espressamente previste si segnala che rimangono_ aperti gli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande poste nelle aree di servizio e rifornimento
carburante lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni
ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali. .
In tutti i
casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività deve essere comunque
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
E' prevista,
altresì, la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona
(fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate
nell'allegato 2 al decreto in argomento.
In tale
contesto emergenziale, l'art. 1 punto 4) del D.P.C.M. stabilisce che restano
garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari,
finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e
servizi.
Si richiama
l'attenzione delle SS.LL. sulla previsione dell'art. 1, punto 5) del decreto
che prevede la possibilità per il Presidente della Regione di disporre con
propria ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio
2020 n.6, la programmazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche
non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in
relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza
coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i
servizi minimi essenziali.
Le misure
previste dal D.P.C.M in argomento vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con
i decreti del1'8 marzo e del 9 marzo 2020, che restano efficaci, ove
compatibili con le nuove disposizioni, fino al 3 aprile 2020.
A seguito di
tale esame di . compatibilità, cessano, pertanto, di avere efficacia le misure di cui alle lettere n),
o), r), dell'art. 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché quelle di cui alle
lettere e) ed t) dell'art. 2 dello stesso decreto. '
Appare inoltre
utile fornire ulteriori elementi di precisazione relativamente a quanto stabilito in tema di
spostamenti, con particolare riferimento a quelli all'interno di uno stesso
comune.
Al riguardo,
si ribadisce che la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, letta), del
citato decreto del1'8 marzo scorso è finalizzata a evitare ogni spostamento
dalla propria abitazione se non per validi motivi.
Le limitazioni
agli spostamenti su tutto il territorio nazionale prevedono, come noto, il divieto
assoluto di mobilità per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al
virus, nonché la raccomandazione per chi abbia sintomi da infezione
respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi a rimanere a casa, rivolgersi al
proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone.
Ciò premesso,
costituiscono validi motivi di spostamento le esigenze lavorative, di salute o
di necessità, da comprovare secondo quando già indicato nella Direttiva del
Sig. Ministro dell'8 marzo scorso.
Nel confermare
che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro,
si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti
all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il
conseguente rientro presso la propria abitazione.
Per quanto
riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono
consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per
l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali
domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di
almeno un metro.
Un'ulteriore
precisazione concerne le disposizioni introdotte dall' art. 15 del
decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, che integrano la disciplina sanzionatoria
contenuta all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6,
convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13 in caso di inosservanza delle misure
adottate ai sensi della normativa emergenziale in questione.
Il richiamato
art. 15 del citato decreto legge n. 14/2020, nel far salva l'applicazione delle
sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabilisce che "la violazione degli obblighi imposti dalle
misure ...a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è
sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da S a 30
giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto".
Al riguardo,
si rinvia alle disposizioni di cui alla citata legge n.689/1981, in tema di
accertamento delle violazioni amministrative e di procedure di irrogazione
delle relative sanzioni, nonché alla previsione dell'art. 7 della legge
n.241/1990 che consente di omettere la comunicazione dell'avvio del
procedimento ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerità del procedimento, ragioni che appaiono ravvisabili nella
delicata situazione emergenziale in atto.
Per
ottemperare a tali esigenze di celerità., si invitano le SS.LL a voler adottare
i provvedimenti di competenza con la sollecitudine dettata dall'attuale
contesto, anche al fine di assicurare 1’effettività della sanzione prevista e
il raggiungimento degli obiettivi di deterrenza di comportamenti analoghi.
Sul punto, le
SS.LL. vorranno informare, oltre le Forze di polizia, i Sindaci dei rispettivi
ambiti provinciali, anche ai fini di una pronta attivazione dei Comandi di
Polizia Municipale, per l'adozione delle conseguenti iniziative, con particolare
riguardo alla necessità di assicurare la trasmissione quanto più sollecita dei
verbali di accertamento delle violazioni, in base alla gravità delle quali
andrà graduata la durata della sanzione.
Nella medesima
ottica di perseguimento dell'effettività della sanzione, si rammenta la
previsione dell'art. 321 c.p.p., in base alla quale "quando vi è pericolo
che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o
protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri
reati, a richiesta del pubblico ministero, il giudice competente a pronunciarsi
nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato ".
Lo stesso art.
321 c.p.p. al comma 3 bis prevede che, nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile,
per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, al
sequestro possono procedere anche gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali
nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero,
il quale può disporre per la restituzione della cosa o richiederne al giudice
la convalida.
In tema di
controlli, si richiama, l'attenzione sulla circolare n.555-
DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1351/ 20 del 10 marzo 2020 del Capo della PoliziaDirettore
Generale della Pubblica Sicurezza con la quale le SSLL sono state invitate ad
inviare quotidianamente alla Segreteria del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza (all'indirizzo email: dipps.centrosituazioni@pecps.interno.it) un
prospetto riepilogativo dei risultati relativi ai controlli effettuati il
giorno precedente.
Si segnala
infine la disposizione introdotta dall'art. 3, punto 5), della legge 5 marzo
2020, n. 13 di conversione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ai sensi
del quale al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del
Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento
di cui agli articoli 1 e 2 del suddetto decreto, è attribuita la qualifica di
agente di pubblica sicurezza.
Si fa riserva
di fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità di
attuazione delle misure in argomento, anche sulla base delle questioni
applicative che le SS.LL. riterranno di segnalare, significando che presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri è attivo un gruppo di lavoro interministeriale, al quale
partecipa anche questo Dicastero, impegnato nel costante aggiornamento delle
risposte ai principali quesiti formulati in materia, pubblicate nelle apposite
sezioni dei siti istituzionali del Governo e di questo Ministero.
Si confida
nella consueta collaborazione delle SS.LL.
https://www.interno.gov.it/it/notizie/circolare-prefetti-sulle-misure-piu-stringenti-contenere-covid-19
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