Circolare del Ministero dell’Interno
– Gabinetto del Ministro 27 marzo 2020, n. 15350/117(2), Misure
di contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID- 19
Si fa seguito alle precedenti
circolari sul tema per precisare che - alla luce delle disposizioni introdotte
dal d.P.C.M. 22 marzo 2020 (come modificato dal decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico del 25 marzo 2020), coordinate con le previsioni di cui al
d.P.C.M. 11 marzo 2020, e in esito al
confronto intervenuto in sede di gruppo di lavoro interministeriale attivo
presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - non ci sono più differenziazioni circa le
limitazioni, nei giorni prefestivi e festivi, per le medie e grandi strutture
di vendita , nonché per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei
centri commerciali e dei mercati.
Tali strutture ed esercizi, come
le altre attività commerciali, possono rimanere aperti in tutti i giorni della
settimana, ma comunque sempre limitatamente alla vendita dei prodotti di cui
all'allegato 1 al d.P.C.M. 11 marzo 2020, per come integrato dall'art. 1, comma
1, lett. f) del d.P.C.M. 22 marzo 2020, ai sensi del quale "è sempre
consentita / 'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna
di farmaci , tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di
prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque
funzionale a fronteggiare l'emergenza".
Nei mercati , sia all'aperto sia
coperti , può essere svolta unicamente l'attività di vendita di generi
alimentari , nonché, sempre ai sensi del citato d.P.C.M. 22 marzo 2020, di ogni
prodotto agricolo.
Nel permanere il generale divieto
di ogni forma di assembramento , resta altresì ferma, in tutti i casi sopra
indicati, la necessità che sia garantita la distanza interpersonale di 1 metro,
anche attraverso la modulazione degli accessi e degli orari di apertura.
Si confida nella consueta
collaborazione delle SS.LL
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