Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale del Veneto 20 marzo 2020, n. 33 (B.U.R. 20 marzo 2020, n. 37),
Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il
contrasto dell'assembramento di persone
Il Presidente
Visto l'art. 32 Cost.
Vista la delibera del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante
"Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili";
Vista l'ordinanza del Ministro
della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro
la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
VISTO il decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che all'art. 2
dispone che "Le autorità competenti con le modalità previste dall'articolo
3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione
dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19
anche fuori dei casi dì cui all'articolo 1, comma 1";
Visto il Decreto rep. n. 573 del
23 febbraio 2020 del Capo Dipartimento della protezione civile - Coordinatore
interventi ai sensi dell'OCDPC n. 630/2020, con il quale il Presidente della
Regione del Veneto, al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle
attività poste in essere dalle strutture della Regione Veneto competenti nei
settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza
in questione, è stato nominato Soggetto attuatore in conformità a quanto
previsto dall'art. 1, co 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
Visto il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19";
Visto il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale";
Visto il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19" e in particolare l'art. 5, comma 4 che sancisce che "Resta
salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6";
Visto il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale.";
Visto il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale.";
Visto l'articolo 117, comma 1,
del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad
adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Visto l'articolo 32 della Legge
23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene
e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il
Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
Visto il decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18, e in particolare l'art. 48, che dà rilievo anche agli effetti
assistenziali alle ordinanze regionali, confermando il potere di esercizio
della facoltà;
Considerato il carattere
diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi
notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;
Rilevato che le unanimi
indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politico-amministrative sono
nel senso che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus,
assolutamente necessaria a fronte della persistente assenza di mezzi di cura
vaccinale, rimane l'eliminazione dei contatti tra persone fisiche non
presidiati da idonee misure (quali la distanza) e dispositivi (quali la
mascherina), avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto stretto tra
le persone; vanno quindi quanto più possibile ridotte le occasioni di
aggregazione di persone;
Rilevato che sono state a tali
fini adottate importanti e incisive misure, sia di fonte statale che regionale
e territoriale, che peraltro non hanno allo stato impedito nuovi contagi né
ridotto l'incremento dei contagi stessi;
Ricordato, in tal senso, il
categorico dispositivo, tra gli altri, dell'art. 1 del DPCM 9.3.2020, che
dispone che "Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
Vista la tuttora operante
campagna governativa denominata "IORESTOACASA", significativa
dell'obiettivo perseguito dalle disposizioni relative alla gestione
dell'emergenza, incentrato sulla massima riduzione compatibile con esigenze
comparabili a quelle della tutela della salute pubblica, delle uscite
dall'abitazione;
Rilevata la situazione di sempre
maggiore sofferenza delle strutture sanitarie conseguente all'incremento del numero
dei contagiati e dei ricoverati, la quale impone l'adozione di misure
aggiuntive rispetto a quelle giustificatamente già assunte a tutti i livelli
decisionali, in modo da operare ancora più efficacemente sul fronte della
prevenzione dei contatti e quindi dei contagi mediante l'impedimento di
assembramenti e contatti non governati tra persone;
Rilevato, in particolare, che le
predette già assunte disposizioni non hanno impedito, o per deliberata
violazione delle disposizioni stesse da parte di trasgressori o per la non
chiara portata delle stesse, talune occasioni di aggregazione tra persone
palesemente idonee a determinate la diffusione del virus per assenza delle
condizioni di prevenzione quali il mantenimento rigoroso di distanza di
sicurezza o di utilizzo di dispositivi, quali le concentrazioni di persone in
spazi verdi pubblici o aperti al pubblico, gli ipermercati, supermercati e
discount per alimentari, esentati dalla sospensione dell'attività ad opera
dell'art. 1 del DPCM dell'11.3.2020, risultati intensamente affollati nella
giornata della domenica per ragioni non riconducibili ad oggettive esigenze di
approvvigionamento alimentare, data l'apertura degli stessi per sette giorni su
sette e tenuto conto del considerevole numero di persone non costrette nel
corrente periodo a recarsi sul posto di lavoro, ed infine presso esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande operanti a servizio di stazioni di
carburante ma collocati in centro urbano e risultati sostanzialmente
alternativi e quindi ingiustamente concorrenziali rispetto agli analoghi
esercizi chiusi in tutto il territorio nazionale;
Ritenuto, conseguentemente,
necessario assumere ancora più stringenti iniziative provvedimentali, in
aggiunta a quelle nazionali e territoriali già adottate e che rimangono
pienamente efficaci e non limitate negli effetti dal presente provvedimento,
volte ad impedire quanto più possibile comportamenti potenzialmente contrari al
contenimento del contagio, tanto più necessaria e improrogabile anche
considerata la sempre più ridotta disponibilità di strutture sanitarie a causa
dell'andamento crescente del contagio;
Ritenuto opportuno, in
particolare, disporre nuove, integrative restrizioni per quanto riguarda i
luoghi di aggregazione di cui sopra, quali i parchi e giardini pubblici nonché
esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari di rilevanti
dimensioni esonerati dalla sospensione di attività ed infine gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande siti in centro abitato, rimarcando le limitazioni
di spostamento già fissate dai decreti sopra menzionati e, in particolare, dal
citato DPCM 9.3.2020 e dal DPCM 11.3.2020, ferme restando tutte le limitazioni
già introdotte dalla disciplina nazionale e regionale;
Ritenuto che l'esercizio dell'attività
motoria o sportiva, pur apprezzabile anche sotto il profilo della tutela della
salute individuale, e quindi in taluni casi giustificata da tali finalità, si
presti, anche per le difficoltà di controllo e di disciplina, a comportamenti
non contrastanti con l'esigenza di una categorica limitazione delle uscite
dall'abitazione e di una prevenzione rigorosa del contagio mediante
l'impedimento delle occasioni di contatto tra le persone, esigenza
evidentemente prevalente rispetto a quella del legittimo esercizio da parte del
singolo di facoltà riconosciute dall'ordinamento;
Considerato, in dettaglio, con
riguardo agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle
aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, che
la ragione della deroga stabilita per tali esercizi dal DPCM dell'11 marzo
risiede nella possibilità di offrire un ristoro a coloro che per ragioni di
lavoro si trovino ad affrontare viaggi a lunga percorrenza;
Ritenuto che tale deroga non sia
giustificabile, non operando la suddetta ragione, per gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante posti all'interno dei centri abitati che viceversa si
prestano ad essere luoghi di aggregazione e di potenziale contagio, parimenti a
quelli per cui è già stata disposta la chiusura con il richiamato DPCM, con
conseguente pericolo di diffusione del contagio;
Ritenuto, all'opposto che sia
necessario disciplinare l'accesso agli esercizi di cui al capoverso precedente,
ricadenti in centro abitato, con le stesse modalità adottate per tutti gli
esercizi di ristorazione, soggetti a chiusura su tutto il territorio nazionale
per effetto dell'art. 1, n. 2, del DPCM 11.3.2020, a prescindere dall'entità
degli accessi registrati nel presente periodo, evitandosi in tal modo
discriminazioni anche sul piano concorrenziale non giustificate da esigenze di
tutela della salute e di altre primarie esigenze quale quella del trasporto;
Rilevato, con riguardo alle medie
e grandi strutture di vendita anche relative ad alimenti, nel fine settimana e
in particolare nella giornata della domenica si sono registrate concentrazioni
di persone non strettamente giustificate dall'esigenza di procacciamento di
beni alimentari, unici essenziali e rilevanti agli effetti del contenimento
delle aggregazioni;
Ritenuto prevalente, in relazione
alla fattispecie di cui al capoverso precedente, l'esigenza della tutela della
salute con limitazione dell'accesso a tali strutture, che presentano oggettivo
rischio di diffusione del contagio non determinato da esigenze indifferibili e
urgenti e di disporre quindi la chiusura degli stessi nella giornata di
domenica;
Ritenuto che la misura di cui al
punto suddetto è del tutto proporzionata, posto che le strutture in questione
mantengono un periodo settimanale di apertura di sei giorni su sette;
Rilevato, con riguardo agli
assembramenti presso parchi e giardini pubblici, che anche in relazione a tale
ambito si stanno reiterando determinando situazioni di pericolo di diffusione
del virus, anche a fronte di una normativa non specifica sul punto, non
correlate a prevalenti esigenze di diritti fondamentali della persona,
trattando di luogo in cui si svolge con permanenza in sito l'attività motoria e
l'accompagnamento di animali domestici;
Ritenuto congruo, in termini di
bilanciamento di esigenze di tutela della salute pubblica e individuale e delle
necessità individuali, di consentire l'attività motoria e l'accompagnamento
dell'animale di compagnia alle immediate vicinanze della residenza o dimora e
comunque non oltre 200 metri dalla stessa, dovendosi documentare il luogo di
residenza o dimora in sede di controllo da parte degli organi deputati;
Visto il decreto presidenziale 18
marzo 2020 n. 416 del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, il quale ha
statuito che non "può essere accolta la domanda preliminare di sospensione
dell'ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale
della Campania e del chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020 dello stesso Presidente
che - in relazione all'epidemia del Covid19 - non consentono, tra l'altro,
l'attività sportiva all'aperto, ritenendola non compatibile con le esigenze
sanitarie, perché, visto il rischio di contagio ormai gravissimo sull'intero
territorio regionale ed il fatto che i dati che pervengono all'Unità di crisi
istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n.
45 del 6.3.2020 dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i
numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione, va data
prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica ritiene
non foriere di danno grave e irreparabile alle posizioni soggettive misure
restrittive ancora più radicali di quella qui prevista " e che "nella
valutazione dei contrapposti interessi, nell'attuale situazione emergenziale a
fronte di limitata compressione della situazione azionata, va accordata
prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica",
alla luce delle quali statuizioni deve ritenersi sussistente anche il
presupposto della urgenza e indifferibilità dell'adozione delle misure qui
adottate;
Rilevato che la presente
ordinanza è sorretta dalle medesime esigenze ritenute prevalenti rispetto a
quelle della tutela della libertà individuale che hanno determinato il rigetto
dell'istanza cautelare riguardante l'analoga ordinanza del Presidente della
Regione Campania;
Rilevato che la presente
ordinanza è emessa ai sensi dell'art. 32 l. 833/78;
Dato atto che l'inottemperanza
della presente ordinanza comporta l'applicazione, salva la sussistenza di più
grave fattispecie penale, dell'art. 650 c.p.;
Dato atto che la struttura
competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
ordina
1. Di approvare le premesse quali
parti integranti del presente atto;
2. Al fine di evitare non
indifferibili e urgenti assembramenti, idonei a determinare la diffusione del
contagio, sono chiusi, all'accesso di persone, parchi e giardini pubblici o
aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di
persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio
regionale;
3. L'uso della bicicletta anche a
pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a
piedi, in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio
extraurbano, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato
dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020
e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno
di tutto il territorio nazionale, essendo ammessi gli spostamenti verso e dagli
esercizi commerciali esentati dalla chiusura, indicati nell'allegato 1 del DPCM
11.3.2020; sono quindi consentiti gli spostamenti con le suddette modalità e
mezzi esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle
persone fisiche in via generale e cioè comprovate esigenze lavorative di
lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità oltrechè per gli accessi agli
esercizi aperti in base al predetto DPCM. Nel caso in cui la motivazione degli
spostamenti suddetti sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di
compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere
nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non
superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo
del luogo di residenza o dimora;
4. Al fine di ulteriormente
contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica
sul territorio regionale già oggetto di restrizioni per la normativa statale,
l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi
del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento
carburante fuori del centro abitato:
a) è consentita lungo la rete
autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete
delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della
strada);
b) è consentita limitatamente
alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica,
per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2
lettera C del codice della strada);
c) non è consentita nelle aree di
servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che
attraversano centri abitati.
5. Al fine di ulteriormente
contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica
sul territorio regionale, l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi
dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione
disposta con l'art. 1 DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai
centri commerciali, è vietata nella giornata della domenica, ferme le altre
restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM
dell'11.3.2020; si riconferma, a fini di chiarezza, l'apertura di farmacie,
parafarmacie ed edicole;
6. Nell'accedere agli esercizi
aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo
di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo
familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
7. Le presenti disposizioni sono
adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica e di igiene, con
conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio
delle predette esigenze;
8. Il presente provvedimento ha
validità a far data dal giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale
della Regione e fino al 3 aprile 2020, salva proroga con analoga ordinanza;
9. Le disposizioni della presente
ordinanza perdono efficacia a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni
statali più restrittive;
10. La vigilanza
sull'applicazione della presente ordinanza è attuata dagli organi di polizia
giudiziaria di cui all'art. 55 e ss c.p.p.;
11. di incaricare la Direzione Protezione
Civile dell'esecuzione del presente atto;
12. di dare atto che il presente
provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare integralmente
il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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