Circolare Ministero dell’Interno
2 marzo 2020, n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ., Polmonite da nuovo corona virus (2019-nCov)
Si fa seguito alle precedenti circolari pari numero
del 22 e 23 febbraio scorsi e
a quella diramata in data
odierna, concernenti le misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica in atto in alcune aree
del territorio nazionale, per fornire
alle SS.LL. ulteriori elementi informativi al fine di
calibrare gli opportuni interventi di
competenza, tenendo conto del costante mutamento di
scenario.
Come noto, il quadro di riferimento normativo,
anch’esso in continua
evoluzione, è, allo stato, rappresentato dal
decreto-legge n. 6 del 2020, già oggetto di
precedente circolare, al quale hanno fatto seguito
dd.P.C.M. attuativi che hanno
specificato le misure di contenimento dell’emergenza
da applicare e i territori
interessati, a partire dai comuni più colpiti delle
Regioni Lombardia e Veneto.
Come già comunicato con la circolare p.n. in data
odierna, a far data da oggi è
entrato in vigore il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020,
che, da un lato recepisce e proroga alcune delle
misure già adottate per il contenimento
e la gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, dall’altro ne introduce
ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il
quadro degli interventi e a garantire
uniformità su tutto il territorio nazionale
all’attuazione dei programmi di profilassi.
In proposito, si richiama innanzitutto l’attenzione
sulla circostanza che il citato
decreto presidenziale sostituisce, per espressa
previsione, i dd.P.C.M. del 23 febbraio e
del 25 febbraio 2020, nonché “ogni ulteriore misura
anche di carattere contingibile e
urgente, adottata ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6”, la
cui vigenza è pertanto cessata a decorrere dalla data odierna.
Il decreto in questione individua le misure
applicabili graduandole e
distinguendole in base alle aree geografiche
d’intervento:
- all’articolo 1, per i comuni di cui all’allegato 1
(in provincia di Lodi: Bertonico,
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda,
Codogno, Fombio, Maleo, San
Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini; in
provincia di Padova: Vo’) sono
individuate le misure dal contenuto più stringente e
rigoroso. Con particolare riferimento
a quelle individuate alle lett. g) e i) -
“sospensione delle attività degli uffici pubblici,
fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di
pubblica utilità” e “chiusura di
tutte
le attività commerciali, ad esclusione di quelle di
pubblica utilità, dei servizi pubblici
essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12
giugno 1990, n. 146, e degli esercizi
commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità” - è demandata a un
provvedimento prefettizio l’individuazione delle
relative modalità e dei connessi limiti.
Inoltre, sempre ai prefetti territorialmente
competenti è concesso un potere di deroga in
relazione alle misure di cui alle lett. k) e l)
- “sospensione dei servizi di trasporto di
merci e di persone” e “sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad
esclusione di quelle che
erogano servizi essenziali e di pubblica utilità”;
- all’articolo 2, per le regioni e le province di cui
all’allegato 2 (Emilia Romagna,
Lombardia e Veneto; province di Pesaro e Urbino e di
Savona) sono previste, al comma
1, misure di carattere generale applicabili ai
predetti territori. Al comma 2, in aggiunta
alle misure di cui al comma 1, si prevede una misura
specifica per le province di
Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, mentre, al comma 3,
si stabilisce un’altra misura
aggiuntiva per la regione Lombardia e la provincia di
Piacenza;
- agli articoli 3 e 4, per l’intero territorio
nazionale (artt. 3 e 4), sono individuate misure
di informazione e prevenzione, nonché misure
precauzionali di carattere generale.
Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 5 del predetto
decreto presidenziale, rubricato
“Esecuzione e monitoraggio”, affida al Prefetto
territorialmente competente,
informando preventivamente il Ministro dell’Interno,
il compito di assicurare
l’esecuzione delle misure applicabili ai comuni di cui
all’allegato 1, nonché di
monitorare l’attuazione delle restanti misure da parte
delle amministrazioni competenti,
avvalendosi, ove occorra, delle Forze di polizia, con
l’eventuale concorso del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze
armate, sentiti i comandi territoriali,
dando comunicazione al Presidente della regione e
della provincia autonoma interessata.
In tale panorama normativo, al fine di assicurare il
coordinamento degli
interventi delle componenti e delle strutture
operative del Servizio Nazionale della
protezione civile, presso la sede del Dipartimento
della protezione Civile proseguono i
lavori del Comitato Operativo, al quale partecipano
tutte le componenti operative di
questa Amministrazione (Prefetture interessate
dall’emergenza, Dipartimento della
Pubblica sicurezza, Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del soccorso pubblico e della
difesa civile) e nel quale è assicurata la presenza di
un rappresentante di questo
Gabinetto.
Si evidenzia, altresì, che, per la realizzazione degli
interventi di competenza del
Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei
ministri, il medesimo Capo Dipartimento si avvale di
un apposito Comitato tecnicoscientifico,
previsto con Ordinanza PCM n. 630/2020 e in cui sono
presenti, in
particolare, i vertici del Ministero della salute,
dell’Istituto Superiore di Sanità e
dell’Istituto nazionale per le malattie infettive
“Lazzaro Spallanzani”, nonché un
rappresentante della Commissione Salute designato dal
Presidente della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome.
Ciò posto, in ragione della peculiare connotazione
sanitaria dell’emergenza in
atto, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla
necessità che qualsiasi provvedimento
di carattere straordinario da adottare in base alla normativa vigente consolidata
o in
base alle recenti
disposizioni emanate in occasione dell’emergenza, debba fondarsi
rigorosamente su valutazioni medico-sanitarie, basate
su precise conoscenze
scientifiche, provenienti dagli organismi competenti.
Inoltre, in ogni caso, qualsiasi iniziativa di
particolare rilevanza e complessità,
prima di essere adottata, dovrà più opportunamente
essere sottoposta alle valutazioni del
Dipartimento della protezione civile, per l’eventuale
trattazione in seno al citato
Comitato operativo ovvero per gli approfondimenti
necessari nell’ambito del predetto
Comitato tecnico-scientifico.
Venendo ora all’esperienza maturata nella gestione
della prima fase
dell’emergenza, è emersa, tra le varie questioni,
quella della circolazione delle persone
sul territorio nazionale, più volte riproposta a causa
di estemporanee iniziative assunte
da talune autorità locali finalizzate a vietare
l’ingresso e il transito sul proprio territorio
di persone provenienti dalle regioni più colpite,
senza essere suffragate da elementi di
carattere tecnico-scientifico.
E’ il caso di taluni provvedimenti adottati dalle
Autorità locali in forza degli
artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli enti locali.
Nell’attuale situazione emergenziale viene in primo
luogo in evidenza il potere
attribuito al Sindaco, ex art. 50 T.U.E.L., di emanare
ordinanze in caso di emergenza
sanitaria o di igiene pubblica a livello locale, in
qualità di rappresentante della comunità
locale.
In tale materia, nell’ambito del decreto-legge recante
“Misure urgenti di
sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a
causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28
febbraio
scorso, in corso di pubblicazione, è prevista
un’apposita disposizione che stabilisce che,
a seguito dell’adozione delle misure statali di
contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, non possono essere
adottate e sono inefficaci le
ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a
fronteggiare l’emergenza predetta in
contrasto con le misure statali.
In proposito, si ritiene opportuno che le SS.LL, nel
rispetto del principio di leale
collaborazione, sensibilizzino le Autorità locali a
concordare, attraverso apposite
riunioni di coordinamento, le misure di carattere
contingibile e urgente che non devono
essere in contrasto con le misure statali in atto e i
cui effetti potrebbero esulare dai
confini territoriali competenti oppure incidere su
diritti costituzionalmente garantiti (per
esempio, nel caso di introduzione di un divieto di
circolazione).
Sul tema occorre peraltro ribadire la necessità di
porre particolare attenzione ai
citati provvedimenti nel caso in cui gli stessi,
ancorché adottati ai sensi dell’art. 50
TUEL, sostanzialmente vadano
oltre le strette esigenze di carattere sanitario e, di fatto,
mirino a perseguire obiettivi più concretamente
riconducibili alle finalità sottese allo
strumento di cui all’art. 54 TUEL, per il quale vige
il potere di vigilanza prefettizio.
Nel caso in cui, a seguito delle interlocuzioni con le
Autorità locali, le SS.LL.
ravvisino profili di incoerenza tra le iniziative
assunte a livello comunale e quanto
previsto dal decreto-legge da ultimo approvato,
vorranno fornire ogni elemento
informativo al Ministero della Salute e al Presidente
della Regione, dando notizia, oltre
che all’Amministrazione locale interessata, a questo
Ufficio di Gabinetto.
Tornando ai profili operativi dell’emergenza, si
ritiene opportuno, con
l’occasione, rinviare al modello organizzativo di
gestione delineato dagli indirizzi
operativi emanati dal Dipartimento della Protezione
Civile del 3 dicembre 2008 che
prevedono, a seconda delle dimensioni dell’emergenza,
l’attivazione dei centri di
coordinamento soccorsi, dei centri operativi misti e
dei centri operativi comunali,
rispettivamente nel caso di estensione provinciale,
intercomunale o comunale
dell’emergenza.
In ogni caso, le SS.LL. sono pregate, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, lett. a), del
Codice di protezione civile, di assicurare il costante
flusso e scambio informativo con le
Autorità regionali e locali, garantendo il necessario
supporto per l’attuazione delle
misure di contenimento da porre in essere.
In merito all’evolversi della situazione e alle
connesse attività che verranno
poste in essere, le SS.LL sono pregate di informare
tempestivamente quest’Ufficio di
Gabinetto.
Si confida nella consueta,
puntuale collaborazione delle SS.LL..
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