Nota Ministero dell’Interno – Dip. libertà
civili e immigrazione 27 marzo 2020, n. 3617, Quesiti in ordine alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid 19. Esigenze determinate dall'esercizio del diritto
alla libertà di culto.
Con riferimento ai quesiti
indicati in oggetto , si forniscono i chiarimenti richiesti .
Le misure disposte per il
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 comportano
la limitazione di diversi diritti costituzionali, primo fra tutti la libertà di
movimento, e vanno a determinare importanti ricadute in una molteplicità di
settori, dalla mobilità, al lavoro, alle attività produttive, interessando
anche l'esercizio delle attività di culto.
Innanzitutto, appare opportuno
sottolineare che, salvo eventuale autonoma diversa decisione dell'autorità
ecclesiastica, non è prevista la chiusura delle chiese .
È evidente quindi che l'apertura
delle chiese non può precludere alla preghiera dei fedeli, purché evidentemente
con modalità tali da assicurare adeguate forme di prevenzione da eventuali
contagi: l'accesso , conformemente alla normativa vigente , deve essere
consentito solo ad un numero limitato di fedeli, garantendo le distanze minime
tra loro ed evitando qualsiasi forma di assembramento o raggruppamento di
persone.
Al riguardo, sulla base del
parere appositamente richiesto al Dipartimento della pubblica sicurezza, al
fine di limitare gli spostamenti dalla propria abitazione ,è necessario che
l'accesso alla chiesa avvenga solo in occasione di spostamenti determinati da
"comprovate esigenze lavorative", ovvero per "situazioni di
necessità" e che la chiesa sia situata lungo il percorso , di modo che, in
caso di controllo da parte delle Forze di polizia , possa esibirsi la prescritta
autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali
specifici motivi.
Quanto alle celebrazioni
liturgiche, le norme stesse - alla luce della esclusiva ratio di tutela della
salute pubblica per cui sono emanate - sono da intendersi nel senso che le
celebrazioni medesime non sono in sé vietate, ma possono continuare a svolgersi
senza la partecipazione del popolo, proprio per evitare raggruppamenti che
potrebbero diventare potenziali occasioni di contagio.
Le celebrazioni liturgiche senza
il concorso dei fedeli e limitate ai soli celebranti ed agli accoliti necessari
per l' officiatura del rito non rientrano nel divieto normativo, in quanto si
tratta di attività che coinvolgono un
numero ristretto di persone e, attraverso il rispetto delle opportune distanze
e cautele, non rappresentano assembramenti o fattispecie di potenziale contagio
che possano giustificare un intervento normativo di natura limitativa.
Le considerazioni fin qui esposte
inducono a ritenere che il numero dei partecipanti ai riti della Settimana
Santa ed alle celebrazioni similari non potrà che essere limitato ai celebranti
, al diacono, al lettore, ali' organista, al cantore ed agli operatori per la
trasmissione .
Anche in questa fattispecie
evidentemente i ministri celebranti ed i partecipanti che intervengono in forma
privata, in linea con il parere del Dipartimento della pubblica sicurezza,
avranno un giustificato motivo per recarsi dalla propria abitazione alla sede
ove si svolge la celebrazione medesima e, ove coinvolti in controlli o
verifiche da parte delle Forze di polizia, attraverso l'esibizione
dell'autocertificazione o con dichiarazione rilasciata in questo senso agli
organi accertatori, non incorreranno nella contestazione e nelle relative sanzioni
correlate al mancato rispetto delle disposizioni in materia di contenimento
dell' epidemia da Covid-19. Sebbene il servizio liturgico non sia direttamente
assimilabile ad un rapporto di impiego , e peraltro non comporti né un
contratto né una retribuzione, ai fini delle causali da indicare nella
autocertificazione, esso è da ritenersi ascrivibile a "comprovate esigenze
lavo rative": la stessa autocertificazione dovrà inoltre contenere il
giorno e l'ora della celebrazione, oltre che l'indirizzo della chiesa ove la
medesima celebrazione si svolge.
Analoghe considerazioni possono
essere estese ai matrimoni che non sono vietati in sé, in quanto la norma
inibisce le cerimonie pubbliche, civili e religiose, al fine di evitare
assembramenti che siano occasione di contagio virale.
Ove dunque il rito si svolga alla
sola presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni - e siano rispettate
le prescrizioni sulle distanze tra i partecipanti - esso non è da ritenersi tra
le fattispecie inibite dall'emanazione delle norme in materia di contenimento
dell'attuale diffusione epidemica di Covid-19.
Nessun commento:
Posta un commento