Circolare del Ministero
dell’Interno – Gabinetto del Ministro 26 marzo 2020, n. 15350/117(2), Decreto
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
del 25 marzo 2020, di modifica del d.P.C.M. 22 marzo 2020.
La straordinaria necessità ed
urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 ha condotto all'adozione del decreto legge in
oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 79 del 25
marzo 2020.
Il provvedimento in parola
rimodula e precisa le misure già contemplate dai provvedimenti adottati in
attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, (convertito, con
modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13)1 regolamentandone le modalità di adozione
secondo principi di adeguatezza e
proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del
territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso.
Con l'art. 1, comma 1, del
decreto legge si introduce la possibilità di adottare, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e
modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza -
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e
fissato al 31 luglio 2020 - una o più delle misure indicate nel comma 2 dello
stesso articolo, eventualmente modulandone l' applicazione in aumento o in
diminuzione secondo l'andamento dell'epidemia.
La puntuale elencazione contenuta
nell'art. 1, comma 2, ripropone l'ampia articolazione di misure finalizzate a
contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dall'attuale situazione
epidemiologica, suscettibili di incidere sulle libertà di circolazione, di riunione,
di culto, di impresa.
Un rilevante elemento di novità,
sul quale si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., è contenuto
nell'art. 1, comma 3, del decreto, che prevede, per la durata dell'emergenza,
il potere del Prefetto di imporre lo svolgimento delle attività che non sono
oggetto di provvedimenti di sospensione e delle quali sia assolutamente
necessario assicurare l'effettività e la pubblica utilità.
L'ampia formulazione della
previsione normativa affida al prudente apprezzamento delle SS.LL. la
valutazione in merito alla ricorrenza dei presupposti necessari all'esercizio
del potere in parola, che riveste, come è evidente, carattere di
straordinarietà e della cui eventuale attivazione si chiede di voler comunque
informare preventivamente questo Gabinetto.
Si evidenzia, infatti, in
proposito, come le SS.LL siano chiamate a svolgere una delicata funzione di
contemperamento tra l'esigenza di garantire la continuità di servizi di
pubblica utilità e il rispetto della libera iniziativa individuale, tanto che
la norma stessa ha previsto espressamente la necessità della preventiva ed
info1male consultazione delle parti sociali interessate.
L'art. 2 del decreto-legge
conferma la previsione che le misure di contenimento sono adottate con uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il
Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per
materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, allorché riguardino
esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui
riguardino l'intero territorio nazionale.
La norma introduce, peraltro, la
possibilità che tali decreti siano adottati su proposta dei presidenti delle
regioni o del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, sentiti i Ministri sopra citati, a seconda che le misure riguardino
una o alcune specifiche regioni ovvero l' intero territorio nazionale.
E' stato inoltre previsto uno
specifico richiamo, per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di
adeguatezza e proporzionalità in sede di adozione dei decreti attuativi, al
Comitato tecnico-scientifico, istituito con ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
Il decreto fa salvi gli effetti
prodotti e gli atti adottati in attuazione del citato decreto legge del 23
febbraio 2020, n. 6, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978,
n.833 e confenna la vigenza, fino al 3 aprile 2020, delle misure già adottate
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell' 8 marzo 2020, del
9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, per come ancora vigenti
alla data di entrata in vigore del decreto in argomento. Le ulteriori misure,
adottate con provvedimenti statali ovvero con ordinanze regionali o sindacali,
ancora vigenti alla stessa data, continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori
dieci giorni.
Con l' art. 3 si è inteso
delineare una cornice normativa all' interno della quale inquadrare l'adozione
di misure urgenti da parte di Regioni e Comuni per il contenimento ed il
contrasto dell' emergenza in atto.
E' previsto, in primo luogo, che
le ordinanze regionali e comunali, adottate per ragioni di sanità sulla base
della normativa in materia, possano essere emanate nelle more dell'adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma
1, del nuovo decreto-legge, ma con efficacia limitata fino a tale momento e
solan1ente per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio
sanitario in tutto o in parte del territorio della Regione o del Comune
interessati.
In tale quadro è, altresì,
stabilito che, nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni
e i Comuni potranno dispone prescrizioni più restrittive rispetto a quelle
statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza
che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza
strategica per l' economia nazionale.
Si segnala, inoltre, il secondo
comma dell'articolo in parola il quale precisa che i Sindaci non possono
adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a
fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.
Tale ultima norma recepisce la
ratio dell'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che viene, dunque,
abrogato ai sensi dell'art. 5, comma I, lettera b), del decretolegge in esame.
Nel confermare le indicazioni già
fornite con circolare del 2 marzo scorso in tema di provvedimenti adottati dai
Sindaci ex artt. 50 e 54 del T.U.E.L., le SS.LL., con riferimento alle
ordinanze regionali, nell' esercizio delle funzioni di monitoraggio attribuite
dalle vigenti disposizioni e nel rispetto del principio di leale
collaborazione, avranno cura di far rilevare, per il tramite del Prefetto
capoluogo di regione e d'intesa con questo Gabinetto, le problematiche
applicative che dovessero discendere dall'adozione di provvedimenti non
coerenti con le previsioni statali.
Per quanto riguarda il sistema
delle sanzioni, l' art. 4 del decreto legge innova la precedente disciplina,
superando lo strumento originariamente individuato nell'art. 650 del codice
penale a favore di una differenziazione tra gli illeciti.
Viene operata infatti una
distinzione tra le ordinarie violazioni delle misure di contenimento, punite
con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (chiusura dell'esercizio o
dell'attività da 5 a 30 giorni) e la specifica violazione del divieto assoluto
di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte
alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (art. 1, comma
2, lett. e), costituente reato ai sensi dell' art. 260 del Testo unico delle
leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 dello stesso art. 4 del decreto
legge in esame.
L'art. 4, al comma 3, conferma
l'applicazione della legge n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle violazioni,
rinviando altresì ai commi 1, 2, e 2.1 dell' art, 202 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano le diverse modalità di pagamento in
misura ridotta delle sanzioni amministrative.
Se l'intervenuta depenalizzazione
delle ordinarie violazioni comporta il venir meno della possibilità di
garantire l'immediata effettività della sanzione attraverso lo strumento del
sequestro preventivo, si evidenzia che la stessa finalità è assicurata dalla
previsione introdotta dall'art. 4, comma 4, del decreto legge.
Tale norma stabilisce, infatti,
che, all'atto dell' accertamento di alcune specifiche violazioni, espressamente
indicate al comma 2 dello stesso art. 4, l'autorità procedente può disporre la
chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, ove necessario per
impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, per una durata non
superiore a 5 giorni. Tale periodo di chiusura provvisoria viene scomputato
dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di
sua esecuzione.
L'efficacia afflittiva della
sanzione accessoria della chiusura provvisoria è ulteriormente rafforzata dalla
previsione della sua applicazione nella misura massima in caso di reiterazione
della violazione.
In tema di irrogazione di sanzioni,
l'art. 4, comma 3, stabilisce la competenza del Prefetto in relazione alla
violazione delle misure di cui all' art. 2, comma 1, adottate con decreti
presidenziali; le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'art. 3,
invece, sono
irrogate dalle autorità che le
hanno disposte, prevedendo in competenza di regioni e comuni.
tal senso una specifica
Il pagamento delle sanzioni
pecuniarie irrogate dalle SS.LL. dovrà essere effettuato mediante bonifico
bancario sul Capo XIV Capitolo 3560 "Entrate eventuali e diversi
concernenti il Ministero dell'interno" PG 6 "Altre entrate di
carattere straordinario" , IBAN IT 12 A 0100003245350014356006 (Tesoreria
Centrale di Roma).
La n01ma prevede, altresì, la
sospensione dei termini per i relativi procedimenti stabilita dall' art. 103
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e, più specificamente per la parte che
qui interessa, dal primo comma di quell' articolo.
Si richiama inoltre l' attenzione
sulla previsione dell'art. 4, comma 8, del decreto in parola che, nell'
affrontare le questioni di diritto intertemporale originate dalle disposizioni
introdotte dal nuovo decreto in materia sanzionatoria, stabilisce che le nonne
che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore
dello stesso decreto, prevedendo, tuttavia, una applicazione delle sanzioni
amministrative nella misura minima ridotta della metà.
In proposito, si evidenzia che
trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1O1 ed
in particolare quella di cui all'art. 102 del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n.507, concernente la trasmissione degli atti dei procedimenti relativi
ai reati trasformati in illeciti amministrativi da parte dell' autorità
giudiziaria all' autorità amministrativa competente.
Le SS.LL. vorranno pertanto
assumere i necessari contatti con i locali Uffici Giudiziari per concordare
tempi e modalità di trasmissione. dei relativi atti, esplorando la possibilità
di regolarne il flusso in modo da non gravare eccessivamente, nell'attuale
contesto emergenziale, sull'organizzazione di codesti Uffici, al fine di
consentire l'osservanza dei te1mini di legge per la notifica agli interessati
delle violazioni amministrative.
Nel solco dei precedenti
interventi normativi, il decreto legge rinnova l'attribuzione ai Prefetti della
funzione di assicurare, informandone preventivamente il Ministro dell' Interno,
l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra,
sentiti i competenti comandi territoriali, delle Forze armate al cui personale,
impiegato nell'applicazione delle misure di cui agli articoli 1 e 2 dello
stesso decreto legge, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza
con provvedimento prefettizio.
Appare evidente come la
disposizione in esame s'inquadri nel generale contesto delle funzioni e delle
prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità provinciale di
pubblica sicurezza cui compete la funzione di coordinamento dei compiti e delle
attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (art. 13, comma 3
della legge 1 aprile 1981 n.121).
********
Si richiama, infine, l'attenzione
delle SS.LL sulle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 25 marzo 2020 che modifica il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, ai sensi dell'art.l , lett. a) dello
stesso decreto.
II provvedimento aggiorna l'
elenco dei codici ATECO, integrando, da un lato, le filiere già previste
nell'allegato 1 al decreto e, dall'altro sospendendo le attività non ritenute
essenziali.
Al riguardo, si segnala la
disposizione dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale che fissa al 28
marzo 2020 il termine entro il quale le imprese, tra quelle individuate
dall'aggioman1ento, devono completare le attività necessarie alla sospensione,
compresa la spedizione della merce in giacenza.
Si confida nella consueta e
puntuale collaborazione delle SS.LL., facendo riserva di fornire ulteriori chiarimenti
e puntualizzazioni.
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