Circolare Ministero dell’Interno
5 marzo 2020, n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ., Polmonite da nuovo corona virus (2019-nCov)
Di seguito alle precedenti circolari di pari numero
concernenti l’oggetto,
si informa che, con l’allegato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in
data 4 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n.55, del
4.3.2020, sono state individuate ulteriori misure di
contenimento finalizzate a
prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, da
applicarsi sull’intero
territorio nazionale.
Tra le previsioni del citato provvedimento
presidenziale si richiama in
particolare l’attenzione sull’art. 1, comma 1, lett.
b), che dispone la sospensione
delle manifestazioni e degli eventi di qualsiasi
natura, svolti in ogni luogo, sia
pubblico che privato, che comportano affollamento di
persone tale da non
consentire il rispetto della distanza interpersonale
di almeno un metro.
Si evidenzia, altresì, che il medesimo articolo, alla
lettera c), nel disporre
la sospensione degli eventi e delle competizioni
sportive di ogni ordine e
disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico, sia
privato, consente - nei comuni
diversi da quelli di cui all’allegato 1 al d.P.C.M. 1°
marzo 2020, e successive
modificazioni – lo svolgimento dei predetti eventi e
competizioni, nonché delle
sedute di allenamento degli atleti agonisti,
all’interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la
presenza di pubblico.
Fino al 15 marzo 2020, sono, altresì, sospesi i servizi
educativi per
l’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs. 13 aprile
2017, n.65, e le attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la
frequenza delle attività scolastiche
di formazione superiore, ivi comprese le Università e
le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica musicale e coreutica, di corsi
professionali, master e
università per anziani, ferma in ogni caso la
possibilità di svolgimento di attività
formative a distanza.
La medesima disposizione reca, tuttavia, una deroga
per una serie di
attività formative, fra le quali quelle delle scuole
di formazione di questo
Ministero. Al riguardo, si osserva, peraltro, che i
responsabili delle strutture di
formazione riconducibili alle varie articolazioni
dipartimentali di questo
Dicastero potranno stabilire, all’occorrenza,
appropriate misure volte a limitare o
a sospendere in tutto o in
parte l’attività didattica e/o addestrativa.
Inoltre, nel richiamare le indicazioni a suo tempo
fornite con la circolare
del 2 marzo u.s., si evidenzia come il d.P.C.M. in
argomento confermi all’art. 3
l’attribuzione ai Prefetti territorialmente competenti
del monitoraggio
sull’attuazione delle misure previste in capo alle
varie Amministrazioni.
Vengono in tal modo riaffermati i compiti dei Prefetti
quali
rappresentanti generali del Governo sul territorio, ai
fini del coordinamento
dell’attività amministrativa degli uffici periferici
dello Stato e di garanzia della
leale collaborazione degli stessi uffici con i diversi
livelli di governo esistenti sul
territorio, sulla base delle previsioni di cui agli
artt. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999,
n.300, e 1 del d.P.R. 3 aprile 2006, n.180.
Le conseguenti attività da parte delle SS.LL. potranno
essere
efficacemente declinate attraverso un rinnovato
impulso a tutte le naturali e
consolidate azioni di interlocuzione con le
Istituzioni cui compete la diretta
adozione delle varie misure, anche facendo ricorso ai
tavoli ordinariamente già
previsti dall’attuale assetto ordinamentale.
Un costante dialogo dovrà, inoltre, essere mantenuto
con le parti sociali
rappresentative dei lavoratori e delle categorie
produttive, specie nelle zone più
direttamente interessate dalle misure di contenimento
dell’emergenza.
Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sulla
circostanza che le
disposizioni introdotte dal d.P.C.M. in esame
sostituiscono quelle di cui agli artt.
3 e 4 del d.P.C.M. del 1° marzo 2020 e sono efficaci,
salve diverse previsioni
contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020;
restano viceversa ferme le
misure previste dagli artt. 1 e 2 del predetto
d.P.C.M. del 1° marzo 2020 e
successive modificazioni.
Si segnala, infine, la disposizione in base alla quale
nei territori indicati
negli allegati 1, 2 e 3 al d.P.C.M. 1° marzo 2020, e
successive modificazioni, le
misure di cui al nuovo d.P.C.M., ove più restrittive,
si applicano comunque
cumulativamente con ogni altra misura prevista dai
predetti articoli 1 e 2.
Nel confidare nella consueta puntuale collaborazione
delle SS.LL., si
rinnova la richiesta di tenere informato questo
Ufficio sull’evolversi della
situazione in relazione alle
specificità territoriali di rispettiva competenza.
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