giovedì 5 marzo 2020


Circolare Ministero dell’Interno 5 marzo 2020, n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ., Polmonite da nuovo corona virus (2019-nCov)

Di seguito alle precedenti circolari di pari numero concernenti l’oggetto,
si informa che, con l’allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 4 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.55, del
4.3.2020, sono state individuate ulteriori misure di contenimento finalizzate a
prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, da applicarsi sull’intero
territorio nazionale.
Tra le previsioni del citato provvedimento presidenziale si richiama in
particolare l’attenzione sull’art. 1, comma 1, lett. b), che dispone la sospensione
delle manifestazioni e degli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia
pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non
consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Si evidenzia, altresì, che il medesimo articolo, alla lettera c), nel disporre
la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico, sia privato, consente - nei comuni
diversi da quelli di cui all’allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020, e successive
modificazioni – lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle
sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
Fino al 15 marzo 2020, sono, altresì, sospesi i servizi educativi per
l’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n.65, e le attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche
di formazione superiore, ivi comprese le Università e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e
università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività
formative a distanza.
La medesima disposizione reca, tuttavia, una deroga per una serie di
attività formative, fra le quali quelle delle scuole di formazione di questo
Ministero. Al riguardo, si osserva, peraltro, che i responsabili delle strutture di
formazione riconducibili alle varie articolazioni dipartimentali di questo
Dicastero potranno stabilire, all’occorrenza, appropriate misure volte a limitare o
a sospendere in tutto o in parte l’attività didattica e/o addestrativa.
Inoltre, nel richiamare le indicazioni a suo tempo fornite con la circolare
del 2 marzo u.s., si evidenzia come il d.P.C.M. in argomento confermi all’art. 3
l’attribuzione ai Prefetti territorialmente competenti del monitoraggio
sull’attuazione delle misure previste in capo alle varie Amministrazioni.
Vengono in tal modo riaffermati i compiti dei Prefetti quali
rappresentanti generali del Governo sul territorio, ai fini del coordinamento
dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e di garanzia della
leale collaborazione degli stessi uffici con i diversi livelli di governo esistenti sul
territorio, sulla base delle previsioni di cui agli artt. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999,
n.300, e 1 del d.P.R. 3 aprile 2006, n.180.
Le conseguenti attività da parte delle SS.LL. potranno essere
efficacemente declinate attraverso un rinnovato impulso a tutte le naturali e
consolidate azioni di interlocuzione con le Istituzioni cui compete la diretta
adozione delle varie misure, anche facendo ricorso ai tavoli ordinariamente già
previsti dall’attuale assetto ordinamentale.
Un costante dialogo dovrà, inoltre, essere mantenuto con le parti sociali
rappresentative dei lavoratori e delle categorie produttive, specie nelle zone più
direttamente interessate dalle misure di contenimento dell’emergenza.
Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che le
disposizioni introdotte dal d.P.C.M. in esame sostituiscono quelle di cui agli artt.
3 e 4 del d.P.C.M. del 1° marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni
contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020; restano viceversa ferme le
misure previste dagli artt. 1 e 2 del predetto d.P.C.M. del 1° marzo 2020 e
successive modificazioni.
Si segnala, infine, la disposizione in base alla quale nei territori indicati
negli allegati 1, 2 e 3 al d.P.C.M. 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le
misure di cui al nuovo d.P.C.M., ove più restrittive, si applicano comunque
cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.
Nel confidare nella consueta puntuale collaborazione delle SS.LL., si
rinnova la richiesta di tenere informato questo Ufficio sull’evolversi della
situazione in relazione alle specificità territoriali di rispettiva competenza.

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