Circolare del Ministero dell’Interno –
Gabinetto del Ministro 2 marzo 2020, n. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ, Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale
Facendo seguito alle precedenti
circolari di pari classifica concernenti l’oggetto, si richiama l’attenzione
sulla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 76 del 22
marzo 2020, dell’unito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
marzo 2020 con il quale sono state adottate, ai sensi dell’art. 3, del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6 (1),
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
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(1) Convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.
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In considerazione del carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul
territorio nazionale, con il citato provvedimento si è ritenuto necessario
introdurre ulteriori restrizioni, di seguito elencate, con particolare
riferimento allo svolgimento delle attività produttive e agli spostamenti fra
territori comunali diversi, finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la
popolazione.
Attività produttive
industriali e commerciali. Attività professionali.
Il provvedimento in argomento, in
primo luogo, sospende tutte le attività produttive, industriali e commerciali,
fatta eccezione per quelle indicate nell’allegato 1 al decreto stesso. Con
riguardo alle attività commerciali, tuttavia, continuano ad operare le
previsioni recate dal d.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché dall’ordinanza del Ministro
della Salute del 20 marzo 2020 (2).
Inoltre, le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se
organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile.
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(2) Cfr. circolari di questo Gabinetto in data 12 marzo, 14 marzo e 21
marzo 2020.
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Le attività professionali non
sono sospese ma restano ferme le raccomandazioni indicate all’art. 1, punto 7,
del citato d.P.C.M. 11 marzo 2020.
Per le Pubbliche Amministrazioni
è confermata la validità delle previsioni di cui all’art. 87 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, in materia di lavoro agile, che, fino alla cessazione
dello stato di emergenza, rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa.
Tra le attività produttive
consentite rientrano:
- i servizi di pubblica utilità
nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta,
peraltro, confermata la sospensione dell’apertura al pubblico di musei e altri
istituti e luoghi di cultura, e quella dei servizi di istruzione, ove non siano
erogati a distanza o con modalità da remoto (art. 1, comma 1, lett. d);
- le attività funzionali ad
assicurare la continuità delle filiere nei settori di cui al cennato allegato
1, nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali sopra indicati (art. 1,
comma 1, lett. d);
- la produzione, il trasporto, la
commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi
medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1,
lett. f);
- ogni attività comunque
funzionale a fronteggiare l’emergenza (art. 1, comma 1, lett. f).
- le attività degli impianti a
ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio
all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lett. g).
Va, tuttavia, precisato che, in
relazione alle attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) del d. P.C.M. in
parola, l’operatore economico è tenuto a comunicare al Prefetto della provincia
ove è ubicata l’attività produttiva la continuità delle filiere delle attività
di cui all’allegato 1, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni
beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Allo
stesso modo, i soggetti esercenti le attività di cui all’art. 1, comma 1, lett.
g), sono tenuti a comunicare preventivamente al Prefetto competente per
territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la
prosecuzione dell’attività, fermo restando che tale comunicazione non è dovuta
qualora si tratti di attività finalizzata ad assicurare l’erogazione di un
servizio pubblico essenziale.
In entrambe le descritte ipotesi,
spetta al Prefetto una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni
attestate dagli interessati, all’esito della quale potrà disporre la
sospensione dell’attività laddove non ravvisi l’effettiva ricorrenza delle
condizioni medesime.
Nell’evidenziare la particolare
delicatezza della funzione attribuita alle SS.LL., chiamate a garantire un
corretto bilanciamento tra l’imprescindibile esigenza di salvaguardia della
salute pubblica e quella, altrettanto essenziale, della continuità dei processi
produttivi ritenuti di primaria importanza per il Paese, si ritiene opportuno sottolineare
che il meccanismo delineato dal decreto in argomento non introduce una forma di
preventiva autorizzazione da parte di codeste Autorità ma, in un’ottica di
snellimento e semplificazione delle procedure, legittima la prosecuzione delle
attività di cui trattasi sino all’adozione di una eventuale sospensione.
In questa prospettiva, risulta di
fondamentale importanza che le SS.LL. pongano in essere le proprie valutazioni
con la massima celerità, avvalendosi del contributo specialistico di
qualificati soggetti istituzionali, chiamati a fornire, secondo le consuete
dinamiche di una leale collaborazione, idonei elementi atti a consolidare
l’impianto del provvedimento sospensivo.
A tale riguardo, le SS.LL.
vorranno avviare fin da subito, con le modalità di consultazione ritenute più
efficaci, le necessarie interlocuzioni con gli uffici delle Regioni e degli
altri enti territoriali nonché con le Camere di commercio e gli altri organismi
eventualmente presenti sul territorio in vista di una preliminare ricognizione
dei siti produttivi relativi ad attività potenzialmente interessate dalle
disposizioni in commento.
Particolarmente utile potrà
risultare la predisposizione, anche sulla base delle indicazioni che
proverranno dagli organismi consultati, di appositi modelli di comunicazione,
utilizzabili dagli interessati per le finalità di cui alla normativa in
argomento.
Si segnala, inoltre, che il
d.P.C.M. in esame consente lo svolgimento delle attività dell’industria
dell’aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica
per l’economia nazionale (3), previa
autorizzazione del Prefetto territorialmente competente, cui è conseguentemente
demandata la ricognizione dei relativi siti produttivi (art. 1, comma 1. lett.
h)..
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(2) Sul punto, cfr. anche decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante
“Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori
della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza
strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni”.
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Si richiama, infine, l’attenzione
sulla disposizione dell’art. 1, comma 2, del d.P.C.M. in esame, che prevede che
le SS.LL informino delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il
Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno,
il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, nonché le forze di polizia.
E’ del tutto evidente che appare
utile, per l’importanza della circolarità delle informazioni, estendere il
flusso informativo anche agli altri soggetti che, seppur non indicati nella
norma sopra citata, sono coinvolti nell’attuale contesto emergenziale (come ad
esempio Province e Comuni).
Spostamenti
Di particolare rilievo, quale
ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio introdotta dall’art.
1, comma 1, lett. b) del provvedimento in parola, è il divieto per tutte le
persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o
privati dal comune in cui attualmente si trovano.
Tali spostamenti rimangono
consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero
per motivi di salute.
La disposizione, anche tenendo
conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti
di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di scongiurare
spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle
attività produttive, che possano favorire la diffusione dell’epidemia.
Si colloca in tal senso la
soppressione, prevista dalla stessa norma, dell’art. 1, comma 1, lett. a) del
d.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza. Per effetto di tale soppressione, la citata
disposizione – inizialmente prevista per alcuni specifici ambiti territoriali
ed estesa all’intero territorio nazionale dall’art. 1, comma 1 del d.P.C.M. 9
marzo 2020 - resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda
l’effettuazione di spostamenti all’interno del medesimo comune solo se motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi
di salute.
Tale norma da ultimo citata va
pertanto letta in combinato disposto con l’art. 1, comma 1 lett. b) del nuovo
d.P.C.M., che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi.
Si ritiene peraltro opportuno
evidenziare che, proprio in ragione della ratio ad essa sottesa, la previsione
introdotta dal nuovo d.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in
comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati
dalle esigenze previste dalla norma stessa. Rimangono consentiti, ai sensi del
citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di
salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati
abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.
Rientrano, ad esempio, in tale
casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di
lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per
l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più
vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di
altro comune.
Le misure introdotte dal d.P.C.M.
22 marzo 2020 saranno efficaci sull’intero territorio nazionale dalla data
odierna fino al prossimo 3 aprile, e si applicano in aggiunta a quelle di cui
al d.P.C.M. 11 marzo u.s. e all’ordinanza del Ministro della Salute del 20
marzo decorso, i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo, sono
prorogati al 3 aprile. Tra le disposizioni di cui al citato decreto
presidenziale dell’11 marzo scorso, si richiama, in particolare, quanto
previsto dall’art. 2, comma 2, laddove ha stabilito la cessazione
dell’efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti decreti presidenziali
dell’8 e 9 marzo, ove incompatibili.
Si confida nella consueta, puntuale
collaborazione delle SS.LL..
Dal sito https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-23-marzo-2020-misure-urgenti-materia-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-covid-19
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