Circolare del Ministero
dell’Interno – Dip. libertà civili e immigrazione 24 marzo 2020, n. 3511, Decreto
legge 17 marzo 2020, n.18 recante "Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Sospensione dei
termini dei procedimenti amministrati vi.
Come è noto, nella Gazzetta
Ufficiale Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il
decreto legge in oggetto, c.d. decreto legge "cura Italia".
L'articolo 103, comma 1, del
suddetto decreto legge prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio,
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data,
non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15
aprile 2020. Allo stesso tempo, la norma demanda alle pubbliche amministrazioni
ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e
la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare
urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Il comma 2 prevede, inoltre, che
tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile
2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Al riguardo, si ritiene opportuno
procedere ad una ricognizione, in particolare, dei procedimenti di competenza
degli Sportelli Unici per l'Immigrazione e in materia di cittadinanza, ai fini
di una uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni in esame.
1. Sportelli Unici per l'Immigrazione
Per quanto riguarda le attività
degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, la sospensione dei termini fino al 15
aprile si applica ai procedimenti conseguenti alle istanze di:
- rilascio del nulla osta al
lavoro stagionale, previsto dal comma 2 dell'art. 24 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
- rilascio del nulla osta al
lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 e ss. del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari);
conversione dei permessi di soggiorno da
studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non
stagionale;
- rilascio del nulla osta al
ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29 e ss. del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Rientrano, altresì, nella
sospensione dei termini di cui al citato art. 103, le procedure relative alla
gestione dell'accordo di integrazione previste dal d.P.R 14 settembre 2011
n.179. In particolare sono sospesi i termini relativi:
• allo svolgimento delle sessioni
di formazione civica e sulla vita civile in Italia, di cui al comma 1 dell'art.
3 del d.P .R.179/2011;
• all’ avvio delle verifiche per
l'adempimento dell'accordo e alla trasmissione da parte del sottoscrittore
della documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti, ai
sensi del comma 1 dell' art.6 del d.P .R. 179/2011.
Analogamente sono sospesi i
termini previsti dal d.m. 4 giugno 201 O per lo svolgimento del test di
conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo.
Si fa, altresì, presente che
restano sospesi gli ulteriori termini connessi alle fasi endoprocedimentali di
competenza degli Sportelli Unici quali, ad esempio, la produzione di documentazione
integrativa da parte degli interessati, l'acquisizione dei pareri nonché la
convocazione dei cittadini stranieri.
Inoltre, in virtù della proroga
della validità dei provvedimenti che scadono tra il 31 gennaio e il 15 aprile
2020, ai sensi del comma 2 del citato art. 103, i nulla osta al lavoro e al
ricongiungimento familiare, in scadenza nel predetto arco temporale,
manterranno la propria validità fino al 15 giugno 2020, ai fini della richiesta
del relativo visto di ingresso.
Gli Sportelli Unici per l'Immigrazione
vorranno, comunque, adottare modalità organizzative idonee ad assicurare la
ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per
quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli
interessati, compatibilmente con le misure straordinarie in materia di lavoro
agile adottate ai sensi dell'art. 87 del d.l. "cura Italia" e con la
chiusura al pubblico degli Sportelli medesimi e degli Uffici immigrazione delle
Questure.
2. Cittadinanza
In materia di cittadinanza, la
disposizione dell'art. 103 comma 1 del decreto legge in oggetto si applica ai
termini dei procedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio e per
residenza, di cui agli articoli 8, 9 ter e 1 O bis della legge 91/92, agli
articoli 5 e 7 del DPR n. 572/93 e agli articoli 2, 4 e 8 del d.P.R. n. 362/94.
Restano altresì sospesi, dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli ulteriori
termini connessi alle fasi endoprocedimentali e propedeutiche all'adozione dei
provvedimenti finali, quali ad esempio la convocazione dei richiedenti in
Prefettura, su cui è stata già richiamata l'attenzione con circolare n. 25 3 7
della competente Direzione centrale in data 1 O marzo 2020. Si informa che tale
sospensione è stata già attivata nel sistema informatico di cittadinanza Sicitt
per i procedimenti di cittadinanza per residenza e per matrimonio dall'estero,
di competenza di questo Dipartimento e di quelli per matrimonio in Italia, di
competenza delle Prefetture.
L'inevitabile rallentamento
dell'attività relativa ai procedimenti in materia di cittadinanza, pur in
costanza della continuità assicurata attraverso gli strumenti previsti dalle
disposizioni in atto vigenti, richiederà, al termine dell'emergenza, l'adozione
da parte degli Uffici periferici di misure organizzative finalizzate alla
conclusione dei procedimenti più urgenti, in relazione alla scadenza ovvero
alle esigenze motivate degli interessati.
La competente Direzione centrale
provvederà ad individuare opportune soluzioni tecniche e amministrative per
assicurare l'efficienza dell'azione amministrativa e il supporto agli Uffici
periferici, con particolare considerazione per le realtà territoriali che
versano in particolare situazione di emergenza.
Al fine di garantire informazione
ai Comuni e alle Rappresentanze diplomatiche, si evidenzia che rientrano nella
prevista sospensione anche i termini connessi ai procedimenti di acquisto della
cittadinanza che esulano dalla competenza di questo Dipartimento e appartengono
a quella degli Ufficiali di Stato civile in Italia e all'estero. Si tratta, in
particolare, delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, per l'elezione di
cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia al diciottesimo anno di
età, nonché della disposizione di cui all'articolo 10, per la prestazione del
giuramento.
Con riguardo alle certificazioni,
anche del Paese di origine, in scadenza tra il 3 1 gennaio ed il 15 aprile
2020, prodotte dai richiedenti la cittadinanza nell'ambito dei cennati
procedimenti per matrimonio e per residenza, trova applicazione, infine, la
disposizione dell'art. 103, comma 2 del decreto legge in oggetto che ne assume
la validità fino al 15 giugno 2020.
3. Ulteriori procedimenti amministrativi
Per completezza, si evidenzia,
nell'ambito dei procedimenti di competenza, che la sospensione di cui al
menzionato articolo 103 comma 1 si applica, altresì:
- ai procedimenti per
l'attestazione della condizione di apolidia, di cui all'art. 1 7 del d.P.R.
572/93 e al d.P.C.M. n. 58/2013 e a quelli endoprocedimentali collegati;
- ai procedimenti per
l'erogazione dei benefici in favore delle vittime di terrorismo, compresa la
concessione dell'onorificenza di vittima del terrorismo, e della criminalità
organizzata di cui alle leggi n. 302/1990, n. 407 /1998, al d.P.R. n. 510/1999,
alle leggi n. 206/2004, n. 222/2007, n. 244/2007 e ogni altra disposizione in
materia. In particolare, restano sospesi i termini per la presentazione delle
domande di accesso ai benefici, per la definizione dei procedimenti
amministrativi, anche in itinere, e ogni altro termine riguardante
subprocedimenti connessi ai procedimenti principali, previsto dalle citate
norme e dal già richiamato dPCM 58/2013;
- al termine previsto dall'art.
75 del d.P.R. 309/90, relativo ai colloqui da effettuarsi presso i Nuclei
Operativi per le Tossicodipendenze (N.O.T.) delle Prefetture, di cui è stata
già disposta la sospensione con circolare n. 2537 della competente Direzione
centrale in data 1 O marzo 2020;
- ai termini dei procedimenti,
per il recupero degli alimenti all'estero, a favore dei figli di genitori di
nazionalità diversa, ai sensi della Convenzione di N.Y. del 20.6.1956 e del
d.P.C.M. 58/2013;
- ai termini previsti per la
trasmissione dei propri bilanci da parte degli Enti vigilati ANVCG, ANPPIA,
ANED, a cui è già stata fornita debita informazione;
- ai procedimenti di
riconoscimento della personalità giuridica degli Enti ecclesiastici ai sensi
della 1. n. 222/85, nonché del relativo Regolamento di attuazione (d.P.R. n.
33/87);
- ai procedimenti relativi alla
nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Presidente delle
Fabbricerie (art. 35, D.P.R. 13.02.1987);
- ai procedimenti di
riconoscimento della personalità giuridica degli Enti di culto diversi dal
cattolico (art. 2, I. 24.06.1929, n. 1159, e art. 1 O, r.d. 28.02.1930, n.
289);
- ai procedimenti di approvazione
governativa delle nomine dei ministri di culti diversi dal cattolico (art. 3,
1. 24.06.1929, n. 1159, e art. 20, r.d. 28.02.1930, n. 289).
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