Corte di
Giustizia UE 27 febbraio 2020, n. C-836/18, RH
Rinvio pregiudiziale – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza
dell’Unione europea – Cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la
propria libertà di circolazione – Domanda di permesso di soggiorno temporaneo
del coniuge, cittadino di un paese terzo – Rigetto – Obbligo di far
fronte alle esigenze del coniuge – Mancanza di risorse sufficienti del
cittadino dell’Unione – Obbligo di convivenza dei coniugi – Normativa
e prassi nazionali – Godimento effettivo del contenuto essenziale dei
diritti conferiti ai cittadini dell’Unione – Privazione
1) L’articolo 20 TFUE deve
essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro respinga una
domanda di ricongiungimento familiare introdotta dal cittadino di uno Stato
terzo, coniuge di un cittadino dell’Unione europea che possiede la cittadinanza
di detto Stato membro e che non ha mai esercitato la sua libertà di
circolazione, in base all’unico rilievo secondo cui detto cittadino dell’Unione
non dispone, per se stesso e per il coniuge, di risorse sufficienti per non
divenire un onere per il sistema nazionale di previdenza sociale, senza che si
sia esaminato se sussiste, tra detto cittadino dell’Unione e il coniuge, un
rapporto di dipendenza di natura tale che, in caso di diniego della concessione
di un diritto di soggiorno derivato a quest’ultimo, lo stesso cittadino
dell’Unione sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione europea
complessivamente considerato e sarebbe in tal modo privato del godimento
effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status.
2) L’articolo 20 TFUE deve
essere interpretato nel senso che non sussiste un rapporto di dipendenza, tale
da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi di
detto articolo, per la sola ragione che il cittadino di uno Stato membro, di
maggiore età e che non abbia mai esercitato la propria libertà di circolazione,
e il coniuge, di maggiore età e cittadino di un paese terzo, sono tenuti alla convivenza,
in forza degli obblighi derivanti dal matrimonio secondo il diritto dello Stato
membro di provenienza del cittadino dell’Unione europea.
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
27 febbraio 2020
Nella causa C‑836/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Corte superiore di giustizia di
Castiglia-La Mancia, Spagna), con decisione del 30 novembre 2018, pervenuta in
cancelleria il 28 dicembre 2018, nel procedimento
Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
contro
RH,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione,
I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič e C. Lycourgos
(relatore), giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per RH,
da P. García Valdivieso Manrique e A. Ceballos Cabrillo, abogados;
– per il
governo spagnolo, da S. Jiménez García, in qualità di agente;
– per il
governo danese, da J. Nymann-Lindegren, M. Wolff e P. Ngo, in
qualità di agenti;
– per il
governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;
– per il
governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Hoogveld, in qualità
di agenti;
– per la Commissione europea,
da I. Martínez del Peral e E. Montaguti, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 21 novembre 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo
20 TFUE.
2 Tale
domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Subdelegación del
Gobierno en Ciudad Real (Subdelegazione del governo di Ciudad Real, Spagna, in
prosieguo: la «Subdelegazione») e RH, relativa al rigetto, da parte della
Subdelegazione, della domanda, introdotta da RH, di un permesso di soggiorno in
quanto familiare di un cittadino dell’Unione europea.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo
3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004,
2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77 e rettifiche
GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34), al suo
paragrafo 1 dispone quanto segue:
«La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino
dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di
cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2,
punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo».
4 L’articolo
7 di detta direttiva, ai suoi paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:
«1. Ciascun
cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a
tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
(...)
b) di
disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale
dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di
un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro
ospitante; o
(...)
d) di essere
un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione rispondente
alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).
2. Il diritto
di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato
membro ospitante il cittadino dell’Unione, purché questi risponda all[e]
condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c)».
Diritto spagnolo
5 L’articolo
32 della Costituzione prevede quanto segue:
«1. L’uomo e la donna
hanno il diritto di contrarre matrimonio in piena uguaglianza giuridica.
2. La legge regolerà
le modalità del matrimonio, l’età e la capacità per contrarlo, i diritti e i
doveri dei coniugi, le cause di separazione e scioglimento e i loro effetti».
6 L’articolo
68 del Código Civil (codice civile) dispone quanto segue:
«I coniugi sono soggetti all’obbligo di convivenza e di
fedeltà e assistenza reciproca. Inoltre, essi devono condividere le
responsabilità domestiche e la cura degli ascendenti e discendenti e delle
altre persone a loro carico».
7 L’articolo
70 di detto codice così recita:
«I coniugi stabiliscono di comune accordo il luogo del
domicilio coniugale e, in caso di disaccordo, la questione è decisa dal
giudice, che tiene conto dell’interesse della famiglia».
8 Nella
versione applicabile nella specie, l’articolo 1 del Real Decreto 240/2007,
sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los
Estados miembros de la
Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo (regio decreto 240/2007, disciplinante l’ingresso, la
libera circolazione e il soggiorno in Spagna dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea e degli altri Stati parte dell’accordo sullo Spazio
economico europeo), del 16 febbraio 2007, prevede quanto segue:
«1. Il presente regio
decreto fissa le condizioni per l’esercizio dei diritti di ingresso e uscita,
di libera circolazione, di soggiorno, di soggiorno permanente e di lavoro in
Spagna per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e degli
altri Stati parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, oltre ai limiti
previsti ai summenzionati diritti previsti per motivi di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza o di sanità pubblica.
2. Il contenuto del
presente [regio decreto] fa salve le disposizioni delle leggi speciali e dei
trattati internazionali cui [il Regno di Spagna] ha aderito».
9 L’articolo
2 di tale regio decreto dispone come segue:
«Il presente regio decreto si applica altresì, nei
termini qui previsti, ai familiari di seguito elencati di un cittadino di un
altro Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato parte dell’accordo
sullo Spazio economico europeo, a prescindere dalla loro nazionalità, quando lo
accompagnino o raggiungano:
il coniuge, a condizione che non sia intervenuto un accordo
o una dichiarazione di nullità del matrimonio, di divorzio o di separazione
personale.
(...)».
10 L’articolo
7 del regio decreto in esame è formulato come segue:
«1. Ogni cittadino
dell’Unione o cittadino di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio
economico europeo ha diritto di soggiornare sul territorio dello Stato spagnolo
per un periodo superiore a tre mesi:
(...)
b) se dispone,
per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché
non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale spagnola durante il
periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi
in Spagna; o,
(...)
d) se è un
familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione o di un altro
Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo rispondente alle
condizioni di cui alle lettere a), b) o c).
2. Il diritto di
soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano in Spagna il
cittadino dell’Unione o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio
economico europeo, purché questi risponda alle condizioni di cui al paragrafo
1, lettere a), b) o c).
(...)
7. Per quanto
concerne i mezzi di sussistenza sufficienti, non può essere previsto un importo
fisso e occorre tener conto della situazione personale dei cittadini dello
Stato membro dell’Unione europea o dell’altro Stato parte dell’accordo sullo
Spazio economico europeo. In ogni caso, detto importo non può essere superiore
al livello di risorse finanziarie al di sotto del quale i cittadini spagnoli
percepiscono un’assistenza sociale o all’importo della pensione minima di
sicurezza sociale».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11 Il
13 novembre 2015 RH, cittadino marocchino di maggiore età, sposava a Ciudad
Real (Spagna) una cittadina spagnola di maggiore età che non aveva mai
esercitato la propria libertà di circolazione all’interno dell’Unione. La legittimità
di questo matrimonio non è mai stata messa in questione. Da allora, i coniugi
convivono a Ciudad Real insieme al padre della cittadina spagnola.
12 Il
23 novembre 2015 RH presentava domanda di permesso di soggiorno temporaneo in
qualità di familiare di un cittadino dell’Unione.
13 Il
20 gennaio 2016 detta domanda veniva respinta dall’autorità amministrativa
competente sulla base del rilievo secondo cui la moglie di RH non aveva
dimostrato di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 7 del regio decreto
240/2007. Più in particolare, si considerava che la moglie di RH non aveva
dimostrato di disporre di risorse economiche sufficienti per provvedere ai
bisogni del coniuge mentre, ai sensi di detto articolo 7, l’obbligo di disporre
di tali risorse incombeva esclusivamente ad essa.
14 Dalla
decisione di rinvio risulta che l’autorità amministrativa competente non aveva
esaminato alcuna altra circostanza tale da incidere sul rapporto concreto tra i
coniugi, né analizzato la ripercussione che avrebbe, sulla cittadina spagnola,
il fatto che il coniuge sia tenuto a lasciare il territorio dell’Unione. Né
detta autorità aveva preso in considerazione il fatto che il padre della
cittadina spagnola si fosse impegnato a far fronte alle spese risultanti dal
soggiorno di RH in Spagna, benché fossero stati accertati l’offerta e il
fondamento delle risorse finanziarie del padre della moglie di RH.
15 Il
10 marzo 2016 la
Subdelegazione confermava il rigetto della domanda introdotta
da RH. Quest’ultimo proponeva un ricorso amministrativo avverso tale
decisione dinanzi al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 2 de
Ciudad Real (tribunale amministrativo n. 2 di Ciudad Real, Spagna).
16 Detto
giudice accoglieva il ricorso considerando che l’articolo 7 del regio decreto
240/2007 non era applicabile a RH, familiare di una cittadina spagnola che non
ha esercitato la propria libertà di circolazione.
17 L’amministrazione
dello Stato proponeva appello avverso tale decisione dinanzi al giudice del
rinvio.
18 Detto
giudice sottolinea che il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) ha statuito,
con sentenza del 1º giugno 2010, che il regio decreto 240/2007 si applica ai
cittadini spagnoli, a prescindere dal fatto che essi abbiano o no esercitato la
loro libertà di circolazione sul territorio dell’Unione, nonché ai loro
familiari, cittadini di paesi terzi.
19 Il
giudice del rinvio ritiene, tuttavia, che il Tribunal Supremo (Corte suprema)
non abbia correttamente valutato il fatto che dall’articolo 3 della direttiva
2004/38 e dalla giurisprudenza della Corte risulta che detta direttiva si
applica solo ai cittadini di uno Stato membro che circolano sul territorio di
un altro Stato membro. Inoltre, detto giudice rileva che dalla giurisprudenza
del Tribunal Supremo (Corte suprema) risulta che il regime del ricongiungimento
familiare dei cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino spagnolo,
previsto dal regio decreto 240/2007, coincide ormai con quello di un cittadino
dell’Unione che si sia installato in Europa.
20 Secondo
il giudice del rinvio, alla data in cui la sentenza del Tribunal Supremo (Corte
suprema) è stata pronunciata, il regio decreto 240/2007 non aveva integrato le
condizioni previste dall’articolo 7 della direttiva 2004/38 e, più in
particolare, la condizione che impone al cittadino dell’Unione di disporre di
risorse economiche sufficienti per se stesso e i suoi familiari al fine di non
diventare un onere a carico del sistema di previdenza sociale.
21 Con
legge del 20 aprile 2012, l’articolo 7 della direttiva 2004/38 è stato quindi
trasposto, complessivamente, nel diritto spagnolo, ivi compreso l’obbligo di
disporre di un’assicurazione malattia e di disporre di risorse economiche
sufficienti. Tali condizioni divenivano pertanto applicabili anche al cittadino
spagnolo che non aveva mai esercitato la propria libertà di circolazione e
desiderava che i suoi familiari, cittadini di un paese terzo, lo
raggiungessero. L’applicazione delle condizioni di cui all’articolo 7 del regio
decreto 240/2007, come modificato dalla legge del 20 aprile 2012, ai cittadini
spagnoli che non avevano esercitato la loro libertà di circolazione è stata
considerata, dalla giurisprudenza successiva del Tribunal Supremo (Corte
suprema), come l’effetto di una disposizione di diritto interno, indipendente
dalla direttiva 2004/38.
22 In
tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sul punto se l’articolo
20 TFUE non osti alla prassi spagnola che impone al cittadino spagnolo che
non abbia mai esercitato la propria libertà di circolazione all’interno
dell’Unione di provare che dispone di risorse finanziarie sufficienti per se
stesso e il coniuge per non diventare un onere per il sistema previdenziale.
Detto giudice rileva, più in particolare, che questa prassi automatica dello
Stato spagnolo, senza possibilità di adattamento a situazioni particolari,
potrebbe essere in contrasto con detto articolo 20 se comportasse che il
cittadino spagnolo debba lasciare il territorio dell’Unione.
23 Orbene,
secondo il giudice del rinvio questo potrebbe verificarsi, in considerazione
della normativa spagnola applicabile al matrimonio. Detto giudice, infatti,
sottolinea che il diritto a una vita comune deriva dal contenuto minimo
dell’articolo 32 della Costituzione. Inoltre, gli articoli 68 e 70 del codice
civile prevedono che i coniugi siano soggetti all’obbligo della convivenza e
che debbano stabilire di comune accordo il luogo del domicilio coniugale. Ne
consegue che l’obbligo dei coniugi di convivenza, in forza del diritto
spagnolo, si distingue da una semplice decisione di opportunità o di comodità.
24 Secondo
il giudice del rinvio, potrebbe non essere possibile il rispetto di questo
obbligo se il soggiorno legittimo del cittadino di un paese terzo, coniuge del
cittadino spagnolo, dipendesse da criteri economici. Rifiutare di concedere il
diritto di soggiorno al coniuge indurrebbe la necessità, per il cittadino
spagnolo che non dispone dei mezzi di sussistenza imposti dall’articolo 7 del
regio decreto 240/2007, di lasciare il territorio dell’Unione in quanto questo
sarebbe l’unico modo di rispettare e di rendere effettivi il diritto e
l’obbligo di vita comune statuito dal diritto spagnolo. Per pervenire a una
siffatta conclusione, non sarebbe necessaria la possibilità, in via
giurisdizionale, di imporre ai coniugi la convivenza.
25 Peraltro,
il giudice del rinvio ritiene che, in ogni caso, l’articolo 20 TFUE sia
violato dalla prassi dello Stato spagnolo consistente nel rifiutare
automaticamente il ricongiungimento familiare di un cittadino di un paese terzo
con un cittadino spagnolo che non abbia mai esercitato la sua libertà di
circolazione, in base all’unico rilievo secondo cui detto cittadino non dispone
di un certo tenore di vita, senza che le autorità abbiano esaminato se esiste,
tra il cittadino dell’Unione e detto cittadino di un paese terzo, un rapporto
di dipendenza di una natura tale per cui, in caso di diniego
dell’autorizzazione a quest’ultimo di un diritto di soggiorno derivato, detto
cittadino sarebbe costretto, di fatto, a lasciare il territorio dell’Unione
complessivamente considerato.
26 Secondo
il giudice del rinvio le autorità spagnole hanno respinto la domanda di RH in
base all’unico rilievo secondo cui la moglie non disponeva di risorse
sufficienti, senza esaminare le circostanze particolari del matrimonio in
questione. A tal riguardo, detto giudice rigetta le osservazioni
dell’amministrazione con cui viene criticato il silenzio della moglie di RH
quanto all’esistenza di eventuali circostanze particolari. Secondo il giudice
del rinvio, lo Stato spagnolo non avrebbe lasciato alla moglie di RH la
possibilità di esprimersi con riguardo all’eventuale esistenza di un rapporto
di dipendenza tra la medesima e il marito. Le autorità non avrebbero nemmeno
esaminato il fondamento della sufficienza dei mezzi di sussistenza del padre
della moglie di RH, pur avendo questi espressamente proposto di prendere a
carico il mantenimento del coniuge della figlia, circostanza che proverebbe che,
nella prassi, lo Stato spagnolo si fonda esclusivamente ed automaticamente
sull’insufficienza dei mezzi di sussistenza propri del cittadino spagnolo per
negare la concessione al cittadino di un paese terzo di un permesso di
soggiorno in quanto familiare di un cittadino dell’Unione.
27 In
tali circostanze, il Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Corte
superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia, Spagna) ha deciso di sospendere
il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, alla
luce dell’articolo 68 del codice civile, che stabilisce l’obbligo di convivenza
dei coniugi, l’obbligo, per il cittadino spagnolo che non ha esercitato il
proprio diritto di libera circolazione, di soddisfare i requisiti di cui
all’articolo 7, paragrafo 1, del [regio decreto 240/2007], quale condizione
necessaria per il riconoscimento del diritto di soggiorno del coniuge cittadino
di un paese terzo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del [regio decreto
240/2007], possa comportare, qualora non sussistano detti requisiti, la
violazione dell’articolo 20 TFUE nel caso in cui, in seguito al diniego di
tale diritto, il cittadino spagnolo sia obbligato a lasciare il territorio
dell’Unione considerato nel suo insieme.
2) Se, in ogni
caso, a prescindere da quanto precede e dalla risposta alla questione sub 1),
alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e,
in particolare, della [sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a.
(Ricongiungimento familiare in Belgio) (C‑82/16, EU:C:2018:308)], l’articolo
20 TFUE osti alla prassi seguita dallo Stato spagnolo che applica
automaticamente la disciplina di cui all’articolo 7 del regio decreto 240/2007,
negando il permesso di soggiorno al familiare di un cittadino dell’Unione che
non ha mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione, per il solo e
unico motivo che il cittadino dell’Unione non soddisfa i requisiti stabiliti da
tale disposizione, senza aver effettuato l’esame concreto e individuale della
questione se tra detto cittadino dell’Unione e il cittadino di un paese terzo
esista un rapporto di dipendenza di natura tale da far sì che, per qualsiasi
motivo e tenuto conto delle circostanze esistenti, qualora al cittadino del
paese terzo venga negato il diritto di soggiorno, il cittadino dell’Unione non
possa separarsi dal familiare da cui dipende e sia obbligato a lasciare il
territorio dell’Unione».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
28 Occorre,
anzitutto, indicare che dalla decisione di rinvio risulta che le autorità
spagnole competenti hanno rifiutato, sul fondamento dell’articolo 7 del regio
decreto 240/2007, che traspone l’articolo 7 della direttiva 2004/38, di
concedere a RH, cittadino marocchino, un permesso di soggiorno, in qualità di
familiare di un cittadino dell’Unione, sulla base del rilievo secondo cui sua
moglie, cittadina dell’Unione, non disponeva, per se stessa e per i suoi
familiari, di risorse sufficienti per non divenire un onere per il sistema nazionale
di previdenza sociale, senza prendere in considerazione il fatto che il padre
di quest’ultima si era dichiarato disposto a sovvenire alle necessità di RH.
29 Il
giudice del rinvio precisa inoltre che la moglie di RH è una cittadina spagnola
che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione nell’ambito
dell’Unione. Occorre rilevare che, in una tale situazione, il coniuge,
cittadino di un paese terzo, non può trarre un diritto di soggiorno derivato né
dalla direttiva 2004/38 né dall’articolo 21 TFUE [v., in tal senso,
sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in
Belgio) (C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 40 e giurisprudenza ivi citata].
30 Tuttavia,
dalla decisione di rinvio risulta che l’articolo 7 del regio decreto 240/2007
si applica non solo alle domande di ricongiungimento familiare introdotte da un
cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che ha
esercitato la sua libertà di circolazione, che ricadono nella sfera di
applicazione della direttiva 2004/38, ma anche, in forza di costante
giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema), alle domande di
ricongiungimento familiare introdotte da un cittadino di un paese terzo,
familiare di un cittadino spagnolo che non abbia mai esercitato la propria
libertà di circolazione.
31 In
tale contesto, risulta utile ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza
della Corte, e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue
conclusioni, la condizione relativa al carattere sufficiente delle risorse,
prevista dall’articolo 7 della direttiva 2004/38, deve essere interpretata nel
senso che, se è pur vero che il cittadino dell’Unione deve disporre di risorse
sufficienti, il diritto dell’Unione non comporta, tuttavia, la minima esigenza
quanto alla loro provenienza, in quanto queste ultime possono essere fornite,
segnatamente, da un familiare del cittadino stesso (v., in tal senso, sentenze
del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punti da 30 a 33,
nonché del 2 ottobre 2019, Bajratari, C‑93/18, EU:C:2019:809, punto 30 e
giurisprudenza ivi citata).
Sulla seconda questione
32 Con
la sua seconda questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del
rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20 TFUE deve essere interpretato
nel senso che osta a che uno Stato membro respinga una domanda di
ricongiungimento familiare introdotta dal cittadino di uno Stato terzo, coniuge
di un cittadino dell’Unione che possiede la cittadinanza di detto Stato membro
e che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione, in base all’unico
rilievo secondo cui detto cittadino dell’Unione non dispone, per se stesso e
per il coniuge, di risorse sufficienti per non divenire un onere per il sistema
nazionale di previdenza sociale, senza che si sia esaminato se sussiste, tra
detto cittadino dell’Unione e il coniuge, un rapporto di dipendenza di natura
tale che, in caso di diniego della concessione di un diritto di soggiorno
derivato a quest’ultimo, detto cittadino dell’Unione sarebbe costretto a
lasciare il territorio dell’Unione complessivamente considerato e sarebbe in
tal modo privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti
conferiti dal suo status.
33 In
primo luogo, occorre considerare che il diritto dell’Unione non si applica, in
linea di principio, a una domanda di ricongiungimento familiare di un cittadino
di un paese terzo con un familiare, cittadino di uno Stato membro, che non
abbia mai esercitato la sua libertà di circolazione, e che non osta pertanto,
in linea di principio, a una normativa di uno Stato membro in forza della quale
detto ricongiungimento familiare è subordinato al requisito della presenza di
risorse sufficienti, come quella descritta al punto precedente.
34 Occorre,
tuttavia, rilevare, in secondo luogo, che l’imposizione sistematica, senza
alcuna eccezione, di un tale requisito può violare il diritto di soggiorno
derivato che deve essere riconosciuto, in situazioni estremamente particolari,
ai sensi dell’articolo 20 TFUE, al cittadino di un paese terzo, familiare
di un cittadino dell’Unione.
35 A
tal riguardo, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante,
l’articolo 20 TFUE conferisce a chiunque possegga la cittadinanza di uno
Stato membro lo status di cittadino dell’Unione, il quale è destinato ad essere
lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri [sentenza dell’8 maggio
2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16,
EU:C:2018:308, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].
36 La
cittadinanza dell’Unione conferisce a ciascun cittadino dell’Unione il diritto
fondamentale e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni
previste dal Trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso
[sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in
Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 48 e giurisprudenza ivi citata].
37 In
tale contesto, la Corte
ha statuito che l’articolo 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali,
comprese eventuali decisioni di rifiuto del diritto di soggiorno ai familiari
di un cittadino dell’Unione, le quali abbiano l’effetto di privare i cittadini
dell’Unione del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti
conferiti dal loro status [sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a.
(Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 49 e
giurisprudenza ivi citata].
38 Per
contro, le disposizioni del Trattato relative alla cittadinanza dell’Unione non
conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini di un paese terzo. Infatti,
gli eventuali diritti conferiti a tali cittadini non sono diritti propri di
questi ultimi, bensì diritti derivati da quelli di cui gode il cittadino
dell’Unione. La finalità e la ratio di tali diritti derivati si basano sulla
constatazione che negarne il riconoscimento pregiudica, in particolare, la
libertà di circolazione del cittadino dell’Unione [sentenza dell’8 maggio 2018,
K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308,
punto 50 e giurisprudenza ivi citata].
39 A
questo proposito, la Corte
ha già constatato che esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado il
fatto che il diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di
paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino dell’Unione interessato non
si sia avvalso della propria libertà di circolazione, un diritto di soggiorno
deve nondimeno essere accordato al cittadino di un paese terzo, familiare di
detto cittadino dell’Unione, a pena di pregiudicare l’effetto utile della
cittadinanza dell’Unione, qualora, in conseguenza del rifiuto di riconoscimento
di un siffatto diritto, il cittadino dell’Unione si vedesse di fatto obbligato
a lasciare il territorio dell’Unione globalmente inteso, venendo così privato
del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti da tale
status [sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare
in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 51].
40 Tuttavia,
il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo
può rimettere in discussione l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione
solo se tra tale cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione, suo
familiare, sussista un rapporto di dipendenza tale da far sì che quest’ultimo
sia costretto a seguire il cittadino del paese terzo e a lasciare il territorio
dell’Unione, considerato nel suo insieme [sentenza dell’8 maggio 2018, K.A.
e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto
52 e giurisprudenza ivi citata].
41 Ne
consegue che un cittadino di un paese terzo può pretendere la concessione di un
diritto di soggiorno derivato, ai sensi dell’articolo 20 TFUE, solo se, in
assenza della concessione di un siffatto diritto di soggiorno, sia quest’ultimo
sia il cittadino dell’Unione, suo familiare sarebbero costretti a lasciare il
territorio dell’Unione. Pertanto, la concessione di un siffatto diritto di
soggiorno derivato può essere presa in considerazione solo quando il cittadino
di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, non soddisfa i
requisiti richiesti per ottenere, sul fondamento di altre disposizioni e,
segnatamente, in forza della normativa nazionale applicabile al ricongiungimento
familiare, un diritto di soggiorno nello Stato membro del cittadino stesso.
42 Tuttavia,
quando si è preso atto della circostanza che non può essere concesso al
cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, nessun
diritto di soggiorno, in forza della normativa nazionale o del diritto
dell’Unione derivato, il fatto che sussiste, tra detto cittadino di un paese
terzo e il cittadino dell’Unione, un rapporto di dipendenza tale che si
risolverebbe nel costringere detto cittadino dell’Unione a lasciare il
territorio dell’Unione complessivamente considerato, nell’ipotesi di rinvio,
fuori da detto territorio, del suo familiare, cittadino di un paese terzo,
comporta che l’articolo 20 TFUE obbliga, in linea di principio, lo Stato membro
interessato a riconoscere un diritto di soggiorno derivato a quest’ultimo.
43 Così
stando le cose, occorre ancora rilevare, in terzo luogo, che la Corte ha già riconosciuto
che il diritto di soggiorno derivato che risulta dall’articolo 20 TFUE non
è assoluto, dal momento che gli Stati membri possono negarne la concessione in
date circostanze particolari.
44 In
tal senso la Corte
ha già avuto modo di statuire che detto articolo 20 TFUE non incide sulla
possibilità, per gli Stati membri, di far valere un’eccezione a tale diritto di
soggiorno derivato connessa, segnatamente, al mantenimento dell’ordine pubblico
e alla salvaguardia della sicurezza pubblica (sentenze del 13 settembre 2016,
CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, punto 36, e del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14,
EU:C:2016:675, punto 81).
45 Il
diniego del diritto di soggiorno, opposto a un familiare di un cittadino
dell’Unione, cittadino di un paese terzo, fondato sull’esistenza di una
minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la
pubblica sicurezza, tenuto conto, in particolare, dei reati commessi da detto
cittadino, sarebbe pertanto conforme al diritto dell’Unione, anche ove
comportasse l’obbligo per il cittadino dell’Unione, suo familiare, di lasciare
il territorio dell’Unione [sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a.
(Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 92 e
giurisprudenza ivi citata].
46 Occorre,
pertanto, esaminare se l’articolo 20 TFUE consente, nello stesso modo,
agli Stati membri di instaurare un’eccezione al diritto di soggiorno derivato
sancito da detto articolo e che sarebbe connesso al requisito di risorse
sufficienti in capo al cittadino dell’Unione.
47 A
tal riguardo, occorre sottolineare che la valutazione di un’eccezione al
diritto di soggiorno derivato che risulta dall’articolo 20 TFUE deve tener
conto, segnatamente, del diritto al rispetto della vita privata e familiare,
quale previsto dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (sentenze del 13 settembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, punto 36,
e del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 81)
nonché, in termini più generali, del principio di proporzionalità, quale
principio generale del diritto dell’Unione.
48 Orbene,
rifiutare al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino
dell’Unione, il diritto di soggiorno derivato sul territorio dello Stato membro
di cui questi è cittadino sulla base dell’unico rilievo secondo il quale
quest’ultimo non dispone di risorse sufficienti, mentre esiste, tra questo
cittadino e detto cittadino di un paese terzo, un rapporto di dipendenza come
quello descritto al punto 39 della presente sentenza, costituirebbe una lesione
al godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti che derivano dallo
status di cittadino dell’Unione, che sarebbe sproporzionata con riguardo
all’obiettivo perseguito da siffatto requisito relativo alle risorse, ove tale
obiettivo consiste nel preservare le finanze pubbliche dello Stato membro
interessato. Un siffatto obiettivo meramente economico, infatti, si distingue
fondamentalmente da quello inteso a mantenere l’ordine pubblico e a tutelare la
pubblica sicurezza e non consente di giustificare lesioni così gravi al
godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti che derivano dallo
status di cittadino dell’Unione.
49 Ne
consegue che, quando sussiste un rapporto di dipendenza, ai sensi del punto 39
della presente sentenza, tra un cittadino dell’Unione e il cittadino di un
paese terzo, suo familiare, l’articolo 20 TFUE osta a che uno Stato membro
preveda un’eccezione al diritto di soggiorno derivato che detto articolo
riconosce a tale cittadino di un paese terzo, sulla base dell’unico rilievo
secondo il quale detto cittadino dell’Unione non dispone di risorse
sufficienti.
50 Pertanto,
come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue
conclusioni, l’obbligo imposto al cittadino dell’Unione di disporre di risorse
sufficienti per se stesso e per i suoi familiari, cittadini di un paese terzo,
è tale da compromettere l’effetto utile dell’articolo 20 TFUE se comporta
che detto cittadino debba lasciare il territorio dell’Unione complessivamente
considerato e che, in ragione dell’esistenza di un rapporto di dipendenza tra
detto cittadino e il cittadino dell’Unione, quest’ultimo sia, di fatto,
costretto ad accompagnarlo e, pertanto, a lasciare, a sua volta, il territorio
dell’Unione.
51 Per
quanto riguarda, in quarto luogo, le modalità procedurali secondo le quali, nel
contesto di una domanda di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, un
cittadino di un paese terzo può far valere l’esistenza di un diritto derivato
ai sensi dell’articolo 20 TFUE, la Corte ha statuito che, se è vero che spetta agli
Stati membri determinare le modalità di attuazione del diritto di soggiorno
derivato che, nelle situazioni assai specifiche di cui al punto 39 della
presente sentenza, dev’essere riconosciuto al cittadino di un paese terzo in
forza dell’articolo 20 TFUE, resta il fatto che tali modalità procedurali
non possono però compromettere l’effetto utile del suddetto articolo 20
[sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in
Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 54].
52 Pertanto,
se è pur vero che le autorità nazionali non hanno l’obbligo di esaminare
sistematicamente e di loro iniziativa l’esistenza di un rapporto di dipendenza,
ai sensi dell’articolo 20 TFUE, dato che la persona interessata deve fornire
gli elementi che consentono di valutare se sono soddisfatti i requisiti per
l’applicazione dell’articolo 20 TFUE, l’effetto utile di questo articolo
sarebbe tuttavia compromesso se al cittadino di un paese terzo o al cittadino
dell’Unione, suo familiare, venisse impedito di far valere gli elementi che
consentono di valutare se sussista tra loro un rapporto di dipendenza, ai sensi
dell’articolo 20 TFUE (v., per analogia, sentenza del 10 maggio 2017,
Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punti 75 e 76).
53 Pertanto,
ove un cittadino di un paese terzo presenti all’autorità nazionale competente
una domanda di concessione di un diritto di soggiorno ai fini del
ricongiungimento familiare con un cittadino dell’Unione, proveniente dallo
Stato membro interessato, detta autorità non potrà respingere automaticamente
la domanda argomentando che tale cittadino dell’Unione non dispone di risorse
sufficienti. Ad essa incombe, al contrario, di valutare, sul fondamento degli
elementi che il cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione
interessati devono poterle liberamente apportare e procedendo, se necessario,
alle ricerche necessarie, se esiste, tra queste due persone, un rapporto di
dipendenza come quello descritto al punto 39 della presente sentenza, sicché,
in linea di principio, un diritto di soggiorno derivato deve essere concesso a
detto cittadino, ai sensi dell’articolo 20 TFUE (v., in tal senso,
sentenza del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354,
punti da 75 a 77).
54 Alla
luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione
affermando che l’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che
osta a che uno Stato membro respinga una domanda di ricongiungimento familiare
introdotta dal cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino
dell’Unione che possiede la cittadinanza di detto Stato membro e che non ha mai
esercitato la sua libertà di circolazione, in base all’unico rilievo secondo
cui detto cittadino dell’Unione non dispone, per se stesso e per il coniuge, di
risorse sufficienti per non divenire un onere per il sistema nazionale di
previdenza sociale, senza che si sia esaminato se sussiste tra detto cittadino
dell’Unione e il coniuge un rapporto di dipendenza di natura tale che, in caso
di diniego della concessione di un diritto di soggiorno derivato a
quest’ultimo, lo stesso cittadino dell’Unione sarebbe costretto a lasciare il
territorio dell’Unione complessivamente considerato e sarebbe in tal modo
privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti
dal suo status.
Sulla prima questione
55 Con
la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo
20 TFUE deve essere interpretato nel senso che sussiste un rapporto di
dipendenza, tale da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno
derivato ai sensi di detto articolo, per la sola ragione che il cittadino di
uno Stato membro, di maggiore età e che non abbia mai esercitato la propria
libertà di circolazione, e il coniuge, di maggiore età e cittadino di un paese
terzo, sono tenuti alla convivenza, in forza degli obblighi derivanti dal
matrimonio secondo il diritto dello Stato membro di provenienza del cittadino
dell’Unione.
56 Occorre
ricordare, in primo luogo, che, a differenza dei minori, e a maggior ragione se
si tratta di bambini, un adulto è, in linea di principio, in grado di condurre
una vita indipendente dai propri familiari. Ne consegue che il riconoscimento,
tra due familiari in età adulta, di un rapporto di dipendenza, di natura tale
da creare un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE,
è possibile solo in casi eccezionali, in cui, alla luce dell’insieme delle
circostanze pertinenti, il soggetto interessato non può in alcun modo essere
separato dal proprio familiare da cui dipende [v., in tal senso, sentenza
dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16,
EU:C:2018:308, punto 65].
57 In
secondo luogo, risulta parimenti dalla giurisprudenza della Corte che la mera
circostanza che possa apparire auspicabile, per il cittadino di uno Stato
membro, per ragioni economiche o per mantenere l’unità familiare nel territorio
dell’Unione, che taluni dei suoi familiari, che non possiedono la cittadinanza
di uno Stato membro, possano soggiornare con lui nel territorio dell’Unione,
non basta di per sé a far ritenere che il cittadino dell’Unione sarebbe
costretto ad abbandonare il territorio dell’Unione qualora un tale diritto non
gli fosse concesso [sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a.
(Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 74 e
giurisprudenza ivi citata].
58 Pertanto,
l’esistenza di un vincolo familiare, di tipo biologico o giuridico, tra il
cittadino dell’Unione e il familiare, cittadino di un paese terzo, non può
essere sufficiente a giustificare che a tale familiare sia riconosciuto, a
norma dell’articolo 20 TFUE, un diritto di soggiorno derivato nel
territorio dello Stato membro di origine del cittadino dell’Unione [v., in tal
senso, sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare
in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 75].
59 In
terzo luogo, la Corte
ha anche statuito che un principio di diritto internazionale, ribadito
all’articolo 3 del protocollo n. 4 alla convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950, che il diritto dell’Unione non può violare nei rapporti tra
gli Stati membri, osta a che uno Stato membro neghi ai propri cittadini il
diritto di accedere al suo territorio e di soggiornarvi a qualsivoglia titolo.
60 Dal
momento che un diritto di soggiorno incondizionato è in tal modo riconosciuto
ai cittadini di uno Stato membro sul territorio di quest’ultimo (sentenza del
14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, punto 37), uno Stato membro
non può legittimamente imporre ai suoi cittadini di lasciare il suo territorio
al fine, segnatamente, di rispettare gli obblighi derivanti dal matrimonio, senza
violare il principio di diritto internazionale ricordato al punto precedente
della presente sentenza.
61 Pertanto,
anche a voler ritenere che, come sostiene il giudice del rinvio con riguardo al
diritto spagnolo, le norme di uno Stato membro relative al matrimonio impongano
al cittadino di detto Stato membro e al coniuge la convivenza, un tale obbligo,
tuttavia, non potrebbe mai creare un obbligo giuridico per tale cittadino di
lasciare il territorio dell’Unione, anche se al coniuge, cittadino di un paese
terzo, non fosse concesso un titolo di soggiorno sul territorio di detto Stato
membro. Alla luce di quanto precede, un siffatto obbligo legale di convivenza
imposto ai coniugi non è sufficiente, di per sé, a dimostrare la sussistenza,
tra loro, di un rapporto di dipendenza di natura tale da imporre, a detto
cittadino dell’Unione, nell’ipotesi di rinvio del coniuge di detto cittadino
fuori dal territorio dell’Unione, di accompagnarlo e, pertanto, di lasciare, a
sua volta, il territorio dell’Unione.
62 In
ogni caso, dalla decisione di rinvio risulta che l’obbligo di convivenza dei
coniugi, derivante dal diritto spagnolo, non può essere eseguito per via
giurisdizionale.
63 Alla
luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione
affermando che l’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che
non sussiste un rapporto di dipendenza, tale da giustificare la concessione di
un diritto di soggiorno derivato ai sensi di detto articolo, per la sola
ragione che il cittadino di uno Stato membro, di maggiore età e che non abbia
mai esercitato la propria libertà di circolazione, e il coniuge, di maggiore
età e cittadino di un paese terzo, sono tenuti alla convivenza, in forza degli
obblighi derivanti dal matrimonio secondo il diritto dello Stato membro di
provenienza del cittadino dell’Unione.
Sulle spese
64 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione)
dichiara:
1) L’articolo
20 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro
respinga una domanda di ricongiungimento familiare introdotta dal cittadino di
uno Stato terzo, coniuge di un cittadino dell’Unione europea che possiede la
cittadinanza di detto Stato membro e che non ha mai esercitato la sua libertà di
circolazione, in base all’unico rilievo secondo cui detto cittadino dell’Unione
non dispone, per se stesso e per il coniuge, di risorse sufficienti per non
divenire un onere per il sistema nazionale di previdenza sociale, senza che si
sia esaminato se sussiste, tra detto cittadino dell’Unione e il coniuge, un
rapporto di dipendenza di natura tale che, in caso di diniego della concessione
di un diritto di soggiorno derivato a quest’ultimo, lo stesso cittadino
dell’Unione sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione europea
complessivamente considerato e sarebbe in tal modo privato del godimento
effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status.
2) L’articolo
20 TFUE deve essere interpretato nel senso che non sussiste un rapporto di
dipendenza, tale da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno
derivato ai sensi di detto articolo, per la sola ragione che il cittadino di
uno Stato membro, di maggiore età e che non abbia mai esercitato la propria
libertà di circolazione, e il coniuge, di maggiore età e cittadino di un paese
terzo, sono tenuti alla convivenza, in forza degli obblighi derivanti dal
matrimonio secondo il diritto dello Stato membro di provenienza del cittadino
dell’Unione europea.
Dal sito http://curia.europa.eu
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