Diritto di accesso (inapplicabile) al certificato di destinazione
urbanistica
Tar Piemonte 18 giugno 2016, n.
887
Il certificato di destinazione urbanistica non è soggetto alle norme in
materia di accesso ai documenti amministrativi, non essendo un “documento” già
formato e “detenuto” dalla Pubblica Amministrazione – come richiesto dalla
normativa di settore - ma implicando lo svolgimento di un’attività ulteriore di
carattere accertativo e dichiarativo della P.A., sulla scorta delle risultanze
della strumentazione urbanistica: attività inammissibile in sede di accesso
agli atti, che presuppone il carattere già formato e precostituito del
documento oggetto dell’istanza, suscettibile di essere osteso all’interessato
attraverso una semplice attività di ricerca e di rilascio di copia [aggiunge il
Collegio, richiamando altra giurisprudenza amministrativa: “Il certificato di
destinazione urbanistica rientra nella categoria degli atti di certificazione
redatti da pubblico ufficiale aventi carattere dichiarativo o certificativo del
contenuto di atti pubblici preesistenti e pertanto esso non può essere sussunto
nella categoria del documento amministrativo così come definito dall’art. 22 l.
7 agosto 1990, n. 241, costituendo l’esercizio di una funzione dichiarativa o certificativa
sulla base degli atti di strumentazione urbanistica; pertanto, il suo rilascio
non può avvenire nelle forme del diritto di accesso, ma secondo le specifiche
fonti normative, legislative e regolamentari, che precipuamente riguardano tali
tipi di atti amministrativi”]
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 18-22 marzo 2016 e depositato il
1° aprile successivo, la signora F.G., agendo in proprio ai sensi dell’art. 23
cod. proc. amm., ha premesso di aver presentato in data 21 gennaio 2016 al
Segretario Comunale del Comune di M. un’istanza concernente il rilascio del
certificato di destinazione urbanistica (storicizzato dal 10 gennaio 2012),
relativo alle seguenti particelle catastali: OMISSIS, autocertificandone la
comproprietà con i signori F.G. e G.G., a dimostrazione della titolarità di una
situazione soggettiva giuridicamente rilevante all’accesso; tuttavia, l’istanza
in questione sarebbe stata respinta dall’Amministrazione.
Attraverso una serie di considerazioni di carattere generale, non
sempre di agevole percezione, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di
dichiarare il suo diritto di accedere al predetto documento, con conseguente
condanna dell’amministrazione comunale a rilasciarne copia alla ricorrente.
2. Il Comune di M. non si è costituito in giudizio.
3. All’udienza in camera di consiglio dell’8 giugno 2016,
nessuna delle parti presente, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendo stati
prodotti in giudizio né l’asserito provvedimento di diniego di accesso adottato
dall’amministrazione comunale, né l’istanza di accesso asseritamente presentata
dalla ricorrente in data 21 gennaio 2016, rispetto alla quale valutare
l’eventuale formazione del silenzio rigetto di cui all’art. 25 L. n. 241/90.
5. Solo per completezza – e fermo il rilievo
dell’inammissibilità – il ricorso è pure infondato nel merito.
La giurisprudenza ha infatti affermato che “Il certificato di
destinazione urbanistica rientra nella categoria degli atti di certificazione
redatti da pubblico ufficiale aventi carattere dichiarativo o certificativo del
contenuto di atti pubblici preesistenti e pertanto esso non può essere sussunto
nella categoria del documento amministrativo così come definito dall’art. 22 l.
7 agosto 1990, n. 241, costituendo l’esercizio di una funzione dichiarativa o
certificativa sulla base degli atti di strumentazione urbanistica; pertanto, il
suo rilascio non può avvenire nelle forme del diritto di accesso, ma secondo le
specifiche fonti normative, legislative e regolamentari, che precipuamente
riguardano tali tipi di atti amministrativi” (T.A.R. Potenza, sez. I 29
gennaio 2016 n. 55; T.A.R. Lecce, sez. II 17 settembre 2009 n. 2121
In sostanza, il certificato di destinazione urbanistica non è
soggetto alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, non
essendo un “documento” già formato e “detenuto” dalla Pubblica Amministrazione
– come richiesto dalla normativa di settore - ma implicando lo svolgimento di
un’attività ulteriore di carattere accertativo e dichiarativo della P.A., sulla
scorta delle risultanze della strumentazione urbanistica: attività
inammissibile in sede di accesso agli atti, che presuppone il carattere già
formato e precostituito del documento oggetto dell’istanza, suscettibile di
essere osteso all’interessato attraverso una semplice attività di ricerca e di
rilascio di copia.
6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato
inammissibile.
7. Non vi è luogo per provvedere sulle spese di lite, attesa la
mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo dichiara inammissibile, nei sensi precisati in motivazione.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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