Decisione (Ue) del Consiglio 9
giugno 2016, n. 2016/954 (G.U.U.E. 16
giugno 2016, n. L 59/16) che
autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge
applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di
regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi
patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate
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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 16
giugno (L 159/16), la decisione n. 2016/954 del Consiglio del 9 giugno
2016 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della
competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione
delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali,
con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti
patrimoniali delle unioni registrate (2016:954).
La scelta di riunire i due ambiti è dovuta all’esigenza di non violare il
principio di non discriminazione come specificato dal considerando n. 7 del
Preambolo in base al quale è chiarito che “Al fine di coprire l’intero ambito
di applicazione della cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali
delle coppie internazionali e garantire la non discriminazione dei cittadini,
i due atti sostanziali di attuazione dovrebbero essere adottati
contemporaneamente”. Con la decisione si apre la fase finale dell’iter di
adozione dell’atto Ue che sarà vincolante per Belgio, Bulgaria,
Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e
Svezia, Paesi autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata
nel settore. |
DECISIONE (UE) 2016/954 DEL CONSIGLIO
del 9 giugno 2016
che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della
competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle
decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con
riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali
delle unioni registrate
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in
particolare l'articolo 329, paragrafo 1,
viste le richieste trasmesse dal Regno del Belgio, dalla
Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica Federale di
Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica
francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla
Repubblica di Cipro, dal Granducato di Lussemburgo, Malta, dal Regno dei Paesi
Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla
Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1)
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L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione
delle persone. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio,
l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria su
questioni di diritto civile che presentino implicazioni transnazionali.
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(2)
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A norma dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), tali misure comprendono la promozione della
compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di
leggi, incluse le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni
transnazionali.
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(3)
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Il 16 marzo 2011 la Commissione ha adottato una proposta di
regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile,
al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi
patrimoniali tra coniugi e una proposta di regolamento del Consiglio relativo
alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione
delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
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(4)
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Nella sessione del 3 dicembre 2015 il Consiglio è giunto alla
conclusione che non sarebbe stato possibile raggiungere un accordo entro un
termine ragionevole da parte dell'Unione nel suo insieme per l'adozione dei
regolamenti.
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(5)
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Stanti tali premesse, Malta, la Croazia e il Belgio, con
lettere del 14 dicembre 2015, 15 dicembre 2015 e 17 dicembre
2015 rispettivamente, e la
Germania, la
Grecia, la
Spagna, la
Francia, l'Italia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Slovenia e la Svezia, con lettere del
18 dicembre 2015, hanno trasmesso una richiesta alla Commissione
manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata
nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e
dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi
e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e chiedendo alla
Commissione di presentare al Consiglio una proposta al riguardo. La Repubblica ceca, i
Paesi Bassi, la Bulgaria,
l'Austria e la Finlandia
hanno trasmesso analoga richiesta alla Commissione con lettere del 28 gennaio
2016, 2 febbraio 2016, 9 febbraio 2016, 16 febbraio 2016 e 26 febbraio 2016
rispettivamente. Con lettera del 18 marzo 2016, Cipro ha indicato la propria
intenzione di partecipare all'instaurazione di una cooperazione rafforzata ed
ha successivamente reiterato tale intenzione. In totale, la cooperazione
rafforzata è stata richiesta da diciotto Stati membri.
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(6)
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La cooperazione rafforzata dovrebbe istituire negli Stati
membri partecipanti un quadro giuridico chiaro e completo in materia di
regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi
patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate,
garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del
diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e facilitare la circolazione
delle decisioni e degli atti pubblici tra gli Stati membri partecipanti.
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(7)
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Conformemente alle richiese degli Stati membri ai fini
dell'instaurazione della cooperazione rafforzata, due atti sostanziali
dovrebbero attuare la cooperazione rafforzata, uno riguardante i regimi
patrimoniali tra coniugi e l'altro gli effetti patrimoniali delle unioni
registrate. Al fine di coprire l'intero ambito di applicazione della
cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali delle coppie
internazionali e garantire la non discriminazione dei cittadini, i due atti
sostanziali di attuazione dovrebbero essere adottati contemporaneamente.
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(8)
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Ricorrono le condizioni previste dall'articolo 20 del
trattato sull'Unione europea (TUE) e dagli articoli da 326 a 329 TFUE.
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(9)
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In base all'articolo 81, paragrafo 2, lettere a) e c), e all'articolo
81, paragrafo 3 TFUE, il pertinente settore della cooperazione rafforzata,
vale a dire la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie
internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli
effetti patrimoniali delle unioni registrate, costituisce uno dei settori
previsti dai trattati. Non si tratta di un settore di competenza esclusiva
dell'Unione.
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(10)
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Il requisito dell'ultima istanza di cui all'articolo 20,
paragrafo 2 TUE è soddisfatto in quanto il Consiglio, il 3 dicembre
2015, ha concluso che gli obiettivi della proposta di regolamento non
potevano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo
insieme.
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(11)
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La cooperazione rafforzata nel settore della competenza,
della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni
in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con
riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali
delle unioni registrate, mira a sviluppare la cooperazione giudiziaria nelle
materie civili con implicazioni transnazionali in base al principio del
riconoscimento reciproco delle sentenze e ad assicurare la compatibilità
delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi. Pertanto,
tale cooperazione promuove gli obiettivi dell'Unione, protegge i suoi
interessi e rafforza il suo processo di integrazione, secondo quanto disposto
dall'articolo 20, paragrafo 1 TUE.
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(12)
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La cooperazione rafforzata nel settore della competenza,
della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni
in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con
riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali
delle unioni registrate, rispetta i trattati e il diritto dell'Unione e non
reca pregiudizio al mercato interno né alla coesione economica, sociale e
territoriale. Essa non costituisce un ostacolo né una discriminazione per gli
scambi tra gli Stati membri, né provoca distorsioni di concorrenza tra questi
ultimi.
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(13)
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In particolare, la cooperazione rafforzata nel settore della
competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione
delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie
internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli
effetti patrimoniali delle unioni registrate, rispetta il diritto dell'Unione
relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile, in quanto non
pregiudica l'acquis in questo settore.
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(14)
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La cooperazione rafforzata nel settore della competenza,
della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni
in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con
riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali
delle unioni registrate, rispetta le competenze, i diritti e gli obblighi
degli Stati membri che non vi partecipano. Le norme comuni sulla competenza,
sui conflitti di leggi e sul riconoscimento e l'esecuzione negli Stati membri
partecipanti non pregiudicano le norme degli Stati membri non partecipanti.
Le autorità giurisdizionali degli Stati membri non partecipanti continueranno
ad applicare le proprie norme interne per determinare la competenza e la legge
applicabile e ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in
materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento
ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni
registrate.
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(15)
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La presente decisione rispetta i principi sanciti dalla Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dagli articoli 9
e 21.
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(16)
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La cooperazione rafforzata nel settore della competenza,
della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni
in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con
riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali
delle unioni registrate, è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati
membri, in conformità dell'articolo 328 TFUE,
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di
Germania, la Repubblica
ellenica, il Regno di Spagna, la
Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il
Granducato di Lussemburgo, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia,
la Repubblica
di Finlandia e il Regno di Svezia sono autorizzati a instaurare tra loro una
cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile,
del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi
patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi
patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate,
applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 9 giugno 2016
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