venerdì 24 giugno 2016






In tema di cimiteri ‘particolari’

Cons. di Stato, VI, 16 giugno 2016, n. 2667

“…Dalla lettura degli articoli 822 e 824 cod. civ. si desume che i beni demaniali possono essere necessari o eventuali (o accidentali).
I primi, per le loro qualità intrinseche, sono sottratti in assoluto alla proprietà privata e possono appartenere soltanto allo Stato o alle Regioni: si tratta del demanio marittimo, idrico e militare (artt. 822, primo comma, cod. civ.).
I secondi possono, invece, essere oggetto di proprietà privata e soltanto se appartengono ad un ente territoriale fanno parte del relativo demanio: tra questi il terzo comma dell’art. 824 cod. civ. include espressamente anche i «cimiteri».
La normativa di settore è contenuta nelle seguenti disposizioni:
- l’art. 107 del d.r. n. 448 del 1892 prevede che «i cimiteri particolari esistenti o da costruirsi per uso di un gruppo di popolazione, di congregazioni, o di qualsiasi altra associazione civile o religiosa, sono sempre sottoposti alla immediata vigilanza dell'autorità comunale» (tale norma è stata abrogata da regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880);
- l’art. 340 del regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) dispone che: «e’ vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero. E' fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri»;
- l’art. 104, comma 4, del d.P.R. 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria) ha previsto che «le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale».
Dalla ricostruzione del quadro normativo rilevante risulta erronea la prospettazione dell’appellante secondo cui i cimiteri possono essere solo pubblici e quelli “particolari” appartenenti a soggetti diversi dagli enti pubblici sarebbero soltanto quelli creati prima del 1942 e che dopo tale data sarebbe possibile solo la continuazione di quelli precedenti.
Il dato rilevante, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, è costituito dalla individuazione del soggetto proprietario del cimitero…”




Nessun commento:

Posta un commento