Corte di Giustizia UE 7 giugno 2016, n. C-155/15
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) no 604/2013 –
Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo –
Articolo 18 – Ripresa in carico di un richiedente asilo la cui domanda è
in corso di esame – Articolo 19 – Cessazione delle competenze –
Assenza dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi – Nuova
procedura di determinazione dello Stato membro competente – Articolo
27 – Mezzo di impugnazione – Portata del sindacato giurisdizionale
1) L’articolo 19, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello
Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione, in
particolare il suo secondo comma, è applicabile a un cittadino di un paese
terzo che, dopo aver presentato una prima domanda di asilo in uno Stato membro,
dimostri di essersi allontanato dal territorio degli Stati membri per un
periodo di almeno tre mesi, prima di presentare una nuova domanda di asilo in
un altro Stato membro.
2) L’articolo 27, paragrafo 1, del
regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di
quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come
quella di cui al procedimento principale, un richiedente asilo può dedurre,
nell’ambito di un ricorso presentato avverso una decisione di trasferimento
adottata nei suoi confronti, la violazione della regola contenuta nell’articolo
19, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
7 giugno 2016
Nella causa C‑155/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Kammarrätten i
Stockholm – Migrationsöverdomstolen (corte d’appello amministrativa di
Stoccolma, Sezione Immigrazione, Svezia), con decisione del 27 marzo 2015,
pervenuta in cancelleria il 1° aprile 2015, nel procedimento
George Karim
contro
Migrationsverket,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente,
A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, L. Bay Larsen
(relatore), J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev, C. Toader,
D. Šváby e F. Biltgen, presidenti di sezione, J.-C. Bonichot,
M. Safjan, E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, C. Vajda e
S. Rodin, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 15 dicembre 2015,
considerate le osservazioni presentate:
– per
G. Karim, da I. Aydin, advokat, e C. Hjorth, jur. kand.;
– per il
Migrationsverket, da H. Hedebris e M. Bergdahl, in qualità di agenti;
– per il
governo svedese, da A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson,
N. Otte Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, in qualità di
agenti;
– per il
governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčíl, in qualità di agenti;
– per il
governo ellenico, da M. Michelogiannaki, in qualità di agente;
– per il
governo francese, da F. X. Bréchot e D. Colas, in qualità di
agenti;
– per il
governo dei Paesi Bassi, da M. K. Bulterman e B. Koopman, in
qualità di agenti;
– per il
governo svizzero, da C. Bichet, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da M. Condou-Durande, C. Tufvesson e K. Simonsson, in qualità di
agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 17 marzo 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 19
e 27 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito della controversia tra il
sig. George Karim, cittadino siriano, e il Migrationsverket (Ufficio
dell’immigrazione, Svezia) (in prosieguo: l’«Ufficio»), in merito alla
decisione di quest’ultimo di respingere la domanda di permesso di soggiorno
presentata dal sig. Karim e di trasferirlo in Slovenia.
Contesto normativo
3 Il
considerando 19 del regolamento n. 604/2013 così recita:
«Al fine di assicurare una protezione efficace dei
diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il
diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti
verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Al fine di garantire
il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo
avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento
quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in
cui il richiedente è trasferito».
4 L’articolo
18, paragrafo 1, di tale regolamento prevede quanto segue:
«Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento
è tenuto a:
(...)
b) riprendere
in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente
la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato
membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo
di soggiorno;
(...)».
5 L’articolo
19, paragrafo 2, del richiamato regolamento così dispone:
«Gli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 1,
vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene
chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente (...), che
l’interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre
mesi, sempre che l’interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in
corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.
La domanda presentata dopo il periodo di assenza di cui
al primo comma è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo
procedimento di determinazione dello Stato membro competente».
6 L’articolo
27, paragrafi 1 e 5, del medesimo regolamento è formulato nei termini seguenti:
«1. Il richiedente
(...) ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento,
o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo
giurisdizionale.
(...)
5. Gli Stati membri
assicurano l’accesso dell’interessato all’assistenza legale nonché, se
necessario, all’assistenza linguistica».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
7 Il
sig. Karim ha chiesto protezione internazionale in Svezia, il 3 marzo
2014.
8 Poiché
una ricerca nel sistema «Eurodac» ha rilevato che il 14 maggio 2013
l’interessato aveva già chiesto tale protezione in Slovenia, in data 20 marzo
2014 l’Ufficio ha chiesto alle autorità slovene di riprendere in carico il
sig. Karim, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento n. 604/2013.
9 Le
autorità slovene hanno accolto la richiesta di ripresa in carico il 3 aprile
2014. L’Ufficio ha allora informato tali autorità che il sig. Karim aveva
sostenuto di essersi allontanato dal territorio degli Stati membri per più di
tre mesi dopo la sua prima domanda d’asilo e che il suo passaporto presentava
un visto d’ingresso in Libano datato 20 luglio 2013. In seguito a uno scambio di
lettere, il 12 maggio 2014 le autorità slovene hanno ribadito l’accettazione
della ripresa in carico richiesta.
10 Il
13 maggio 2014 l’Ufficio ha respinto la domanda di titolo di soggiorno del
sig. Karim, compresa la sua domanda di protezione internazionale, ha
archiviato il procedimento relativo alla dichiarazione dello status e ha
disposto il trasferimento dell’interessato in Slovenia.
11 Il
sig. Karim ha impugnato la decisione dell’Ufficio dinanzi al
Förvaltningsrätten i Stockholm (tribunale amministrativo di Stoccolma, Svezia).
Tale giudice ha respinto il ricorso dell’interessato con la motivazione che,
quando uno Stato membro accetta di riprendere in carico un richiedente asilo,
quest’ultimo può opporsi al suo trasferimento verso tale Stato membro soltanto
invocando l’esistenza di carenze sistemiche.
12 Il
sig. Karim ha impugnato la decisione del Förvaltningsrätten i Stockholm
(tribunale amministrativo di Stoccolma) dinanzi al giudice del rinvio,
sostenendo, da un lato, che la
Repubblica di Slovenia non è lo Stato membro competente per
l’esame della sua domanda di asilo, in quanto egli si è allontanato dal
territorio degli Stati membri per un periodo superiore a tre mesi dopo la sua
prima domanda di asilo e, dall’altro, che, per ragioni umanitarie, il suo
trasferimento non deve avere luogo e che la procedura di asilo seguita in
Slovenia presenta carenze sistemiche.
13 In
tale contesto, il Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (corte di
appello amministrativa di Stoccolma, Sezione Immigrazione, Svezia) ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se le
nuove disposizioni sui mezzi di ricorso effettivi di cui al regolamento
n. 604/2013 (considerando 19 e articolo 27, paragrafi 1 e 5, dello stesso)
comportino che un richiedente asilo debba essere altresì in grado di contestare
[l’attuazione de]i criteri stabiliti al capo III del regolamento
n. 604/2013 sulla base dei quali egli viene trasferito in un altro Stato
membro che ha accettato di accoglierlo, o se i mezzi di ricorso effettivi
possano essere limitati al solo diritto di verificare se sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza nello
Stato membro in cui il richiedente deve essere trasferito [come statuito dalla
Corte nella sentenza del 10 dicembre 2013, Abdullahi (C‑394/12,
EU:CE:2013:813)].
2) Nel caso in
cui la Corte
ritenga che sia possibile contestare [l’attuazione de]i criteri di cui al capo
III del regolamento n. 604/2013 (...), se l’articolo 19, paragrafo 2, del
regolamento n. 604/2013 comporti che detto regolamento non possa essere
applicato qualora il richiedente asilo dimostri di avere soggiornato fuori dal
territorio degli Stati membri per almeno tre mesi».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla seconda questione
14 Con
la sua seconda questione, che occorre analizzare per prima, il giudice del
rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento
n. 604/2013 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione, in
particolare il suo secondo comma, sia applicabile a un cittadino di un paese
terzo che, dopo aver presentato una prima domanda di asilo in uno Stato membro,
dimostri di essersi allontanato dal territorio degli Stati membri per un
periodo di almeno tre mesi, prima di presentare una nuova domanda d’asilo in un
altro Stato membro.
15 A
tal riguardo occorre certamente rilevare che l’articolo 19, paragrafo 2, primo
comma, del regolamento n. 604/2013 prevede che, in linea di principio, gli
obblighi di presa in carico e di ripresa in carico di un richiedente asilo,
derivanti dall’articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento, vengono meno se
lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di
riprendere in carico un richiedente asilo, che quest’ultimo si è allontanato
dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi.
16 Ciò
nondimeno, l’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento
precisa che la domanda presentata dopo tale periodo di assenza è considerata
una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello
Stato membro competente.
17 Ne
discende che, in una situazione in cui un cittadino di un paese terzo, dopo
aver presentato una prima domanda di asilo in uno Stato membro, si sia
allontanato dal territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi
prima di presentare una nuova domanda di asilo in un altro Stato membro,
l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 obbliga lo Stato
membro nel quale è stata presentata la nuova domanda di asilo a espletare,
conformemente alle regole fissate da tale regolamento, la procedura di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di tale nuova domanda.
18 Di
conseguenza, è necessario rispondere alla seconda questione dichiarando che
l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 deve essere
interpretato nel senso che tale disposizione, in particolare il suo secondo
comma, è applicabile a un cittadino di un paese terzo che, dopo aver presentato
una prima domanda di asilo in uno Stato membro, dimostri di essersi allontanato
dal territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi, prima di
presentare una nuova domanda di asilo in un altro Stato membro.
Sulla prima questione
19 Con
la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2003, letto alla luce
del considerando 19 di quest’ultimo, debba essere interpretato nel senso che,
in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un richiedente
asilo possa invocare, nell’ambito di un ricorso presentato avverso una
decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l’errata applicazione
dei criteri di competenza di cui al capo III di tale regolamento.
20 In
via preliminare è necessario osservare che dalla decisione di rinvio emerge che
il ricorrente nel procedimento principale, nell’ambito del suo ricorso avverso
la decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, non deduce la
violazione di una delle norme enunciate al capo III del regolamento
n. 604/2013, ma piuttosto il fatto che la competenza della Repubblica di
Slovenia sarebbe stata definita in violazione delle norme specifiche, dettate
dall’articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento, riguardanti la situazione
di un cittadino di un paese terzo che, dopo aver presentato una prima domanda
di asilo in uno Stato membro, si è allontanato dal territorio degli Stati
membri per almeno tre mesi, prima di presentare una nuova domanda di asilo in
un altro Stato membro.
21 Di
conseguenza, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio,
occorre determinare se l’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento, letto
alla luce del considerando 19 di quest’ultimo, debba essere interpretato nel
senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un
richiedente asilo possa dedurre, nell’ambito di un ricorso presentato avverso
una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la violazione delle
norme dettate dall’articolo 19, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
22 A
tal riguardo si deve rilevare che dai punti da 30 a 61 della sentenza del 7
giugno 2016, Ghezelbash (C‑63/15), risulta che l’articolo 27, paragrafo 1, del
regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 dello stesso,
accorda al richiedente asilo un ricorso effettivo avverso una decisione di
trasferimento adottata nei suoi confronti, che può, in particolare, avere a oggetto
l’esame dell’applicazione di tale regolamento e che può pertanto condurre a
rimettere in discussione la competenza di uno Stato membro, anche in assenza di
carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza
dei richiedenti asilo in tale Stato membro, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea.
23 Inoltre,
se è vero che l’applicazione del regolamento n. 604/2013 riposa
essenzialmente sull’espletamento di una procedura di determinazione dello Stato
membro competente, designato sulla base dei criteri di cui al capo III di tale
regolamento (sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C‑63/15, punto 41), è
necessario sottolineare che la norma di cui all’articolo 19, paragrafo 2,
secondo comma, di tale regolamento definisce il quadro in cui tale procedura
deve svolgersi, qualora il cittadino di un paese terzo interessato, dopo aver
presentato una prima domanda di asilo in uno Stato membro, si sia allontanato
dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, prima di presentare una
nuova domanda di asilo in un altro Stato membro.
24 Invero,
come rammentato al punto 17 della presente sentenza, da tale disposizione
risulta che, in tale situazione, lo Stato membro nel quale è stata presentata
la nuova domanda di asilo è tenuto a espletare la procedura di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di tale nuova domanda.
25 Questa
nuova procedura di determinazione differisce da quella che è stata inizialmente
espletata dallo Stato membro nel quale è stata depositata la prima domanda di
asilo, e può comportare la designazione di un nuovo Stato membro competente,
sulla base dei criteri enunciati al capo III del regolamento n. 604/2013.
26 Pertanto,
al fine di garantire che la decisione di trasferimento impugnata sia stata
adottata a seguito di una corretta applicazione della procedura di
determinazione dello Stato membro competente prevista da tale regolamento, il
giudice investito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento deve
poter esaminare le allegazioni di un richiedente asilo che deduce la violazione
della norma contenuta nell’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, di detto
regolamento.
27 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima
questione dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento
n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di quest’ultimo, deve
essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al
procedimento principale, un richiedente asilo può dedurre, nell’ambito di un
ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi
confronti, la violazione della regola contenuta nell’articolo 19, paragrafo 2,
secondo comma, di tale regolamento.
Sulle spese
28 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
1) L’articolo 19,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che tale
disposizione, in particolare il suo secondo comma, è applicabile a un cittadino
di un paese terzo che, dopo aver presentato una prima domanda di asilo in uno
Stato membro, dimostri di essersi allontanato dal territorio degli Stati membri
per un periodo di almeno tre mesi, prima di presentare una nuova domanda di
asilo in un altro Stato membro.
2) L’articolo 27,
paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando
19 di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come
quella di cui al procedimento principale, un richiedente asilo può dedurre,
nell’ambito di un ricorso presentato avverso una decisione di trasferimento
adottata nei suoi confronti, la violazione della regola contenuta nell’articolo
19, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.
Dal sito http://curia.europa.eu
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