Corte di Giustizia UE 7 giugno 2016, n. C-63/15
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 –
Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese
terzo – Articolo 12 – Rilascio di titoli di soggiorno o di
visti – Articolo 27 – Mezzo di impugnazione – Portata del
sindacato giurisdizionale
L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli
Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce
del considerando 19 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso
che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un
richiedente asilo può invocare, nell’ambito di un ricorso proposto avverso una
decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l’errata applicazione
di un criterio di competenza di cui al capo III di detto regolamento, in
particolare del criterio relativo al rilascio di un visto, previsto
all’articolo 12 del medesimo regolamento.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
7 giugno 2016
Nella causa C‑63/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Den
Haag (tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), con decisione del 2 febbraio 2015,
pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2015, nel procedimento
Mehrdad
Ghezelbash
contro
Staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente,
A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, L. Bay Larsen
(relatore), J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev, C. Toader,
D. Šváby e F. Biltgen, presidenti di sezione, J.-C. Bonichot,
M. Safjan, E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, C. Vajda e
S. Rodin, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 15 dicembre 2015,
viste le osservazioni presentate:
– per
Ghezelbash, da Y. G. F. M. Coenders,
P. J. Schüller e A. Eikelboom, advocaten;
– per il
governo dei Paesi Bassi, da M. K. Bulterman, H. Stergiou e
B. Koopman, in qualità di agenti;
– per il
governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčíl, in qualità di agenti;
– per il
governo ellenico, da M. Michelogiannaki, in qualità di agente;
– per il
governo francese, da F. X. Bréchot e D. Colas, in qualità di
agenti;
– per il
governo svedese, da A. Falk, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da M. Condou-Durande, R. Troosters e K. Simonsson, in qualità di
agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 17 marzo 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27
del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese
terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il
sig. Mehrdad Ghezelbash, cittadino iraniano, e lo Staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie (segretario di Stato alla sicurezza e alla giustizia,
Paesi Bassi) (in prosieguo: il «segretario di Stato»), in merito alla decisione
di quest’ultimo di respingere la domanda di permesso di soggiorno temporaneo
per asilo presentata dal sig. Ghezelbash.
Contesto normativo
Regolamento (CE) n. 343/2003
3 L’articolo
19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del
18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in
uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50,
pag. 1), così recita:
«1. Quando lo Stato
membro richiesto accetta di prendere in carico il richiedente asilo, lo Stato
membro nel quale la domanda d’asilo è stata presentata notifica al richiedente
asilo la decisione di non esaminare la domanda e l’obbligo del trasferimento
del richiedente verso lo Stato membro competente.
2. La decisione
menzionata al paragrafo 1 è motivata. (...) La decisione può formare oggetto di
ricorso o revisione. Il ricorso o la revisione della decisione non ha effetto
sospensivo ai fini dell’esecuzione del trasferimento a meno che il giudice o
l’organo giurisdizionale competente non decida in tal senso caso per caso se la
legislazione nazionale lo consente».
Regolamento n. 604/2013
4 I
considerando 1, 4, 5, 9, 19 e 40 del regolamento n. 604/2013 così
recitano:
«(1) È
necessario apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (CE)
n. 343/2003 (...)
(...)
(4) Secondo le
conclusioni del Consiglio europeo [nella riunione straordinaria] di Tampere [il
15 e 16 ottobre 1999,] il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere
a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo
Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.
(5) Tale
meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli
Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire
di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire
l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione
internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido
espletamento delle domande di protezione internazionale.
(...)
(9) Alla luce
dei risultati delle valutazioni effettuate dell’attuazione degli strumenti della
prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano il
regolamento (CE) n. 343/2003 apportando i miglioramenti necessari, in
vista dell’esperienza acquisita, a migliorare l’efficienza del sistema di
Dublino e la protezione offerta ai richiedenti nel contesto di tale sistema.
(...)
(...)
(19) Al fine
di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si
dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo
avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro
competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto
internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni
verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto
sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il
richiedente è trasferito.
(...)
(40) Poiché
l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’introduzione di criteri e
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide, non può essere conseguito in
misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e
degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di
Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà
sancito dall’articolo 5 [TUE]. (...)».
5 L’articolo
3, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento così dispone:
«1. Gli Stati membri
esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato
membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è
esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato
competente in base ai criteri enunciati al capo III.
2. Quando lo Stato
membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel
presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è
stata presentata.
Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso
lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno
fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di
asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro
competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un
altro Stato membro possa essere designato come competente.
Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a
norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai
criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è
stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
diventa lo Stato membro competente».
6 L’articolo
4, paragrafo 1, di detto regolamento prevede:
«Non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale
ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, in uno Stato membro, le autorità
competenti dello stesso informano il richiedente dell’applicazione del presente
regolamento, specificando in particolare:
(...)
b) i criteri
di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri
nelle varie fasi della procedura e la loro durata, compreso il fatto che una
domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro può
comportare che tale Stato membro diventi competente ai sensi del presente
regolamento anche se tale competenza non si basi su tali criteri;
c) il
colloquio personale ai sensi dell’articolo 5 e la possibilità di presentare
informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri
vincoli di parentela negli Stati membri, compresi i modi in cui il richiedente
può presentare tali informazioni;
d) la
possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e, ove applicabile, di
chiedere la sospensione del trasferimento;
(...)».
7 L’articolo
5, paragrafi da 1 a 3 e 6, del medesimo regolamento così recita:
«1. Al fine di
agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio
personale con il richiedente. Il colloquio permette anche la corretta
comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell’articolo
4.
2. Il colloquio
personale può non essere effettuato qualora:
a) il
richiedente sia fuggito; o
b) dopo aver
ricevuto le informazioni di cui all’articolo 4, il richiedente abbia già
fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in
altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente
l’opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare
correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione di
trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi
dell’articolo 26, paragrafo 1.
3. Il colloquio
personale si svolge in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia adottata la
decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai
sensi dell’articolo 26, paragrafo 1.
(...)
6. Lo Stato membro
che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che
contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il
colloquio. Tale sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo
standard. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente e/o l’avvocato o
altro consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano tempestivamente
accesso alla sintesi».
8 Al
fine di determinare lo Stato membro competente, ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, il capo III di quest’ultimo
enuncia una serie di criteri oggettivi e gerarchizzati.
9 L’articolo
7, paragrafo 1, di tale regolamento prevede:
«I criteri per la determinazione dello Stato membro
competente si applicano nell’ordine nel quale sono definiti dal presente capo».
10 L’articolo
12, paragrafi 1 e 4, di detto regolamento dispone:
«1. Se il richiedente
è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro
competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è quello che
ha rilasciato tale titolo.
(...)
4. Se il richiedente
è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due
anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano
effettivamente permesso l’ingresso nel territorio di uno Stato membro, si
applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato i
territori degli Stati membri.
(...)».
11 Il
capo IV del medesimo regolamento stabilisce le norme riguardanti il
ricongiungimento delle persone a carico e le clausole discrezionali.
12 L’articolo
21 del regolamento n. 604/2013 è così formulato:
«1. Lo Stato membro
che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro
Stato membro sia competente per l’esame della stessa può chiedere a tale Stato
membro di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro
tre mesi dopo la presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 20,
paragrafo 2.
(...)
3. Nei casi di cui ai
paragrafi 1 e 2, la richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato
membro è effettuata utilizzando un formulario uniforme e accludendo elementi di
prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi dell’articolo
22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalla dichiarazione del
richiedente, che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare
la competenza di questo in base ai criteri definiti dal presente regolamento.
(…)».
13 L’articolo
22, paragrafi da 2 a 5, di tale regolamento prevede quanto segue:
«2. Nella procedura
di determinazione dello Stato membro competente, sono utilizzati elementi di
prova e circostanze indiziarie.
(...)
4. Il requisito della
prova non deve andare oltre quanto necessario ai fini della corretta
applicazione del presente regolamento.
5. In mancanza di
prove formali, lo Stato membro richiesto si dichiara competente se le
circostanze indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate
per stabilire la competenza».
14 L’articolo
26 del richiamato regolamento così recita:
«1. Quando lo Stato
membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico un richiedente
(...), lo Stato membro richiedente notifica all’interessato la decisione di
trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare
la sua domanda di protezione internazionale. (...).
2. La decisione di
cui al paragrafo 1 contiene informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili,
compreso quello sul diritto di chiedere l’effetto sospensivo, ove applicabile,
e sui termini per esperirli e sui termini relativi all’esecuzione del
trasferimento. (...)
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni
sulle persone o sugli enti che possono fornire assistenza legale
all’interessato siano comunicate a quest’ultimo unitamente alla decisione di
cui al paragrafo 1, sempre che non siano già state comunicate in precedenza.
3. Qualora
l’interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da un altro
consulente legale, gli Stati membri lo informano dei principali elementi della
decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili e dei termini
per esperirli, in una lingua che il richiedente capisce o che è ragionevole
supporre possa capire».
15 L’articolo
27 del medesimo regolamento è così formulato:
«1. Il richiedente
(…) ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o
a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo
giurisdizionale.
2. Gli Stati membri
stabiliscono un termine ragionevole entro il quale l’interessato può esercitare
il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1.
3. Ai fini di ricorsi
avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati
membri prevedono nel proprio diritto nazionale:
a) che il
ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello
Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o
b) che il
trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un
determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo
giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di
concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o
c) che
all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine
ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della
decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione
della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il
trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di
sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di
trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo
un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non
sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.
4. Gli Stati membri
possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di
sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito
del ricorso o della revisione.
5. Gli Stati membri
assicurano l’accesso dell’interessato all’assistenza legale nonché, se
necessario, all’assistenza linguistica.
6. Gli Stati membri
provvedono affinché l’assistenza legale sia, a richiesta, concessa
gratuitamente all’interessato che non può assumersene i costi. (...)».
16 L’articolo
29, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 recita:
«Il trasferimento del richiedente (...) dallo Stato
membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene (...) non appena
ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere
dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o
riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso
o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27,
paragrafo 3.
(...)».
17 L’articolo
36, paragrafi 1 e 4, di tale regolamento così dispone:
«1. Gli Stati membri
possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali relativi alle
modalità pratiche di esecuzione del presente regolamento, al fine di
facilitarne l’attuazione e aumentarne l’efficacia. Detti accordi possono avere
per oggetto:
a) scambi di
ufficiali di collegamento;
b) una
semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini applicabili alla
trasmissione e all’esame delle richieste di presa in carico o di ripresa in
carico dei richiedenti.
(...)
4. Qualora la Commissione ritenga
che un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), sia incompatibile con il
presente regolamento, lo notifica agli Stati membri interessati entro un
periodo ragionevole. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti
appropriati per modificare l’accordo in questione entro un termine ragionevole
in modo da eliminare le incompatibilità constatate».
18 L’articolo
37 di detto regolamento prevede la possibilità, per gli Stati membri, di
avvalersi di una procedura di conciliazione in caso di disaccordo persistente
su qualsiasi aspetto dell’applicazione del regolamento medesimo.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
19 Dopo
essere stato sentito dalle autorità olandesi il 3 marzo 2014, il
sig. Ghezelbash ha presentato a tali autorità una domanda di permesso di
soggiorno temporaneo per asilo in data 4 marzo 2014.
20 Poiché
una ricerca nel Sistema d’informazione visti dell’Unione europea (VIS) aveva
rilevato che la rappresentanza esterna della Repubblica francese in Iran aveva
rilasciato al sig. Ghezelbash un visto valido per il periodo dal 17
dicembre 2013 all’11 gennaio 2014, il 7 marzo 2014 il segretario di Stato ha chiesto
alle autorità francesi di prendere in carico l’interessato, ai sensi del
regolamento n. 604/2013.
21 Le
autorità francesi hanno accolto la richiesta di presa in carico in data 5
maggio 2014.
22 Il
sig. Ghezelbash è stato nuovamente sentito dalle autorità olandesi il 15
maggio 2014 e, in tale occasione, è stato interrogato in modo più approfondito.
In una memoria contenente osservazioni del 20 maggio 2014, egli ha chiesto al
segretario di Stato di trattare la propria domanda di asilo nell’ambito del
procedimento di asilo ampliato, per consentirgli di produrre i documenti
originali volti a provare che era rientrato in Iran dal 19 dicembre 2013 al 20
febbraio 2014, ossia dopo essersi recato in Francia, il che, secondo il
ricorrente, implica che tale ultimo Stato membro non è competente per l’esame
della domanda di asilo.
23 Con
decisione del 21 marzo 2014 il segretario di Stato ha respinto la domanda di
permesso di soggiorno temporaneo per asilo presentata dal sig. Ghezelbash.
24 Il
22 maggio 2014 quest’ultimo ha proposto ricorso avverso tale decisione
chiedendo al giudice dei procedimenti sommari del Rechtbank Den Haag (tribunale
dell’Aia, Paesi Bassi) di adottare un provvedimento cautelare. Inoltre, in data
28 maggio 2014 egli ha prodotto una serie di circostanze indiziarie volte a
dimostrare che era rientrato in Iran dopo il suo soggiorno in Francia, ossia
una dichiarazione del suo datore di lavoro, un certificato medico e un atto di
vendita di un immobile.
25 Con
decisione del 13 giugno 2014, il giudice dei procedimenti sommari del Rechtbank
Den Haag (tribunale dell’Aia) ha accolto la domanda di provvedimento cautelare
presentata dal sig. Ghezelbash e ha disposto la sospensione degli effetti
giuridici della decisione del segretario di Stato del 21 maggio 2014.
26 Secondo
il giudice del rinvio tale decisione deve essere annullata in ragione di una
carenza di diligenza dell’amministrazione e di vizi di motivazione, derivanti
dalla circostanza che il segretario di Stato avrebbe dovuto trattare la domanda
di asilo del sig. Ghezelbash nell’ambito del procedimento di asilo
ampliato, al fine di tenere pienamente conto dei documenti da questo prodotti.
Tuttavia, per stabilire se gli effetti giuridici della decisione annullata debbano
essere mantenuti, tale giudice ritiene di dover altresì determinare se il
sig. Ghezelbash abbia diritto di contestare la competenza della Repubblica
francese per l’esame della sua domanda di asilo dopo che tale Stato membro ha
accettato detta competenza.
27 Tale
giudice sottolinea inoltre che, nel corso del colloquio del 3 marzo 2014, il
sig. Ghezelbash sarebbe stato informato del suo obbligo di produrre prove
volte alla determinazione dello Stato membro competente in termini così
generici che non sarebbe possibile contestargli di non aver presentato, in tale
fase del procedimento, documenti che ha prodotto successivamente. La richiesta
di presa in carico inviata alle autorità francesi sarebbe stata pertanto
prematura, o quantomeno incompleta, e tali autorità si sarebbero dunque
pronunciate su detta richiesta senza aver avuto conoscenza dei documenti
forniti dal richiedente asilo.
28 In
tale contesto, il Rechtbank Den Haag (tribunale dell’Aia) ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Quale sia
la portata dell’articolo 27 del regolamento n. 604/2013, eventualmente in
combinato disposto con il suo considerando 19.
Se il menzionato articolo, in una situazione come la presente,
in cui lo straniero prende atto della domanda di presa in carico solo dopo che
è intervenuto l’accordo di presa in carico e solo in quel momento presenta
documenti probatori che possono indurre a concludere che non lo Stato membro
richiesto, bensì lo Stato membro richiedente è competente per l’esame della
domanda d’asilo, ma successivamente lo Stato richiedente non esamina i
documenti in parola né li trasmette allo Stato richiesto, conferisca ad un
richiedente asilo il diritto di presentare un ricorso (effettivo) avverso
l’applicazione dei criteri per determinare lo Stato membro competente, di cui
al capo III del regolamento n. 604/2013.
2) Nel caso in
cui lo straniero, ai sensi del regolamento n. 604/2013 nonché del
regolamento n. 343/2003, non possa in linea di principio invocare l’errata
applicazione dei criteri per determinare lo Stato competente quando lo Stato
membro richiesto ha accettato una richiesta di presa in carico, se sia corretta
la tesi del convenuto secondo la quale questo presupposto ammette deroghe
soltanto in caso di situazioni familiari analoghe a quelle menzionate
all’articolo 7 del regolamento n. 604/2013, oppure se siano ipotizzabili
anche altri fatti e circostanze in base ai quali lo straniero possa invocare
l’errata applicazione dei criteri per determinare lo Stato membro competente.
3) Nel caso in
cui si risponda alla seconda questione nel senso che, oltre alle situazioni
familiari, anche altre circostanze possono consentire ad uno straniero di
invocare l’errata applicazione dei criteri per la determinazione dello Stato
membro competente, se i fatti e le circostanze descritti al punto [27 della
presente sentenza] possano configurare siffatti fatti e circostanze
eccezionali».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
29 Con
la sua prima questione, il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo
27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce del
considerando 19 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che,
in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un richiedente
asilo possa invocare, nell’ambito di un ricorso presentato avverso una
decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l’errata applicazione
di un criterio di competenza di cui al capo III di detto regolamento,
segnatamente del criterio relativo al rilascio di un visto, previsto
all’articolo 12 del medesimo regolamento.
30 L’articolo
27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 precisa che il richiedente
asilo ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento,
o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo
giurisdizionale.
31 Dalla
tavola di concordanza di cui all’allegato II di tale regolamento risulta che
tale disposizione corrisponde all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento
n. 343/2003.
32 Orbene,
nella sentenza del 10 dicembre 2013, Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813), la Corte ha dichiarato che
quest’ultima disposizione doveva essere interpretata nel senso che il
richiedente asilo può contestare la competenza di uno Stato membro, quale Stato
membro di primo ingresso del richiedente asilo nel territorio dell’Unione,
soltanto deducendo l’esistenza di carenze sistemiche della procedura d’asilo e
delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro che
costituiscono motivi seri e comprovati di credere che detto richiedente corra
un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi
dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali.
33 Il
giudice del rinvio si interroga sulla rilevanza di tale sentenza ai fini della
determinazione della portata dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento
n. 604/2013, in una situazione come quella di cui al procedimento principale.
34 In
via preliminare, occorre rilevare che, per quanto riguarda i diritti concessi
al richiedente asilo, il regolamento n. 604/2013 differisce per alcuni
aspetti essenziali dal regolamento n. 343/2003, che era applicabile nella
causa all’origine della sentenza del 10 dicembre 2013, Abdullahi (C‑394/12,
EU:C:2013:813).
35 La
portata del ricorso di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento
n. 604/2013 deve dunque essere determinata alla luce del tenore letterale
delle disposizioni di tale regolamento, della sua economia generale, dei suoi
obiettivi e del suo contesto, in particolare dell’evoluzione che ha conosciuto
rispetto al sistema in cui s’iscrive (v., in tal senso, sentenza del 10
dicembre 2013, Abdullahi, C‑394/12, EU:C:2013:813, punto 51).
36 Dalla
formulazione dell’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento emerge che il
ricorso previsto da tale disposizione deve essere effettivo e che verte tanto
sulle questioni di diritto che di fatto. Inoltre, tale formulazione non riporta
alcun limite circa gli argomenti che il richiedente asilo può dedurre nel
contesto di tale ricorso. Lo stesso vale per la formulazione dell’articolo 4,
paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, relativo all’informazione
che deve essere fornita al richiedente dalle autorità competenti in merito alla
possibilità di impugnare una decisione di trasferimento.
37 In
particolare, occorre osservare che il legislatore dell’Unione non ha previsto
una correlazione specifica o, a fortiori, esclusiva tra i mezzi di impugnazione
di cui all’articolo 27 del regolamento n. 604/2013 e la norma ora
enunciata all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento, che limita le
possibilità di trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in caso di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro, che
implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali.
38 Ancora,
la portata del ricorso esperibile da un richiedente asilo avverso una decisione
di trasferimento adottata nei suoi confronti è specificata al considerando 19
del regolamento n. 604/2013, il cui contenuto non compariva nel
regolamento n. 343/2003.
39 Tale
considerando indica che, al fine di garantire il rispetto del diritto
internazionale, il ricorso effettivo istituito dal regolamento n. 604/2013
avverso le decisioni di trasferimento deve avere a oggetto, da una parte,
l’esame dell’applicazione di tale regolamento e, dall’altra, l’esame della
situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è
trasferito.
40 Mentre
il secondo esame citato in detto considerando si riferisce unicamente al
controllo della situazione esistente nello Stato membro in cui il richiedente è
trasferito, ed è volto, in particolare, a garantire che non sia impossibile
effettuare il trasferimento di tale richiedente per le ragioni di cui
all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, il primo esame menzionato al
medesimo considerando è diretto, in via più generale, al controllo della
corretta applicazione dello stesso regolamento.
41 Orbene,
dall’economia generale del regolamento n. 604/2003 emerge che la sua
applicazione riposa essenzialmente sull’espletamento della procedura di
determinazione dello Stato membro competente designato sulla base dei criteri
di cui al capo III di tale regolamento.
42 Pertanto,
ai sensi dei considerando 4, 5 e 40 del regolamento n. 604/2013, questo ha
l’obiettivo di fissare un meccanismo, fondato su criteri oggettivi ed equi sia
per gli Stati membri sia per le persone interessate, per determinare con
chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di
asilo. Discende, segnatamente, dall’articolo 3, paragrafo 1, e dall’articolo 7,
paragrafo 1, di tale regolamento che lo Stato membro competente è, in linea di
principio, quello designato secondo i criteri previsti al capo III di detto
regolamento. Il capo IV di quest’ultimo individua inoltre con precisione le
situazioni in cui uno Stato membro può essere considerato competente per
l’esame di una domanda di asilo in deroga a tali criteri.
43 La
centralità, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 604/2013, della
procedura di determinazione dello Stato membro competente sulla base dei
criteri fissati al capo III di tale regolamento è confermata dal fatto che
l’articolo 21, paragrafo 1, di quest’ultimo prevede la possibilità, per lo Stato
membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale, di chiedere a
un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente asilo solo qualora
il primo di tali Stati membri reputi che il secondo sia competente per l’esame
di detta richiesta. Inoltre, in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 3, di
detto regolamento, la richiesta di presa in carico deve contenere gli elementi
che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se
quest’ultimo sia competente in base ai criteri definiti dallo stesso
regolamento. Del pari, dall’articolo 22 del regolamento n. 604/2013
risulta che la risposta da fornire a tale richiesta deve fondarsi sull’esame
degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie che consentano
l’applicazione dei criteri di cui al capo III di tale regolamento.
44 In
tali circostanze, il riferimento, riportato al considerando 19 del regolamento
n. 604/2013, all’esame dell’applicazione di tale regolamento, nell’ambito
del ricorso avverso la decisione di trasferimento prevista dall’articolo 27,
paragrafo 1, dello stesso, deve essere considerato come diretto, segnatamente,
al controllo della corretta applicazione dei criteri di determinazione dello
Stato membro competente, enunciati al capo III di detto regolamento, compreso
il criterio di competenza di cui all’articolo 12 del medesimo.
45 Tale
conclusione è corroborata dall’evoluzione generale che ha conosciuto il sistema
di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
asilo presentata in uno degli Stati membri (nel prosieguo: il «sistema di
Dublino») in conseguenza dell’adozione del regolamento n. 604/2013, nonché
dagli obiettivi previsti da tale regolamento.
46 In
questo senso, per quanto riguarda, anzitutto, tale evoluzione, occorre rilevare
che, in ragione del fatto che il legislatore dell’Unione ha istituito o
rafforzato diversi diritti e meccanismi che garantiscono la partecipazione dei
richiedenti asilo nella procedura di determinazione dello Stato membro
competente, il regolamento n. 604/2013 differisce in larga misura dal
regolamento n. 343/2003, che era applicabile nella causa all’origine della
sentenza del 10 dicembre 2013, Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813).
47 In
primo luogo, l’articolo 4 del regolamento n. 604/2013 sancisce un diritto
di informazione del richiedente che verte, in particolare, sui criteri di
determinazione dello Stato membro competente e sulla gerarchia di tali criteri,
ivi compreso il fatto che una domanda di protezione internazionale presentata
in uno Stato membro può comportare che tale Stato membro diventi competente,
anche se tale competenza non si basi su tali criteri.
48 In
secondo luogo, l’articolo 5, paragrafi 1, 3 e 6, di tale regolamento dispone
che lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente effettua in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia
adottata una decisione di trasferimento, un colloquio personale con il
richiedente asilo, e che al richiedente o al consulente legale che lo
rappresenta deve essere assicurato l’accesso alla sintesi di tale colloquio. In
applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, tale colloquio
può non essere effettuato qualora il richiedente abbia già fornito informazioni
pertinenti per determinare lo Stato membro competente e, in tal caso, lo Stato
membro in questione offre al richiedente l’opportunità di presentare ogni altra
informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro
competente prima che sia adottata una decisione di trasferimento.
49 In
terzo luogo, la sezione IV del capo VI del regolamento n. 604/2013,
intitolata «Garanzie procedurali», sviluppa ampiamente le modalità di notifica
delle decisioni di trasferimento e le disposizioni applicabili ai mezzi di
impugnazione esperibili avverso tali decisioni, mentre tali aspetti non
formavano oggetto di siffatte precisazioni nel regolamento n. 343/2003.
50 Dall’articolo
27, paragrafi da 3 a 6, del regolamento n. 604/2013 emerge che, per
garantire l’effettività di tali mezzi di impugnazione, il richiedente asilo
deve, in particolare, beneficiare della possibilità di chiedere entro un
termine ragionevole a un organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione
della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso, e deve
disporre di un’assistenza legale.
51 Da
quanto precede discende che il legislatore dell’Unione, nell’ambito del
regolamento n. 604/2013, non si è limitato a fissare regole organizzative
che disciplinano unicamente i rapporti tra gli Stati membri ai fini di
determinare lo Stato membro competente, ma ha deciso di coinvolgere in tale
procedura i richiedenti asilo, obbligando gli Stati membri a informarli dei
criteri di competenza e a offrire loro l’opportunità di presentare le
informazioni che consentano la corretta applicazione di tali criteri, nonché
garantendo loro un diritto di ricorso effettivo avverso la decisione di
trasferimento eventualmente adottata in esito al procedimento.
52 Per
quanto riguarda, in secondo luogo, gli obiettivi perseguiti dal regolamento
n. 604/2013, dal considerando 9 di quest’ultimo risulta che tale
regolamento, pur ribadendo i principi che ispirano il regolamento
n. 343/2003, è diretto ad apportare i miglioramenti necessari, in vista
dell’esperienza acquisita, non solo al sistema di Dublino, ma anche alla
protezione offerta ai richiedenti, garantita in particolare dalla tutela
giurisdizionale di cui questi ultimi godono.
53 Un’interpretazione
restrittiva della portata del ricorso di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del
regolamento n. 604/2013 potrebbe in particolare ostacolare la
realizzazione di tale obiettivo, privando della loro efficacia pratica gli
altri diritti del richiedente asilo sanciti dal regolamento n. 604/2013.
Gli obblighi, previsti all’articolo 5 di tale regolamento, di offrire ai
richiedenti asilo l’opportunità di presentare le informazioni che consentano la
corretta applicazione dei criteri di competenza fissati da detto regolamento e
di garantire l’accesso di tali richiedenti alle sintesi dei colloqui effettuati
a tal fine rischierebbero pertanto di essere privati di efficacia pratica
qualora si escludesse che un’errata applicazione di tali criteri, che
eventualmente non tenga conto delle informazioni presentate da detti
richiedenti, possa essere oggetto di sindacato giurisdizionale.
54 In
tale contesto, la proposizione di un ricorso ai sensi del regolamento
n. 604/2013 non può essere paragonata, come rilevato dall’avvocato
generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, al «forum shopping» che il
sistema di Dublino tende a evitare (sentenza del 21 dicembre 2011, N. S.
e a., C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punto 79). Invero, il giudice
investito di tale ricorso è chiamato non già ad attribuire la competenza per
l’esame di una domanda di asilo a uno Stato membro designato secondo la
convenienza del ricorrente, bensì a verificare se i criteri di competenza
fissati dal legislatore dell’Unione siano stati correttamente applicati.
55 Occorre
sottolineare al riguardo che l’eventuale accertamento di un errore nell’ambito
di tale esame non è atto a pregiudicare il principio della fiducia reciproca
tra gli Stati membri, sul quale si basa il sistema europeo comune di asilo (v.,
in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2013, Abdullahi, C‑394/12,
EU:C:2013:813, punti 52 e 53), poiché tale accertamento indica semplicemente
che lo Stato membro verso il quale il richiedente dev’essere trasferito non è
lo Stato membro competente, ai sensi dei criteri di cui al capo III del regolamento
n. 604/2013.
56 Per
quanto riguarda, peraltro, l’obiettivo consistente nel predisporre un
meccanismo che consenta di determinare con rapidità lo Stato membro competente
e che non pregiudichi l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di
asilo, citato al considerando 5 di tale regolamento, occorre indubbiamente
constatare che l’esperimento di un ricorso giurisdizionale può eventualmente
differire la conclusione definitiva della procedura di determinazione dello
Stato membro competente.
57 Ciò
nondimeno, la Corte
ha già dichiarato, nell’ambito del regolamento n. 343/2003, che il
legislatore dell’Unione non ha inteso sacrificare all’esigenza di celerità nel
trattamento delle domande d’asilo la tutela giurisdizionale dei richiedenti
asilo (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2009, Petrosian, C‑19/08,
EU:C:2009:41, punto 48). Tale conclusione vale a fortiori con riferimento al
regolamento n. 604/2013, in quanto con tale regolamento il legislatore
dell’Unione ha sensibilmente sviluppato le garanzie procedurali offerte ai
richiedenti asilo nell’ambito del sistema di Dublino.
58 In
proposito è necessario rilevare che il rischio che la conclusione della
procedura di determinazione dello Stato membro competente sia eccessivamente
ritardata dal controllo della corretta applicazione dei criteri di competenza è
limitato dal fatto che tale controllo deve essere esercitato nell’ambito
definito dal regolamento n. 604/2013 e, specificamente, dall’articolo 22,
paragrafi 4 e 5, dello stesso, che prevede, da una parte, che il requisito
della prova non deve andare oltre quanto necessario ai fini della corretta
applicazione di tale regolamento e, dall’altra, che, in mancanza di prove
formali, lo Stato membro richiesto si dichiara competente se le circostanze
indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per
stabilire la competenza.
59 Inoltre,
quanto al rischio di ritardo nell’attuazione delle decisioni di trasferimento,
dall’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 604/2013,
emerge che il legislatore dell’Unione, nel precisare che gli Stati membri
prevedono che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un
termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione
della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso, riconosce
che gli Stati membri possono decidere che la proposizione di un ricorso avverso
una decisione di trasferimento non è sufficiente, in quanto tale, a sospendere
il trasferimento, che può quindi avere luogo senza attendere l’esame di tale
ricorso, purché la sospensione non sia stata richiesta o la domanda di
sospensione sia stata rigettata.
60 Da
ultimo, con riguardo all’evoluzione del sistema di Dublino derivante dal regolamento
n. 604/2013, il fatto che le norme applicabili alle domande di asilo siano
state oggetto di un’armonizzazione, ancorché minima (v., in tal senso, sentenza
del 9 novembre 2010, B e D, C‑57/09 e C‑101/09, EU:C:2010:661, punto 114), non
può di per sé comportare un’interpretazione che limiti la portata del ricorso
di cui all’articolo 27 di tale regolamento.
61 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima
questione dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento
n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento, deve
essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al
procedimento principale, un richiedente asilo può invocare, nell’ambito di un
ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi
confronti, l’errata applicazione di un criterio di competenza di cui al capo
III di detto regolamento, in particolare del criterio relativo al rilascio di
un visto, previsto all’articolo 12 del medesimo regolamento.
Sulla seconda e terza questione
62 Alla
luce della risposta fornita alla prima questione non occorre rispondere alla
seconda e alla terza questione.
Sulle spese
63 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento, deve essere
interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al
procedimento principale, un richiedente asilo può invocare, nell’ambito di un
ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi
confronti, l’errata applicazione di un criterio di competenza di cui al capo
III di detto regolamento, in particolare del criterio relativo al rilascio di
un visto, previsto all’articolo 12 del medesimo regolamento.
Dal sito http://curia.europa.eu
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