Limiti al
riconoscimento del ‘predicato nobiliare’ nel diritto dell’Unione
Corte di Giustizia UE 2 giugno 2016, n. C-438/14
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo
21 TFUE – Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati
membri – Legge di uno Stato membro recante abolizione dei privilegi e
divieto di conferire nuovi titoli nobiliari – Cognome di una persona
maggiorenne, cittadina di detto Stato, ottenuto durante un soggiorno abituale
in un altro Stato membro, di cui tale persona possiede parimenti la
cittadinanza – Nome contenente elementi nobiliari – Residenza nel
primo Stato membro – Diniego da parte dell’amministrazione del primo Stato
membro di iscrivere nel registro dello stato civile il nome acquisito nel
secondo Stato membro – Giustificazione – Ordine pubblico –
Incompatibilità con taluni principi essenziali del diritto tedesco
L’articolo 21 TFUE dev’essere
interpretato nel senso che l’amministrazione di uno Stato membro non è tenuta a
riconoscere il nome di un cittadino di tale Stato membro qualora questi
possieda parimenti la cittadinanza di un altro Stato membro nel quale abbia
acquisito tale nome da lui liberamente scelto e contenente vari elementi
nobiliari, non ammessi dal diritto del primo Stato membro, laddove sia
accertato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che un
siffatto diniego di riconoscimento risulta giustificato, in tale contesto, da
motivi connessi all’ordine pubblico, essendo opportuno e necessario per
garantire il rispetto del principio di uguaglianza giuridica di tutti i
cittadini di detto Stato membro.
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
2 giugno 2016
Nella causa C‑438/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht
Karlsruhe (Tribunale distrettuale di Karlsruhe, Germania), con decisione del 17
settembre 2014, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2014, nel procedimento
Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff
contro
Standesamt der Stadt Karlsruhe,
Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione,
C. Toader, A. Rosas (relatore), A. Prechal e E. Jarašiūnas,
giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 12 novembre 2015,
viste le osservazioni presentate:
– per
Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff, dal medesimo e da T. Donderer,
Rechtsanwalt;
– per lo
Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe, da D. Schönhaar e
P. Becker, in qualità di agenti;
– per il
governo tedesco, da T. Henze, J. Kemper e K. Petersen, in
qualità di agenti;
– per la Commissione europea,
da G. von Rintelen e M. Wilderspin e C. Tufvesson, in qualità di
agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 14 gennaio 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale concerne l’interpretazione degli articoli 18
e 21 TFUE.
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il
sig. Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff, da un lato, e lo
Standesamt der Stadt Karlsruhe (ufficio dello stato civile del comune di Karlsruhe)
e lo Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe (servizio giuridico
centrale del comune di Karlsruhe), dall’altro, in merito al diniego
dell’amministrazione di modificare i nomi e il cognome iscritti nell’atto di
nascita del ricorrente nel procedimento principale e di fare menzione, nel
registro dello stato civile, di elementi nobiliari facenti parte del cognome
acquisito dal ricorrente stesso in un altro Stato membro.
Il diritto tedesco
3 L’articolo
123, paragrafo 1, della Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Legge
fondamentale per la
Repubblica federale di Germania), del 23 maggio 1949 (BGBl.
1949, pag. 1, in prosieguo: la «Legge fondamentale»), dispone che «[i]l
diritto vigente anteriormente alla prima riunione del Bundenstag resta in
vigore nei limiti in cui non sia in contrasto con la Legge fondamentale».
4 L’articolo
109 della Verfassung des Deutschen Reichs (Costituzione dell’Impero tedesco),
adottata l’11 agosto 1919 a Weimar (Reichsgesetzblatt 1919, pag. 1383; in
prosieguo: la «Costituzione di Weimar») e entrata in vigore il 14 agosto 1919,
dispone quanto segue:
«Tutti i cittadini tedeschi sono uguali innanzi alla
legge.
Uomini e donne hanno, in linea di principio, gli stessi
diritti e doveri civici.
Sono aboliti i privilegi o le ineguaglianze di diritto
pubblico, collegati con la nascita o l’appartenenza a ceti. I titoli nobiliari
sussistono solo quali componenti del nome e non possono essere ulteriormente
concessi.
I titoli che possono essere conferiti sono solo quelli
che contraddistinguono un ufficio o una professione; sono fatti salvi i gradi
accademici.
Lo Stato non può conferire né ordini né decorazioni.
Nessun cittadino tedesco può accettare un titolo o un
ordine da un governo straniero».
5 Con
decisioni dell’11 marzo 1966 e dell’11 dicembre 1996, il
Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) ha ritenuto
che, in forza dell’articolo 123, paragrafo 1, della Legge fondamentale,
l’articolo 109 della Costituzione di Weimar sia ancora in vigore ed occupi,
nella gerarchia delle norme, il rango di legge federale ordinaria.
6 Con
il titolo «Status personale», l’articolo 5 dell’Einführungsgesetz zum
Bürgerlichen Gesetzbuch (legge introduttiva al Codice civile tedesco), del 21
settembre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 2494, e rettificativo BGBl. 1997 I,
pag. 1061), nel testo applicabile all’epoca dei fatti oggetto del
procedimento principale (in prosieguo: l’«EGBGB»), dispone, al suo paragrafo 1:
«In presenza di rinvio al diritto dello Stato di cui una
persona ha la cittadinanza, qualora questi possieda la cittadinanza di più
Stati trova applicazione il diritto dello Stato cui la persona è più
strettamente collegata, particolarmente in considerazione della residenza
abituale o dello svolgimento della vita dell’interessato. Nel caso in cui
questi possieda parimenti la cittadinanza tedesca prevale tale status
giuridico».
7 L’articolo
6 dell’EGBGB, intitolato «Ordine pubblico», è così formulato:
«Una norma giuridica di un altro Stato non è applicabile
qualora la sua applicazione porti a un risultato palesemente incompatibile con
principi essenziali del diritto tedesco. Essa non è applicabile, in
particolare, qualora la sua applicazione risulti incompatibile con i diritti fondamentali».
8 L’articolo
10 dell’EGBGB, intitolato «Nome», prevede, al suo paragrafo 1:
«Il nome di una persona è disciplinato dalla legge dello
Stato di cui detta persona è cittadina».
9 L’articolo
48 dell’EGBGB, intitolato «Scelta di un nome acquisito in un altro Stato membro
dell’Unione», così dispone:
«Qualora il nome di una persona sia soggetto al diritto
tedesco, la persona stessa può scegliere, mediante dichiarazione resa dinanzi
all’ufficio dello stato civile, il nome acquisito durante un soggiorno abituale
in un altro Stato membro dell’Unione e ivi trascritto nei registri dello stato
civile, a condizione che ciò non sia palesemente incompatibile con principi
essenziali del diritto tedesco. La scelta del nome ha effetto retroattivo dal
momento della trascrizione nei registri dello stato civile dell’altro Stato
membro, salvo che la persona dichiari espressamente che tale scelta debba
produrre effetti solo per il futuro. La dichiarazione deve essere resa per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata (...)».
10 L’articolo
48 dell’EGBGB risulta dall’adozione della Gesetz zur Anpassung der Vorschriften
des Internationalen Privatrechts an die Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 und
zur Änderung anderer Vorschriften des Internationalen Privatrechts (legge di
adeguamento di talune disposizioni di diritto internazionale privato al
regolamento (UE) n. 1259/2010 e di modifica di altre disposizioni di
diritto internazionale privato), del 23 gennaio 2013 (BGBl. 2013 I,
pag. 101), entrata in vigore il 29 gennaio 2013. Tale disposizione è stata
introdotta nel diritto tedesco a seguito della sentenza della Corte del 14
ottobre 2008, Grunkin e Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559).
Procedimento principale e questione pregiudiziale
11 Il
ricorrente nel procedimento principale è un cittadino tedesco, nato il 9
gennaio 1963 a Karlsruhe (Germania). Egli ha ricevuto alla nascita il nome
«Nabiel» e il cognome «Bagadi», che sono stati trascritti nel registro dello
stato civile del comune di Karlsruhe.
12 Il
ricorrente nel procedimento principale ha acquisito successivamente, a seguito
di un procedimento amministrativo di cambiamento di nome avviato presso il
comune di Norimberga (Germania), da un lato, il cognome di «Bogendorff»
ottenendo, dall’altro, in aggiunta al nome «Nabiel» quello di «Peter». Per
effetto di adozione, lo stato civile tedesco del ricorrente nel procedimento
principale è stato nuovamente modificato di modo che egli porta attualmente,
secondo tale stato civile, i nomi «Nabiel Peter» e il cognome «Bogendorff von
Wolffersdorff».
13 Nel
2001 il ricorrente nel procedimento principale si è trasferito nel Regno Unito,
dove ha esercitato, dal 2002, la professione di consulente fallimentare a
Londra.
14 Nel
2004 egli ha acquisito la cittadinanza britannica per naturalizzazione, pur
mantenendo quella tedesca.
15 Con
dichiarazione (Deed Poll) del 26 luglio 2004, registrata il 22 settembre
2004 presso i servizi della Supreme Court of England and Wales (Corte suprema
d’Inghilterra e dello Stato del Galles, Regno Unito) e pubblicata in The
London Gazette l’8 novembre 2004, il ricorrente nel procedimento principale
ha cambiato il proprio nome di modo che, secondo il diritto britannico, si
chiama «Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff».
16 Nel
2005 il ricorrente nel procedimento principale, unitamente alla propria
coniuge, ha lasciato Londra per stabilirsi a Chemnitz, in Germania, dove, il 28
febbraio 2006, è nata la figlia. Essi vi risiedono da allora.
17 La
nascita della figlia, che possiede la doppia cittadinanza tedesca e britannica,
è stata dichiarata presso il consolato generale del Regno Unito a Düsseldorf
(Germania) il 23 marzo 2006. I nomi e il cognome della figlia apposti sul suo
atto di nascita e sul suo passaporto britannico sono «Larissa Xenia Gräfin von
Wolffersdorff Freiin von Bogendorff».
18 Tuttavia,
l’ufficio dello stato civile di Chemnitz ha negato l’iscrizione di quest’ultima
con il suo nome britannico richiamandosi all’articolo 10 dell’EGBGB. Il
ricorrente nel procedimento principale ha adito quindi l’Oberlandesgericht
Dresden (Tribunale regionale superiore di Dresda, Germania) chiedendo che fosse
ingiunto a detto ufficio di trascrivere nel registro di stato civile il nome
della figlia quale figurante nell’atto di nascita emesso dall’amministrazione
britannica.
19 Con
decisione del 6 luglio 2011, l’Oberlandesgericht Dresden (Tribunale regionale
superiore di Dresda, Germania) ha accolto la domanda.
20 Il
comune di Chemnitz ha ottemperato a tale ingiunzione procedendo alla
trascrizione. La figlia del ricorrente nel procedimento principale porta, di
conseguenza, in quanto cittadina tedesca, nomi e un cognome identici a quelli
che porta in quanto cittadina britannica, ossia «Larissa Xenia Gräfin von
Wolffersdorff Freiin von Bogendorff».
21 Il
22 maggio 2013 il ricorrente nel procedimento principale ha ingiunto, mediante
una dichiarazione all’ufficio dello stato civile del comune di Karlsruhe, di
trascrivere nel registro dello stato civile, ai sensi dell’articolo 48
dell’EGBGB, i nomi e il cognome da lui acquisiti in forza della normativa
britannica.
22 Poiché
tale ufficio ha rifiutato di procedere a detta trascrizione, il ricorrente nel
procedimento principale ha adito l’Amtsgericht Karlsruhe (Tribunale
distrettuale di Karlsruhe), con una domanda diretta a che fosse ingiunto a tale
ufficio, in applicazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della
Personenstandsgesetz (legge sullo stato civile), di modificare il suo atto di
nascita con effetto retroattivo alla data del 22 settembre 2004, di modo che i
nomi e il cognome in esso figuranti siano «Peter Mark Emanuel Graf von
Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff».
23 L’ufficio
dello stato civile del comune di Karlsruhe si è opposto a tale richiesta
invocando l’eccezione d’incompatibilità con i principi essenziali del diritto
tedesco prevista all’articolo 48 dell’EGBGB.
24 L’Amtsgericht
Karlsruhe (Tribunale distrettuale di Karlsruhe) osserva a tale proposito che,
nella dottrina tedesca specializzata, la questione della sfera di applicazione
dell’articolo 48 dell’EGBGB, adottato a seguito della sentenza del 14 ottobre
2008, Grunkin e Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559), che consente a una persona il
cui nome sia soggetto al diritto tedesco di portare un nome acquisito durante
un soggiorno abituale in un altro Stato membro, è dibattuta, in particolare
nell’ipotesi in cui tale nome sia stato acquisito indipendentemente da
qualsiasi cambiamento di status personale conseguente all’applicazione di
disposizioni del diritto di famiglia. La giurisprudenza della Corte di
giustizia non consentirebbe di rispondere a tale questione di diritto. Infatti,
le sentenze del 2 ottobre 2003, Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539) e del
14 ottobre 2008, Grunkin e Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559) riguardano casi in
cui, sin dalla nascita degli interessati, i nomi di questi ultimi, idonei ad
essere riconosciuti dall’amministrazione competente degli Stati membri
considerati, erano diversi. La causa sfociata nella sentenza del 22 dicembre
2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806) si distinguerebbe dalla causa
principale per il fatto che, nella prima, l’interessata non possedeva doppia
cittadinanza, che la divergenza di nomi era il risultato di un mutamento di
status personale conseguente all’applicazione di disposizioni del diritto di
famiglia, nella specie di un’adozione, e, infine, che, per quanto riguarda
l’utilizzo di titoli nobiliari, le identità costituzionali della Repubblica d’Austria
e della Repubblica federale di Germania sarebbero comparabili solo con qualche
riserva.
25 Ciò
premesso, l’Amtsgericht Karlsruhe (Tribunale distrettuale di Karlsruhe) ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 18 e 21 TFUE debbano essere
interpretati nel senso che le autorità di uno Stato membro sono tenute a
riconoscere il cambiamento di nome di un cittadino di tale Stato membro,
qualora questi sia, al tempo stesso, cittadino di un altro Stato membro e, nel
corso di un soggiorno abituale in tale ultimo Stato membro, abbia acquisito,
per effetto del cambiamento di nome non connesso ad un mutamento di status ai
sensi del diritto di famiglia, un nome da questi liberamente scelto e
contenente vari predicati nobiliari, laddove un collegamento sostanziale futuro
con tale Stato possa non sussistere e nel primo Stato membro, malgrado
l’abolizione costituzionale della nobiltà, i titoli nobiliari portati al
momento dell’abolizione possono tuttavia continuare a essere portati quali
componenti del nome».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni preliminari
26 Occorre
rilevare in limine che il giudice del rinvio è stato adito dal
sig. Bogendorff von Wolffersdorff con domanda di cambiamento non soltanto
del cognome, ma anche dei suoi nomi di «Nabiel Peter» in «Peter Mark Emanuel».
Occorre, di conseguenza, comprendere il riferimento operato nella questione
alla nozione di «cambiamento di nome» come rivolto al diniego, da parte
dell’amministrazione di uno Stato membro, di riconoscere al tempo stesso i nomi
e il cognome acquisiti da un cittadino di tale Stato durante un soggiorno
abituale in un secondo Stato membro di cui tale cittadino possieda parimenti la
cittadinanza.
27 Pertanto,
si deve ritenere che, con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio
chieda, in sostanza, se gli articoli 18 e 21 TFUE debbano essere
interpretati nel senso che l’amministrazione di uno Stato membro è tenuta a
riconoscere il cognome e i nomi di un cittadino di tale Stato membro qualora
questi possieda parimenti la cittadinanza di un altro Stato membro nel quale
abbia acquisito un nome da questi liberamente scelto e contenente vari elementi
nobiliari. Il giudice a quo chiede, in particolare, se motivi legati alla
scelta costituzionale del primo Stato membro e all’abolizione dei titoli
nobiliari possano autorizzare il medesimo Stato membro a non riconoscere il
cambiamento di nomi e di cognome ottenuto in tali circostanze.
28 L’articolo
20 TFUE conferisce ad ogni persona avente la cittadinanza di uno Stato
membro lo status di cittadino dell’Unione (v. sentenza del 12 maggio 2011,
Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 59, e giurisprudenza
citata). Il ricorrente nel procedimento principale, che possiede la
cittadinanza di due Stati membri, gode di tale status.
29 La Corte ha più volte rilevato
che lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status
fondamentale dei cittadini degli Stati membri (v. sentenza del 12 maggio 2011,
Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 60, e giurisprudenza
citata).
30 Detto
status consente a chi tra tali cittadini si trovi nella medesima situazione di
ottenere nell’ambito di applicazione ratione materiae del Trattato,
indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente
previste a tale riguardo, il medesimo trattamento giuridico (v. sentenza del 12
maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 61, e
giurisprudenza citata).
31 Tra
le situazioni che rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae del
diritto dell’Unione figurano quelle rientranti nell’esercizio delle libertà
fondamentali garantite dal Trattato, in particolare quelle rientranti nella
libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri quale
conferita dall’articolo 21 TFUE (v. sentenze del 20 settembre 2001,
Grzelczyk, C‑184/99, EU:C:2001:458, punto 33; dell’11 luglio 2002, D’Hoop, C‑224/98,
EU:C:2002:432, punto 29, nonché del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09,
EU:C:2011:291, punto 62).
32 Sebbene,
allo stato attuale del diritto dell’Unione, le norme che disciplinano la
trascrizione negli atti dello stato civile del cognome e del nome di una
persona rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi,
nell’esercizio di tale competenza, devono comunque rispettare il diritto
dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato relative alla
libertà riconosciuta a ciascun cittadino dell’Unione di circolare e di
soggiornare nel territorio degli Stati membri (v. sentenze del 2 ottobre 2003,
Garcia Avello, C‑148/02, EU:C:2003:539, punto 25; del 14 ottobre 2008, Grunkin
e Paul, C‑353/06, EU:C:2008:559, punto 16; del 22 dicembre 2010,
Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, punti 38 e 39 nonché del 12 maggio
2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 63).
33 Nel
procedimento principale, è pacifico che il ricorrente possieda la cittadinanza
di due Stati membri ed abbia esercitato, in qualità di cittadino dell’Unione,
la sua libertà di circolare e di soggiornare in uno Stato membro diverso dal
proprio Stato membro d’origine conformemente all’articolo 21 TFUE.
34 Occorre
pertanto esaminare unicamente alla luce di tale disposizione il diniego, da
parte dell’amministrazione di uno Stato membro, di riconoscere il nome acquisito
da un cittadino di tale Stato in un altro Stato membro, di cui possiede anche
la cittadinanza, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento
principale (v., per analogia, sentenza del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e
Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 65).
Sull’esistenza di una restrizione
35 Occorre
rilevare, in limine, che il nome e il cognome di una persona sono un elemento
costitutivo della sua identità e della sua vita privata, la cui tutela è
garantita dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dall’articolo 8 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, (in prosieguo: la «CEDU»). Anche se
l’articolo 7 della Carta non lo menziona esplicitamente, il nome e il cognome
di una persona riguardano in ugual modo la vita privata e familiare di
quest’ultima in quanto mezzo di identificazione personale e di collegamento ad
una famiglia (v., per quanto riguarda l’articolo 8 della CEDU, sentenze del 22
dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, punto 52 e
giurisprudenza ivi citata, nonché del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn,
C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 66).
36 Una
normativa nazionale che sfavorisca taluni cittadini nazionali per il solo fatto
che essi abbiano esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare in un
altro Stato membro rappresenta una restrizione alle libertà riconosciute
dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE ad ogni cittadino dell’Unione (v., in
particolare, sentenze del 14 ottobre 2008, Grunkin e Paul, C‑353/06,
EU:C:2008:559, punto 21; del 22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09,
EU:C:2010:806, punto 53, e del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09,
EU:C:2011:291, punto 68).
37 Dalla
giurisprudenza della Corte risulta che il diniego, da parte
dell’amministrazione di uno Stato membro, di riconoscere il nome di un
cittadino di tale Stato che abbia esercitato il proprio diritto di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio di un altro Stato membro, così come
determinato in quest’ultimo Stato membro, è idoneo ad ostacolare l’esercizio
del diritto, sancito all’articolo 21 TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri. Infatti, da una diversità tra i due nomi
applicati ad una stessa persona possono nascere confusioni ed inconvenienti
(v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09,
EU:C:2010:806, punti 39, 41, 42, 66 e 71).
38 Nella
specie, il diniego, da parte dell’amministrazione tedesca, di riconoscere il
cambiamento dei nomi e del cognome di un cittadino tedesco, ottenuto in forza
della normativa di un altro Stato membro, di cui tale cittadino possiede
parimenti la cittadinanza, può costituire una siffatta restrizione. Tuttavia,
secondo la giurisprudenza della Corte, per costituire una restrizione alle
libertà riconosciute dall’articolo 21 TFUE, il diniego di modificare i
nomi e il cognome di un cittadino di uno Stato membro e di riconoscere i nomi e
il cognome che questi abbia acquisito in un altro Stato membro deve essere tale
da generare per il medesimo «seri inconvenienti» di ordine amministrativo,
professionale e privato (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2011,
Runevič-Vardyn e Wardyn, C391/09, EU:C:2011:291, punto 76, e giurisprudenza
citata).
39 In
tal senso, la Corte
ha dichiarato che, ogni volta che il cognome utilizzato in una situazione
concreta non corrisponde a quello che figura nel documento presentato come
prova dell’identità di una persona, o che il cognome che figura in due
documenti presentati congiuntamente non è lo stesso, una siffatta divergenza di
cognome è idonea a suscitare dubbi in merito all’identità di tale persona e
all’autenticità dei documenti prodotti o alla veridicità dei dati in essi
contenuti (sentenza del 14 ottobre 2008, Grunkin e Paul, C‑353/06,
EU:C:2008:559, punto 28).
40 La Corte ha altresì ritenuto,
per quanto riguarda una persona cittadina di uno Stato membro che neghi il
riconoscimento del nome dalla medesima acquisito per effetto della sua adozione
in un altro Stato membro, nel quale la persona stessa risieda, che il rischio
concreto di dovere dissipare, a causa della diversità di nomi, dubbi quanto
all’identità della propria persona costituisce una circostanza idonea ad
ostacolare l’esercizio del diritto conferito dall’articolo 21 TFUE (v., in
tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09,
EU:C:2010:806, punto 70).
41 Nella
specie, il governo tedesco esprime dubbi quanto alla natura pregiudizievole per
il ricorrente nel procedimento principale, nella sua vita privata e
professionale, degli inconvenienti risultanti dalle differenze tra i nomi e i
cognomi da lui portati. Nessun elemento indicherebbe che il nome acquisito nel
Regno Unito sia di un’importanza considerevole per l’identificazione del
ricorrente nel procedimento principale e per il suo collegamento ad una
determinata famiglia.
42 Per
contro, il ricorrente nel procedimento principale ha fatto valere, all’udienza
dinanzi alla Corte, di aver subito seri inconvenienti, ai sensi della
giurisprudenza citata al punto 38 della presente sentenza, in particolare in
occasione della registrazione in Germania, di una filiale della società a
responsabilità limitata da questi costituita nel Regno Unito, ai cui fini,
nella sua qualità di cittadino tedesco, ha dovuto provare la propria identità
con l’ausilio di documenti tedeschi nei quali figuravano un nome diverso da
quello indicato nei documenti provenienti dal Regno Unito, nonché in occasione
dell’apertura di un conto bancario per tale società, o ancora in occasione di
semplici controlli stradali nel corso dei quali ha dovuto presentare la sua
patente britannica e, conformemente alla legge tedesca sui documenti
d’identità, una carta d’identità tedesca.
43 A
tale riguardo, va ricordato che numerose attività della vita quotidiana, sia in
ambito pubblico che privato, richiedono di fornire la prova della propria
identità e, trattandosi di una famiglia, la prova della natura dei vincoli
familiari esistenti fra i vari membri della stessa (sentenza del 12 maggio
2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 73).
44 Poiché
il ricorrente nel procedimento principale possiede due cittadinanze, tanto
l’amministrazione tedesca quanto quella britannica possono rilasciargli
documenti officiali, come un passaporto. Orbene, il ricorrente nel procedimento
principale è registrato con nomi e cognomi differenti nel registro dello stato
civile tedesco e presso l’amministrazione britannica. Infatti, i nomi e il
cognome «Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff» che
figurano nel suo passaporto e nella sua patente britannici non sono identici ai
nomi e al cognome «Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff» che sono iscritti
nei registri dello stato civile tedesco e nei documenti d’identità tedeschi.
45 Al
pari della causa sfociata nella sentenza del 22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein
(C‑208/09, EU:C:2010:806), il rischio concreto, in circostanze quali quelle di
cui al procedimento principale, di dover dissipare, a causa della diversità di
nomi, dubbi quanto all’identità della propria persona costituisce una
circostanza idonea ad ostacolare l’esercizio del diritto conferito
dall’articolo 21 TFUE.
46 È
importante, peraltro, rilevare che, considerato che la figlia minorenne del
ricorrente nel procedimento principale dispone di due passaporti con il nome di
«Larissa Xenia Gräfin von Wolffersdorff Freiin von Bogendorff», emessi
rispettivamente dall’amministrazione del Regno Unito e, a seguito della
sentenza dell’Oberlandesgericht Dresden (Tribunale regionale superiore di
Dresda), dall’amministrazione tedesca, il ricorrente nel procedimento
principale rischia ugualmente, a causa del cognome, diverso da quello della
figlia figurante sul suo passaporto tedesco, di incontrare difficoltà per
giustificare i legami familiari con la stessa.
47 Di
conseguenza, il diniego, da parte dell’amministrazione di uno Stato membro, di
riconoscere i nomi e il cognome di un cittadino di tale Stato membro, così come
determinati e registrati in un secondo Stato membro, di cui egli possieda
parimenti la cittadinanza, costituisce una restrizione alle libertà
riconosciute dall’articolo 21 TFUE a ogni cittadino dell’Unione.
Sull’esistenza di una giustificazione
48 Ai
sensi di una costante giurisprudenza, una restrizione alla libera circolazione
delle persone può essere giustificata solo se è basata su considerazioni
oggettive e se è proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito dalla
normativa nazionale (v. sentenze del 14 ottobre 2008, Grunkin e Paul, C‑353/06,
EU:C:2008:559, punto 29, nonché del 22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09,
EU:C:2010:806, punto 81).
49 Il
giudice del rinvio indica quattro motivi che potrebbero giustificare il diniego
di riconoscere e di registrare i nomi e il cognome ottenuti dal ricorrente nel
procedimento principale nel Regno Unito. Tali motivi sono fondati sui principi
di immutabilità e di continuità del nome, sulla circostanza che il cambiamento
di nome nel Regno Unito è stata una scelta deliberata, indipendente da
qualsiasi connessione con un cambiamento di status personale conseguente all’applicazione
di disposizioni del diritto di famiglia, sulla lunghezza e sulla complessità
del nome scelto, nonché su motivi connessi alla scelta costituzionale tedesca e
all’abolizione dei titoli nobiliari.
Sui principi di immutabilità e di continuità del nome
50 Secondo
il giudice del rinvio, il motivo per il quale il cambiamento di nome mediante
un atto di volontà, indipendentemente da qualsiasi cambiamento di status
personale conseguente all’applicazione di disposizioni del diritto di famiglia,
non è consentito nel diritto tedesco risiede principalmente nei principi di
immutabilità e di continuità del nome, il quale deve costituire un elemento di
identificazione affidabile e duraturo di una persona.
51 Tuttavia,
la Corte ha già
avuto modo di dichiarare, ai punti 30 e 31 della sentenza del 14 ottobre 2008,
Grunkin e Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559), nella quale i principi di certezza e
di continuità erano invocati dalle autorità tedesche a sostegno del
collegamento della determinazione del cognome di una persona alla cittadinanza
della medesima, che, per quanto possano di per sé essere legittimi, detti
principi non meritano di essere considerati talmente importanti da giustificare
che l’amministrazione competente di uno Stato membro neghi di riconoscere il
cognome della persona interessata così come legittimamente determinato e
registrato in un altro Stato membro.
Sul carattere volontario del cambiamento di nome
52 Secondo
il giudice del rinvio, la differenza tra i nomi figuranti sui passaporti
britannico e tedesco del ricorrente nel procedimento principale non è
imputabile né alle circostanze della sua nascita, né a un’adozione né a
un’altra modifica del suo status personale, ma deriva dalla decisione dello
stesso di cambiare nome nel Regno Unito. Tale decisione sarebbe stata dettata
unicamente da motivi di convenienza personale. Il giudice del rinvio si chiede
se una simile scelta sia meritevole di tutela.
53 Occorre
rilevare che, all’udienza dinanzi alla Corte, il governo tedesco ha indicato
che, contrariamente a quanto fatto valere dall’ufficio dello stato civile del
comune di Karlsruhe, la sfera d’applicazione dell’articolo 48 dell’EGBGB non si
limiterebbe a situazioni rientranti nel diritto di famiglia. Secondo tale
governo, detta disposizione, adottata a seguito della sentenza del 14 ottobre
2008, Grunkin e Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559), crea un fondamento normativo
che consente a una persona soggetta al diritto tedesco di scegliere un nome
acquisito e registrato in un altro Stato membro, qualora non sussistano
incompatibilità con i principi essenziali del diritto tedesco. Detto governo ha
precisato che la trascrizione di tale nome può essere effettuata tramite una
dichiarazione della persona interessata all’ufficio dello stato civile
indicando che la stessa intende portare il nome acquisito in un altro Stato
membro invece del nome risultante dall’applicazione del diritto tedesco in
materia di stato delle persone, posto che la condizione richiesta è che il nome
sia stato acquisito in un altro Stato membro durante un soggiorno abituale,
ossia un soggiorno di una certa durata che abbia portato a una certa
integrazione sociale. Tale requisito sarebbe destinato ad impedire che
cittadini tedeschi, con l’unico obiettivo di eludere il proprio diritto
nazionale in materia di stato delle persone, effettuino brevi soggiorni in un
altro Stato membro con la normativa più favorevole al fine di acquisire il nome
che desiderano.
54 A
tale riguardo, come già rilevato al precedente punto 35, il nome di una persona
è un elemento costitutivo della sua identità e della sua vita privata, la cui
tutela è garantita dall’articolo 7 della Carta, nonché dall’articolo 8 della
CEDU.
55 Nella
sentenza della Corte EDU del 25 novembre 1994, Stjerna c. Finlandia,
(ECLI:CE:ECHR:1994:1125JUD001813191, § 38 e 39), la Corte europea dei diritti
dell’Uomo ha riconosciuto il ruolo determinante del nome per l’identificazione
delle persone e ha considerato che il diniego dell’amministrazione finlandese
di autorizzare un ricorrente ad adottare un nuovo cognome specifico non può
necessariamente essere considerato quale ingerenza nell’esercizio del diritto
dell’interessato nei confronti della sua vita privata, come sarebbe stato, ad
esempio, l’obbligo di cambiare il cognome. La Corte europea ha tuttavia riconosciuto che
possono esistere ragioni concrete che conducano un individuo a desiderare di
cambiare nome, pur ammettendo che, nell’interesse pubblico, possano essere
giustificate restrizioni legali a una simile possibilità; per esempio, al fine
di garantire l’esatta registrazione della popolazione o di salvaguardare i
mezzi di identificazione personale e di collegare ad una famiglia coloro che
portino un determinato cognome.
56 In
tale contesto, si deve ritenere che il carattere volontario del cambiamento di
nome non costituisce di per sé una lesione dell’interesse generale e non può,
di conseguenza, giustificare di per sé una restrizione all’articolo
21 TFUE. Pertanto, le autorità tedesche non possono negare il riconoscimento
di un nome legittimamente ottenuto da un cittadino tedesco in un altro Stato
membro in base al solo rilievo che tale cambiamento di nome risponderebbe a
motivi di convenienza personale e senza tener conto delle ragioni del
cambiamento stesso.
57 Per
quanto riguarda, in particolare, la preoccupazione, espressa riguardo ai
cambiamenti volontari di nome, di impedire l’elusione del diritto nazionale in
materia di stato delle persone tramite l’esercizio a tale unico scopo della
libertà di circolazione e dei diritti che ne derivano, occorre ricordare che,
al punto 24 della sentenza del 9 marzo 1999, Centros (C‑212/97, EU:C:1999:126),
la Corte ha già
dichiarato che uno Stato membro ha il diritto di adottare misure volte ad
impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato, taluni dei suoi
cittadini tentino di sottrarsi abusivamente all’impero delle leggi nazionali, e
che gli interessati possano avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle
norme del diritto dell’Unione.
58 Ne
deriva che il diniego di riconoscere il nome britannico del ricorrente nel
procedimento principale non può essere giustificato dal semplice fatto che il
cambiamento di nome è avvenuto di sua iniziativa, senza tener conto dei motivi
di tale cambiamento.
Sulla lunghezza del nome
59 Secondo
il giudice del rinvio, l’ordinamento giuridico tedesco persegue altresì
l’obiettivo di evitare i nomi di lunghezza sproporzionata o troppo complessi.
In proposito, esso rileva che il nome scelto dal ricorrente nel procedimento
principale, ossia «Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von
Bogendorff», in Germania è di una lunghezza insolita.
60 A
tale riguardo, la Corte
ha già dichiarato, al punto 36 della sentenza del 14 ottobre 2008, Grunkin e
Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559), in risposta all’argomento del governo tedesco
secondo il quale il diritto tedesco non consente l’attribuzione di nomi
composti per motivi di ordine pratico, volti a limitare la lunghezza dei nomi,
che siffatte considerazioni di praticità amministrativa non sono sufficienti a
giustificare una restrizione alla libera circolazione.
Sull’abolizione dei privilegi e sul divieto di portare
titoli nobiliari o di ricreare l’apparenza di un’origine nobile
61 Secondo
il servizio giuridico centrale del comune di Karlsruhe e il governo tedesco,
nel procedimento principale, una ragione oggettiva che consentirebbe di
giustificare una restrizione alla libera circolazione può essere fondata sul
principio di uguaglianza dei cittadini tedeschi dinanzi alla legge nonché sulla
scelta costituzionale di abolire i privilegi e le ineguaglianze collegati con
la nascita o l’appartenenza a ceti e di vietare l’utilizzo di titoli nobiliari
in quanto tali, concretizzata con l’articolo 109, terzo comma, della
Costituzione di Weimar, letto in combinato disposto con l’articolo 123 della
Legge fondamentale. Riconoscere un nome liberamente scelto, composto da vari
titoli nobiliari, che è stato acquisito in un altro Stato membro e il cui
ottenimento non è la conseguenza di un cambiamento di status personale
conseguente all’applicazione di disposizioni del diritto di famiglia
implicherebbe la creazione di un nuovo titolo nobiliare, circostanza che
sarebbe contraria all’ordine pubblico tedesco.
62 Il
governo tedesco fa presente che, conformemente all’articolo 123 della Legge
fondamentale, letto in combinato disposto con l’articolo 109, terzo comma,
della Costituzione di Weimar, sono aboliti in Germania tutti i privilegi e le
ineguaglianze collegati con la nascita o l’appartenenza a ceti. Sebbene i
titoli nobiliari effettivamente portati al momento dell’entrata in vigore della
Costituzione di Weimar possano sussistere in quanto elementi del nome e possano
essere trasmessi a motivo di un fatto riguardante lo status personale, la
creazione di nuovi titoli nobiliari e la concessione di titoli del genere sono
vietate. Il governo tedesco precisa che, secondo una giurisprudenza nazionale
constante, la concessione, mediante il cambiamento di nome, di un nome
contenente un titolo nobiliare in quanto elemento dello stesso ricade parimenti
nel divieto previsto dall’articolo 109, terzo comma, della Costituzione di
Weimar, e che è altresì vietato ricreare l’apparenza di un’origine nobile, in
particolare, tramite la modifica del nome. Tali disposizioni che, secondo il
governo tedesco, fanno parte dell’ordine pubblico tedesco, avrebbero
l’obiettivo di garantire un trattamento uguale di tutti i cittadini tedeschi.
63 Il
servizio giuridico centrale del comune di Karlsruhe e il governo tedesco si
richiamano, a tale riguardo, al punto 94 della sentenza del 22 dicembre 2010,
Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), nel quale la Corte ha ritenuto che il
diniego da parte dell’amministrazione di uno Stato membro di riconoscere, in
tutti i suoi elementi, il cognome di un cittadino di tale Stato, quale
determinato in un altro Stato membro – dove il predetto risiede – al
momento della sua adozione in età adulta da parte di un cittadino di questo
secondo Stato, per il fatto che tale cognome comprenda un titolo nobiliare non
consentito nel primo Stato membro in base al suo diritto costituzionale, non
possa essere considerato come una misura arrecante un pregiudizio
ingiustificato alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione.
64 A
tale riguardo, per quanto, come sottolinea il giudice del rinvio, il diritto
tedesco si distingua dalle disposizioni del diritto austriaco esaminate
nell’ambito della causa sfociata nella sentenza del 22 dicembre 2010,
Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806) non prevedendo il divieto assoluto
di utilizzo e di trasmissione dei titoli nobiliari, i quali possono essere
portati come parte integrante del nome, nella specie si deve altresì
riconoscere che, considerato nel contesto della scelta costituzionale tedesca,
l’articolo 109, terzo comma, della Costituzione di Weimar, in quanto elemento
dell’identità nazionale di uno Stato membro di cui all’articolo 4, paragrafo 2,
TUE, può rilevare quale elemento di giustificazione di una restrizione al
diritto di libera circolazione delle persone riconosciuto dal diritto
dell’Unione.
65 La
giustificazione relativa al principio di uguaglianza dei cittadini tedeschi
dinanzi alla legge e alla scelta costituzionale di abolire i privilegi e le ineguaglianze
e di vietare l’utilizzo di titoli nobiliari in quanto tali, deve essere
interpretata come riferita a un motivo di ordine pubblico.
66 Secondo
costante giurisprudenza, considerazioni oggettive connesse all’ordine pubblico
sono idonee a giustificare, in uno Stato membro, il diniego di riconoscimento
del nome di uno dei cittadini di tale Stato, così come attribuito in un altro
Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 14 ottobre 2008, Grunkin e Paul, C‑353/06,
EU:C:2008:559, punto 38, nonché del 22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09,
EU:C:2010:806, punto 85).
67 La Corte ha ripetutamente avuto
modo di ricordare che la nozione di ordine pubblico, in quanto giustificazione
di una deroga a una libertà fondamentale, dev’essere intesa in senso
restrittivo, di guisa che la sua portata non può essere determinata
unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni
dell’Unione europea. Ne consegue che l’ordine pubblico può essere invocato
solamente in caso di minaccia reale e sufficientemente grave ad uno degli
interessi fondamentali della collettività (v. sentenze del 14 ottobre 2004,
Omega, C‑36/02, EU:C:2004:614, punto 30 e giurisprudenza ivi citata, nonché del
22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, punto 86).
68 Nondimeno,
le circostanze specifiche che potrebbero giustificare il richiamo alla nozione
di ordine pubblico possono variare da un paese all’altro e da un’epoca
all’altra. È perciò necessario lasciare, in questa materia, alle competenti
autorità nazionali un certo potere discrezionale entro i limiti imposti dal
Trattato (v. sentenze del 14 ottobre 2004, Omega, C‑36/02, EU:C:2004:614, punto
31 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein,
C‑208/09, EU:C:2010:806, punto 87).
69 Nella
specie, il governo tedesco ha fatto presente che l’articolo 109, terzo comma,
della Costituzione di Weimar che abolisce i privilegi e i titoli nobiliari in
quanto tali e vieta la creazione di titoli che conferiscano l’apparenza di
un’origine nobile, anche sotto forma di una parte del nome, costituisce
l’attuazione del principio più generale dell’uguaglianza giuridica di tutti i
cittadini tedeschi.
70 Orbene,
come rilevato dalla Corte al punto 89 della sentenza del 22 dicembre 2010,
Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), l’ordinamento giuridico
dell’Unione tende innegabilmente ad assicurare il rispetto del principio di
uguaglianza in quanto principio generale del diritto. Tale principio è altresì
sancito dall’articolo 20 della Carta.
71 È
quindi indubbio che l’obiettivo del rispetto del principio di uguaglianza sia
un obiettivo legittimo alla luce del diritto dell’Unione.
72 Misure
restrittive di una libertà fondamentale possono essere giustificate da motivi
connessi con l’ordine pubblico solo ove siano idonee a garantire la
realizzazione degli obiettivi che perseguono nonché necessarie ai fini della
tutela degli interessi che esse mirano a garantire e solo nella misura in cui
tali obiettivi non possano essere raggiunti mediante misure meno restrittive
(v. sentenze del 14 ottobre 2004, Omega, C‑36/02, EU:C:2004:614, punto 36; del
10 luglio 2008, Jipa, C‑33/07, EU:C:2008:396, punto 29, e del 22 dicembre 2010,
Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, punto 90).
73 La Corte ha già precisato, a
tale riguardo, che non è indispensabile che una misura restrittiva emanata
dalle autorità di uno Stato membro corrisponda ad una concezione condivisa da
tutti gli Stati membri relativamente alle modalità di tutela del diritto
fondamentale o dell’interesse legittimo in causa e che, al contrario, la
necessità e la proporzionalità delle disposizioni adottate in materia non sono
escluse per il solo fatto che uno Stato membro abbia scelto un regime di tutela
diverso da quello adottato da un altro Stato (sentenze del 14 ottobre 2004,
Omega, C‑36/02, EU:C:2004:614, punti 37 e 38, nonché del 22 dicembre 2010,
Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, punto 91). Occorre altresì
ricordare che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, l’Unione rispetta
l’identità nazionale dei suoi Stati membri, nella quale è inclusa anche la
forma repubblicana dello Stato (sentenza del 22 dicembre 2010,
Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, punto 92).
74 Al
punto 93 della sentenza del 22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09,
EU:C:2010:806), la Corte
ha dichiarato che non risulta sproporzionato il fatto che uno Stato membro
cerchi di realizzare l’obiettivo di preservare il principio di uguaglianza
vietando qualsiasi acquisizione, possesso o utilizzo, da parte dei propri
cittadini, di titoli nobiliari o di elementi nobiliari capaci di far credere
che il soggetto portatore del nome sia titolare di una dignità siffatta. In tal
senso la Corte
ha ritenuto che, negando di riconoscere gli elementi nobiliari di un nome quale
quello di cui trattasi nella causa sfociata in tale sentenza, le autorità
austriache competenti in materia di stato civile non sembravano essere andate
oltre quanto necessario per garantire la realizzazione dell’obiettivo
costituzionale fondamentale da esse perseguito.
75 Come
rilevato dal giudice del rinvio, sebbene una prassi amministrativa, come quella
di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nell’opporre un
diniego alle dichiarazioni relative alla scelta di un nome, sia motivata da
motivi di ordine pubblico analoghi a quelli sui quali si basa la normativa
austriaca menzionata al punto precedente della presente sentenza, l’ordinamento
giuridico tedesco, a differenza dell’ordinamento giuridico austriaco, non
contiene alcun divieto assoluto di mantenere i titoli nobiliari. Sebbene, dalla
data di entrata in vigore della Costituzione di Weimar, non siano stati più
conferiti nuovi titoli, quelli esistenti a tale data sono stati mantenuti in
quanto elementi del nome. Conseguentemente, nonostante l’abolizione della
nobiltà, i nomi di cittadini tedeschi possono legittimamente contenere, a causa
dell’origine di questi ultimi, elementi corrispondenti a vecchi titoli
nobiliari. Inoltre, secondo il diritto tedesco in materia di stato delle
persone attualmente vigente, l’acquisizione di siffatti elementi del nome è
altresì possibile tramite adozione.
76 Per
contro, sarebbe contraria all’intenzione del legislatore tedesco la circostanza
che cittadini tedeschi, utilizzando il diritto di un altro Stato membro,
adottino nuovamente i titoli nobiliari aboliti. Orbene, un riconoscimento
sistematico dei cambiamenti di nomi come quello di cui trattasi nel
procedimento principale potrebbe condurre a tale risultato.
77 Considerato
che in Germania è ammesso che talune persone possano portare nel proprio nome
elementi corrispondenti a vecchi titoli nobiliari, si pone la questione se il
divieto di scegliere liberamente un nuovo nome contenente vecchi titoli
nobiliari e la prassi dell’amministrazione tedesca consistente nel negare il
riconoscimento di un siffatto nome siano opportuni e necessari per garantire la
realizzazione dell’obiettivo di tutela dell’ordine pubblico di tale Stato
membro, caratterizzato dal principio dell’uguaglianza giuridica di tutti i
cittadini tedeschi.
78 A
differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza del 22 dicembre 2010,
Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), la valutazione della
proporzionalità di una prassi quale quella di cui trattasi nel procedimento
principale richiede un’analisi e un bilanciamento di diversi elementi di
diritto e di fatto propri dello Stato membro interessato che il giudice del
rinvio è maggiormente in grado di effettuare rispetto alla Corte.
79 In
particolare, spetta al giudice del rinvio valutare se le autorità tedesche
competenti in materia di stato civile, negando il riconoscimento del nome
acquisito nel Regno Unito dal ricorrente nel procedimento principale per il motivo
che la realizzazione dell’obiettivo di garantire il principio di uguaglianza
giuridica di tutti i cittadini tedeschi implica che sia vietato ai cittadini
tedeschi di acquisire e utilizzare, a talune condizioni, titoli nobiliari o
elementi nobiliari idonei a far credere che il soggetto portatore del nome sia
titolare di tale dignità, non siano andate oltre quanto è necessario per
garantire la realizzazione dell’obiettivo costituzionale fondamentale da esse
perseguito.
80 A
tale riguardo, nel bilanciamento del diritto di libera circolazione
riconosciuto ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21 TFUE e dei
legittimi interessi perseguiti con le restrizioni all’utilizzo di titoli
nobiliari e con il divieto di ricreare l’apparenza di un’origine nobile posti
dal legislatore tedesco, devono essere presi in considerazione diversi
elementi. Tali elementi, sebbene non possano di per sé servire da
giustificazione, devono essere presi in considerazione nell’esame della
proporzionalità.
81 Così,
da un lato, dev’essere preso in considerazione il fatto che il ricorrente nel
procedimento principale ha esercitato tale diritto e possiede la doppia
cittadinanza tedesca e britannica, che gli elementi del nome acquisito nel
Regno Unito che pregiudicano, secondo l’amministrazione tedesca, l’ordine
pubblico non costituiscono formalmente titoli nobiliari né in Germania, né nel
Regno Unito, e che il giudice tedesco che ha ingiunto alle autorità competenti
di procedere alla trascrizione del nome della figlia del ricorrente nel
procedimento principale composto da elementi nobiliari, quale era stato
registrato dall’amministrazione britannica, non ha ritenuto che tale
trascrizione fosse contraria all’ordine pubblico.
82 Dall’altro
lato è importante altresì prendere in considerazione il fatto che il
cambiamento di nome di cui trattasi riposa su una scelta di mera convenienza
personale del ricorrente nel procedimento principale, che la divergenza di nomi
che ne risulta non è imputabile né alle circostanze della sua nascita, né a una
adozione, né all’acquisizione della cittadinanza britannica, e che il nome
scelto nel Regno Unito contiene elementi che, senza costituire formalmente
titoli nobiliari in Germania o nel Regno Unito, conferiscono l’apparenza di
un’origine nobile.
83 In
ogni caso, occorre sottolineare che, sebbene la ragione oggettiva fondata
sull’ordine pubblico e sul principio di uguaglianza giuridica dei cittadini
tedeschi sia idonea, se accolta, a giustificare il diniego di riconoscere il
cambiamento di cognome del ricorrente nel procedimento principale, essa non può
giustificare il diniego di riconoscere il cambiamento dei suoi nomi.
84 Da
tutte le suesposte considerazioni risulta che si deve rispondere alla questione
posta dichiarando che l’articolo 21 TFUE dev’essere interpretato nel senso
che l’amministrazione di uno Stato membro non è tenuta a riconoscere il nome di
un cittadino di tale Stato membro qualora questi possieda parimenti la
cittadinanza di un altro Stato membro nel quale abbia acquisito tale nome da
lui liberamente scelto e contenente vari elementi nobiliari, non ammessi dal
diritto del primo Stato membro, laddove sia accertato, circostanza che spetta
al giudice del rinvio verificare, che un siffatto diniego di riconoscimento
risulta giustificato, in tale contesto, da motivi connessi all’ordine pubblico,
essendo opportuno e necessario per garantire il rispetto del principio di
uguaglianza giuridica di tutti i cittadini di detto Stato membro.
Sulle spese
85 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione)
dichiara:
L’articolo 21 TFUE dev’essere interpretato
nel senso che l’amministrazione di uno Stato membro non è tenuta a riconoscere
il nome di un cittadino di tale Stato membro qualora questi possieda parimenti
la cittadinanza di un altro Stato membro nel quale abbia acquisito tale nome da
lui liberamente scelto e contenente vari elementi nobiliari, non ammessi dal
diritto del primo Stato membro, laddove sia accertato, circostanza che spetta
al giudice del rinvio verificare, che un siffatto diniego di riconoscimento
risulta giustificato, in tale contesto, da motivi connessi all’ordine pubblico,
essendo opportuno e necessario per garantire il rispetto del principio di
uguaglianza giuridica di tutti i cittadini di detto Stato membro.
Dal sito http://curia.europa.eu
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