mercoledì 29 giugno 2016




Regolamenti amministrativi – Impugnabilità e sindacato giurisdizionale

Cons. di Stato, V, 13 giugno 2016, n. 2518

Il valore e forza di atto normativo riconosciute ai regolamenti amministrativi, nel sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento, non li sottrae al sindacato giurisdizionale previsto dall’art. 113 Cost., in ragione della loro natura di atti formalmente amministrativi, e più precisamente di «atti amministrativi generali a contenuto normativo» (art. 14, comma 2, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, che appunto presuppone l’annullabilità di questa tipologia di atti). In contrario non giova nemmeno richiamare la norma di riparto della potestà regolamentare tra i diversi livelli di governo in cui ai sensi dell’art. 114 della Costituzione si articola la Repubblica italiana, e cioè il citato art. 117, comma 6, recante l’attribuzione ai Comuni del potere regolamentare «in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite». Infatti, nel definire i rapporti tra tali livelli di governo la norma di riparto in esame non svolge alcuna funzione di eccettuare i regolamenti comunali dalla garanzia enunciata nel poc’anzi richiamato art. 113, valevole del resto anche nei confronti dei regolamenti governativi, anch’essi riconosciuti dalla Costituzione (art. 87, comma 5).

La consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato esclude l’impugnabilità di atti regolamentari o di provvedimenti amministrativi a carattere generale quando la lesione non derivi direttamente dagli stessi, ma solo dai successivi atti esecutivi, i cui contenuti non siano già preordinati e vincolati dalla fonte regolamentare, ammettendola, a contrario, quando invece tale vincolo sia configurabile e gli atti da emanare in base al regolamento assumano quindi carattere di mera applicazione delle norme in esso contenute

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