Regolamenti
amministrativi – Impugnabilità e sindacato giurisdizionale
Cons. di Stato, V, 13 giugno 2016, n. 2518
Il valore e forza di atto normativo
riconosciute ai regolamenti amministrativi, nel sistema gerarchico vigente nel
nostro ordinamento, non li sottrae al sindacato giurisdizionale previsto
dall’art. 113 Cost., in ragione della loro natura di atti formalmente
amministrativi, e più precisamente di «atti amministrativi generali a contenuto
normativo» (art. 14, comma 2, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 -
Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, che
appunto presuppone l’annullabilità di questa tipologia di atti). In contrario
non giova nemmeno richiamare la norma di riparto della potestà regolamentare
tra i diversi livelli di governo in cui ai sensi dell’art. 114 della
Costituzione si articola la
Repubblica italiana, e cioè il citato art. 117, comma 6,
recante l’attribuzione ai Comuni del potere regolamentare «in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite». Infatti, nel definire i rapporti tra tali livelli di governo la
norma di riparto in esame non svolge alcuna funzione di eccettuare i
regolamenti comunali dalla garanzia enunciata nel poc’anzi richiamato art. 113,
valevole del resto anche nei confronti dei regolamenti governativi, anch’essi
riconosciuti dalla Costituzione (art. 87, comma 5).
La consolidata giurisprudenza di questo
Consiglio di Stato esclude l’impugnabilità di atti regolamentari o di
provvedimenti amministrativi a carattere generale quando la lesione non derivi
direttamente dagli stessi, ma solo dai successivi atti esecutivi, i cui
contenuti non siano già preordinati e vincolati dalla fonte regolamentare,
ammettendola, a contrario, quando invece tale vincolo sia configurabile e gli
atti da emanare in base al regolamento assumano quindi carattere di mera
applicazione delle norme in esso contenute
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