venerdì 3 giugno 2016



Negoziazione assistita in tema di separazione/divorzio

Trib. Torino 13 maggio 2016


PREMESSO

che in data OMISSIS  il Tribunale di Torino omologava la separazione consensuale tra i coniugi;

che il OMISSIS i sigg. .., rappresentati e difesi rispettivamente dagli Avv.ti .. .. e …, entrambi del Foro di B. e appartenenti allo stesso studio professionale, depositavano alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ex legge 162/2014, con il quale attestavano di aver concordato le condizioni per un divorzio a domanda congiunta, sia in merito all’affidamento e dimora prevalente della figlia minore …, sia in punto aspetti economici del mantenimento;

che in data 16.3.2016 il Pubblico Ministero riteneva di non poter accogliere la domanda “rilevato che … gli avvocati appartengono al medesimo studio ” e, pertanto, disponeva la trasmissione degli atti al Presidente di questa Sezione …


OMISSIS

RITENUTO

che, in considerazione delle precisazioni delle parti, l’accordo raggiunto dai sigg. ..-.. possa essere autorizzato;

OMISSIS

che, per quanto concerne il secondo profilo ostativo, in questa sede è stato condiviso il rilievo del Pubblico ministero, che trova la propria ragion d’essere nell’art. 6 comma 1 del testo di legge (assistenza di ciascuna delle parti da parte di un difensore), interpretato alla luce delle disposizioni del Codice Deontologico forense vigente che, all’art. 24 comma 5, trattando del conflitto di interessi, contempla espressamente un dovere di astensione nel caso in cui le parti abbiano interessi confliggenti , astensione che è prescritta anche nel caso in cui i difensori “siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale” (consta, per inciso, l’emanazione di una precisa Raccomandazione in tale senso da parte del locale Ordine degli Avvocati dopo l’entrata in vigore della normativa in esame);

che, pertanto, è stata segnalata alle parti l’esigenza di rimuovere l’ostacolo in questione e le stesse vi hanno provveduto, attraverso la nomina dell’Avv. … da parte del sig. …, restando comunque invariate le condizioni di cui all’Accordo;

RITENUTO


che, come già sottolineato, la particolarità della procedura ex art. 6 , secondo la più plausibile interpretazione letterale delle scarne parole utilizzate dal Legislatore, conferisce al Presidente il potere di provvedere in caso di rifiuto del Pubblico ministero, senza eccezione alcuna rispetto alle varie procedure di negoziazione menzionate nell’intestazione dell’articolo;

che, intervenute tali precisazioni a cura delle parti, l’accordo tra i coniugi essere conclusivamente autorizzato.
P.Q.M.

Visto l’art. 6 del D.L. 12.9.2014 n. 132, convertito in L. 10.11.2014 n. 162, autorizza l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati a norma del citato art. 6 D.L. 132/2014 tra …

OMISSIS


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