Negoziazione
assistita in tema di separazione/divorzio
Trib. Torino 13
maggio 2016
PREMESSO
che in data OMISSIS il Tribunale di Torino omologava la separazione
consensuale tra i coniugi;
che il OMISSIS i sigg. ..,
rappresentati e difesi rispettivamente dagli Avv.ti .. .. e …, entrambi del
Foro di B. e appartenenti allo stesso studio
professionale, depositavano alla Procura della Repubblica presso questo
Tribunale accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita,
ex legge 162/2014, con il quale attestavano di aver concordato le condizioni
per un divorzio a domanda congiunta, sia in merito all’affidamento e dimora
prevalente della figlia minore …, sia in punto aspetti economici del
mantenimento;
che in data 16.3.2016 il Pubblico
Ministero riteneva di non poter accogliere la domanda “rilevato che … gli
avvocati appartengono al medesimo studio ” e, pertanto, disponeva la
trasmissione degli atti al Presidente di questa Sezione …
OMISSIS
RITENUTO
che, in considerazione delle
precisazioni delle parti, l’accordo raggiunto dai sigg. ..-.. possa essere
autorizzato;
OMISSIS
che, per quanto concerne il
secondo profilo ostativo, in questa sede è stato
condiviso il rilievo del Pubblico ministero, che trova la propria ragion
d’essere nell’art. 6 comma 1 del testo di legge (assistenza di ciascuna delle
parti da parte di un difensore), interpretato alla luce delle disposizioni del
Codice Deontologico forense vigente che, all’art. 24 comma 5, trattando del
conflitto di interessi, contempla espressamente un dovere di astensione nel
caso in cui le parti abbiano interessi confliggenti , astensione che è
prescritta anche nel caso in cui i difensori “siano partecipi di una stessa
società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi
locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale”
(consta, per inciso, l’emanazione di una precisa Raccomandazione in tale senso
da parte del locale Ordine degli Avvocati dopo l’entrata in vigore della
normativa in esame);
che, pertanto,
è stata segnalata alle parti l’esigenza di rimuovere l’ostacolo in questione e
le stesse vi hanno provveduto, attraverso la nomina dell’Avv. … da parte del
sig. …, restando comunque invariate le condizioni di cui all’Accordo;
RITENUTO
che, come già sottolineato, la
particolarità della procedura ex art. 6 , secondo la più plausibile
interpretazione letterale delle scarne parole utilizzate dal Legislatore,
conferisce al Presidente il potere di provvedere in caso di rifiuto del
Pubblico ministero, senza eccezione alcuna rispetto alle varie procedure di
negoziazione menzionate nell’intestazione dell’articolo;
che, intervenute tali
precisazioni a cura delle parti, l’accordo tra i coniugi essere conclusivamente
autorizzato.
P.Q.M.
Visto l’art. 6 del D.L. 12.9.2014
n. 132, convertito in L. 10.11.2014 n. 162, autorizza l’accordo raggiunto a
seguito di negoziazione assistita da avvocati a norma del citato art. 6 D.L.
132/2014 tra …
OMISSIS
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