La «direttiva rimpatri» osta a che un cittadino di un paese non UE,
prima di essere sottoposto alla procedura di rimpatrio, possa essere recluso
per il solo motivo del suo ingresso irregolare nel territorio di uno Stato
membro attraverso una frontiera interna dello spazio Schengen
Corte di Giustizia UE 7 giugno 2016, n. C-47/15
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e
giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni in
materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare – Fermo di polizia – Normativa nazionale che prevede, in
caso di ingresso irregolare, la pena della reclusione – Situazione di
“transito” – Intesa di riammissione multilaterale
1) L’articolo 2, paragrafo 1, e
l’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare, devono essere interpretati nel senso che un cittadino di un paese
terzo soggiorna in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro
ricadendo, pertanto, nell’ambito di applicazione di tale direttiva, quando,
senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza,
transita in tale Stato membro in quanto passeggero di un autobus, proveniente
da un altro Stato membro, appartenente allo spazio Schengen, e diretto in un
terzo Stato membro al di fuori di detto spazio.
2) La direttiva 2008/115 dev’essere
interpretata nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che
consenta, in conseguenza del mero irregolare ingresso attraverso una frontiera
interna, il quale determina il soggiorno irregolare, la reclusione di un
cittadino di un paese terzo, nei confronti del quale non sia stata ancora
conclusa la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva stessa.
Tale interpretazione vale anche nel caso in cui il cittadino in
questione possa essere ripreso da un altro Stato membro, in applicazione di un
accordo o di un’intesa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva
medesima.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
7 giugno 2016
Nella causa C‑47/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de
cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 28 gennaio 2015,
pervenuta in cancelleria il 6 febbraio 2015, nel procedimento
Sélina Affum,
contro
Préfet du Pas-de-Calais,
Procureur général de la cour d’appel de Douai,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente,
A. Tizzano, vicepresidente, M. Ilešič (relatore), L. Bay Larsen,
T. von Danwitz e C. Lycourgos, presidenti di sezione, A. Rosas,
E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits,
M. Berger, K. Jürimäe, M. Vilaras e E. Regan, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: V. Tourrès, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 10 novembre 2015,
considerate le osservazioni presentate:
– per
S. Affum, da P. Spinosi, avocat;
– per il
governo francese, da D. Colas e F.‑X. Bréchot, in qualità di agenti;
– per il
governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per il
governo ellenico, da M. Michelogiannaki, in qualità di agente;
– per il
governo ungherese, da M. Tátrai, G. Koós e M. Fehér, in qualità
di agenti;
– per le
governo svizzero, da C. Bichet, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da M. Condou-Durande, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 2 febbraio 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348,
pag. 98).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la
sig.ra Sélina Affum, da un lato, e il Préfet du Pas-de-Calais (Prefetto di
Pas-de-Calais, Francia) nonché il Procureur général de la cour d’appel de Douai
(Procuratore generale della corte d’appello di Douai, Francia), dall’altro, in
ordine all’ingresso irregolare della sig.ra Affum nel territorio francese
e alla proroga del suo trattenimento amministrativo.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2008/115
3 I
considerando 2, 4, 5, 10, 17 e 26 della direttiva 2008/115 così recitano:
«(2) Il
Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato
l’istituzione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio
basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e
nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.
(...)
(4) Occorrono
norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio
efficace quale elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente
gestita.
(5) La
presente direttiva dovrebbe introdurre un corpus orizzontale di norme,
applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non
soddisfano più le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in uno
Stato membro.
(...)
(10) Se non vi
è motivo di ritenere che ciò possa compromettere la finalità della procedura di
rimpatrio, si dovrebbe preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e
concedere un termine per la partenza volontaria. (...)
(...)
(17) (...)
Fatto salvo l’arresto iniziale da parte delle autorità incaricate
dell’applicazione della legge, disciplinato dal diritto nazionale, il
trattenimento dovrebbe di norma avvenire presso gli appositi centri di permanenza
temporanea.
(...)
(26) Nella
misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non
soddisfano più le condizioni d’ingresso ai sensi del codice frontiere Schengen,
la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis
di Schengen cui il Regno Unito [di Gran Bretagna e Irlanda del Nord] non
partecipa (...); inoltre, (...) il Regno Unito non partecipa all’adozione della
presente direttiva e di conseguenza non ne è in alcun modo vincolato, né è
soggetto alla sua applicazione».
4 L’articolo
1 della direttiva 2008/115, rubricato «Oggetto», prevede quanto segue:
«La presente direttiva stabilisce norme e procedure
comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in
quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale,
compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti
dell’uomo».
5 Il
successivo articolo 2, rubricato «Ambito di applicazione», così dispone:
«1. La presente
direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel
territorio di uno Stato membro è irregolare.
2. Gli Stati membri
possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi
terzi:
a) sottoposti
a respingimento alla frontiera conformemente all’articolo 13 del codice
frontiere Schengen ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in
occasione dell’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della
frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto
un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro;
b) sottoposti
a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in
conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di
estradizione.
(...)».
6 A
termini del successivo articolo 3, rubricato «Definizioni»:
«Ai fini della presente direttiva, si intende
per:
(...)
2) “soggiorno
irregolare” la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di
un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di
cui all’articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d’ingresso,
di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;
3) “rimpatrio”
il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento
volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente:
– nel proprio
paese di origine, o
– in un paese
di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o
di altre intese, o
– in un altro
paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide
volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato;
4) “decisione
di rimpatrio” decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o
dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga
o attesti l’obbligo di rimpatrio;
5) “allontanamento”
l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori
dallo Stato membro;
(...)».
7 L’articolo
4 della direttiva in parola, rubricato «Disposizioni più favorevoli», dispone,
al paragrafo 4, quanto segue:
«Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi esclusi
dall’ambito di applicazione della presente direttiva conformemente all’articolo
2, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri:
a) provvedono
affinché siano loro riservati un trattamento e un livello di protezione non
meno favorevoli di quanto disposto all’articolo 8, paragrafi 4 e 5 (limitazione
dell’uso di misure coercitive), all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) (rinvio
dell’allontanamento), all’articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e d)
(prestazioni sanitarie d’urgenza e considerazione delle esigenze delle persone
vulnerabili) e agli articoli 16 e 17 (condizioni di trattenimento) e
b) rispettano
il principio di non-refoulement».
8 L’articolo
6 della direttiva medesima, rubricato «Decisione di rimpatrio», stabilisce
quanto segue:
«1. Gli Stati membri
adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un
paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le
deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5.
(...)
3. Gli Stati membri
possono astenersi dall’emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un
cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare
qualora il cittadino in questione sia ripreso da un altro Stato membro in virtù
di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della
presente direttiva. In tal caso lo Stato membro che riprende il cittadino in
questione applica il paragrafo 1.
(...)».
9 Il
successivo articolo 7, rubricato «Partenza volontaria», al paragrafo 1, primo
comma, così dispone:
«La decisione di rimpatrio fissa per la partenza
volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni,
fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. (...)».
10 Ai
sensi del successivo articolo 8, rubricato «Allontanamento»:
«1. Gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio
qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma
dell’articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell’obbligo di
rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma
dell’articolo 7.
(...)
4. Ove gli Stati
membri ricorrano – in ultima istanza – a misure coercitive per
allontanare un cittadino di un paese terzo che oppone resistenza, tali misure
sono proporzionate e non eccedono un uso ragionevole della forza. Le misure
coercitive sono attuate conformemente a quanto previsto dalla legislazione
nazionale in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della
dignità e dell’integrità fisica del cittadino di un paese terzo interessato.
5. Nell’effettuare
l’allontanamento per via aerea gli Stati membri tengono conto degli
orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili (...).
(...)».
11 L’articolo
9 della direttiva medesima, rubricato «Rinvio dell’allontanamento», al
paragrafo 2, lettera a), così dispone:
«Gli Stati membri possono rinviare l’allontanamento per
un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso.
Gli Stati membri tengono conto in particolare:
a) delle condizioni
fisiche o mentali del cittadino di un paese terzo».
12 Il
successivo articolo 11, rubricato «Divieto d’ingresso», ai paragrafi 1 e 2 così
dispone:
«1. Le decisioni di
rimpatrio sono corredate di un divieto d’ingresso:
a) qualora non sia
stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure
b) qualora non sia
stato ottemperato all’obbligo di rimpatrio.
In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere
corredate di un divieto d’ingresso.
2. La durata del
divieto d’ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le
circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni.
(...)».
13 Ai
sensi del paragrafo 1 dell’articolo 14 della direttiva in parola, rubricato
«Garanzie prima del rimpatrio»:
«Gli Stati membri provvedono, ad esclusione della
situazione di cui agli articoli 16 e 17, affinché si tenga conto il più
possibile dei seguenti principi in relazione ai cittadini di paesi terzi durante
il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7 e
durante i periodi per i quali l’allontanamento è stato differito ai sensi
dell’articolo 9:
(...)
b) che siano
assicurati le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle
malattie;
(...)
d) che si
tenga conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili».
14 Il
successivo articolo 15, rubricato «Trattenimento», dispone quanto segue:
«1. Salvo se nel caso
concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma
meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese
terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio
e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando:
a) sussiste un
rischio di fuga o
b) il
cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o
dell’allontanamento.
Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed
è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle
modalità di rimpatrio.
(...)
4. Quando risulta che
non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di
ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di
cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona
interessata è immediatamente rilasciata.
5. Il trattenimento è
mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo
necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato
membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non può superare i
sei mesi.
6. Gli Stati membri
non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo
limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione
nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole
sforzo, l’operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa:
a) della mancata
cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o
b) dei ritardi
nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi».
15 L’articolo
16 della medesima direttiva, rubricato «Condizioni di trattenimento», al
paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di
permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino
di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e
debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi
trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari».
16 Il
successivo articolo 17 prevede condizioni particolari per il trattenimento dei
minori e delle famiglie.
17 Ai
termini dell’articolo 20 della direttiva 2008/115, gli Stati membri dovevano
mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla stessa entro il 24 dicembre 2010.
La CAAS
e il codice frontiere Schengen
18 La Convenzione di
applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli
Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e
della Repubblica francese relativa all’eliminazione graduale dei controlli alle
frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990 (GU 2000,
L 239, pag. 19; in prosieguo: la «CAAS»), rientra nell’acquis di
Schengen.
19 Nel
titolo II, capitolo 4, della CAAS, rubricato «Condizioni di circolazione degli
stranieri», l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, l’articolo 20, paragrafo 1, e
l’articolo 21, paragrafi 1 e 2, definiscono le condizioni alle quali,
rispettivamente, gli stranieri titolari di un visto uniforme o di un visto
rilasciato da una delle parti contraenti, gli stranieri non soggetti
all’obbligo del visto nonché gli stranieri in possesso di un titolo di
soggiorno o di un’autorizzazione provvisoria di soggiorno, rilasciati da una di
tali parti, possono circolare liberamente sul territorio delle parti
contraenti. Tali disposizioni si riferiscono in particolare a talune delle
condizioni di ingresso in tale territorio stabilite all’articolo 5, paragrafo
1, della CAAS.
20 Il
regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen) (GU 2006, L 105, pag. 1), ha consolidato e sviluppato
l’acquis di Schengen.
21 A
norma del considerando 27 del codice frontiere Schengen, quest’ultimo «costituisce
uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito
non partecipa (...). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e
non è vincolato da esso o tenuto ad applicarlo».
22 A
termini dell’articolo 1 del codice frontiere Schengen, quest’ultimo «prevede
l’assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le
frontiere interne tra gli Stati membri dell’Unione europea» e «stabilisce le
norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le
frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea».
23 L’articolo
2, punti 1 e 2, del codice frontiere Schengen contiene le seguenti definizioni:
«1) “frontiere
interne”:
a) le
frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli
Stati membri;
b) gli
aeroporti degli Stati membri adibiti ai voli interni;
c) i porti
marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari
effettuati da traghetti;
2) “frontiere esterne”:
le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere
marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati
membri, che non siano frontiere interne».
24 Al
titolo II, capo I, del codice frontiere Schengen, rubricato «Attraversamento
delle frontiere esterne e condizioni d’ingresso», l’articolo 4 di tale codice,
a sua volta rubricato «Attraversamento delle frontiere esterne», così dispone:
«1. Le frontiere
esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante
gli orari di apertura stabiliti. Ai valichi di frontiera che non sono aperti 24
ore al giorno gli orari di apertura devono essere indicati chiaramente.
(...)
3. Fatte salve le
eccezioni di cui al paragrafo 2 o i loro obblighi in materia di protezione
internazionale, gli Stati membri impongono sanzioni, a norma della legislazione
nazionale, in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne
al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti. Tali
sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive».
25 Nel
medesimo capo, l’articolo 5 del codice frontiere Schengen, rubricato
«Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi», prevede quanto segue:
«1. Per un soggiorno
non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, le condizioni d’ingresso per i
cittadini di paesi terzi sono le seguenti:
a) essere in
possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di
attraversare la frontiera;
b) essere in
possesso di un visto valido, se richiesto (...), salvo che si sia in possesso
di un permesso di soggiorno valido;
c) giustificare
lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di
sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il
ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale
l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti
mezzi;
d) non essere
segnalato nel [sistema d’informazione Schengen (SIS)] ai fini della non
ammissione;
e) non essere
considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute
pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (...).
(...)
4. In deroga al
paragrafo 1:
a) i cittadini
di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 ma
sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto di ritorno
rilasciato da uno degli Stati membri o, se richiesto, di entrambi i documenti,
sono ammessi ad entrare nei territori degli altri Stati membri ai fini di
transito, affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno o il visto di ritorno (...);
(...)
c) i cittadini
di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al
paragrafo 1 possono essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo
territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi
internazionali. (...)».
26 Al
titolo II, capo II, del codice frontiere Schengen, rubricato «Controllo delle
frontiere esterne e respingimento», l’articolo 7, a sua volta rubricato
«Verifiche di frontiera sulle persone», così dispone:
«1. L’attraversamento
delle frontiere esterne è oggetto di verifiche da parte delle guardie di
frontiera. Le verifiche sono effettuate a norma del presente capo.
(...)
3. All’ingresso e
all’uscita, i cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche
approfondite.
(...)».
27 Nel
medesimo capo II, l’articolo 13, rubricato «Respingimento», al paragrafo 1
prevede quanto segue:
«Sono respinti dal territorio degli Stati membri i
cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso
previste dall’articolo 5, paragrafo 1, e non rientrino nelle categorie di
persone di cui all’articolo 5, paragrafo 4. Ciò non pregiudica l’applicazione
di disposizioni particolari relative al diritto d’asilo e alla protezione
internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata».
28 Ai
sensi dell’articolo 20 del codice frontiere Schengen, collocato nel capo I del
titolo III di tale codice, rubricato «Soppressione del controllo di frontiera
alle frontiere interne», le frontiere interne possono essere attraversate in
qualunque punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle
persone, indipendentemente dalla loro nazionalità.
29 In
forza dell’articolo 39, paragrafo 1, rubricato «Disposizioni finali», collocato
nel titolo IV del codice frontiere Schengen, gli articoli da 2 a 8 della CAAS
sono stati abrogati con effetto dal 13 ottobre 2006. In particolare, le
condizioni d’ingresso, precedentemente incluse nell’articolo 5, paragrafo 1,
della CAAS, sono state quindi sostituite da quelle fissate all’articolo 5 del
codice medesimo.
30 Successivamente
alla data dei fatti di cui al procedimento principale, il codice frontiere
Schengen è stato modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU 2013, L 182,
pag. 1).
31 L’articolo
12 del codice frontiere Schengen, rubricato «Sorveglianza di frontiera» e
collocato nel capo II del titolo II, rubricato «Controllo delle frontiere
esterne e respingimento», come modificato dal regolamento n. 610/2013,
prevede, al paragrafo 1, quanto segue:
«La sorveglianza [di frontiera] si prefigge
principalmente lo scopo di impedire l’attraversamento non autorizzato della
frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare
misure contro le persone entrate illegalmente. Una persona che ha attraversato
illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul
territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure
che rispettano la direttiva 2008/115/CE».
Diritto francese
Il Ceseda
32 L’articolo
L. 621-2 del code de l’entrée e du séjour des étrangers et du droit d’asile
(codice sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo; in
prosieguo: il «Ceseda»), come modificato dalla legge n. 2012-1560, del 31
dicembre 2012, relativa al trattenimento per la verifica del diritto di
soggiorno, che modifica il reato di favoreggiamento del soggiorno irregolare al
fine di escludervi le azioni umanitarie e disinteressate (JORF del
1° gennaio 2013, pag. 48; in prosieguo: la «legge del 31 dicembre
2012»), dispone quanto segue:
«È punito con una pena detentiva di un anno e con
un’ammenda di EUR 3 750 lo straniero non cittadino di uno Stato
membro dell’Unione europea:
1° che abbia fatto
ingresso nel territorio metropolitano senza soddisfare le condizioni di cui
all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) o c), del [codice frontiere
Schengen] e senza essere stato ammesso nel territorio in applicazione
dell’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del medesimo regolamento, nonché
qualora lo straniero sia oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione
in applicazione di una decisione esecutiva adottata da un altro Stato
contraente della [CAAS];
2° oppure che,
provenendo direttamente dal territorio di uno Stato contraente della suddetta
convenzione, abbia fatto ingresso nel territorio metropolitano senza attenersi
alle disposizioni dei suoi articoli 19, paragrafo 1 o 2, 20, paragrafo l, e 21,
paragrafo 1 o 2, ad eccezione delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo
1, lettera e), del [codice frontiere Schengen] e alla lettera d), quando la
segnalazione ai fini della non ammissione non risulta da una decisione
esecutiva adottata da un altro Stato contraente della [CAAS];
(...)
Ai fini dell’applicazione del presente articolo,
l’azione penale può essere avviata solo quando i fatti siano stati accertati
nelle circostanze previste all’articolo 53 del codice di procedura penale».
Code de procédure pénale
33 Nel
testo vigente alla data dei fatti oggetto del procedimento principale, il code
de procédure pénale (codice di procedura penale) disponeva, all’articolo 53,
quanto segue:
«Viene considerato reato flagrante il reato attualmente
in fase di perpetrazione o appena perpetrato. Sussiste altresì flagranza di
reato qualora, nel periodo immediatamente successivo all’azione, la persona
sospettata venga indicata pubblicamente quale responsabile, oppure venga
trovata in possesso di oggetti o presenti apparenze o indizi tali da far
ritenere che abbia partecipato al reato.
In seguito all’accertamento di un reato flagrante, le
indagini svolte sotto la direzione del Procuratore della Repubblica nelle
condizioni previste dal presente capo possono proseguire senza interruzioni per
un periodo di otto giorni.
(...)».
34 Ai
sensi dell’articolo 62-2 del codice di procedura penale:
«Il fermo di polizia è un provvedimento coercitivo
disposto da un ufficiale di polizia giudiziaria, sotto il controllo
dell’autorità giudiziaria, in forza del quale è mantenuta a disposizione degli
inquirenti una persona a carico della quale sussistono una o più ragioni
plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato
punito con la reclusione.
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
35 Il
22 marzo 2013 la sig.ra Affum, di nazionalità ghanese, veniva sottoposta a
controllo dagli agenti della polizia francese a Coquelles (Francia), punto di
ingresso al tunnel sotto la
Manica, mentre si trovava a bordo di un autobus proveniente
da Gent (Belgio) e diretto a Londra (Regno Unito).
36 Avendo
esibito un passaporto belga recante la fotografia e il nome di una terza
persona ed essendo sprovvista di qualsiasi altro documento d’identità o di
viaggio a suo nome, veniva sottoposta a fermo di polizia per ingresso
irregolare nel territorio francese, sulla base dell’articolo L. 621-2, 2°, del
Ceseda, come modificato dalla legge del 31 dicembre 2012.
37 Con
decreto del 23 marzo 2013 il Prefetto di Pas-de-Calais, investito della
questione concernente la situazione amministrativa della sig.ra Affum al
fine di deciderne l’eventuale allontanamento dal territorio francese, decideva
di consegnare quest’ultima alle autorità belghe, ai fini della sua
riammissione, in base all’accordo fra il governo della Repubblica francese, da
un lato, e i governi del Regno del Belgio, del Granducato di Lussemburgo e del
Regno dei Paesi Bassi, dall’altro, relativo alla presa in carico di persone
alle frontiere comuni fra la
Francia e il territorio degli Stati del Benelux, firmato a
Parigi il 16 aprile 1964.
38 Con
detto decreto il Prefetto di Pas-de-Calais ordinava il trattenimento
amministrativo della sig.ra Affum in locali non facenti parte
dell’amministrazione penitenziaria per cinque giorni a decorrere dal termine del
fermo di polizia, in attesa del suo allontanamento.
39 Il
27 marzo 2013 il Prefetto di Pas-de-Calais chiedeva al juge des libertés et de
la détention (giudice competente per l’adozione di misure restrittive della
libertà personale) del tribunal de grande instance de Lille (tribunale di primo
grado di Lille, Francia) la proroga del trattenimento in attesa della risposta
delle autorità belghe sulla domanda di riammissione.
40 A
sua difesa, la sig.ra Affum sosteneva che la richiesta del Prefetto di
Pas-de-Calais doveva essere respinta, in quanto il suo fermo da parte della
polizia sarebbe stato irregolare, in particolare alla luce della sentenza del 6
dicembre 2011, Achughbabian (C‑329/11, EU:C:2011:807), irregolarità che,
secondo il diritto nazionale, avrebbe viziato l’intero procedimento e avrebbe
comportato il diniego della proroga del trattenimento e la rimessa in libertà
della persona interessata.
41 Con
ordinanza del 28 marzo 2013, il juge des libertés et de la détention (giudice
competente per l’adozione di misure restrittive della libertà personale) del
tribunal de grande instance de Lille (tribunale di primo grado di Lille)
riteneva tuttavia che la misura di fermo di polizia adottata nei confronti
della sig.ra Affum fosse regolare e che il suo trattenimento
amministrativo avesse dunque avuto luogo in esito ad un procedimento regolare.
Il juge des libertés et de la détention (giudice competente per l’adozione di
misure restrittive della libertà personale) del tribunal de grande instance de
Lille (tribunale di primo grado di Lille) accoglieva conseguentemente la
richiesta del Prefetto di Pas-de-Calais e ordinava la proroga del trattenimento
amministrativo della sig.ra Affum per un periodo massimo di 20 giorni
decorrente dal giorno stesso.
42 Tale
ordinanza, impugnata in appello dalla sig.ra Affum, veniva confermata
dall’ordinanza del 29 marzo 2013 del primo presidente della cour d’appel di
Douai (corte d’appello di Douai).
43 Adita
con ricorso in cassazione proposto dalla sig.ra Affum avverso quest’ultima
ordinanza, la Cour
de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
l’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115 debba essere interpretato nel
senso che un cittadino di uno Stato terzo soggiorni in modo irregolare nel
territorio di uno Stato membro ricadendo, pertanto, nell’ambito di applicazione
di tale direttiva, ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, qualora lo
straniero medesimo si trovi in una situazione di mero transito, in quanto
passeggero di un autobus circolante nel territorio di tale Stato membro,
proveniente da un altro Stato membro appartenente allo spazio Schengen, e
diretto in uno Stato membro diverso.
2) Se
l’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva debba essere interpretato nel
senso che quest’ultima non osti ad una normativa nazionale che reprima
l’ingresso irregolare di un cittadino di uno Stato terzo con la pena della
reclusione, qualora lo straniero in questione possa essere ripreso da un altro
Stato membro, ai sensi di un accordo o di un’intesa conclusi con quest’ultimo
anteriormente dell’entrata in vigore della direttiva 2008/115.
3) In funzione
della emananda risposta alla precedente questione, se tale direttiva debba
essere interpretata nel senso che essa osti ad una normativa nazionale che
reprima l’ingresso irregolare di un cittadino di uno Stato terzo con la pena
della reclusione, alle stesse condizioni di quelle stabilite dalla Corte nella
sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian [(C‑329/11, EU:C:2011:807)], in
materia di soggiorno irregolare, attinenti alla mancata preventiva
sottoposizione dello straniero alle misure coercitive di cui all’articolo 8
della direttiva 2008/115 e alla durata del suo trattenimento».
Sulle questioni pregiudiziali
44 In
limine va rilevato che la controversia oggetto del procedimento principale
riguarda la situazione di una cittadina di un paese terzo entrata
irregolarmente nel territorio di uno Stato membro dello spazio Schengen
attraverso una frontiera comune a tale Stato e a un altro Stato membro
appartenente anch’esso a tale spazio, e scoperta mentre stava per fare ingresso
nel territorio di un terzo Stato membro che non ha aderito a Schengen.
Sulla prima questione
45 Con
la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2,
paragrafo 1, e l’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115 debbano essere
interpretati nel senso che un cittadino di un paese terzo si trovi in
situazione di soggiorno irregolare nel territorio di uno Stato membro
ricadendo, conseguentemente, nella sfera di applicazione di tale direttiva,
quando, senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza,
transiti in tale Stato membro in quanto passeggero di un autobus, proveniente
da un altro Stato membro, appartenente allo spazio Schengen, e diretto in un
terzo Stato membro al di fuori di detto spazio.
46 Tutti
gli interessati che hanno presentato osservazioni nell’ambito del procedimento
dinanzi alla Corte sono concordi nel sostenere che un cittadino di un paese
terzo non è escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2008/115 per il
solo fatto di trovarsi in una tale situazione di «mero transito» e di essere
dunque presente nel territorio dello Stato membro interessato soltanto
temporaneamente o di passaggio.
47 A
tal riguardo occorre rilevare che, per quanto riguarda l’ambito di applicazione
della direttiva 2008/115, l’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultima dispone
che essa si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio
di uno Stato membro è irregolare. La nozione di «soggiorno irregolare» è
definita all’articolo 3, punto 2, di tale direttiva nel senso della «presenza
nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non
soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5 del
codice frontiere Schengen o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di
residenza in tale Stato membro».
48 Da
tale definizione risulta che qualunque cittadino di un paese terzo che sia
presente sul territorio di uno Stato membro senza ivi soddisfare le condizioni
d’ingresso, di soggiorno o di residenza soggiorna, per effetto di detta sola
circostanza, in modo irregolare senza che tale presenza sia subordinata alla
condizione di una durata minima o dell’intenzione di restare in tale
territorio. Inoltre, il carattere soltanto temporaneo o transitorio di una tale
presenza non figura neppure tra i motivi, elencati all’articolo 2, paragrafo 2,
della direttiva 2008/115, per i quali gli Stati membri possono decidere di
sottrarre all’ambito di applicazione di tale direttiva un cittadino di un paese
terzo il cui soggiorno sia irregolare.
49 Poiché
il cittadino di un paese terzo che viaggia a bordo di un autobus attraverso il
territorio di uno Stato membro in violazione delle condizioni d’ingresso, di
soggiorno o di residenza si trova comunque sul territorio di quest’ultimo, egli
vi soggiorna in modo irregolare, ai sensi dell’articolo 3, punto 2, della
direttiva 2008/115, e ricade quindi nell’ambito di applicazione di tale
direttiva, conformemente all’articolo 2 della stessa.
50 Pertanto,
occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo
1, e l’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115 devono essere interpretati
nel senso che un cittadino di un paese terzo soggiorna in modo irregolare nel
territorio di uno Stato membro ricadendo, pertanto, nell’ambito di applicazione
di tale direttiva, quando, senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di
soggiorno o di residenza, transita in tale Stato membro in quanto passeggero di
un autobus, proveniente da un altro Stato membro, appartenente allo spazio
Schengen, e diretto in un terzo Stato membro al di fuori di detto spazio.
Sulle questioni seconda e terza
51 Con
le questioni seconda e terza, che è opportuno esaminare congiuntamente, il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2008/115 debba essere
interpretata nel senso che osti ad una normativa di uno Stato membro che
reprima con la pena della reclusione l’ingresso irregolare di un cittadino di
un paese terzo, al quale non sia stata ancora applicata la procedura di
rimpatrio prevista da tale direttiva, anche nel caso in cui tale cittadino
possa essere ripreso da un altro Stato membro, in applicazione di un accordo o
di un’intesa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della suddetta direttiva. A
tal riguardo, il giudice del rinvio si interroga, segnatamente, sulla rilevanza
della sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian (C‑329/11, EU:C:2011:807).
52 In
tale sentenza, la Corte
ha dichiarato che la direttiva 2008/115 osta alla normativa di uno Stato membro
che reprima il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta
normativa consenta la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur
soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non
essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato
sottoposto alle misure coercitive di cui all’articolo 8 di tale direttiva, e
per il quale, nel caso in cui sia stato trattenuto al fine di preparare e
realizzare il suo allontanamento, la durata massima del trattenimento non sia
stata ancora superata (sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11,
EU:C:2011:807, punto 50).
53 Tuttavia,
la Corte ha
precisato che tale direttiva non osta a un trattenimento amministrativo
finalizzato ad acclarare se il soggiorno di un cittadino di un paese terzo sia
regolare o meno. A tal riguardo, le autorità competenti sono tenute ad agire
con diligenza e a pronunciarsi senza indugio in merito alla regolarità del
soggiorno della persona interessata (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre
2011, Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, punti da 29 a 31).
54 La Corte ha altresì precisato
che tale direttiva non osta, inoltre, a una normativa nazionale che consenta la
reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata applicata la
procedura di rimpatrio stabilita dalla medesima direttiva e che soggiorni in
modo irregolare in detto territorio senza che sussista un giustificato motivo
che preclude il rimpatrio (sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11,
EU:C:2011:807, punto 50).
55 In
particolare, riguardo a una normativa nazionale, quale l’articolo L. 621‑1
del Ceseda, nel testo antecedente alla modifica introdotta dalla legge del 31
dicembre 2012, che costituiva oggetto della suddetta sentenza e che prevedeva
la pena della reclusione per qualunque cittadino di un paese terzo «che sia entrato
o abbia soggiornato in Francia senza [essere munito dei documenti e dei visti
richiesti per l’ingresso e, in caso di soggiorno superiore a tre mesi, di un
permesso di soggiorno], o si sia trattenuto in Francia oltre il termine
autorizzato dal visto», la Corte
ha rilevato che quest’ultima può comportare la reclusione, mentre, secondo le
norme e le procedure comuni sancite dagli articoli 6, 8, 15 e 16 della
direttiva 2008/115, a tale cittadino di un paese terzo deve essere applicata
una procedura di rimpatrio e, per quanto riguarda l’eventuale privazione della
libertà, egli può subire tutt’al più un trattenimento (v. sentenza del 6
dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, punti 10, 11, 14 e 38).
56 È
pacifico che, successivamente alla pronuncia di tale sentenza, il Ceseda sia
stato modificato dalla legge del 31 dicembre 2012, la quale, in particolare, ha
abrogato il reato di soggiorno irregolare, pur mantenendo il reato di ingresso
irregolare. Infatti, l’articolo L. 621-1 del Ceseda, il cui contenuto è
stato richiamato al punto precedente, è stato abrogato e l’articolo L. 621-2
del Ceseda è stato conseguentemente adeguato. È in tale contesto che il giudice
del rinvio si interroga in merito alla compatibilità con la direttiva 2008/115
di una disposizione nazionale quale l’articolo L. 621-2 del Ceseda, come
modificato dalla legge del 31 dicembre 2012, che reprime con la pena della
reclusione l’ingresso irregolare di un cittadino di un paese terzo.
57 La
sig.ra Affum, i governi ceco, greco, ungherese e svizzero, nonché la Commissione europea
ritengono, in sostanza, che l’interpretazione fornita dalla Corte nella citata
sentenza sia trasponibile ai casi previsti dalla suddetta disposizione
nazionale e che, inoltre, a un cittadino di un paese terzo continui ad
applicarsi la direttiva 2008/115 anche quando sia ripreso, in applicazione di
un accordo o di un’intesa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della
medesima direttiva, da uno Stato membro diverso da quello in cui è stato
fermato.
58 Per
contro, secondo il governo francese, dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
e dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115 nonché dall’articolo
4, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen deriva che una disposizione
nazionale come quella oggetto del procedimento principale è compatibile con
tale direttiva.
Sull’ingresso irregolare ai sensi della direttiva
2008/115
59 Risulta
sia dalla definizione della nozione di «soggiorno irregolare» contenuta
all’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115 e richiamata supra al punto
47, sia dal considerando 5 di tale direttiva, ai sensi del quale quest’ultima
di applica «a tutti i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non
soddisfano più le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza», che un
cittadino di un paese terzo, il quale, in seguito al suo ingresso irregolare
nel territorio di uno Stato membro, sia presente in tale territorio senza
soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza, versa
pertanto in una situazione di soggiorno irregolare.
60 Si
deve dunque rilevare che, nel contesto della direttiva 2008/115, le nozioni di
«soggiorno irregolare» e di «ingresso irregolare» sono strettamente connesse,
dal momento che un tale ingresso costituisce, infatti, una delle circostanze di
fatto che possono determinare il soggiorno irregolare del cittadino di un paese
terzo nel territorio dello Stato membro interessato.
61 Un
cittadino di un paese terzo il quale, al pari della sig.ra Affum, abbia
fatto irregolare ingresso nel territorio di uno Stato membro e debba
conseguentemente considerarsi in situazione di irregolare soggiorno, ricadendo,
dunque, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, e
fatto salvo il paragrafo 2 del medesimo articolo 2, nella sfera di applicazione
della direttiva stessa, dev’essere assoggettato alle norme e alle procedure
comuni previste da quest’ultima al fine del suo allontanamento e ciò
fintantoché il soggiorno non sia stato, eventualmente, regolarizzato.
62 Orbene,
alla luce di dette norme e procedure, un cittadino di un paese terzo che versi
in una situazione di tal genere dev’essere oggetto di una procedura di
rimpatrio, la successione delle cui fasi corrisponde ad una gradazione delle
misure da adottare ai fini dell’esecuzione della decisione di rimpatrio, e che
consente, per quanto riguarda l’eventuale privazione della libertà, tutt’al più
il trattenimento in un apposito centro, il quale è tuttavia disciplinato in
modo rigoroso, in applicazione degli articoli 15 e 16 di tale direttiva, allo
scopo di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini
interessati dei paesi terzi (v., in particolare, sentenza del 28 aprile 2011,
El Dridi, C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, punti 41 e 42).
63 Pertanto,
per le medesime ragioni esposte dalla Corte nella sentenza del 6 dicembre 2011,
Achughbabian (C‑329/11, EU:C:2011:807), gli Stati membri non possono
consentire, in conseguenza del mero ingresso irregolare, che determini un
soggiorno irregolare, la reclusione dei cittadini di paesi terzi, nei confronti
dei quali la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva 2008/115 non sia
stata ancora conclusa, in quanto tale reclusione è idonea a ostacolare
l’applicazione della procedura stessa e a ritardare il rimpatrio, pregiudicando
quindi l’effetto utile della direttiva medesima.
64 Una
fattispecie del genere si distingue quindi chiaramente da quella oggetto della
causa sfociata nella sentenza del 1° ottobre 2015, Celaj (C‑290/14,
EU:C:2015:640), nella quale un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno era
irregolare, nei confronti del quale, per porre fine al suo primo soggiorno
irregolare nel territorio di uno Stato membro, sono state applicate le norme e
le procedure comuni previste dalla direttiva 2008/115, aveva fatto nuovamente
ingresso nel territorio di tale Stato trasgredendo un divieto d’ingresso.
65 Infine,
si deve precisare che la direttiva 2008/115 non esclude la facoltà per gli
Stati membri di reprimere con la pena della reclusione la perpetrazione di
reati diversi da quelli attinenti alla sola circostanza di ingresso irregolare,
anche in situazioni in cui detta procedura non sia stata ancora conclusa.
66 Per
quanto riguarda la fattispecie oggetto del procedimento principale, è pacifico
che le autorità francesi non abbiano ancora avviato nei confronti della
sig.ra Affum alcuna procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva
2008/115.
67 Il
governo francese afferma tuttavia che gli Stati membri hanno, da un lato, la facoltà,
in virtù dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 6, paragrafo
3, della direttiva 2008/115, di sottrarre all’ambito di applicazione di
quest’ultima i cittadini di paesi terzi che abbiano fatto irregolare ingresso
nel loro territorio e, dall’altro, l’obbligo, ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 3, del codice frontiere Schengen, di prevedere sanzioni per tali
ingressi irregolari.
Sull’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della
direttiva 2008/115
68 In
primo luogo, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2,
lettera a), della direttiva 2008/115, gli Stati membri possono decidere di non
applicare tale direttiva ai cittadini di paesi terzi sottoposti a respingimento
alla frontiera conformemente all’articolo 13 del codice frontiere Schengen
ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione
dell’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna
di uno Stato membro e che non abbiano successivamente ottenuto
un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro.
69 Risulta
da tale disposizione che le due fattispecie ivi previste si riferiscono
esclusivamente all’attraversamento di una frontiera esterna di uno Stato
membro, quale definita dall’articolo 2, punto 2, del codice frontiere Schengen,
e non riguardano dunque l’attraversamento di una frontiera comune a Stati
membri facenti parte dello spazio Schengen. Detta disposizione non può dunque
consentire agli Stati membri di sottrarre cittadini di paesi terzi che versino
in situazione di irregolare soggiorno all’ambito di applicazione di detta
direttiva a motivo del loro irregolare ingresso attraverso una frontiera
interna.
70 Inoltre,
per quanto riguarda la prima delle fattispecie previste dall’articolo 2, paragrafo
2, lettera a), della direttiva 2008/115, è pacifico che siano sottoposti a
respingimento alla frontiera ai sensi dell’articolo 13 del codice frontiere
Schengen unicamente i cittadini di paesi terzi che intendano attraversare una
frontiera esterna per fare ingresso in tale spazio.
71 Quanto
alla seconda di tali fattispecie, dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
della direttiva 2008/115, ove è precisato che tali cittadini «non hanno
successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale
Stato membro», vale a dire dello Stato membro del quale abbiano attraversato la
frontiera esterna e dalle cui autorità competenti siano stati fermati o
scoperti, che la direttiva stessa, come rilevato dall’avvocato generale al
paragrafo 68 delle conclusioni, riguarda parimenti l’ipotesi in cui detti
cittadini siano entrati nel territorio dello Stato membro in questione e non
quella in cui abbiano tentato di lasciare tale territorio e lo spazio Schengen.
Quest’ultima ipotesi corrisponde, del resto, all’obiettivo di tale direttiva,
quale confermato dal considerando 10 della stessa, consistente nel privilegiare
la partenza volontaria dei cittadini di paesi terzi. La seconda delle
fattispecie previste dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva
2008/115 riflette, infatti, quella prevista dall’articolo 12, paragrafo 1,
ultima frase, del codice frontiere Schengen, come modificato dal regolamento
n. 610/2013.
72 Infine,
sempre con riferimento a questa seconda fattispecie, l’articolo 2, paragrafo 2,
lettera a), della direttiva 2008/115 precisa che il fermo o la scoperta di
cittadini interessati di paesi terzi deve avvenire «in occasione
dell’attraversamento irregolare» di una frontiera esterna, il che implica, come
affermano in sostanza la sig.ra Affum, il governo greco e la Commissione, e come
osserva l’avvocato generale al paragrafo 41 delle conclusioni, uno stretto
legame temporale e spaziale con tale attraversamento della frontiera. La norma
riguarda, infatti, i cittadini di paesi terzi fermati o scoperti dalle
competenti autorità nel momento stesso dell’irregolare attraversamento della
frontiera esterna o, successivamente all’attraversamento, in prossimità della
frontiera stessa.
73 In
secondo luogo, occorre rilevare che la deroga prevista all’articolo 2,
paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115, contrariamente a quella di
cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, è
associata a taluni obblighi che sono enunciati al successivo articolo 4, paragrafo
4, della direttiva.
74 Il
fatto che l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2008/115 disciplini,
infatti, dettagliatamente l’esercizio da parte degli Stati membri della facoltà
prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva trova
spiegazione, come affermato dalla Commissione all’udienza, nella finalità di
quest’ultima disposizione, quale risulta dai lavori preparatori della
direttiva, consistente nel consentire agli Stati membri di continuare ad
applicare alle loro frontiere esterne procedure di rimpatrio nazionali
semplificate, senza dover seguire tutte le fasi nelle quali si sviluppano le
procedure previste dalla citata direttiva, al fine di poter allontanare più
rapidamente i cittadini di paesi terzi scoperti mentre attraversano tali
frontiere. Il menzionato articolo 4, paragrafo 4, è diretto in tale contesto a
garantire che dette procedure nazionali semplificate rispettino le garanzie
minime previste dalla direttiva 2008/115, tra le quali figurano, in particolare,
le condizioni relative al trattenimento di cui agli articoli 16 e 17 di tale
direttiva.
75 Per
quanto riguarda la fattispecie oggetto del procedimento principale, è pacifico
che la sig.ra Affum sia stata sottoposta a fermo di polizia sulla base non
già dell’articolo L. 621-2, 1°, del Ceseda, come modificato dalla legge
del 31 dicembre 2012, che prevede la pena della reclusione per l’ingresso
irregolare di un cittadino di paesi terzi nel territorio francese attraverso
una frontiera esterna, bensì dell’articolo L. 621-2, 2°, del Ceseda, come
modificato dalla legge del 31 dicembre 2012, a causa del suo irregolare
ingresso in tale territorio attraverso la frontiera franco-belga.
76 Ciò
premesso, non è necessario stabilire se una disposizione quale l’articolo
L. 621-2, 1°, del Ceseda, come modificato dalla legge del 31 dicembre
2012, soddisfi i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e
dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2008/115.
77 Per
quanto riguarda l’articolo L. 621-2, 2°, del Ceseda, come modificato dalla
legge del 31 dicembre 2012, che punisce con una tale pena l’irregolare ingresso
di un cittadino di un paese terzo nel territorio francese attraverso una
frontiera interna, occorre ricordare che, come rilevato al punto 69 supra,
l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 non può
consentire agli Stati membri di sottrarre cittadini di paesi terzi in
situazione di irregolare soggiorno dall’ambito di applicazione di detta
direttiva a motivo del loro irregolare ingresso attraverso una frontiera
interna.
78 Quanto
alla circostanza che la sig.ra Affum sia stata scoperta e fermata non già
al momento del suo ingresso nel territorio francese attraverso una frontiera
interna, bensì mentre tentava di lasciare tale territorio e lo spazio Schengen
attraverso il tunnel sotto la
Manica, risulta dal punto 71 supra che tale circostanza non
consente, in ogni caso, di sottrarre tale cittadina di un paese terzo il cui
soggiorno è irregolare dall’ambito di applicazione della direttiva 2008/115, in
forza dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva.
Sull’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115
79 Occorre
ricordare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115,
gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque
cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio sia
irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5 di tale
articolo.
80 Ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115, gli Stati membri
possono astenersi dall’emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un
cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio sia irregolare
qualora il cittadino medesimo sia ripreso da un altro Stato membro in virtù di
accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore di tale
direttiva. In tal caso, lo Stato membro che riprende il cittadino in questione
applica il paragrafo 1 di detto articolo.
81 Si
deve rilevare che, come afferma il governo francese e come osservato
dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle conclusioni, l’intesa menzionata
supra al punto 37 è assimilabile a un’«intesa bilaterale», ai sensi dell’articolo
6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115, in quanto, benché sottoscritta da
quattro Stati membri, considera il territorio del Benelux come un territorio
unico.
82 Tuttavia,
contrariamente a quanto sostiene il governo francese, l’articolo 6, paragrafo
3, della direttiva 2008/115 non può essere interpretato nel senso che
stabilisca una deroga all’ambito di applicazione di tale direttiva, in aggiunta
a quelle previste dall’articolo 2, paragrafo 2, della stessa e che consenta
agli Stati membri di sottrarre alle norme e alle procedure comuni di rimpatrio
i cittadini di un paese terzo in situazione di irregolare soggiorno qualora i
cittadini stessi siano ripresi, in applicazione di un accordo o di un’intesa
vigente alla data di entrata in vigore della citata direttiva, da uno Stato
membro diverso da quello in cui essi siano stati fermati.
83 Infatti,
come affermato, in sostanza, da tutte le altre parti che hanno presentato
osservazioni nella presente causa e come osservato dall’avvocato generale ai
paragrafi 75 e 76 delle conclusioni, un’interpretazione in tal senso
risulterebbe in contrasto con il testo del suddetto articolo 6 nonché con la
ratio e la finalità della direttiva 2008/115.
84 A
tal riguardo va rilevato che dal testo dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della
direttiva 2008/115 risulta che la deroga prevista da tale articolo 6, paragrafo
3, riguarda unicamente l’obbligo dello Stato membro, nel cui territorio si
trovi il cittadino in questione, di adottare una decisione di rimpatrio nei
suoi confronti e di farsi quindi carico del suo allontanamento, obbligo
incombente dunque, come precisato nel secondo periodo del paragrafo 3 del
medesimo articolo 6, allo Stato membro che abbia ripreso tale cittadino.
85 Tale
constatazione risulta avvalorata dalla ratio della direttiva 2008/115,
considerato che detta deroga non rientra per l’appunto nelle deroghe all’ambito
di applicazione di tale direttiva che sono invece espressamente previste
all’articolo 2, paragrafo 2, della stessa.
86 Pertanto,
si deve necessariamente rilevare che, alla luce della lettera e della ratio
della direttiva 2008/115, la situazione di un cittadino di un paese terzo in
soggiorno irregolare, che sia ripreso, in applicazione di un accordo o di
un’intesa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva medesima, da
uno Stato membro diverso da quello in cui sia stato fermato, resta disciplinata
da tale direttiva e che lo Stato membro che decida di consegnare quest’ultimo a
un altro Stato membro in applicazione di tale disposizione agisce nell’ambito
delle norme e delle procedure comuni previste da tale direttiva.
87 Dal
momento che la decisione di consegna rappresenta una delle misure previste
dalla direttiva 2008/115 per porre fine al soggiorno irregolare del cittadino
di un paese terzo e una fase prodromica all’allontanamento di quest’ultimo dal
territorio dell’Unione, lo Stato membro interessato, tenendo conto degli
obiettivi di tale direttiva, deve adottare tale decisione con diligenza e con
la massima celerità affinché il cittadino venga trasferito al più presto verso
lo Stato membro responsabile della procedura di rimpatrio (v., in tal senso,
sentenze del 6 dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, punti 31 e
45, nonché del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto
76).
88 Chiaramente,
il fatto di infliggere e di eseguire una pena detentiva nei confronti di detto
cittadino prima di trasferirlo in quest’ultimo Stato membro ritarderebbe
l’avvio della procedura e dunque l’effettivo allontanamento del cittadino
stesso, pregiudicando quindi l’effetto utile della direttiva.
Sull’articolo 4, paragrafo 3, del codice frontiere
Schengen
89 A
termini dell’articolo 4, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen, gli Stati
membri impongono sanzioni, a norma della legislazione nazionale, in caso di
attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi
di frontiera e degli orari di apertura stabiliti. Tali sanzioni sono effettive,
proporzionate e dissuasive.
90 A
tal riguardo, occorre rilevare, da un lato, che tale disposizione non impone
agli Stati membri di istituire pene detentive per le fattispecie ivi previste,
lasciando loro la scelta riguardo alle sanzioni che intendono adottare, purché
tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Pertanto, anche
nelle fattispecie per le quali l’articolo 4, paragrafo 3, del codice frontiere
Schengen prevede un obbligo di sanzioni, gli Stati membri possono ottemperare a
tale obbligo pur rispettando al contempo gli obblighi derivanti dalla direttiva
2008/115. Il fatto che tale articolo 4, paragrafo 3, non intenda affatto
derogare alle norme e alle procedure comuni stabilite da tale direttiva risulta
peraltro esplicitamente confermato all’articolo 12, paragrafo 1, del codice
frontiere Schengen, come modificato dal regolamento n. 610/2013.
91 Dall’altro
lato, si deve rilevare che l’articolo 4, paragrafo 3, del codice frontiere
Schengen limita l’obbligo per gli Stati membri di imporre sanzioni al solo
«caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori
dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti» e che la
situazione della sig.ra Affum non rientra in un’ipotesi di tal genere.
Inoltre, nessun’altra disposizione del codice frontiere Schengen prevede una
sanzione per i casi non previsti dal suddetto articolo 4, paragrafo 3, ossia i
casi di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne ai valichi di
frontiera negli orari di apertura stabiliti e quelli di attraversamento non autorizzato
delle frontiere interne.
92 Ciò
premesso, il governo francese non può far valere gli obblighi imposti agli
Stati membri dal codice frontiere Schengen per giustificare una violazione
della direttiva 2008/115.
93 Dall’insieme
delle suesposte considerazioni discende che occorre rispondere alla seconda e
alla terza questione dichiarando che la direttiva 2008/115 dev’essere
interpretata nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che
consenta, in conseguenza del mero irregolare ingresso attraverso una frontiera
interna, il quale determina il soggiorno irregolare, la reclusione di un
cittadino di un paese terzo, nei confronti del quale non sia stata ancora
conclusa la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva stessa. Tale interpretazione
vale anche nel caso in cui il cittadino in questione possa essere ripreso da un
altro Stato membro, in applicazione di un accordo o di un’intesa ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva medesima.
Sulle spese
94 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
1) L’articolo 2,
paragrafo 1, e l’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono essere interpretati nel senso
che un cittadino di un paese terzo soggiorna in modo irregolare nel territorio
di uno Stato membro ricadendo, pertanto, nell’ambito di applicazione di tale
direttiva, quando, senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di
residenza, transita in tale Stato membro in quanto passeggero di un autobus,
proveniente da un altro Stato membro, appartenente allo spazio Schengen, e
diretto in un terzo Stato membro al di fuori di detto spazio.
2) La direttiva
2008/115 dev’essere interpretata nel senso che osta alla normativa di uno Stato
membro che consenta, in conseguenza del mero irregolare ingresso attraverso una
frontiera interna, il quale determina il soggiorno irregolare, la reclusione di
un cittadino di un paese terzo, nei confronti del quale non sia stata ancora
conclusa la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva stessa.
Tale interpretazione vale anche nel caso in cui
il cittadino in questione possa essere ripreso da un altro Stato membro, in
applicazione di un accordo o di un’intesa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo
3, della direttiva medesima.
Dal sito http://curia.europa.eu
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