Contributo per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno
Tar Lazio, Roma, 24 maggio 2016,
n. 6095
Per effetto della Direttiva del Consiglio 2003/109/CE,
nell’interpretazione datane dalla Corte di Lussemburgo, con la sentenza 2 settembre 2015, n. C-309/14, deve essere
disapplicata la normativa nazionale che impone ai cittadini di paesi terzi, che
chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno, di pagare un
contributo di importo variabile tra gli 80 ed i 200 euro. Conseguentemente, è annullato
il Decreto Ministeriale (Ministero dell’Economia e delle Finanze) 6 ottobre
2011 (G.U. 31 dicembre 2011, n. 304) Contributo per il rilascio ed il
rinnovo del permesso di soggiorno,
limitatamente agli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2 (nella sola parte in cui
si riferiscono al contributo di cui al precedente art.1), e 3, in quanto
esplicitano e/o presuppongono direttamente la radicale illegittimità
dell’istituzione del contributo
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe l’organizzazione sindacale CGIL e
l’INCA hanno chiesto l’annullamento del decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, adottato di concerto con il Ministero dell’interno, del 6
ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011,
concernente il “Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di
soggiorno”.
Tale decreto è stato adottato in attuazione degli artt. 5,
comma 2-ter e 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
L’art. 5, comma 2-ter (comma inserito nel corpo del predetto
decreto legislativo dall'art. 1, comma 22, lett. b), della legge 15 luglio 2009
n. 94), prescrive che “La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di
soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato
fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che
stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione
della disposizione di cui all’articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il
versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di
soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per
motivi umanitari.”.
A sua volta l’art. 14-bis istituisce e disciplina il c.d. Fondo
rimpatri stabilendo che: “1. E' istituito, presso il Ministero dell’interno,
un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli
stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 2. Nel Fondo di cui
al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la
riscossione del contributo di cui all’ articolo 5, comma 2-ter, nonché i
contributi eventualmente disposti dall’Unione europea per le finalità del Fondo
medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all’ articolo 5,
comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell’interno,
per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al
rinnovo del permesso di soggiorno”.
Nello specifico il decreto fissa gli oneri contributivi nel
modo seguente:
“a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata
superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata
superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce
per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno
ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.”.
1.1. I ricorrenti hanno proposto tre motivi di ricorso così
rubricati:
1) illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2 - ter
e 14 - bis del d. lgs. n. 286 del 1998, come introdotti dall’art. 1, comma 22,
lett. b) ed n), della l. n. 94 del 2009, per violazione dei principi di
eguaglianza e di ragionevolezza, di capacità contributiva, di imparzialità e
buon andamento dell’azione amministrativa (artt. 3, 53, 97 Cost.), nonché per
violazione dell’art. 9 della convenzione O.I.L. n. 143 del 1975 (artt. 10,
comma 2, e 117, comma 1, Cost.);
2) violazione dei principi di ragionevolezza, efficienza,
economicità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97
Cost; art. 1 l. n. 241 del 1990); eccesso di potere per illogicità manifesta e
per sviamento;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 – bis, comma
2, d. lgs. n. 286 del 1998, in ordine alla destinazione della cd. “quota
residua” del gettito derivante dal contributo; violazione dell’art. 97 Cost, in
relazione al principio di buon andamento dell’azione amministrativa;
irragionevolezza ed illogicità manifesta; eccesso di potere.
In sintesi, i ricorrenti:
- dopo aver premesso che la legge 15 luglio 2009 n. 94,
modificando il T.U. n. 286 del 1988, ha introdotto nell’art. 5 del predetto
Testo unico il comma 2-ter che prevede il pagamento di un contributo per il
rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno che lo straniero è tenuto a
versare all’atto della presentazione dell’istanza anche in aggiunta agli altri
contributi già previsti, indicando il minimo di 80 euro ed il massimo di 200
euro per detto versamento, lamentano l’illegittimità del decreto impugnato sul
presupposto della ritenuta illegittimità costituzionale della previsione
normativa sotto i diversi profili sopraindicati sub 1), contestando quindi in
radice l’introduzione del contributo in questione;
- lamentano l’illegittimità dell’atto impugnato nella parte in
cui ha inteso attuare anche la previsione dell’art. 14-bis del T.U. n. 286 del
1998, anch’essa introdotta dalla legge n. 94 del 2009, volta a stabilire un
vincolo di destinazione per il detto contributo, distribuendolo in parte in un
“fondo rimpatri”, con quota residua assegnata allo stato di previsione del
Ministro dell’interno per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti
al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno: l’imposizione del pagamento
di maggiori oneri per coloro che richiedono il permesso di soggiorno non solo è
del tutto svincolata dalla capacità contributiva, dovendosi considerare quale
imposta, ma è anche irragionevole sia perché pone a carico dei cittadini non
comunitari che regolarmente soggiornano nel territorio nazionale una parte del
finanziamento delle attività connesse alla repressione dell’immigrazione
irregolare, che andrebbero invece poste a carico della fiscalità generale nel
rispetto delle convenzioni internazionali, sia perché l’immigrato già partecipa
al finanziamento degli oneri relativi all’istruttoria amministrativa delle
pratiche relative ai permessi di soggiorno mediante l’importo di trenta euro da
versare a Poste Italiane, cui si aggiunge l’ulteriore importo di 27,50 Euro per
i permessi di soggiorno “ in forma elettronica”;
- sostengono che, comunque, le previsioni legislative che
costituiscono la fonte normativa del provvedimento qui impugnato si presentano
come violative dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 53, 97 nonché
10, comma 1 e 117, comma 2, della Costituzione, di talché essi chiedono che il
Tribunale adìto sollevi la questione di legittimità costituzionale degli artt.
5, commi 2-ter e 14-bis del decreto legislativo n.286 del 1998, rinvenendosene
la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza;
- contestano inoltre la modalità di fissazione della misura del
contributo straordinario sulla base di una graduazione per tre scaglioni (80,
100, 200 Euro) correlati alla durata del permesso richiesto: si tratterebbe di
una scelta non necessaria alla stregua della legge e attuata secondo modalità
irragionevoli per tre motivi: perché comporta la reiterazione dell’esborso a
ogni richiesta di rinnovo del permesso senza tenere conto del pregresso
consolidamento della presenza dell’immigrato nel territorio italiano; perché
l’entità degli incombenti istruttori non muta in relazione alla durata del
permesso richiesto; perché ne conseguono illegittime sperequazioni tra soggetti
che si trovano nelle medesime condizioni sostanziali, incidendo di più sui
lavoratori precari e su quelli che hanno permessi per durata più breve;
- affermano infine che il decreto impugnato neppure rispetta la
proporzione in ordine alla destinazione del contributo stabilita dalla legge,
in quanto destina la quota residua del contributo non al finanziamento degli
oneri di istruttoria dei permessi di soggiorno, ma a tre diverse “missioni”
(ordine pubblico e sicurezza; amministrazione generale e supporto alla
rappresentanza di governo e dello Stato sul territorio; immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti, con riferimento all’attuazione del
regolamento sull’Accordo di integrazione previsto dall’art. 4-bis del D. Lgs.
25 luglio 1998, n. 286), violando anche i principi di ragionevolezza e buon
andamento.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata
eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso proposto per difetto di
legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti, atteso che esse,
rispettivamente, quali associazione sindacale (CGIL) e patronato (INCA) possono
agire in giudizio solamente per far valere interessi propri ed esclusivi del
sindacato ma non degli associati, i quali sono autonomi e responsabili soggetti
di diritto.
Nel merito, la difesa dell’Amministrazione ha contestato le
avverse prospettazioni ritenendole tutte infondate, precisando che:
A) il contributo richiesto al cittadino straniero all’atto
della richiesta di emissione del titolo al soggiorno, pur essendo una
prestazione patrimoniale imposta (ex art. 23 Cost.), non rientra nella
categoria dei “tributi”, con la conseguenza che il parametro di legittimità
costituzionale riferito all’art. 53 Cost., invocato dai ricorrenti, si presenta
del tutto incoerente con il quadro normativo di riferimento, tenuto conto che
l’area di intervento del decreto ministeriale impugnato è del tutto estranea al
settore tributario;
B) l’entità del contributo richiesto è correttamente
parametrata alla verosimile capacità finanziaria delle persone fisiche
coinvolte, atteso che per la generalità degli ordinari permessi di soggiorno
(vale a dire lavoro subordinato stagionale, a tempo determinato e indeterminato,
motivi familiari e studio) si presenta modesto nella sua entità (80-100 euro)
aumentando solo per la concessione di permessi di soggiorno per soggiornanti di
lungo periodo (ex carta di soggiorno) e per quelli riferiti ad alti dirigenti e
personale altamente specializzato, che dunque costituiscono una categoria di
persone ormai radicate nel tessuto sociale e lavorativo nazionale, in modo
presumibilmente stabile;
C) il contestato profilo della destinazione delle risorse
tratte dal pagamento richiesto agli aspiranti titolari di permesso di soggiorno
non coglie nel segno, atteso che non tutte le risorse del Fondo sono destinate
a finanziare i rimpatri forzosi e provocati dalla irregolarità della presenza
di stranieri sul territorio nazionale, dal momento che una buona parte di tali
risorse sono impiegate per i programmi di rimpatrio volontario ed assistito:
nello specifico, l’art. 4 del decreto del Ministero dell’interno del 27 ottobre
2011, recante linee guida per l’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario
ed assistito, fissa l’ordine di priorità degli stranieri cui sono rivolti i
programmi di rimpatrio, che sono finanziati dal Fondo rimpatri nel quale
confluiscono in parte anche le somme delle quali qui si discute, prescrivendo
che destinatari del programma debbano essere, in ordine di precedenza, soggetti
vulnerabili, vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, titolari
di protezione umanitaria e internazionale;
D) neppure, infine, avrebbe pregio la contestazione avente ad
oggetto la previsione del decreto ministeriale impugnato nella parte in cui
destina il 50% del gettito al Ministero dell’interno per gli oneri connessi
alle attività istruttorie inerenti al rinnovo e al rilascio del permesso di
soggiorno, atteso che in questo ambito le percentuali destinate alla “Missione
ordine pubblico e sicurezza” non sarebbero funzionalmente collegate alla
attività istruttoria connessa al rilascio dei predetti titoli di soggiorno: la
difesa erariale, su tale punto, chiarisce che la quota di gettito alla quale si
fa riferimento è destinata a finanziare le attività del Dipartimento della
pubblica sicurezza, nell’ambito del quale sono incardinate le articolazioni
organizzative competenti a rilasciare i permessi di soggiorno, vale a dire gli
Uffici immigrazione.
3. Con l’ordinanza n. 5290/2014 del 20 maggio 2014, il
Tribunale ha in primo luogo ritenuto che sussistano la legittimazione attiva e
l’interesse a ricorrere sia dell’organizzazione sindacale CGIL sia del
patronato INCA, con motivazioni fondate sulla considerazione delle finalità
statutariamente perseguite da tali organizzazioni in relazione agli interessi
collettivi della categoria degli stranieri extracomunitari, dalle quali
discende l’infondatezza delle eccezioni proposte dalla difesa dell’Amministrazione
sul punto.
4. Entrando nell’esame del merito dell’azione proposta in
questa sede, con la predetta ordinanza il Tribunale ha poi ritenuto che, ancor
prima di effettuare lo scrutinio delle richieste avanzate dai ricorrenti in
ordine alla prospettata incostituzionalità della normativa applicata in questa
sede, si imponesse una indagine ex officio in ordine alla compatibilità
con le disposizioni comunitarie che regolano la specifica materia delle norme
nazionali che impongono, fissando anche tetti alla fonte secondaria di
attuazione, il pagamento di un contributo per il rilascio del permesso di
soggiorno.
4.1. A tal fine il Tribunale ha richiamato la sentenza della
Corte di giustizia UE (cfr. Sez. II, 26 aprile 2012 n. 508) la quale ha
stabilito:
- che gli Stati membri possono subordinare il rilascio di
permessi e titoli di soggiorno ai sensi della direttiva 2003/109 al pagamento
di contributi e che, nel fissare l'importo di tali contributi, essi dispongono
di un margine discrezionale;
- che nello stesso tempo, però, il potere discrezionale
concesso agli Stati membri dalla direttiva 2003/109 a tale riguardo non è
illimitato: questi ultimi non possono applicare una normativa nazionale tale da
compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti da una direttiva e,
pertanto, da privare quest'ultima del suo effetto utile;
- che come emerge dai considerando quarto, sesto e dodicesimo
della direttiva 2003/109, l'obiettivo principale di quest'ultima è
l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli
Stati membri. Il diritto di soggiorno dei soggiornanti di lungo periodo e dei
loro familiari in un altro Stato membro, previsto dal capo III della medesima
direttiva, è inoltre diretto a contribuire alla realizzazione effettiva del mercato
interno in quanto spazio in cui è garantita a tutti la libertà di circolazione,
come emerge dal diciottesimo considerando della citata direttiva;
- che quindi, tanto per la prima categoria di cittadini di
Paesi terzi di cui capo II della direttiva 2003/109 quanto per la seconda
categoria, le cui domande di soggiorno in un altro Stato membro sono
disciplinate dal capo III della medesima direttiva, quest'ultima, in
particolare negli articoli 4, 5, 7 e 14-16, stabilisce condizioni precise,
sostanziali e procedurali, che devono essere rispettate prima che gli Stati
membri interessati rilascino i permessi di soggiorno richiesti: i richiedenti
devono dimostrare di disporre di risorse sufficienti e di un'assicurazione
malattia, in modo da non diventare un onere per lo Stato membro interessato, e
devono presentare alle autorità competenti una domanda corredata della
documentazione necessaria;
- che alla luce dell'obiettivo perseguito dalla direttiva
2003/109 e del sistema da questa istituito, occorre rilevare che i cittadini di
Paesi terzi, qualora soddisfino le condizioni e rispettino le procedure
previste da tale direttiva, hanno il diritto di conseguire lo status di
soggiornante di lungo periodo nonché gli altri diritti derivanti dalla
concessione di detto status;
- che in ragione di quanto appena descritto, dunque, ciascuno
Stato membro è legittimato a subordinare il rilascio dei permessi di soggiorno
a titolo della direttiva 2003/109 alla riscossione di contributi, il cui
importo non deve avere né per scopo né per effetto di creare un ostacolo al
conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito da
tale direttiva, venendo altrimenti arrecato pregiudizio tanto all'obiettivo
perseguito dalla stessa quanto al suo spirito;
- che del resto l’imposizione di contributi aventi un'incidenza
finanziaria considerevole per i cittadini di Paesi terzi che soddisfano le
condizioni previste dalla direttiva 2003/109 per il rilascio di detti permessi
di soggiorno potrebbero privare tali cittadini della possibilità di far valere
i diritti conferiti dalla direttiva in parola, contrariamente al decimo
considerando della medesima;
- che dalla lettura del decimo considerando della direttiva
emerge come il sistema di regole procedurali che debbono caratterizzare l'esame
delle domande intese al conseguimento dello status di soggiornante di
lungo periodo non dovrebbe costituire un mezzo per ostacolare l'esercizio del
diritto di soggiorno; e che alla luce della stretta relazione tra i diritti
riconosciuti ai cittadini di Paesi terzi dal capo II della direttiva 2003/109 e
quelli che rientrano nel capo III della medesima, le stesse considerazioni
valgono per le domande di permesso di soggiorno depositate, conformemente agli
articoli 14-16 di detta direttiva, dai cittadini di Paesi terzi e dai loro
familiari in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno conseguito lo
status di soggiornante di lungo periodo;
- che il potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro
per determinare l'importo dei contributi esigibili dai cittadini di Paesi terzi
per il rilascio di permessi di soggiorno ai sensi dei capi II e III della
direttiva 2003/109 non è illimitato e non consente quindi di stabilire il
pagamento di contributi che siano eccessivi in considerazione della loro considerevole
incidenza finanziaria su detti cittadini. Nello specifico, in base al principio
di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell'Unione,
i mezzi predisposti dalla normativa nazionale che attua la direttiva 2003/109
devono essere idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti da tale normativa e
non devono eccedere quanto è necessario per conseguirli;
- che non si può escludere che l'importo dei contributi
applicabili ai cittadini di Paesi terzi rientranti nella direttiva 2003/109
possa variare in funzione del tipo di permesso di soggiorno richiesto e delle
verifiche che lo Stato membro è tenuto a compiere in proposito. Come emerge dal
punto 61 della presente sentenza, tale direttiva opera essa stessa una
distinzione, al suo articolo 16, quanto al rilascio di permessi di soggiorno ai
familiari del cittadino di paese terzo a seconda che la famiglia fosse o meno
già unita nello Stato membro che ha concesso a detto cittadino lo status di
soggiornante di lungo periodo;
- che in conclusione, ad avviso del giudice comunitario, la
normativa dello Stato membro rispetta i principi espressi nella direttiva
2003/109/CE solo se gli importi dei contributi richiesti, che pure possono
variare all’interno di una forbice di valori, non si attestano, fin dal valore
più basso, su cifre che siano macroscopicamente elevate e quindi sproporzionate
rispetto all'importo dovuto per ottenere un titolo analogo, quale è una carta
nazionale d'identità, da parte dei cittadini di quel medesimo Stato.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che le indicazioni espresse
dalla Corte di Giustizia UE dovessero considerarsi alla stregua di criterio di
compatibilità della normativa dello Stato membro in materia di contributo
dovuto per la richiesta del permesso di soggiorno rispetto alle prescrizioni
della direttiva 2003/109/CE, ed ha posto l’esigenza di verificare se, tenendo
conto dell’importo più basso imposto per la richiesta da parte del cittadino
del Paese terzo del titolo abilitativo a soggiornare nel territorio dello Stato
italiano, la distanza in termini economici rispetto all’importo richiesto per
il rilascio del documento di identità sia da considerarsi irragionevole e
quindi l’esercizio del potere discrezionale nella fissazione dell’importo sia
espressione di una attuazione sproporzionata dell’autonomia lasciata allo Stato
membro dalla citata direttiva nella individuazione dell’ammontare del
contributo che può essere imposto.
Ciò avuto riguardo anche al fatto che l’imposizione del
pagamento di un contributo per il rilascio del titolo a soggiornare sul
territorio dello Stato italiano, richiesto da un cittadino di un Paese terzo,
pari nel minimo a circa otto volte il costo del rilascio della carta
d’identità, tenuto conto di quanto già affermato dalla Corte di Giustizia UE nella
decisione n. 508 del 2012, appare confliggente con i ricordati principi di
livello comunitario e soprattutto non sembra coerente con il citato principio
di proporzionalità nel senso espresso dalla direttiva 2003/109/CE.
Conclusivamente il Tribunale ha rimesso all'esame della Corte
di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale di
corretta interpretazione della normativa interna in rapporto a quella
comunitaria sovraordinata:
- se i principi fissati dalla Direttiva del Consiglio 2003/109/CE
e successive modifiche ed integrazioni, ostino ad una normativa nazionale,
quale quella delineata dall’art. 5, comma 2-ter del decreto legislativo 25
luglio 1998 n. 286 nella parte in cui prescrive che la richiesta di rilascio e
di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200
euro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento (…)”,
fissando in tal modo un importo minimo del contributo pari ad 8 volte circa il
costo per il rilascio di una carta d’identità nazionale.
5. Con sentenza 2 settembre 2015 (in causa C-309/14), pervenuta
in atti il 9 settembre successivo, la
Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulla
questione pregiudiziale sollevata da questo Tribunale.
La Corte
europea ha argomentato come segue:
“…21 Occorre preliminarmente ricordare che, come emerge dai
considerando 4, 6 e 12 della direttiva 2003/109, l’obiettivo principale di
quest’ultima è l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo
duraturo negli Stati membri (sentenza Commissione/Paesi Bassi, C508/10,
EU:C:2012:243, punto 66).
22 Si deve rilevare che è stato già
riconosciuto dalla Corte che gli Stati membri possono subordinare il rilascio
di permessi e titoli di soggiorno ai sensi della direttiva 2003/109 al
pagamento di contributi e che, nel fissare l’importo di tali contributi, essi
dispongono di un margine discrezionale (sentenza Commissione/Paesi Bassi,
C508/10, EU:C:2012:243, punto 64).
23 Tuttavia, la Corte ha precisato che il
potere discrezionale concesso agli Stati membri dalla direttiva 2003/109 a tale
riguardo non è illimitato. Essi non possono, infatti, applicare una normativa
nazionale tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti
dalla direttiva 2003/109 e, pertanto, da privare quest’ultima del suo effetto
utile (v. sentenza Commissione/Paesi Bassi, C508/10, EU:C:2012:243, punto 65).
24 Inoltre, in base al principio di
proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, i
mezzi predisposti per l’attuazione della direttiva 2003/109 devono essere
idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti da tale normativa e non devono
eccedere quanto è necessario per conseguirli (v., in questo senso, sentenza
Commissione/Paesi Bassi, C508/10, EU:C:2012:243, punto 75).
25 Pertanto, pur se gli Stati membri sono
legittimati a subordinare il rilascio dei permessi di soggiorno a titolo della
direttiva 2003/109 alla riscossione di contributi, resta il fatto che, in
osservanza del principio di proporzionalità, il livello cui sono fissati detti
contributi non deve avere né per scopo né per effetto di creare un ostacolo al
conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito da tale
direttiva nonché degli altri diritti che derivano dalla concessione di tale
status, venendo altrimenti arrecato pregiudizio tanto all’obiettivo perseguito
dalla stessa quanto al suo spirito (v., in tal senso, sentenza
Commissione/Paesi Bassi, C508/10, EU:C:2012:243, punto 69).
26 A tal proposito, dalla ordinanza di
rinvio risulta che l’importo del contributo di cui trattasi nel procedimento
principale ammonta a EUR 80 per il rilascio e il rinnovo dei permessi di
soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno, a
EUR 100 per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno di durata
superiore a un anno e inferiore o pari a due anni, a EUR 200 per il
rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
27 Orbene, l’incidenza economica di un contributo
siffatto può essere considerevole per taluni cittadini di paesi terzi che
soddisfano le condizioni poste dalla direttiva 2003/109 per il rilascio dei
permessi di soggiorno previsti da quest’ultima, e ciò a maggior ragione per il
fatto che, in considerazione della durata di tali permessi, tali cittadini sono
costretti a richiedere il rinnovo dei loro titoli assai di frequente e che
all’importo di detto contributo può aggiungersi quello di altri tributi
previsti dalla preesistente normativa nazionale, cosicché, in tali circostanze,
l’obbligo di versare il contributo di cui trattasi nel procedimento principale
può rappresentare un ostacolo alla possibilità per i predetti cittadini dei
paesi terzi di far valere i diritti conferiti loro dalla summenzionata
direttiva.
28 Occorre in proposito sottolineare che, tanto
nelle loro osservazioni scritte quanto all’udienza, le ricorrenti nel procedimento
principale e la
Commissione hanno sottolineato che, ai sensi della
preesistente normativa italiana, tuttora vigente, tanto per il rilascio quanto
per il rinnovo dei titoli di soggiorno, indipendentemente dalla durata del
permesso di soggiorno in questione, deve essere versato un ulteriore importo,
che ammonta a EUR 73,50, il quale si aggiunge al contributo di cui
trattasi nel procedimento principale.
29 Risulta inoltre dalla ordinanza di rinvio che, a
norma dell’articolo 14 bis del decreto legislativo n. 286/1998, la
metà del gettito prodotto dalla riscossione del contributo di cui trattasi nel
procedimento principale è destinata a finanziare le spese connesse al rimpatrio
verso i paesi di origine o di provenienza dei cittadini dei paesi terzi rintracciati
in posizione irregolare sul territorio nazionale, circostanza confermata dal
governo italiano in udienza.
30 Non può pertanto essere accolto l’argomento del
governo italiano secondo cui il contributo di cui trattasi non può essere
sproporzionato in quanto il gettito ricavato da tale contributo è connesso
all’attività istruttoria necessaria alla verifica del possesso dei requisiti
previsti per l’acquisizione del titolo di soggiorno in base alla direttiva
2003/109….”.
Conseguentemente la
Corte si è così pronunciata:
“La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre
2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti
di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, osta ad una normativa nazionale,
come quella controversa nel procedimento principale, che impone ai cittadini di
paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno
nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra
EUR 80 e EUR 200, in quanto siffatto contributo è sproporzionato
rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un
ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti da quest’ultima”.
6. A seguito della rituale presentazione della domanda di
fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.,
a cura della parte ricorrente, la causa è stata chiamata per la discussione
all’udienza pubblica del 1° marzo 2016 e quindi trattenuta in decisione.
7. Ai fini della causa occorre definire esattamente, in via
interpretativa, l’esatta portata della decisione della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, alla luce anche delle deduzioni formulate dalle parti con
le memorie depositate in vista dell’udienza.
8. La difesa dell’Amministrazione, in particolare, sostiene che
detta portata debba intendersi circoscritta ai soli titoli di soggiorno coperti
dalla Direttiva 2003/109/CE, ossia ai permessi di soggiorno per soggiornanti di
lungo periodo, che sono gli unici sui quali le istituzioni comunitarie sono
munite di specifica competenza.
Questa ricostruzione si fonda:
- sulla necessità di adottare un’interpretazione della sentenza
che sia conforme alla normativa comunitaria;
- sul tenore testuale delle previsioni degli artt. 1 e 3 par. 2
della direttiva in questione, che ne circoscrivono nel predetto senso lo scopo
e l’ambito di applicazione;
- sulla ratio della direttiva, ricavabile dal quarto
considerando, valorizzato nella precedente sentenza del 26.4.2012 in causa
C-508/10, che fa riferimento all’integrazione dei cittadini di paesi terzi
stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri: condizione, questa, che
costituisce a sua volta il presupposto per l’ottenimento del permesso di
soggiorno CE di lungo periodo;
- sull’impossibilità di una diversa interpretazione, che
violerebbe il principio di attribuzione di cui all’art. 5, par. 2 TFUE.
9. Il Collegio non condivide questa prospettazione.
Come ha condivisibilmente affermato la difesa di parte ricorrente,
il percorso argomentativo seguito dalla Corte europea si fonda sul principio
comunitario del cd. “effetto utile”, che nella specie si concreta nell’esigenza
di non creare ostacoli al conseguimento dello status di soggiornante di
lungo periodo conferito dalla direttiva. Se questo è vero, è evidente che detto
effetto utile sarebbe compromesso anche dalla fissazione di un contributo
eccessivo nei confronti di coloro che richiedono il rilascio di permessi di
soggiorno più brevi, dato che il conseguimento di questi ultimi costituisce il
presupposto logico e giuridico per il conseguimento dello status di
soggiornante di lungo periodo (che richiede almeno cinque anni di soggiorno
legale e ininterrotto).
D’altra parte, nel dispositivo della sentenza della Corte non
si ritrova alcuna espressa letterale limitazione del criterio enunciato alla
fattispecie del permesso di soggiorno di lungo periodo: e ciò in perfetta
corrispondenza col tenore altrettanto generale del quesito formulato
nell’ordinanza di rimessione alla luce del petitum e della causa
petendi della presente controversia.
Alla stregua di queste premesse, il Collegio non può che
prendere atto della pronuncia della Corte europea e procedere - secondo i
consolidati principi - alla disapplicazione della normativa nazionale che
impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di
importo variabile tra EUR 80 e EUR 200, e quindi, in particolare,
dell’art. 5, comma 2 - ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286,
nonché del successivo art. 14 - bis, comma 2, nelle sole parti in cui esso
richiama tale ultima disposizione, per contrasto con la normativa di fonte
comunitaria.
Ciò vale anche nel caso, come quello di specie, in cui la
questione della compatibilità del diritto interno con quello comunitario sia
stata sollevata d’ufficio: si potrebbe porre il dubbio, in questo caso, della
violazione dei principi processuali fondamentali (tra cui il principio della
domanda di parte, il principio della specificità dei motivi di ricorso, il
divieto di modifica dei motivi in corso di causa: cfr. al riguardo C.d.S.,
ord.za 5 marzo 2012, n. 1244).
Ma in realtà il rinvio pregiudiziale non è condizionato alla
deduzione di uno specifico motivo (cfr. Cassazione civile, sez. I, 21 settembre
2004, n. 18915). Al riguardo è opportuno ricordare che la Corte di Giustizia UE, con
la sentenza della sez. IV, 18 luglio 2013, C-136/12, ha ribadito:
- che le norme processuali nazionali non possono ridurre la
competenza e gli obblighi incombenti su di un giudice nazionale in quanto
giudice di rinvio ai sensi dell’art. 267 TFUE;
- che il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito
di propria competenza, le norme del diritto dell’Unione, ha l’obbligo di
garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di
propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione della legislazione
nazionale, in particolare di procedura, senza doverne attendere la previa soppressione
in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.
Ciò comporta il rilievo della fondatezza del ricorso nella
parte in cui esso lamenta la radicale illegittimità dell’imposizione del
contributo de quo, che non trova fondamento nella normativa comunitaria
come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia UE.
Rimangono assorbiti, in quanto aventi un valore sostanzialmente
subordinato, i rimanenti profili di censura, tra cui in particolare quelli
relativi:
- alla costituzionalità della disciplina legislativa del
contributo;
- alla misura e alle modalità della graduazione del contributo;
- alla destinazione del relativo gettito.
10. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e per
l’effetto l’impugnato D.M. 6 ottobre 2011 deve essere annullato limitatamente
ai seguenti articoli (in quanto esplicitano e/o presuppongono direttamente la
rilevata radicale illegittimità dell’istituzione del contributo):
- art. 1, comma 1;
- art. 2, commi 1 e 2, nella sola parte in cui si riferiscono
al contributo di cui al precedente art.1;
- art. 3.
11. La novità e la complessità della questione giustificano la
compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.
Dispone la compensazione delle spese e delle competenze di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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