mercoledì 15 giugno 2016





Inadempimento di uno Stato – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 4 – Parità di trattamento in materia di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale – Diritto di soggiorno – Direttiva 2004/38/CE – Normativa nazionale che nega la concessione di taluni assegni familiari o del credito d’imposta per figlio a carico ai cittadini degli altri Stati membri che non dispongono di un diritto di soggiorno legale


OMISSIS
54      Al fine di esaminare la fondatezza del presente ricorso per inadempimento occorre stabilire, in via preliminare, se le prestazioni sociali di cui trattasi debbano essere qualificate come «prestazioni di assistenza sociale» o come «prestazioni di sicurezza sociale».
55      A tale proposito occorre ricordare che tale ricorso per inadempimento riguarda gli assegni familiari (child benefit) e il credito d’imposta per figlio a carico (child tax credit), ossia due prestazioni in denaro che hanno l’obiettivo di contribuire a compensare i carichi familiari e che non sono finanziate dai contribuiti dei beneficiari, ma dalla contribuzione fiscale obbligatoria.
56      Nessuna di queste prestazioni è stata inserita dal Regno Unito nell’allegato X del regolamento n. 883/2004 ed è pacifico tra le parti che non si tratta di prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell’articolo 70 di detto regolamento.
OMISSIS
–       Sulla censura principale
62      Con la censura principale dedotta a sostegno del presente ricorso la Commissione addebita al Regno Unito di subordinare la concessione delle prestazioni sociali di cui trattasi alla condizione che il richiedente risponda, oltre che al criterio collegato al fatto che egli «risieda abitualmente» nel territorio dello Stato membro ospitante, previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 1, lettera j), di tale medesimo regolamento, al criterio del diritto di soggiorno. L’esame di quest’ultimo criterio crea quindi, secondo la Commissione, una condizione aggiuntiva che non è prevista.
63      A tale proposito occorre rilevare che l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, sul quale la Commissione si fonda, enuncia una «norma di conflitto» diretta a determinare la normativa nazionale applicabile alla percezione delle prestazioni di sicurezza sociale elencate all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, tra le quali figurano le prestazioni familiari, alle quali possono avere diritto persone diverse da quelle contemplate dalle lettere da a) a d) dell’articolo 11, paragrafo 3, di detto regolamento, ossia, in particolare, le persone economicamente inattive.
64      L’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 persegue non soltanto lo scopo di evitare l’applicazione simultanea di diverse normative nazionali a una determinata situazione e le complicazioni che possono derivarne, ma anche di impedire che le persone che ricadono nell’ambito di applicazione di tale regolamento restino senza tutela in materia di sicurezza sociale per mancanza di una normativa che sia loro applicabile (v., in particolare, sentenza del 19 settembre 2013, Brey, C‑140/12, EU:C:2013:565, punto 40 e giurisprudenza citata).
65      Per contro, detta disposizione in quanto tale non ha lo scopo di stabilire le condizioni sostanziali per l’esistenza del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale. Spetta in linea di principio alla normativa di ciascuno Stato membro determinare tali condizioni (v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2013, Brey, C‑140/12, EU:C:2013:565, punto 41 e giurisprudenza citata, e dell’11 novembre 2014, Dano, C‑333/13, EU:C:2014:2358, punto 89).
66      Non è quindi possibile dedurre dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, letto in combinato disposto con l’articolo 1, lettera j), del medesimo regolamento, che il diritto dell’Unione osti a una disposizione nazionale che subordina il diritto a prestazioni sociali, come le prestazioni sociali di cui trattasi, al fatto, per il richiedente, di disporre di un diritto di soggiorno legale nello Stato membro interessato.
67      Infatti, il regolamento n. 883/2004 non organizza un regime comune di sicurezza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti, e ha come unico obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi al fine di garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone. Esso lascia sussistere pertanto regimi distinti che danno luogo a crediti distinti nei confronti di enti distinti, rispetto ai quali il destinatario della prestazione è direttamente titolare di diritti a norma o del solo diritto nazionale, oppure del diritto nazionale integrato, se del caso, dal diritto dell’Unione (sentenza del 19 settembre 2013, Brey, C‑140/12, EU:C:2013:565, punto 43).
68      Orbene, dalla giurisprudenza della Corte emerge che nulla, in linea di principio, osta a che la concessione di prestazioni sociali a cittadini dell’Unione economicamente inattivi sia subordinata al requisito che essi soddisfino le condizioni per disporre di un diritto di soggiorno legale nello Stato membro ospitante (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 19 settembre 2013, Brey, C‑140/12, EU:C:2013:565, punto 44, e dell’11 novembre 2014, Dano, C‑333/13, EU:C:2014:2358, punto 83).
69      La norma di conflitto prevista all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 non è pertanto snaturata, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, dal criterio del diritto di soggiorno, poiché quest’ultimo costituisce parte integrante delle condizioni per la concessione delle prestazioni sociali di cui trattasi.
70      Stanti tali premesse, occorre rilevare che l’argomento avanzato dalla Commissione, secondo il quale una persona che non soddisfa le condizioni richieste per poter beneficiare delle prestazioni sociali di cui trattasi si trova in una situazione nella quale né il diritto del Regno Unito, né nessun altro diritto le sarebbe applicabile, non può prosperare.
71      Infatti tale situazione non è diversa da quella in cui si trova un richiedente che non soddisfi una delle condizioni necessarie per poter beneficiare di una prestazione familiare per una qualsiasi altra ragione e che, per questo, non avrebbe effettivamente diritto a tale prestazione in nessuno Stato membro. Orbene, tale circostanza non sarebbe dovuta al fatto che nessun diritto gli sarebbe applicabile, ma al fatto che tale richiedente non soddisferebbe le condizioni sostanziali previste dallo Stato membro la cui legislazione gli è applicabile in forza delle norme di conflitto.
72      A tale proposito è altresì necessario ricordare che il Regno Unito, sin dalla sua risposta al parere motivato, ha ripetutamente contestato il fatto di avere inteso subordinare la verifica del carattere abituale della residenza del richiedente nel suo territorio alla condizione, segnatamente, che egli disponga di un diritto di soggiorno regolare. Infatti, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, da nessun elemento del fascicolo presentato alla Corte emerge che il Regno Unito avrebbe inteso collegare il criterio del diritto di soggiorno al controllo della residenza abituale, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n.883/2004. Come sostenuto da tale Stato membro in udienza, la legalità del soggiorno del richiedente nel suo territorio costituisce una condizione sostanziale che le persone economicamente inattive devono soddisfare per poter beneficiare delle prestazioni sociali di cui trattasi.
73      Alla luce delle considerazioni che precedono, non avendo la Commissione dimostrato che il criterio del diritto di soggiorno introdotto dalla normativa del Regno Unito pregiudica, in quanto tale, la disposizione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, letto in combinato disposto con l’articolo 1, lettera j), di tale medesimo regolamento, occorre respingere la censura sollevata da tale istituzione in via principale.

OMISSIS

Dal sito http://curia.europa.eu

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