Inadempimento di uno Stato –
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE)
n. 883/2004 – Articolo 4 – Parità di trattamento in materia di
accesso alle prestazioni di sicurezza sociale – Diritto di
soggiorno – Direttiva 2004/38/CE – Normativa nazionale che nega la
concessione di taluni assegni familiari o del credito d’imposta per figlio a
carico ai cittadini degli altri Stati membri che non dispongono di un diritto
di soggiorno legale
OMISSIS
54 Al
fine di esaminare la fondatezza del presente ricorso per inadempimento occorre
stabilire, in via preliminare, se le prestazioni sociali di cui trattasi
debbano essere qualificate come «prestazioni di assistenza sociale» o come
«prestazioni di sicurezza sociale».
55 A
tale proposito occorre ricordare che tale ricorso per inadempimento riguarda
gli assegni familiari (child benefit) e il credito d’imposta per figlio
a carico (child tax credit), ossia due prestazioni in denaro che hanno
l’obiettivo di contribuire a compensare i carichi familiari e che non sono
finanziate dai contribuiti dei beneficiari, ma dalla contribuzione fiscale
obbligatoria.
56 Nessuna
di queste prestazioni è stata inserita dal Regno Unito nell’allegato X del
regolamento n. 883/2004 ed è pacifico tra le parti che non si tratta di
prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell’articolo
70 di detto regolamento.
OMISSIS
– Sulla censura
principale
62 Con
la censura principale dedotta a sostegno del presente ricorso la Commissione addebita
al Regno Unito di subordinare la concessione delle prestazioni sociali di cui
trattasi alla condizione che il richiedente risponda, oltre che al criterio
collegato al fatto che egli «risieda abitualmente» nel territorio dello Stato
membro ospitante, previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del
regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 1, lettera
j), di tale medesimo regolamento, al criterio del diritto di soggiorno. L’esame
di quest’ultimo criterio crea quindi, secondo la Commissione, una
condizione aggiuntiva che non è prevista.
63 A
tale proposito occorre rilevare che l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del
regolamento n. 883/2004, sul quale la Commissione si fonda,
enuncia una «norma di conflitto» diretta a determinare la normativa nazionale
applicabile alla percezione delle prestazioni di sicurezza sociale elencate
all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, tra le quali figurano le
prestazioni familiari, alle quali possono avere diritto persone diverse da
quelle contemplate dalle lettere da a) a d) dell’articolo 11, paragrafo 3, di
detto regolamento, ossia, in particolare, le persone economicamente inattive.
64 L’articolo
11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 persegue non
soltanto lo scopo di evitare l’applicazione simultanea di diverse normative
nazionali a una determinata situazione e le complicazioni che possono
derivarne, ma anche di impedire che le persone che ricadono nell’ambito di
applicazione di tale regolamento restino senza tutela in materia di sicurezza
sociale per mancanza di una normativa che sia loro applicabile (v., in
particolare, sentenza del 19 settembre 2013, Brey, C‑140/12, EU:C:2013:565,
punto 40 e giurisprudenza citata).
65 Per
contro, detta disposizione in quanto tale non ha lo scopo di stabilire le
condizioni sostanziali per l’esistenza del diritto alle prestazioni di
sicurezza sociale. Spetta in linea di principio alla normativa di ciascuno
Stato membro determinare tali condizioni (v., in tal senso, sentenze del 19
settembre 2013, Brey, C‑140/12, EU:C:2013:565, punto 41 e giurisprudenza citata,
e dell’11 novembre 2014, Dano, C‑333/13, EU:C:2014:2358, punto 89).
66 Non è quindi possibile dedurre dall’articolo 11, paragrafo 3,
lettera e), del regolamento n. 883/2004, letto in combinato disposto con
l’articolo 1, lettera j), del medesimo regolamento, che il diritto dell’Unione
osti a una disposizione nazionale che subordina il diritto a prestazioni
sociali, come le prestazioni sociali di cui trattasi, al fatto, per il
richiedente, di disporre di un diritto di soggiorno legale nello Stato membro
interessato.
67 Infatti, il regolamento n. 883/2004 non organizza un
regime comune di sicurezza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali
distinti, e ha come unico obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra
questi ultimi al fine di garantire l’esercizio effettivo della libera
circolazione delle persone. Esso lascia sussistere pertanto regimi distinti che
danno luogo a crediti distinti nei confronti di enti distinti, rispetto ai
quali il destinatario della prestazione è direttamente titolare di diritti a
norma o del solo diritto nazionale, oppure del diritto nazionale integrato, se
del caso, dal diritto dell’Unione (sentenza del 19 settembre 2013, Brey, C‑140/12,
EU:C:2013:565, punto 43).
68 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte emerge che nulla, in
linea di principio, osta a che la concessione di prestazioni sociali a
cittadini dell’Unione economicamente inattivi sia subordinata al requisito che
essi soddisfino le condizioni per disporre di un diritto di soggiorno legale nello
Stato membro ospitante (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 19
settembre 2013, Brey, C‑140/12, EU:C:2013:565, punto 44, e dell’11 novembre
2014, Dano, C‑333/13, EU:C:2014:2358, punto 83).
69 La
norma di conflitto prevista all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del
regolamento n. 883/2004 non è pertanto snaturata, contrariamente a quanto
sostenuto dalla Commissione, dal criterio del diritto di soggiorno, poiché
quest’ultimo costituisce parte integrante delle condizioni per la concessione
delle prestazioni sociali di cui trattasi.
70 Stanti
tali premesse, occorre rilevare che l’argomento avanzato dalla Commissione,
secondo il quale una persona che non soddisfa le condizioni richieste per poter
beneficiare delle prestazioni sociali di cui trattasi si trova in una
situazione nella quale né il diritto del Regno Unito, né nessun altro diritto
le sarebbe applicabile, non può prosperare.
71 Infatti
tale situazione non è diversa da quella in cui si trova un richiedente che non
soddisfi una delle condizioni necessarie per poter beneficiare di una
prestazione familiare per una qualsiasi altra ragione e che, per questo, non
avrebbe effettivamente diritto a tale prestazione in nessuno Stato membro.
Orbene, tale circostanza non sarebbe dovuta al fatto che nessun diritto gli
sarebbe applicabile, ma al fatto che tale richiedente non soddisferebbe le
condizioni sostanziali previste dallo Stato membro la cui legislazione gli è
applicabile in forza delle norme di conflitto.
72 A
tale proposito è altresì necessario ricordare che il Regno Unito, sin dalla sua
risposta al parere motivato, ha ripetutamente contestato il fatto di avere
inteso subordinare la verifica del carattere abituale della residenza del
richiedente nel suo territorio alla condizione, segnatamente, che egli disponga
di un diritto di soggiorno regolare. Infatti, come rilevato in sostanza
dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, da nessun
elemento del fascicolo presentato alla Corte emerge che il Regno Unito avrebbe
inteso collegare il criterio del diritto di soggiorno al controllo della
residenza abituale, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del
regolamento n.883/2004. Come sostenuto da tale Stato membro in udienza, la
legalità del soggiorno del richiedente nel suo territorio costituisce una
condizione sostanziale che le persone economicamente inattive devono soddisfare
per poter beneficiare delle prestazioni sociali di cui trattasi.
73 Alla luce delle considerazioni che precedono, non avendo la Commissione dimostrato
che il criterio del diritto di soggiorno introdotto dalla normativa del Regno
Unito pregiudica, in quanto tale, la disposizione di cui all’articolo 11,
paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, letto in combinato
disposto con l’articolo 1, lettera j), di tale medesimo regolamento, occorre
respingere la censura sollevata da tale istituzione in via principale.
OMISSIS
Dal sito http://curia.europa.eu
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