sabato 4 giugno 2016



Decreto Ministro dello Sviluppo economico 13 maggio 2016, n. 94 (G.U. 4 giugno 2016, n. 129), Regolamento recante attuazione  dell'articolo  1,  comma  154,  della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta).
 
 Vigente al: 5-6-2016  
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.  246,  convertito
dalla legge 4 giugno  1938,  n.  880,  recante  la  disciplina  degli
abbonamenti alle radioaudizioni; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  31
dicembre 1947, n. 1542, recante norme in  materia  di  pagamento  del
canone di abbonamento alle radioaudizioni; 
  Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,
concernente, tra l'altro, i  versamenti  unitari  delle  imposte  con
eventuale compensazione dei crediti; 
  Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  recante  la
disciplina delle sanzioni tributarie non penali; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
con cui e' istituita  presso  il  Ministero  dell'interno  l'Anagrafe
nazionale della popolazione residente; 
  Visto l'articolo 1, comma 132, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, che  ha  previsto  l'abolizione  del  pagamento  del  canone  di
abbonamento alla Rai per l'apparecchio televisivo ubicato  nel  luogo
di residenza per i soggetti di eta' pari o superiore a  75  anni  che
siano in possesso di determinati requisiti anagrafici e reddituali; 
  Visto l'articolo 38, comma 8, del citato  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, che prevede a  favore  dei  pensionati  in  possesso  di
determinati requisiti  reddituali  la  possibilita'  di  chiedere  il
pagamento del canone di abbonamento RAI in un massimo di undici  rate
da prelevare a cura dell'ente pensionistico; 
  Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 8  luglio  2010,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto  2010,  n.  129,
con cui e' istituito presso  l'Acquirente  unico  S.p.a.  un  Sistema
informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi
ai mercati dell'energia elettrica e del gas; 
  Vista la legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2016)», che, all'articolo 1, commi da 152 a 161,  prevede,
tra l'altro, disposizioni concernenti  il  pagamento  del  canone  di
abbonamento alla televisione di cui al citato regio decreto-legge  21
febbraio 1938, n. 246, da parte dei titolari di utenza  di  fornitura
di energia elettrica mediante addebito  sulle  fatture  emesse  dalle
imprese elettriche; 
  Visto l'articolo 1, comma 154, della citata legge n. 208 del  2015,
con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico,  sono  definiti  termini  e  modalita'  per  il  riversamento
all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma
di interessi moratori, dei canoni incassati dalle imprese elettriche,
che  a  tal  fine  non  sono  considerate   sostituti   di   imposta,
eventualmente tramite un  soggetto  unico  individuato  dal  medesimo
decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai  fini
del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156,
nonche' le misure tecniche che si  rendano  eventualmente  necessarie
per l'attuazione della presente norma; 
  Visto l'articolo 1, comma 156, della citata legge n. 208 del  2015,
con il quale e' disposto che «Per l'attuazione di quanto previsto dai
commi 153, 154 e 155 e limitatamente alle finalita' di cui  ai  commi
da 152  a  160,  l'Anagrafe  tributaria,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico S.p.a.,  il
Ministero dell'interno, i comuni, nonche' gli altri soggetti pubblici
o privati che  ne  hanno  la  disponibilita'  sono  autorizzati  allo
scambio  e  all'utilizzo  di  tutte  le  informazioni  utili,  e   in
particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle  utenze
per  la  fornitura  di  energia  elettrica,  ai  soggetti  tenuti  al
pagamento del canone di abbonamento  alla  televisione,  ai  soggetti
beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma  8,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' ai  soggetti  esenti  dal
pagamento del canone»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante il regolamento anagrafico della popolazione residente; 
  Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
idrico, che si  e'  espressa  con  la  deliberazione  22  marzo  2016
121/2016/I/EEL; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2016; 
  Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
del 2 maggio 2016; 
  Visto il nulla osta della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
all'ulteriore corso del  provvedimento  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 3 maggio 2016; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto: 
    a)  per  «canone»  si  intende  il  canone  di  abbonamento  alla
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; 
    b) per «imprese elettriche» si intendono le  imprese  controparti
dei contratti di vendita di energia elettrica, nel mercato  libero  o
nell'ambito del servizio di maggior  tutela,  con  i  clienti  finali
domestici, tenute alla riscossione del canone mediante addebito sulla
fattura e successivo riversamento in base all'articolo 1, comma  154,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    c) per «tipologia clienti residenti» si intendono: 
      i. i clienti domestici titolari di punti  di  prelievo  cui  si
applica la tariffa D2 di cui al comma 30.1 del Testo integrato  delle
disposizioni  per  l'erogazione  dei  servizi   di   trasmissione   e
distribuzione dell'energia elettrica, Allegato A  alla  deliberazione
654/2015/R/EEL dell'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il
sistema idrico (TIT) o per i  quali  si  applica  la  sperimentazione
tariffaria di cui alla  deliberazione  205/2014/R/EEL  dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico; 
      ii. i clienti domestici titolari di punti di  prelievo  cui  si
applica la tariffa D3 di cui al comma 30.2  del  TIT,  a  seguito  di
nuovi contratti conclusi a partire dal 1° gennaio  2016  che  abbiano
dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza  nel  luogo  di
fornitura ai sensi dell'articolo 1,  comma  159,  lettera  c),  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    d) per «tipologia altri clienti domestici» si intendono i clienti
domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa  D3
di cui al comma 30.2 del TIT attivi al 1° gennaio 2016; 
    e)  per  «Autorita'»  si  intende   l'Autorita'   per   l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico; 
    f) per «Sistema informativo  integrato»  si  intende  il  sistema
informativo integrato basato su una banca dati dei punti di  prelievo
di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi  dei
clienti finali di cui all'art.1-bis della legge n.  129/2010,  ovvero
l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture  tecnologiche  e
regole tecniche, per la condivisione, l'integrazione e lo scambio dei
flussi di dati funzionali ai processi necessari per il  funzionamento
dei mercati dell'energia elettrica e il gas. 
                               Art. 2 
 
                      Allineamento banche dati 
 
  1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo  1,  comma  156,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento  ai  contratti  della
tipologia altri clienti domestici attivi al 1° gennaio 2016: 
    a) Acquirente Unico S.p.a. trasmette all'Agenzia  delle  entrate,
secondo modalita' e  contenuti  definiti  d'intesa  fra  i  succitati
organi, sentito il Garante per la protezione dei dati  personali,  le
informazioni relative ai contratti rese disponibili  ai  sensi  della
deliberazione dell'Autorita' n. 628/2015/R/EEL del 17 dicembre 2015; 
    b)  l'Agenzia  delle  entrate,  sulla  base  delle   informazioni
disponibili  nel  sistema   informativo   dell'Anagrafe   tributaria,
individua i contratti della tipologia altri clienti domestici  per  i
quali   il   luogo   di   fornitura   corrisponde   alla    residenza
dell'intestatario e ne  comunica  gli  estremi  all'Acquirente  Unico
S.p.a.,  secondo  modalita'  e  contenuti  definiti  d'intesa  fra  i
succitati organi, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
    c) entro il 31 ottobre di  ogni  anno,  l'Agenzia  delle  entrate
trasmette ad Acquirente Unico S.p.a.  le  informazioni  di  cui  alla
lettera b)  aggiornate  sulla  base  delle  variazioni  di  residenza
intervenute nel periodo, con le  modalita'  e  i  contenuti  definiti
d'intesa fra i succitati organi, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, ai sensi della stessa lettera b); 
    d)  Acquirente  Unico  S.p.a.  rende  disponibili  alle   imprese
elettriche, tramite il Sistema informativo integrato, le informazioni
di cui alla lettera c), entro il 7 novembre di ogni anno. 
  2. L'Agenzia delle entrate trasmette ad  Acquirente  Unico  S.p.a.,
secondo  tempi,  modalita'  e  contenuti  definiti  d'intesa  fra   i
succitati organi, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, entro  15  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto: 
    a) le informazioni sui soggetti che risultano aver presentato  la
dichiarazione di non  detenzione  di  apparecchi  televisivi  di  cui
all'articolo 1, comma 153, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
nonche' la dichiarazione della sussistenza di altra utenza  elettrica
per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia' tenuto al
pagamento; 
    b) le informazioni relative ai soggetti appartenenti alla  stessa
famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  individuati
dall'Agenzia delle entrate - Direzione  provinciale  I  di  Torino  -
Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT, nei  cui  confronti
non  si  deve  procedere  all'addebito  sulle  fatture  per   energia
elettrica, in quanto il  pagamento  e'  stato  effettuato  con  altre
modalita', ovvero, in quanto almeno uno dei componenti della famiglia
anagrafica risulta esente dal pagamento  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  o  per  effetto  di
Convenzioni internazionali; 
    c) le variazioni intervenute nei dati di cui alle  lettere  a)  e
b). 
                               Art. 3 
 
                         Addebito del canone 
 
  1. Acquirente Unico S.p.a., con modalita' approvate dall'Autorita',
rende disponibili mensilmente alle  imprese  elettriche,  tramite  il
Sistema   informativo   integrato,   le    informazioni    necessarie
all'addebito del canone nelle fatture. Per la coincidenza  del  luogo
di fornitura di energia rispetto alla residenza, le informazioni sono
desumibili  direttamente  dai  contratti  della   tipologia   clienti
residenti, e dai contratti della tipologia altri clienti domestici ai
sensi dell'articolo 2, comma 1. Ai fini degli importi da  addebitare,
le informazioni tengono conto  delle  regole  generali  previste  dal
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive modifiche e
integrazioni, come specificate  dall'Agenzia  delle  entrate  per  le
diverse casistiche con apposita circolare esplicativa. Per i soggetti
nei  cui  confronti  non  si  deve  procedere  all'addebito  per   la
presentazione  della  dichiarazione  di   non   detenzione   di   cui
all'articolo 1, comma 153, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
nonche'  della  dichiarazione  della  sussistenza  di  altra   utenza
elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia'
tenuto al pagamento, o in quanto il pagamento e' stato effettuato con
altre modalita', o per effetto delle esenzioni previste dall'articolo
1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e  da  Convenzioni
internazionali,  le   informazioni   sono   desumibili   dai   flussi
informativi di cui all'articolo 2, comma 2. 
  2. In sede di prima applicazione le informazioni di cui al comma  1
sono rese disponibili alle imprese  elettriche  entro  il  31  maggio
2016. 
  3.  Il  pagamento  del  canone  avviene  in  dieci  rate   mensili,
addebitate  sulle  fatture  emesse  dall'impresa   elettrica   aventi
scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.  Le  rate
si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da  gennaio
ad ottobre. L'impresa elettrica inserisce nelle fatture solo le  rate
del  canone  scadute  nei  periodi  in  cui  vi  e'  certezza   della
titolarita' del contratto di fornitura di energia elettrica. 
  4. Nei casi in cui non siano  dovute  somme  a  titolo  di  consumi
elettrici, l'impresa  elettrica  invia  ai  clienti  le  fatture  con
addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi. In
ogni caso, l'impresa  elettrica  invia  ai  clienti  le  fatture  con
addebito delle rate del canone dovute per l'anno di  riferimento,  in
tempo utile per l'addebito entro il mese di ottobre. 
  5. In sede  di  prima  applicazione,  nella  prima  fattura  emessa
successivamente al 1° luglio  2016  sono  cumulativamente  addebitate
tutte le rate scadute nell'anno in corso. Obbligata  all'addebito  e'
l'impresa elettrica che risulta  con  certezza  essere  titolare  del
contratto alla data del 1° luglio 2016. 
  6. In caso di  attivazione  di  una  nuova  utenza  successivamente
all'emissione da  parte  dell'impresa  elettrica  delle  fatture  con
scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene  addebitato,  in
un'unica soluzione, nella prima rata  dell'anno  successivo,  secondo
quanto previsto al comma 1, dall'impresa elettrica  che  risulta  con
certezza essere titolare del contratto. 
  7. In  tutti  i  casi  in  cui  nessun  componente  della  famiglia
anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare  di  contratto
delle tipologie addebitabili di cui al comma 1, oppure per gli utenti
per i quali l'erogazione dell'energia elettrica  avviene  nell'ambito
di reti non interconnesse con la rete di  trasmissione  nazionale  di
cui all'allegato  A  alla  delibera  dell'Autorita'  7  luglio  2009,
ARG/elt 89/09 e suoi successivi aggiornamenti, il  pagamento  avviene
ad  opera  del  contribuente  mediante  versamento  unitario  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia
delle  entrate.  Esclusivamente  per  l'anno  2016  il  pagamento  e'
eseguito entro il 31 ottobre 2016. 
  8. Nei casi in cui il contratto sia intestato ad un soggetto  della
famiglia anagrafica diverso dall'intestatario del  canone,  l'Agenzia
delle  entrate  -  Direzione  provinciale  I  di  Torino  -   Ufficio
territoriale di  Torino  I  -  Sportello  SAT  procede  alla  voltura
d'ufficio del canone al titolare del contratto. 
                               Art. 4 
 
                  Riversamento dei canoni incassati 
 
  1. Le somme riscosse dalle imprese elettriche a  titolo  di  canone
sono riversate mediante versamento unitario di  cui  all'articolo  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive
modificazioni, utilizzando  i  codici  istituiti  dall'Agenzia  delle
entrate, entro il giorno 20 del mese successivo a quello  di  incasso
e, comunque, l'intero  canone  riscosso  e'  riversato  entro  il  20
dicembre di ciascun anno. Ai fini del rispetto della scadenza del  20
dicembre di cui al presente comma si intendono per riscosse le  somme
incassate nel mese  di  novembre.  Le  somme  riscosse  nel  mese  di
dicembre sono riversate entro il 20 gennaio dell'anno successivo. 
  2. In caso di pagamento  parziale  della  fattura  elettrica  senza
indicazione da parte dell'utente dell'imputazione delle somme pagate,
l'imputazione avviene prioritariamente alla fornitura  elettrica.  Il
pagamento parziale della fattura e' effettuato secondo  le  modalita'
gia' ordinariamente definite dalle imprese elettriche per i pagamenti
parziali, indicando l'imputazione nella causale di versamento. 
  3. In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura per
la parte relativa ai consumi elettrici, l'impresa elettrica  provvede
ad inviare solleciti  al  cliente  con  le  modalita'  ordinariamente
utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Per quanto attiene
alla quota di canone,  le  sanzioni  e  gli  interessi  eventualmente
dovuti sono comunque applicati dall'Agenzia delle entrate - Direzione
provinciale I  di  Torino  -  Ufficio  territoriale  di  Torino  I  -
Sportello SAT. Qualora entro l'anno solare successivo il cliente  non
abbia provveduto al pagamento del canone, le azioni di  recupero  del
canone non pagato, unitamente alle  relative  sanzioni  e  interessi,
sono effettuate dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale  I
di Torino - Ufficio territoriale di Torino  I  -  Sportello  SAT.  In
nessun caso il mancato pagamento  del  canone  comporta  il  distacco
della fornitura di energia elettrica. 
  4. In caso di riversamento eccedente le somme  riscosse,  l'impresa
elettrica recupera l'eccedenza mediante l'utilizzo  in  compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo  a  quello  in
cui e' stato effettuato il riversamento eccedente. 
                               Art. 5 
 
                   Individuazione e comunicazione 
                dei dati utili ai fini del controllo 
 
  1. Acquirente Unico S.p.a. trasmette mensilmente all'Agenzia  delle
entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitabile ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1 e accreditabile ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 2, nelle fatture dalle  imprese  elettriche  riferiti  al  mese
precedente. 
  2. Le imprese elettriche trasmettono mensilmente all'Agenzia  delle
entrate  i  dati  di  dettaglio  relativi   al   canone   addebitato,
accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. 
  3. Entro il 31 marzo di ogni anno le imprese elettriche trasmettono
all'Agenzia delle entrate le rettifiche dei dati di cui  al  comma  2
per rendere definitivi i dati dell'anno precedente da  utilizzare  ai
fini dell'attivita' di controllo di cui al presente articolo. 
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono  definiti   termini   e   modalita'   di   presentazione   delle
comunicazioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3.  In  sede  di   prima
applicazione, la trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 relativi
al primo mese  di  addebito  e'  effettuata  entro  il  secondo  mese
successivo. 
  5. L'Agenzia delle entrate verifica la corrispondenza  tra  i  dati
contenuti nelle comunicazioni di cui ai  commi  2  e  3  e  le  somme
riversate dalle imprese elettriche. In  caso  di  tardivo,  omesso  o
parziale riversamento delle somme riscosse, l'Agenzia  delle  entrate
trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la  quale  e'
richiesto il pagamento delle somme  non  riversate,  unitamente  alle
sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo  18
dicembre 1997, n. 471 e agli interessi moratori nella misura prevista
dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29. 
  6. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I  di  Torino  -
Ufficio territoriale di Torino I -  Sportello  SAT  utilizza  i  dati
contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare
il  corretto  versamento  del  canone  da  parte   degli   utenti   e
determinare, in  caso  di  omesso,  parziale  o  tardivo  versamento,
l'importo  del  canone,  degli  interessi  dovuti  e  delle  relative
sanzioni. Nei  casi  in  cui  la  tardivita'  non  dipenda  da  cause
imputabili all'utente non si procede all'applicazione di  sanzioni  e
interessi a suo carico. 
  7.  L'Agenzia  delle  entrate  utilizza  i  dati  contenuti   nelle
comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3  per  verificare  il  corretto
addebito del canone da parte delle imprese  elettriche.  In  caso  di
omesso, parziale o  tardivo  addebito  del  canone,  l'Agenzia  delle
entrate trasmette una comunicazione alle imprese  elettriche  con  la
quale e' richiesto il pagamento delle sanzioni  di  cui  all'articolo
13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  47,  degli
interessi moratori nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961,
n. 29. 
  8. Nei casi di omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 2 e 3 o
di omessa comunicazione di cui al comma 3, ovvero nei casi in cui  le
medesime siano state effettuate con dati incompleti, si applicano  le
sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto  legislativo  18
dicembre 1997,  n.  471,  calcolate  sull'ammontare  dei  canoni  che
avrebbero  dovuto  formare  oggetto  della   trasmissione   o   della
comunicazione, al  netto  dei  riversamenti  effettuati  relativi  al
periodo di riferimento. 
  9. I dati di cui al presente articolo sono utilizzati  dall'Agenzia
delle  entrate  -  Direzione  provinciale  I  di  Torino  -   Ufficio
territoriale  di  Torino  I  -  Sportello  SAT  anche   per   fornire
informazioni e assistenza ai cittadini. 
                               Art. 6 
 
                  Dichiarazioni, reclami e rimborsi 
 
  1.  Ai  fini  della  dichiarazione  di  non   detenzione   di   cui
all'articolo 1, comma 153, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
nonche'  della  dichiarazione  della  sussistenza  di  altra   utenza
elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia'
tenuto al pagamento, gli utenti utilizzano esclusivamente il  modello
approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
n. 45059 del 24 marzo 2016, ed eventuali successive modificazioni. Il
modello e'  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  delle
entrate. Ai  contenuti  ed  alle  modalita'  di  presentazione  della
dichiarazione di non detenzione e' data ampia  pubblicita'  nei  siti
web dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche. 
  2. La richiesta di  rimborso  del  canone,  addebitato  al  cliente
dall'impresa elettrica ma non dovuto, e' effettuata con le  modalita'
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
da emanarsi entro 60  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto.  Alle  stesse  e'  data  ampia  pubblicita'  nei  siti   web
dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche. 
  3. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I  di  Torino  -
Ufficio territoriale di  Torino  I  -  Sportello  SAT,  verificati  i
presupposti della richiesta, trasmette ad Acquirente Unico S.p.a.  le
informazioni  necessarie,   tra   le   quali   l'importo,   ai   fini
dell'accredito, da parte dell'impresa elettrica  che  risulta  essere
con certezza titolare del contratto. Le informazioni  sono  trasmesse
con modalita', tempi e contenuti definiti d'intesa  entro  60  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  4.  Acquirente  Unico  S.p.a.  entro  5  giorni  lavorativi   dalla
ricezione  dei  dati  rende  disponibili  alle  imprese   elettriche,
attraverso il Sistema informativo integrato, le informazioni  di  cui
al comma 2, con modalita' approvate dall'Autorita'. 
  5. Le imprese elettriche, sulla base dei dati di cui  al  comma  3,
procedono al rimborso mediante  accredito  della  somma  sulla  prima
fattura utile, ovvero provvedono con altre modalita', sempre  che  le
stesse assicurino all'utente l'effettiva corresponsione  della  somma
entro 45 giorni dalla ricezione,  da  parte  delle  medesime  imprese
elettriche, dei dati di cui al comma 3. 
  6. Nel caso in cui il rimborso di cui al comma 4 non  vada  a  buon
fine, l'impresa  elettrica  comunica  all'Agenzia  delle  entrate  le
informazioni, trasmesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, necessarie
ai fini del pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate - Direzione
provinciale I  di  Torino  -  Ufficio  territoriale  di  Torino  I  -
Sportello SAT. 
  7. Le  somme  rimborsate  ai  clienti  in  base  al  comma  4  sono
recuperate dalle imprese elettriche mediante la compensazione di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  senza
applicazione dei limiti previsti  dall'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in cui e' stato
effettuato il rimborso. 
                               Art. 7 
 
                         Altre disposizioni 
 
  1. Per  l'attuazione  di  quanto  previsto  nel  presente  decreto,
l'Agenzia  delle  entrate  riconosce  alle  imprese   elettriche   un
contributo forfettariamente determinato in complessivi 14 milioni  di
euro per l'anno 2016 e in 14 milioni di euro per l'anno 2017 a valere
sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia medesima.  L'importo
e' attribuito alle  imprese  elettriche  dall'Agenzia  delle  entrate
sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti  dall'Autorita'  che
definisce i contenuti e le modalita' attraverso le quali  le  imprese
elettriche  devono  rendere  disponibili  all'Autorita'   stessa   le
analitiche informazioni relative  agli  investimenti  affrontati  per
l'implementazione della disciplina recata dal presente decreto. 
  2. Fino al completo avvio dell'Anagrafe nazionale della popolazione
residente di cui all'articolo 62  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n.  82,  i  comuni  sono  tenuti  a  continuare  a  trasmettere
all'Agenzia delle entrate -  Direzione  provinciale  I  di  Torino  -
Ufficio territoriale di Torino I - Sportello  SAT,  su  richiesta,  i
dati relativi alle famiglie anagrafiche di  cui  all'articolo  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.  223,  per
le finalita' di cui ai commi da 152 a 160 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208. 
                               Art. 8 
 
           Privacy e adempimenti delle imprese elettriche 
 
  1. L'Agenzia delle entrate, l'Acquirente Unico S.p.a. e le  imprese
di energia elettrica, trattano i dati personali per le  attivita'  di
cui al presente decreto in qualita' di  titolari  del  trattamento  -
ciascuno per la parte di propria  competenza  -  nel  rispetto  della
vigente  normativa,  con  particolare   riguardo   ai   principi   di
pertinenza, non eccedenza ed alle misure di  sicurezza  previste  dal
Codice per la  protezione  dei  dati  personali  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. 
  2. I dati personali trattati in  attuazione  del  presente  decreto
sono utilizzati, da parte dell'Acquirente Unico e  delle  imprese  di
energia  elettrica,  esclusivamente   per   le   finalita'   di   cui
all'articolo 1, commi 154 e 156 della legge n. 208  del  2015  ed  in
particolare di addebito delle  rate  relative  al  canone  Rai  nella
fattura elettrica o del rimborso del canone  non  dovuto  nonche'  ai
fini riversamento delle somme relative al canone Rai all'erario. 
  3. Resta fermo l'obbligo di informativa agli utenti da parte  delle
imprese elettriche, nel rispetto di quanto previsto dal Codice per la
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni, con  specifico  riferimento
alla circostanza  che  i  dati  acquisiti  in  sede  di  stipula  del
contratto sono utilizzati anche ai fini dell'addebito del canone.  In
ogni caso, l'informativa e' pubblicata  sui  siti  istituzionali  dei
soggetti di cui al comma 1, nei quali sono evidenziate in particolare
le modalita' attraverso le quali e' possibile esercitare  il  diritto
di rettifica. 
                               Art. 9 
 
                  Entrata in vigore e pubblicazione 
 
  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 13 maggio 2016 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                     Calenda          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2016 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1621 
                                                           Allegato 1 
 
  Reti  elettriche  non  interconnesse  delle  seguenti   isole   del
territorio nazionale: 
 
    Isola di Ustica 
    Isole Tremiti 
    Isola di Levanzo 
    Isola di Favignana 
    Isola di Lipari 
    Isola di Lampedusa 
    Isola di Linosa 
    Isola di Marettimo 
    Isola di Ponza 
    Isola del Giglio 
    Isola di Capri 
    Isola di Pantelleria 
    Isola di Stromboli 
    Isola di Panarea 
    Isola di Vulcano 
    Isola di Salina 
    Isola di Alicudi 
    Isola di Filicudi 
    Isola di Capraia 
    Isola di Ventotene 



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