‘Quote rosa’ nelle
giunte comunali
Cons. di Stato, V, 5 ottobre 2015, n. 4626
Dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 137, della l. 56/2014 (ai
sensi del quale “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al
40 per cento, con arrotondamento aritmetico”), tutti gli atti adottati nella
vigenza della norma trovano nella stessa un ineludibile parametro di
legittimità, non essendo ragionevole una sua interpretazione che leghi la sua
concreta vigenza alla data delle elezioni ovvero che condizioni unicamente le
nomine assessorili all’indomani delle elezioni, dal momento che una simile
interpretazione consentirebbe un facile aggiramento della suddetta
prescrizione, nella misura in cui il rispetto della percentuale assicurato dai
provvedimenti di nomina immediatamente successivi alle elezioni potrebbe essere
posto nel nulla da successivi provvedimenti sindacali di revoca e nomina, atti
a sovvertire la suddetta percentuale [aggiunge il Collegio che, nel caso
deciso, “deve rilevarsi che non risulta alcuna istruttoria tesa a verificare
l’impossibilità del rispetto della suddetta percentuale, né dall’atto sindacale
si evince una qualche ragione per la quale il Sindaco ha ritenuto di potersi
discostare dal suddetto parametro normativo”]
OMISSIS
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Calabria, la Consigliera Parità
Regionale della Calabria - Avv. Maria Stella Ciarletta invocava l’annullamento:
I) del provvedimento prot. n. 7421 del 2 dicembre 2014, con cui il Sindaco del
Comune di C., O., aveva disposto la nomina di due nuovi assessori, nelle
persone del signor B. e L., e rimodulato la distribuzione delle deleghe
all’interno della Giunta, assegnando così gli incarichi assessorili e di
vicesindaco in favore di nove uomini ed una sola donna; II) della delibera n.
69 dell’11 dicembre 2014, con cui il Consiglio Comunale di C. aveva preso atto
della compagine giuntale pubblicata in data 16 dicembre 2015 per 15 gg.
consecutivi.
2. Il TAR dapprima respingeva l’eccezione di inammissibilità
avanzata dall’amministrazione comunale, secondo la quale già con provvedimento
in data 29 maggio 2014, prot. n. 4487 il Sindaco aveva provveduto ad integrare la Giunta comunale, nominando
Assessore un uomo in sostituzione della donna dimessasi, così che l’eventuale
violazione dell’art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56 si sarebbe
verificata già in quel momento; sicché, non essendo stato impugnato quell’atto,
sarebbe oggi inammissibile il ricorso proposto dalla Consigliera di Parità
Regionale della Calabria. Quindi, esaminando il merito del ricorso, lo
accoglieva, facendo applicazione dell’art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n.
56.
3. Il sig. B. ed il sig. L., controinteressati in primo grado
non costituiti, propongono appello avverso la sentenza indicata in epigrafe,
della quale lamentano l’erroneità per le seguenti ragioni: a) non avrebbe
rilevato la tardività del ricorso, perché l’atto immediatamente lesivo sarebbe
quello sindacale adottato il 2 dicembre 2014 mentre le delibera di giunta
comunale dell’11 dicembre 2014, pubblicata il 16 dicembre 2014, sarebbe atto
meramente confermativo. Pertanto, il ricorso, notificato il 16 febbraio 2015,
andrebbe dichiarato irricevibile in quanto tardivo; b) al tempo dell’elezione
del sindaco non sussisteva alcuna norma in tema di parità dei sessi, e l’art.
1, comma 137, l. n. 56/2014 non potrebbe applicarsi alla fattispecie in esame, potendo
riguardare solo le elezioni successive alla sua entrata in vigore e comunque
sarebbe norma non applicabile analogicamente all’ipotesi di dimissioni
assessorili, ma solo alle nomine conseguenti alle elezioni amministrative; c)
nessuna norma vincolerebbe il sindaco a preferire il rispetto della parità di
genere all’urgenza di assicurare la governabilità dell’ente locale. Inoltre, in
assenza di una norma prescrittiva dell’obbligo di assicurare la parità di
genere al tempo delle elezioni, non potrebbero valere i principi di diritto
internazionale e nazionale, che imporrebbero divieti di discriminazione, ma non
parametri di legittimità dei singoli atti, ma al più dello statuto dell’ente
locale; d) non vi sarebbe, infine, uno specifico onere motivazionale quanto
alle ragioni della nomina.
4. Costituitasi in giudizio l’originaria ricorrente sostiene
che l’eccezione avanzata dagli appellanti, non costituiti in primo grado, non
sarebbe proponibile per la prima volta in secondo grado. In ogni caso il
ricorso sarebbe tempestivo, perché sarebbe stato notificato il 14 febbraio 2014
mentre la pubblicazione sull’albo pretorio dell’atto consiliare sarebbe del 16
dicembre 2014.
Nel merito il gravame sarebbe infondato, dal momento che l’art.
1, comma 137, l. n. 56/2014, non farebbe alcun riferimento al momento di
formazione della giunta. Inoltre, non vi sarebbe alcuna prova dell’istruttoria
compiuta dal sindaco e lo statuto del comune di C. non sarebbe mai stato
adeguato alla disciplina sulla parità di genere. Infine il provvedimento
sindacale non conterrebbe adeguata motivazione circa le ragioni del mancato
rispetto del principio di parità di genere.
5. Con atto d’intervento depositato il 30 aprile 2015
l’associazione W.W.W. espone tesi adesive a quella dell’originaria ricorrente.
6. Con memoria depositata in data 1 luglio 2015 l’appellata
pone in luce che, con decreto del 20 maggio 2015, il Sindaco di C. avrebbe
nominato due assessori donna, adeguandosi in parte alla normativa che prevede
la soglia del 40%, ma ciò non farebbe venir meno l’interesse al ricorso, dal
momento che non risulterebbe integrata la suddetta soglia.
7. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di
tardività del ricorso di primo grado avanzata dagli appellanti, che risulta
ammissibile, facendo applicazione del principio indicato dall’Adunanza Plenaria
9 agosto 2012, n. 32, secondo la quale: “…la plenaria rileva, da un lato,
che ai sensi dell’art. 35, cod. proc. amm. la tardività della notifica e del
deposito del ricorso è questione rilevabile d’ufficio, e, dall’altro lato, che
la tardività del ricorso di primo grado è rilevabile d’ufficio anche nel
giudizio di appello, atteso che il citato art. 35 non pone limitazioni al
rilievo d’ufficio in grado di appello (a differenza di quanto dispongono gli
artt. 9 e 15 cod. proc. amm. rispettivamente per la questione di giurisdizione
per la questione di competenza). Il che ben si comprende sul piano logico e
sistematico, perché l’erronea scelta del giudice (per ragioni di giurisdizione
o competenza) è un vizio relativo, atteso che, a monte, esiste un giudice
avente giurisdizione e/o competenza, sicché il vizio è emendabile, la tardività
del ricorso è un vizio assoluto, atteso che decorso il termine legale ultimo,
nessun giudice può occuparsi del ricorso, sicché il vizio non è emendabile ed è
rilevabile d’ufficio anche in grado di appello”.
Tanto premesso, l’eccezione è però infondata, dal momento che
il termine per impugnare decorre dalla pubblicazione dell’atto consiliare.
L’art. 46, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, infatti, prevede che la nomina degli
assessori da parte del Sindaco venga comunicata al Consiglio comunale, che può
esercitare il controllo sull’avvenuto mutamento della compagine giuntale
attraverso il voto di sfiducia ex art. 52, d.lgs. n. 267/2000 (cfr. Cons. St.,
sez. V, 16 febbraio 2012, n. 803). Pertanto, il dies a quo dal quale
decorre il termine per impugnare il provvedimento di nomina decorre dalla
pubblicazione dell’atto consiliare, il ché esclude la tardività del ricorso di
prime cure.
Comunque, la decorrenza del termine di impugnazione è fatta
partire dagli appellanti dalla pubblicazione sul sito internet del Comune, la
quale, non equivalendo alla pubblicazione prevista dall’art. 124 del d.lgs. n.
267/2000, non è idonea allo scopo di cui all’art. 41, comma 2, del codice del
processo amministrativo.
8. Nel merito l’appello è infondato.
È opportuno al riguardo rammentare il consolidato orientamento
di questo Consiglio circa il necessario rispetto del principio di parità di
genere. Infatti, già prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 137, l. n.
56/2014, aveva modo di affermare che: “E' illegittimo, per violazione del
principio delle pari opportunità, contenuto negli art. 3 e 51 della
Costituzione e 23 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
nonché degli artt. 6, comma 3 e 46, comma 2, TUEL, nel testo risultante dalla
legge n. 215/2012 , il decreto di nomina degli assessori tutti di sesso
maschile della Giunta municipale, che sia motivato con riferimento alla mancanza
di soggetti di genere femminile disposti ad assumere le funzioni di Assessore
comunale, a nulla rilevando che il principio di pari opportunità tra uomo e
donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, affermato dalla novella, non
sia stato ancora formalmente recepito nello statuto comunale. L'attuazione del
suddetto principio non può essere condizionata dall'omissione o ritardo del
Consiglio comunale nel provvedere alla modifica dello statuto” (Cons. St.,
sez. V, 18 dicembre 2013, n. 6073).
All’indomani dell’entrata in vigore del citato art. 1, comma
137, secondo il quale: “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a
3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”, tutti gli atti
adottati nella vigenza di quest’ultimo trovano nella citata norma un
ineludibile parametro di legittimità, non essendo ragionevole una sua
interpretazione che leghi la concreta vigenza della norma alla data delle
elezioni ovvero che condizioni unicamente le nomine assessorili all’indomani
delle elezioni. Una simile interpretazione consentirebbe un facile aggiramento
della suddetta prescrizione, nella misura in cui il rispetto della percentuale
assicurato dai provvedimenti di nomina immediatamente successivi alle elezioni
potrebbe essere posto nel nulla da successivi provvedimenti sindacali di revoca
e nomina, atti a sovvertire la suddetta percentuale.
Allo stesso tempo deve rilevarsi che non risulta alcuna
istruttoria tesa a verificare l’impossibilità del rispetto della suddetta
percentuale, né dall’atto sindacale si evince una qualche ragione per la quale
il Sindaco ha ritenuto di potersi discostare dal suddetto parametro normativo.
Merita in definitiva conferma la sentenza di primo grado,
residuando l’interesse alla decisione dell’odierno ricorso in ragione del
mancato raggiungimento sino alla data odierna della percentuale del 40% imposta
dall’art. 1, comma 137, l. n. 56/2014.
9. Nella novità e complessità della questione trattata si
ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese dell’odierno grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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