In tema di
concessione cimiteriale
Cons. di Stato, V, ottobre 2015
Lo ius sepulchri, ossia il diritto,
spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel
sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si
atteggia come un diritto reale nei confronti dei terzi. Ciò significa che, nei
rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena,
assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento.
Tuttavia, laddove tale facoltà concerna un manufatto costruito su terreno
demaniale, lo ius sepulchri non preclude l’esercizio dei poteri autoritativi da
parte della pubblica amministrazione concedente, sicché sono configurabili
interessi legittimi quando sono emanati atti di autotutela. In questa
prospettiva, infatti, dalla demanialità del bene discende l'intrinseca
"cedevolezza" del diritto, che trae origine da una concessione
amministrativa su bene pubblico
La posizione giuridica soggettiva del
privato, titolare della concessione, tende a recedere dinnanzi ai poteri
dell'amministrazione in ordine ad una diversa conformazione del rapporto,
trattandosi di una posizione soggettiva che trova fonte, se non esclusiva,
quanto meno prevalente nel provvedimento di concessione, cosìcché, a fronte di
successive determinazioni del concedente, il concessionario può chiedere ogni
tutela spettante alla sua posizione di interesse legittimo.
Nel corso del rapporto concessorio si devono
rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina
dei suoi specifici aspetti, in quanto lo ius sepulchri attiene ad una fase di
utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione
della cappella e che soggiace all'applicazione del regolamento di polizia
mortuaria. Questa disciplina si colloca ad un livello ancora più elevato di
quello che contraddistingue l'interesse del concedente e soddisfa superiori
interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine
pubblico
Una volta costituito il rapporto
concessorio, questo può essere disciplinato da una normativa entrata in vigore
successivamente, diretta a regolamentare le concrete modalità di esercizio dello
ius sepulchri, anche con riferimento alla determinazione dell'ambito soggettivo
di utilizzazione del bene: sotto questo profilo, non è pertinente il richiamo
al principio dell'articolo 11 delle preleggi, in materia di successione delle
leggi nel tempo, dal momento che la nuova normativa comunale applicata
dall'amministrazione non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già
compiutamente definite e acquisite, intangibilmente, al patrimonio del
titolare, ma detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei
rapporti concessori, ancorché già costituiti
Nessun commento:
Posta un commento