Sulla differenza tra
‘istanza’ ed ‘esposto’
Tar Lombardia, Milano, 9 settembre 2015, n. 1958
In caso di richiesta di atti diretti a
produrre effetti sfavorevoli nei confronti di terzi, dall'adozione dei quali
l’istante possa trarre indirettamente vantaggi (c.d. interessi strumentali)
occorre distinguere tra l'istanza che fa nascere l'obbligo di provvedere e il
semplice "esposto", che ha mero valore di denuncia, inidonea a radicare una posizione di interesse
tutelata sia dall'apertura del procedimento conclusivo, sia dalla conclusione
dello stesso in modo conforme alle aspettative dell'istante: il criterio
distintivo – tra istanza (idonea a radicare il dovere di provvedere) e mero
esposto – risiede nell'esistenza, in
capo al privato, di uno specifico e rilevante interesse che valga a
differenziare la sua posizione da quella della collettività [è necessario, in
altri termini – aggiunge il Collegio –, che “il comportamento omissivo
dell'Amministrazione sia stigmatizzato da un soggetto qualificato, in quanto,
per l'appunto, titolare di una situazione di specifico e rilevante interesse
che lo differenzia da quello generalizzato di per sé non immediatamente
tutelabile. Ove ciò accada, l'eventuale inerzia serbata dall'Amministrazione
sull'istanza, assume una connotazione negativa e censurabile dovendo l'Ente dar
comunque seguito (anche magari esplicitando l'erronea valutazione dei
presupposti da parte dell'interessato) all'istanza”]
OMISSIS
FATTO e DIRITTO
1. La U.
s.p.a. – proprietaria di un complesso immobiliare situato nel Comune di P. - ha
chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia
di M., ora Città metropolitana di M., sulle reiterate segnalazioni con le quali
ha denunciato la presenza di una serie di impianti pubblicitari apposti da
ignoti sul sedime laterale della strada provinciale xxx, nel tratto
immediatamente prospiciente la rotatoria posta all’incrocio tra via xxx e via xxx,
nel Comune di P., chiedendone la rimozione.
2. A suo avviso, il comportamento dell’amministrazione - che
dopo una rimozione effettuata nel 2010 avrebbe assunto un atteggiamento inerte
- viola l’art. 2, l. n. 241/1990.
La ricorrente chiede quindi che venga accertata l’illegittimità
del silenzio serbato sulle istanze, che la Città Metropolitana
di M. venga condannata a provvedere entro un termine assegnato e che venga
nominato un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
3. Si è costituita in giudizio la Provincia di M., ora
Città Metropolitana di M., chiedendo il rigetto del ricorso.
4. All’udienza dell’8 luglio 2015 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
5. La giurisprudenza è ormai costantemente orientata nel
ritenere che esiste l'obbligo di provvedere, oltre che nei casi stabiliti dalla
legge, anche in fattispecie ulteriori nelle quali ragioni di giustizia e di
equità impongono l'adozione di un provvedimento. Si tende, in tal modo, ad
estendere le possibilità di protezione contro le inerzie dell’amministrazione
pur in assenza di una norma ad hoc che imponga un dovere di provvedere (Cons.
Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318; Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre
2004, n. 7975 secondo cui “indipendentemente dall'esistenza di specifiche
norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non
palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di
trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta
esigenze di giustizia sostanziale impongano l'adozione di un provvedimento
espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97
Cost.), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata
aspettativa ad un'esplicita pronuncia”).
In particolare, in caso di richiesta di atti diretti a produrre
effetti sfavorevoli nei confronti di terzi, dall'adozione dei quali l’istante
possa trarre indirettamente vantaggi (c.d. interessi strumentali) - e tali sono
le istanze presentate dalla ricorrente - occorre distinguere tra l'istanza che
fa nascere l'obbligo di provvedere e il semplice "esposto", che ha
mero valore di denuncia inidonea a radicare una posizione di interesse tutelata
sia dall'apertura del procedimento conclusivo, sia dalla conclusione dello
stesso in modo conforme alle aspettative dell'istante.
Al riguardo, il criterio distintivo tra istanza (idonea a
radicare il dovere di provvedere) e mero esposto, viene ravvisato dalla
giurisprudenza “nell'esistenza in capo al privato di uno specifico e
rilevante interesse che valga a differenziare la sua posizione da quella della
collettività.
Occorre, in altri termini, che il comportamento omissivo
dell'Amministrazione sia stigmatizzato da un soggetto qualificato, in quanto,
per l'appunto, titolare di una situazione di specifico e rilevante interesse
che lo differenzia da quello generalizzato di per sé non immediatamente
tutelabile. Ove ciò accada, l'eventuale inerzia serbata dall'Amministrazione
sull'istanza, assume una connotazione negativa e censurabile dovendo l'Ente dar
comunque seguito (anche magari esplicitando l'erronea valutazione dei
presupposti da parte dell'interessato) all'istanza”.
In applicazione di questi principi, il Collegio ritiene che,
nel caso di specie, sussista in capo all’amministrazione un obbligo di
provvedere.
La proprietà di un complesso immobiliare che affaccia sulla
strada provinciale xxx su cui sono stati apposti i cartelloni abusivi in questione,
attribuisce alla ricorrente una situazione di specifico e rilevante interesse,
differenziata da quella della generalità dei consociati e tale, pertanto, da
radicare in capo all'amministrazione un obbligo di pronunciarsi sulla relativa
istanza.
6. Occorre a questo punto accertare se l’amministrazione abbia
o meno provveduto sulle istanze presentate dalla ricorrente, e, in particolare,
su quella del 16.12.2013 (perché solo con riferimento a questa il ricorso è
stato proposto nei termini previsti all’art. 31, c. 2, cod.proc.amm.).
La ricorrente ha presentato all’amministrazione provinciale una
prima denuncia nel luglio 2010, cui ha fatto seguito la rimozione da parte
dell’amministrazione dei cartelloni abusivi.
Nell’ottobre e nel novembre 2010, la ricorrente ha dato avviso
alla Provincia della successiva nuova installazione di impianti pubblicitari
abusivi da parte di ignoti, chiedendone la rimozione.
In mancanza di riscontro, con nota del gennaio 2011, la società
ricorrente ha nuovamente denunciato all’amministrazione il perdurare della
situazione e richiesto l’assunzione di provvedimenti repressivi.
Con nota del 16.2.2011, la Provincia di M. ha riscontrato l’istanza,
comunicando alla ricorrente di avere avviato le procedure per bandire il nuovo
appalto per il servizio di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi.
Con nota dell’agosto 2011, la ricorrente ha nuovamente
richiesto alla Provincia di provvedere alla eliminazione dei tabelloni
pubblicitari. L’istanza è stata reiterata con nota del luglio 2012 e da ultimo
con nota del 16 dicembre 2013.
Sulle istanze presentate nel 2010 e nel 2011, l’obbligo di
conclusione del procedimento previsto all’art. 2, l. n. 241/1990 può dirsi
adempiuto con il provvedimento del febbraio 2011 con il quale l’amministrazione
provinciale ha comunicato di essere intervenuta più volte per rimuovere gli
impianti pubblicitari in questione, che l’appalto per il servizio di rimozione
mezzi pubblicitari abusivi è scaduto e sono state avviate le procedure per
bandire il nuovo appalto.
Si tratta invero di un provvedimento espresso che si è
pronunciato sulle richieste presentate della ricorrente.
Ad avviso del Collegio, tale atto non è tuttavia sufficiente a
ritenere rispettato quanto previsto dall’art. 2, l. n. 241/1990 in quanto le
successive istanze presentate nel 2012 e nel 2013, con cui la ricorrente ha
reiterato la richiesta di intervento dell’amministrazione, hanno determinato
nuovamente il sorgere di un obbligo di provvedere.
Non trova, invero, applicazione nel caso di specie il principio
giurisprudenziale secondo cui un tale obbligo non sorge allorché un’istanza sia
meramente reiterativa di altra, di identico contenuto, sulla quale era già
intervenuta una determinazione esplicita, divenuta inoppugnabile per decorso
dei termini (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 13/06/2003, n. 2428; T.A.R.
Marche, Ancona, sez. I, 21/03/2014, n. 369; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez.
I, 26/11/2009, n. 810; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 12/10/2009, n.
697) e non siano sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di diritto
(cfr. id. n. 89/95 e Cass. SS.UU. 20 gennaio 1969, n. 128).
Questa giurisprudenza trova, invero, applicazione in caso di
mera reiterazione di un'istanza già definita con atto negativo o anche solo
soprassessorio. Il provvedimento del febbraio 2011 con cui la p.a. ha
riscontrato le prime istanze aveva, invece, un contenuto favorevole alla
ricorrente, poiché con esso la
Provincia ha, nella sostanza, affermato che avrebbe agito nel
senso auspicato dall’istante, provvedendo, mediante una procedura d’appalto,
alla individuazione di un soggetto che avrebbe rimosso gli impianti abusivi:
non avendo un contenuto lesivo l’atto non necessitava pertanto di alcuna
impugnazione.
Inoltre, a fronte di un atto con cui la p.a., nel febbraio
20111, ha affermato di avere dato avvio alle procedure per bandire il nuovo
appalto per il servizio di rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi, ormai
scaduto, a luglio 2012 e, a maggior ragione, a dicembre 2013 può dirsi decorso
il termine entro il quale tale procedura di gara avrebbe dovuto essere
conclusa: ciò configura un sopravvenuto mutamento della situazione di fatto e
di diritto che consente di ritenere nuova l’ultima istanza e dunque di
affermare il sorgere, nuovamente, dell’obbligo per la p.a. di concludere il
procedimento con la stessa avviato.
In caso contrario, invero, l’istante resterebbe privo di
tutela: non avrebbe potuto impugnare il provvedimento con cui viene comunicato
l’avvio delle procedure per bandire la gara d’appalto, in quanto atto
favorevole e, pur a fronte di una perdurante inerzia della p.a. nel concludere
il procedimento di gara d’appalto e comunque nel provvedere a esercitare il
doveroso potere sanzionatorio, non disporrebbe neppure dello strumento del
ricorso avverso il silenzio.
7. Affermata la sussistenza di un
obbligo di conclusione del provvedimento va, infine, rigettata l’eccezione
formulata dalla difesa dell’amministrazione provinciale con cui si afferma che
la competenza a provvedere sull’istanza è del Comune di P. - ai sensi di quanto
previsto dall’art. 23, c. 4, d.lgs. n. 285/1992, in quanto la rotatoria e la
strada provinciale 15 bis su cui si trovano i cartelloni abusivi sono incluse
nel centro abitato del Comune - e non della Città Metropolitana di M..
La Provincia
di M., con nota depositata il 21 maggio 2015, in ottemperanza all’istanza
istruttoria formulata da questo Tribunale con ordinanza n. 1009/2015, ha
affermato che:
- il Comune di P. ha inserito con delibera n. 301/2008 il
tratto stradale in questione nel centro abitato;
- per i Comuni con un numero di abitanti superiore alle 10.000
unità, l’art. 4, d.P.R. n. 495/1992 prevede che i tratti di strade provinciali
ricadenti all’interno del centro abitato vengano declassati a strade comunali e
che la competenza della gestione e manutenzione, compresa la rimozione degli
impianti abusivi, passi al Comune;
- ha attivato le procedure per la cessione dei tratti stradali
(incluso il tratto della s.p. 15 bis su cui si trovano gli impianti abusivi)
che il Comune di P. ha incluso nel centro abitato ma che il Comune non ha dato,
al momento, riscontro favorevole di tale passaggio.
Il Collegio non condivide queste argomentazioni.
L’articolo 4, d.P.R. n. 495/1992, recante “passaggi di
proprietà fra enti proprietari delle strade”, così dispone ai commi 4 e ss.:
“4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che
attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti,
individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista
dall'articolo 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la
stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla
delimitazione medesima.
5. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di
classificazione e di declassificazione delle strade previsti agli articoli 2 e
3, all'emanazione dei decreti di passaggio di proprietà ed alle deliberazioni
di cui ai commi precedenti, si provvede alla consegna delle strade o dei tronchi
di strade fra gli enti proprietari.
6. La consegna all'ente nuovo proprietario della strada è
oggetto di apposito verbale da redigersi in tempo utile per il rispetto dei
termini previsti dal comma 7 dell' articolo 2 ed entro sessanta giorni dalla delibera
della giunta municipale per i tratti di strade interni ai centri abitati con
popolazione superiore a diecimila abitanti.
7. Qualora l'amministrazione che deve prendere in consegna
la strada, o tronco di essa, non interviene nel termine fissato, l'amministrazione
cedente è autorizzata a redigere il relativo verbale di consegna alla presenza
di due testimoni, a notificare all'amministrazione inadempiente, mediante
ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della
strada dismessa, o dei tronchi di essa, appositi cartelli sui quali vengono
riportati gli estremi del verbale richiamato”.
Poiché nel caso di specie non risulta che l’amministrazione
provinciale - a fronte dell’inerzia del Comune di P. nel prendere in consegna
la strada in questione - abbia attivato la procedura prevista dall’ultimo comma
della norma citata, si può affermare che la competenza a provvedere in merito
all’istanza della ricorrente sia rimasta in capo alla Provincia e dunque ora
alla Città Metropolitana di M..
8. Non escludono, infine, l’illegittimità del silenzio la non
disponibilità, in capo all’ente, delle attrezzature necessarie per rimuovere
mezzi elettrificati e le difficoltà economiche lamentate dall’amministrazione,
stante la doverosità non solo dell’obbligo di conclusione del procedimento,
previsto all’art. 2, l. n. 241/1990, ma anche dell’esercizio del potere
sanzionatorio disciplinato dall’art. 23, d.lgs. n. 285/1992, norma che prevede
la irrogazione di sanzioni direttamente nei confronti dell’autore della
violazione, del proprietario o del possessore del suolo privato o del soggetto
che utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione e che dispone
altresì che, ove la rimozione sia effettuata dall’ente proprietario, i relativi
oneri siano a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale,
del proprietario o possessore del suolo.
9. Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e va, pertanto,
accolto. Per l’effetto va ordinato alla Città Metropolitana di M. di concludere
con un provvedimento espresso e motivato il procedimento avviato con l’istanza
presentata dalla ricorrente il 16 dicembre 2013, entro il termine di novanta
giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
10. In caso di inottemperanza entro il termine suindicato, il
Prefetto di M., in qualità di commissario ad acta, con facoltà di delega a
funzionario di sua fiducia, provvederà in sostituzione dell’amministrazione
inadempiente a concludere il procedimento entro il successivo termine di
novanta giorni.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Città Metropolitana di M.
di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento avviato
con l’istanza presentata dalla ricorrente il 16 dicembre 2013, entro il termine
di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
In caso di inottemperanza entro il termine suindicato, il
Prefetto di M., in qualità di commissario ad acta, con facoltà di delega a
funzionario di sua fiducia, provvederà in sostituzione dell’amministrazione
inadempiente a concludere il procedimento entro il successivo termine di
novanta giorni.
Condanna la Città Metropolitana di M. al pagamento delle
spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre
oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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