Circolare dell’Agenzia delle
Entrate 9 ottobre 2015, n. 33/E, Imposta
di bollo – autentica delle sottoscrizioni dell’atto di vendita art.7, comma 1,
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
L'ACI
rappresenta che è in via di definizione un progetto di
dematerializzazione e digitalizzazione della
documentazione cartacea allegata alle richieste di iscrizione, trascrizione e
annotazione di formalità al Pubblico Registro
Automobilistico (PRA), in applicazione delle norme del codice
dell'Amministrazione digitale
(CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Il
Progetto prevede, in particolare, la possibilità di formare digitalmente
anche il titolo di vendita del
veicolo, costituito dalla scrittura privata con
sottoscrizione autenticata.
La
digitalizzazione dei documenti consente di rispondere pienamente
all'obiettivo di
un'Amministrazione digitale, al fine di innovare i processi e migliorare significativamente la
qualità del servizio reso ai cittadini.
L'ACI
rappresenta di procedere già alla riscossione con modalità virtuale, in
virtù di apposite autorizzazioni,
dell'imposta di bollo dovuta sulle note di trascrizione, iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni da
prodursi al PRA e sulle copie, certificati ed estratti rilasciati.
Diversamente, è ancora
riscossa tramite contrassegno, da applicare sulla
documentazione da presentare al
PRA, l'imposta dovuta per l'autentica delle sottoscrizioni dell'atto di vendita.
Al
fine di completare il progetto di digitalizzazione della documentazione da
allegare alle richieste di
formalità al PRA, l'ACI chiede di conoscere se possa essere utilizzata la modalità di riscossione virtuale di cui
all'art. 15 del DPR n. 642 del 1972, anche
per l'imposta di bollo dovuta sull'autentica delle sottoscrizioni dell'atto
di vendita.
L'ente istante
rappresenta, inoltre, che tali autentiche sono generalmente
effettuate presso gli Sportelli
Telematici dell'Automobilista.
L'autentica delle
sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad
oggetto l'alienazione di beni
mobili registrati, o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, può, infatti, ai sensi dell'art. 7,
comma 1, del DL 4 luglio 2006, n. 223,
essere richiesta anche agli uffici comunali e ai titolari degli Sportelli
Telematici
dell'Automobilista (STA) di cui
all'art. 2, comma 2, del DPR 19 settembre 2000, n.
358.
Si
rammenta che il richiamato articolo 2 del DPR n. 358 del 2000 stabilisce,
al comma 2, che lo Sportello
Telematico dell'Automobilista può essere attivato:
- presso gli uffici provinciali della motorizzazione;
- presso gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA;
- presso le delegazioni ACI e presso le imprese di consulenza
automobilistica.
Qualora
questa Agenzia ritenga applicabile la modalità di riscossione
virtuale anche per l'imposta di bollo dovuta per
l'autentica delle sottoscrizioni, l'amministrazione
istante chiede di conoscere se a tale pagamento possa provvedere l'ACI, anche per le autentiche effettuate presso
gli STA.
Con
riferimento ai quesiti posti si rileva che, come chiarito con la circolare 5
dicembre 2001, n. 100, l'art. 15
del DPR n. 642 del 1972, rinvia ad un provvedimento
ora attribuito alla competenza della scrivente Agenzia, il compito di individuare le categorie di atti relativamente ai
quali è possibile rilasciare l'autorizzazione
al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale.
Fatta
tale premessa, in considerazione della rilevanza del processo di
digitalizzazione che sta
sviluppando l'Amministrazione istante, in applicazione delle norme del Codice
dell'Amministrazione digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82 del 2005, si ritiene opportuno
includere tra le categorie di atti per le quali, ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642 del
1972, è consentito il rilascio dell'autorizzazione al pagamento in modo virtuale
dell'imposta di bollo, anche le autentiche delle
sottoscrizioni dell'atto di
vendita, formato digitalmente, effettuate, ai sensi dell'art.
7, comma 1, del DL 4 luglio
2006, n. 223.
Si
precisa che le suddette autentiche rientrano
tra le fattispecie di cui
all'articolo 1, comma 1, della
Tariffa, Parte prima, allegata al DPR. n. 642 del 1972.
Per
quanto concerne la corretta individuazione del soggetto tenuto al
pagamento dell'imposta di bollo
e, che dunque, può richiedere l'autorizzazione al pagamento con modalità virtuale,
occorre considerare che gli STA possono svolgere,
in base alle previsioni dettate dal citato DPR n. 358 del 2000, attività che
si distinguono, essenzialmente,
in due grandi gruppi:
1.
"Procedure di competenza del Ministero dei trasporti e della
navigazione", regolate dagli artt. 4, 5
e 6 del citato decreteo;
2.
"Procedure di competenza del pubblico registro automobilistico",
regolate
dagli
artt. 7, 8 e 9 del decreto.
Le
"operazioni relative alla trascrizione del trasferimento o degli altri
mutamenti" appartengono al secondo
gruppo, essendo indicate dall'art. 7, comma 1, lett. b), tra le "procedure di competenza del pubblico registro
automobilistico" e, dunque,
dell'ACI.
Gli STA autorizzati
possono, pertanto, svolgere le predette operazioni - ivi
inclusa la relativa
autenticazione delle firme (che viene svolta per i soli atti di alienazione e
costituzione di diritti reali di garanzia da trascrivere nel pubblico registro), nell'esercizio di un'attività di competenza
esclusiva di ACI, per la quale agiscono in
sostanza quale longa manus a livello territoriale.
Dall'esame
della normativa sopra citata, emerge, infatti, la volontà del
legislatore di affidare agli STA una serie di
operazioni del processo di trascrizione
al PRA che, come emerge dall'art. 7, c. 5 del DPR n.
358 del 2000, sono eseguite
unicamente tramite il sistema
informativo dell'ACI che presiede e governa l'intero
processo e sotto il suo costante
controllo.
Il citato art. 7, c. 5
stabilisce, infatti, che il sistema informativo dell'ACI
"verificata la completezza
dei dati della richiesta telematica e verificata la congruenza con le informazioni presenti in archivio,
procede all'aggiornamento della banca dati
del P.R.A. autorizzando, conseguentemente, l'emissione del
certificato di proprietà presso
lo sportello".
Nell'ambito
di tale processo si inserisce anche la predisposizione dell'atto di
vendita in formato digitale, che viene predisposto
dall'ACI, attraverso il suddetto collegamento
con il Sistema Informativo.
Sulla
base delle richiamate disposizioni, si ritiene, dunque, che anche
l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta in
relazione alle autentiche di firma
sugli atti di vendita debba
essere effettuato dall'ACI.
Gli
STA costituiscono, in sostanza, una sorta di front office per
l'esercizio di
un'attività di esclusiva
competenza dell'ACI, che può essere realizzata unicamente tramite l'accesso al relativo
sistema operativo. Gli STA, infatti, ricevono la documentazione relativa alla
richiesta di formalità, acquisiscono i dati in via telematica e provvedono alla
stampa materiale del Certificato di Proprietà.
Tenuto conto del
particolare rapporto, come sopra delineato, che intercorre
tra l'ACI e gli Sportelli (STA),
si ritiene, quindi, che l'ACI sia legittimata a richiedere l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo
virtuale anche per l'autentica delle sottoscrizioni degli atti e delle
dichiarazioni aventi ad oggetto
l'alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti di
garanzia sui medesimi, richiesta
presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista.
Le
Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente circolare vengano
puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Dal sito
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/ottobre+2015/circolare+33e+del+09+ottobre+2015/CIR09.10.15.pdf
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