Corte di Giustizia UE 6 ottobre 2015, n. C-160/13
Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articoli 39 e 49 – Parlamento europeo –
Elezioni – Diritto di voto – Cittadinanza dell’Unione europea –
Retroattività della legge penale più favorevole – Normativa nazionale che
prevede la privazione del diritto di voto in caso di condanna penale
pronunciata in ultimo grado prima del 1° marzo 1994
Gli articoli 39, paragrafo 2, e 49,
paragrafo 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la
normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale,
escluda de iure dai beneficiari del diritto di voto alle elezioni al Parlamento
europeo le persone alle quali, al pari del ricorrente nel procedimento
principale, è stata inflitta una condanna penale per un delitto grave divenuta
definitiva prima del 1º marzo 1994.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
6 ottobre 2015
Nella causa C‑650/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal
d’instance de Bordeaux (Francia), con decisione del 7 novembre 2013, pervenuta
in cancelleria il 9 dicembre 2013, nel procedimento
Thierry Delvigne
contro
Commune de Lesparre‑Médoc,
Préfet de la Gironde,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da V. Skouris, presidente,
K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta,
M. Ilešič, C. Vajda, S. Rodin e K. Jürimäe (relatore),
presidenti di sezione, A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet,
J. Malenovský e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: P. Cruz Villalón
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 20 gennaio 2015,
considerate le osservazioni presentate:
– per il
sig. Delvigne, da J. Fouchet, avocat;
– per la Commune de Lesparre‑Médoc,
da M.‑C. Baltazar e A. Pagnoux, avocats;
– per il
governo francese, da G. de Bergues, D. Colas e F.‑X. Bréchot, in
qualità di agenti;
– per il
governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;
– per il
governo spagnolo, da L. Banciella Rodríguez-Miñón, in qualità di agente;
– per il
governo del Regno Unito, da M. Holt, in qualità di agente, assistito da
J. Coppel, QC;
– per il
Parlamento europeo, da D. Moore e P. Schonard, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea,
da P. Van Nuffel e H. Krämer, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 4 giugno 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli articoli 39
e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la
«Carta»).
2 Tale
domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra il
sig. Delvigne, da una parte, e, dall’altra, la Commune de Lesparre‑Médoc
(Comune di Lesparre Médoc, Francia) e il préfet della Gironde, con riguardo
alla sua esclusione dalla lista elettorale di questo comune.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo
1 dell’atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a
suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio
76/787/CECA, CEE, Euratom, del 20 settembre 1976 (GU L 278, pag. 1),
come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno
2002 e del 23 settembre 2002 (GU L 283, pag. 1, in prosieguo: l’«atto
del 1976»), così prevede:
«1. In ciascuno Stato
membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o
uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.
(…)
3. L’elezione si
svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto».
4 L’articolo
8 dell’atto del 1976 prevede quanto segue:
«Fatte salve le disposizioni del presente atto, la
procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni
nazionali.
Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente
tener conto delle particolarità negli Stati membri non devono nel complesso
pregiudicare il carattere proporzionale del voto».
Il diritto francese
5 L’articolo
28 del codice penale, istituito con la legge del 12 febbraio 1810, nella
versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo:
il «vecchio codice penale»), prevedeva, al suo primo comma, quanto segue:
«La condanna penale comporta la degradazione civica».
6 A
termini dell’articolo 34 del vecchio codice penale:
«La degradazione civica consiste:
(…)
2° Nella privazione del diritto di voto, di elettorato,
di eleggibilità e, in generale, di tutti i diritti civili e politici (…)
(…)».
7 Il
vecchio codice penale è stato abrogato con effetto dal 1° marzo 1994 dalla
legge n. 92-1336, del 16 dicembre 1992, relativa all’entrata in vigore del
nuovo codice penale e alla modifica di talune disposizioni di diritto penale
sostanziale e processuale, resa necessaria da tale entrata in vigore (JORF del
23 dicembre 1992, pag. 17568). L’articolo 131‑26 del nuovo codice penale
prevede che un giudice possa pronunciare l’interdizione da tutti i diritti
civili o da parte di essi per una durata che non può superare dieci anni
nell’ipotesi di condanna per delitto e cinque anni in caso di condanna per
reato meno grave.
8 La
legge n. 92‑1336, del 16 dicembre 1992, come modificata dalla legge
n. 94‑89, del 1° febbraio 1994, che istituisce una pena non
assoggettabile a riduzione e relativa al nuovo codice penale e a talune
disposizioni di procedura penale (JORF del 2 febbraio 1994, pag. 1803), al
suo articolo 370, dispone quanto segue:
«Fatto salvo l’articolo 702‑1 del codice di procedura
penale, sono confermate le pene della privazione dei diritti civili e familiari
nonché il divieto di far parte di una giuria risultanti de iure da una condanna
penale pronunciata in ultimo grado prima dell’entrata in vigore della presente
legge».
9 L’articolo
702‑1 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 2009‑1436,
del 24 novembre 2009, penitenziaria (JORF del 25 novembre 2000,
pag. 20192), prevede, al suo primo comma:
«Chiunque sia colpito da una privazione, interdizione o
incapacità o da qualsivoglia misura di pubblicazione risultante de iure da una
condanna penale principale o accessoria può chiedere al giudice che ha
pronunciato la condanna o, in caso di pluralità di condanne, all’ultimo giudice
che ha statuito, di revocarla, del tutto o in parte, anche con riguardo alla
durata di tale privazione, interdizione o incapacità. Se la condanna è stata
pronunciata da una corte d’assise, il giudice competente a statuire in
proposito è la sezione istruttoria nel circondario nel quale ha sede la corte
d’assise».
10 La
legge n. 77‑729, del 7 luglio 1977, relativa all’elezione dei
rappresentanti al Parlamento europeo (JORF dell’8 luglio 1977, pag. 3579),
come modificata, disciplina la procedura elettorale applicabile alle elezioni
al Parlamento europeo. L’articolo 2 di tale legge, al suo primo comma prevede
quanto segue:
«L’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo
prevista dall’atto allegato alla decisione del [C]onsiglio delle [C]omunità
europee in data 20 settembre 1976, reso applicabile in forza della legge
n. 77‑680 del 30 giugno 1977, è disciplinata dal titolo I del libro I del
codice elettorale e dalle disposizioni dei seguenti capi (…)».
11 Il
capo I del titolo I del libro I del codice elettorale comprende le disposizioni
relative ai requisiti di elettorato attivo. Tale capo contiene l’articolo
L 2, ai sensi del quale «[p]ossono votare le cittadine e i cittadini
francesi maggiorenni che godano dei diritti civili e politici e non si trovino
in una situazione di incapacità prevista dalla legge».
12 L’articolo
L 5 del codice elettorale, nella sua redazione iniziale, prevedeva quanto
segue:
«Non possono essere iscritti nella lista elettorale:
1° Gli individui condannati per un delitto;
(…)».
13 A
termini dell’articolo L 6 di tale codice, nella sua versione applicabile
al procedimento principale:
«Non possono essere iscritti nella lista elettorale, per
il periodo stabilito nella sentenza, coloro che siano stati privati
dell’elettorato attivo e passivo dall’autorità giudiziaria in applicazione
delle leggi che autorizzano tale privazione».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14 Il
sig. Delvigne è stato condannato ad una pena privativa della libertà di
dodici anni per un delitto grave; la condanna definitiva è stata pronunciata il
30 marzo 1988.
15 Dalle
osservazioni presentate alla Corte risulta che, in applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 28 e 34 del vecchio codice penale, tale
condanna ha comportato de iure la degradazione civica del sig. Delvigne,
consistente, segnatamente, nella privazione del diritto di voto, di elettorato
e di eleggibilità.
16 La
legge del 16 dicembre 1992 ha abrogato, nel nuovo codice penale, entrato in
vigore il 1º marzo 1994, la pena accessoria della degradazione civica
risultante de iure da una condanna per delitto. Il nuovo codice penale prevede
ormai che l’interdizione da tutti i diritti civili o da parte di essi sia
pronunciata da un giudice e per una durata che non può superare dieci anni
nell’ipotesi di condanna per delitto.
17 Tuttavia,
ai sensi dell’articolo 370 della legge del 16 dicembre 1992, come modificata,
la privazione dei diritti civili inflitta al sig. Delvigne è stata
mantenuta dopo il 1º marzo 1994, dato che risultava da una condanna penale
divenuta definitiva prima dell’entrata in vigore del nuovo codice penale.
18 Nel
2012, il sig. Delvigne è stato oggetto di una decisione della commissione
amministrativa competente, adottata sul fondamento dell’articolo L 6 del
codice elettorale, che disponeva la sua radiazione dalle liste elettorali del
Comune di Lesparre‑Médoc, nel quale risiede, e ha proposto ricorso dinanzi al
giudice del rinvio per contestare tale radiazione.
19 Il
sig. Delvigne ha chiesto al giudice del rinvio di adire la Corte in via pregiudiziale
per ottenere l’interpretazione del diritto dell’Unione, invocando una disparità
di trattamento che risulterebbe dall’applicazione della legge del 16 dicembre
1992, come modificata. In particolare, sostiene che l’articolo 370 di tale
legge sollevi un «problema di convenzionalità», in quanto viola, segnatamente,
diverse disposizioni della Carta.
20 Alla
luce di quanto sopra, il Tribunal d’instance de Bordeaux ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se
l’articolo 49 della Carta (…) debba essere interpretato nel senso che osta a
che una disposizione di legge nazionale mantenga un divieto, del resto
indefinito e sproporzionato, di far beneficiare di una pena più lieve le
persone condannate prima dell’entrata in vigore della legge penale più
favorevole, n. 94-89 del 1° febbraio 1994.
2) Se
l’articolo 39 della Carta (…) applicabile alle elezioni del Parlamento europeo
debba essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri dell’Unione
europea di non prevedere un divieto generale, indefinito e automatico di
esercitare i diritti civili e politici, al fine di non creare una disparità di
trattamento tra i cittadini degli Stati membri».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
21 Il
provvedimento principale riguarda la regolarità della radiazione del
sig. Delvigne dalle liste elettorali, decisa in applicazione dell’articolo
L 6 del codice elettorale, in esito alla privazione del diritto di voto
connessa de iure alla pena per un delitto alla quale è stato condannato nel
1988.
22 Al
riguardo occorre rilevare che, come precisato dal governo francese nelle sue
osservazioni scritte e orali dinanzi alla Corte, il regime penale della pena
accessoria è stato soppresso con la riforma del codice penale nel 1994. Orbene,
tale modifica della legge penale non ha influito sulla situazione del
sig. Delvigne con riguardo al suo diritto di voto, dal momento che
quest’ultimo continua ad essere assoggettato all’interdizione dal diritto di
voto in applicazione del combinato disposto degli articoli L 2 e L 6
del codice elettorale e dell’articolo 370 della legge del 16 dicembre 1992,
come modificata.
23 In
tale contesto, con le sue questioni, che occorre trattare congiuntamente, il
giudice del rinvio chiede un’interpretazione degli articoli 39 e 49, paragrafo
1, ultima frase, della Carta, ai fini della valutazione della compatibilità con
tali disposizioni dell’interdizione del diritto di voto inflitta al
sig. Delvigne in applicazione del combinato disposto degli articoli
L 2 e L 6 del codice elettorale e dell’articolo 370 della legge del
16 dicembre 1992, come modificata, che hanno comportato la sua radiazione dalle
liste elettorali.
Sulla competenza della Corte
24 I
governi francese, spagnolo e del Regno Unito eccepiscono l’incompetenza della
Corte a rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate, dal momento che,
secondo detti governi, la legislazione nazionale oggetto del procedimento
principale si situa al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto
dell’Unione. Essi fanno valere, segnatamente, che il giudice nazionale non
invoca alcuna disposizione di diritto dell’Unione che consenta di stabilire un
collegamento tra tale normativa e il diritto dell’Unione e che, pertanto, detta
normativa non costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi
dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.
25 Occorre
ricordare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda
l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della
medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli
Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione (sentenza
Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 17).
26 L’articolo
51, paragrafo 1, della Carta conferma la costante giurisprudenza della Corte
secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico
dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto
dell’Unione, ma non al di fuori di esse (v. sentenze Åkerberg Fransson, C‑617/10,
EU:C:2013:105, punto 19, e Torralbo Marcos, C‑265/13, EU:C:2014:187, punto 29).
27 In
tal senso, ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione
del diritto dell’Unione, la
Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della
Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale
competenza (v. sentenza Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 22,
nonché Torralbo Marcos, C‑265/13, EU:C:2014:187, punto 30 e giurisprudenza ivi
richiamata).
28 Occorre,
conseguentemente, determinare se la situazione di un cittadino dell’Unione che,
come il sig. Delvigne, si trovi a fronte di una decisione di radiazione
dalle liste elettorali adottata dalle autorità di uno Stato membro, che
comporta la perdita del suo diritto di voto alle elezioni al Parlamento
europeo, ricada nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione.
29 Al
riguardo, l’articolo 8 dell’atto del 1976 prevede che, fatte salve le
disposizioni di tale atto, la procedura elettorale sia disciplinata in ciascuno
Stato membro dalle disposizioni nazionali.
30 Nella
specie, il sig. Delvigne è stato radiato dalle liste elettorali dato che,
essendo stato condannato per un delitto grave nel 1988, fa parte dell’elenco di
persone che, in applicazione del combinato disposto del codice elettorale e
dell’articolo 370 della legge del 16 dicembre 1992, come modificata, non
soddisfano i requisiti per essere elettori a livello nazionale. Orbene, come ha
sottolineato il Parlamento nelle sue osservazioni, l’articolo 2 della legge del
7 luglio 1977, relativa all’elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo,
prevista dall’atto del 1976, rinvia esplicitamente a tali condizioni per quanto
riguarda specificamente il diritto di voto a queste ultime elezioni.
31 Certamente,
per quanto riguarda i beneficiari del diritto di voto alle elezioni al
Parlamento europeo, la Corte
ha statuito, nelle sentenze Spagna/Regno Unito (C‑145/04, EU:C:2006:543, punti
70 e 78) nonché Eman e Sevinger (C‑300/04, EU:C:2006:545, punti 43 e 45), che
gli articoli 1, paragrafo 3, e 8 dell’atto del 1976 non indicano in modo
esplicito e preciso chi siano coloro che godono di tale diritto e che,
conseguentemente, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la determinazione
dei titolari del diritto stesso rientra nella competenza di ciascuno Stato
membro, nel rispetto del diritto dell’Unione.
32 Tuttavia,
come fanno valere il governo tedesco, il Parlamento e la Commissione europea
nelle loro osservazioni, gli Stati membri sono vincolati, nell’esercizio di
tale competenza, dall’obbligo, enunciato all’articolo 1, paragrafo 3, dell’atto
del 1976, letto in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3, TUE, di
assicurare che l’elezione dei membri del Parlamento europeo si svolga a
suffragio universale diretto, libero e segreto.
33 Pertanto,
deve ritenersi che uno Stato membro il quale, nel contesto dell’attuazione
dell’obbligo ad esso incombente, ai sensi degli articoli 14, paragrafo 3, TUE e
1, paragrafo 3, dell’atto del 1976, preveda, nella normativa nazionale,
l’esclusione dai beneficiari del diritto di voto alle elezioni al Parlamento
europeo dei cittadini dell’Unione che, al pari del sig. Delvigne, sono
stati oggetto di una condanna penale divenuta definitiva prima del
1º marzo 1994, attui il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51,
paragrafo 1, della Carta.
34 Conseguentemente,
la Corte è
competente a rispondere alla questione pregiudiziale.
Sulla ricevibilità
35 Il
governo francese eccepisce l’irricevibilità delle questioni sollevate, da un
canto, in esito al rilievo secondo il quale le risposte della Corte non
sarebbero necessarie al giudice del rinvio ai fini della soluzione della
controversia principale e, dall’altro, considerando che tale giudice non
avrebbe sufficientemente definito il contesto di fatto e di diritto in cui si
collocano tali questioni.
36 In
proposito, occorre rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza della
Corte, nell’ambito della collaborazione tra quest’ultima e i giudici nazionali
istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice
nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la
responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce
delle particolari circostanze del caso, sia la necessità di una pronuncia
pregiudiziale ai fini dell’emanazione della propria sentenza sia la rilevanza
delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni
sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio,
è tenuta a pronunciarsi (v., in particolare, sentenze Kamberaj, C‑571/10,
EU:C:2012:233, punto 40 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché Gauweiler
e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 24).
37 Pertanto,
il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice
nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta
interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o
con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura
ipotetica oppure qualora la
Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto
necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte
(v. sentenze Kamberaj, C‑571/10, EU:C:2012:233, punto 42 e giurisprudenza ivi
richiamata, nonché Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 25).
38 Nella
specie, può chiaramente dedursi dagli elementi di fatto e di diritto di cui
dispone la Corte
e che sono parimenti ripresi ai punti da 22 a 24 della presente sentenza che il
giudice del rinvio chiede alla Corte l’interpretazione degli articoli 39 e 49
della Carta per valutare la compatibilità con tali disposizioni della Carta del
diritto nazionale sul fondamento del quale il sig. Delvigne è stato
radiato dalle liste elettorali.
39 In
tale contesto, le domande di pronuncia pregiudiziale presentano un rapporto
diretto con l’oggetto della controversia principale e, conseguentemente, sono
ricevibili.
Nel merito
40 In
limine, occorre ricordare che l’articolo 52, paragrafo 2, della Carta prevede
che i diritti riconosciuti dalla Carta stessa per i quali i Trattati prevedono
disposizioni si esercitino alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.
41 A
tal riguardo, occorre rilevare che, secondo le spiegazioni relative alla Carta,
le quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE, e all’articolo
52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione ai fini
della sua interpretazione, l’articolo 39, paragrafo 1, della Carta corrisponde
al diritto garantito dall’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Il
secondo paragrafo di tale articolo 39 corrisponde, da parte sua, all’articolo
14, paragrafo 3, TUE. Tali spiegazioni precisano, inoltre, che il
paragrafo 2 dell’articolo 39 riprende i principi di base del regime elettorale
in un sistema democratico.
42 Per
quanto riguarda l’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), TFUE, la Corte ha già avuto modo di
statuire che tale disposizione si limita ad applicare all’esercizio del diritto
di voto alle elezioni al Parlamento europeo il principio di non discriminazione
in base alla nazionalità, prevedendo che ogni cittadino dell’Unione residente
in uno Stato membro di cui non è cittadino abbia il diritto di voto a tali
elezioni nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato (v., in tal senso, sentenza Spagna/Regno Unito, C‑145/04,
EU:C:2006:543, punto 66).
43 Pertanto,
l’articolo 39, paragrafo 1, della Carta non è applicabile alla situazione
oggetto del procedimento principale, dal momento che essa riguarda, come
risulta dagli atti di causa di cui dispone la Corte, il diritto di voto di un cittadino
dell’Unione nello Stato membro di cui è cittadino.
44 Quanto
all’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, esso costituisce, come risulta dalle
considerazioni di cui al punto 41 della presente sentenza, l’espressione nella
Carta del diritto di voto dei cittadini dell’Unione alle elezioni al Parlamento
europeo, ai sensi degli articoli 14, paragrafo 3, TUE e 1, paragrafo 3,
dell’atto del 1976.
45 Orbene,
risulta chiaramente che l’interdizione dal diritto di voto che è stata inflitta
al sig. Delvigne in applicazione delle disposizioni della normativa
nazionale oggetto del procedimento principale rappresenta una limitazione
all’esercizio del diritto garantito dall’articolo 39, paragrafo 2, della Carta.
46 Al
riguardo occorre ricordare che l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ammette
che possano essere previste limitazioni all’esercizio dei diritti come quelli
sanciti al suo articolo 39, paragrafo 2, a condizione che esse siano previste
per legge, rispettino il contenuto essenziale di tali diritti e libertà e che,
nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano
effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o
all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (v., in tal senso,
sentenze Volker und Markus Schecke e Eifert, C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662,
punto 50, nonché Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 55).
47 Nel
contesto del procedimento principale, deve ritenersi che l’interdizione del
diritto di voto in oggetto, dato che risulta dal combinato disposto del codice
elettorale e del codice penale, sia prevista dalla legge.
48 Tale
limitazione, inoltre, rispetta il contenuto essenziale del diritto di voto previsto
dall’articolo 39, paragrafo 2, della Carta. Detta limitazione, infatti, non
rimette in questione questo diritto in quanto tale, dato che produce come
effetto l’esclusione, in condizioni specifiche e in ragione del loro
comportamento, di alcune persone dal gruppo dei beneficiari del diritto di voto
alle elezioni al Parlamento europeo, ove tali condizioni siano soddisfatte.
49 Infine,
una limitazione come quella oggetto del procedimento principale risulta
proporzionata, dal momento che essa tiene conto della natura e della gravità
dell’infrazione penale commessa nonché della durata della pena.
50 Infatti,
come rileva il governo francese nelle osservazioni sottoposte alla Corte,
l’interdizione dal diritto di voto alla quale è stato assoggettato il
sig. Delvigne in conseguenza della sua condanna a una pena di dodici anni
di reclusione per un delitto grave era applicabile solo alle persone condannate
in ragione di un reato punibile con una pena privativa della libertà compresa
tra i cinque anni e l’ergastolo.
51 Il
governo francese, inoltre, ha fatto valere che il diritto nazionale, in
particolare l’articolo 702‑1 del codice di procedura penale, come modificato,
offre la possibilità a una persona che si trova nella situazione del
sig. Delvigne di chiedere e di ottenere la revoca della pena complementare
di degradazione civica che porta alla privazione del suo diritto di voto.
52 Risulta
da quanto sopra che l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta non osta a che la
normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale,
escluda de iure dai beneficiari del diritto di voto alle elezioni al Parlamento
europeo le persone alle quali, al pari del ricorrente nel procedimento
principale, è stata inflitta una condanna penale per un delitto grave divenuta
definitiva prima del 1º marzo 1994.
53 Quanto
alla regola della retroattività della legge penale più favorevole di cui
all’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta, tale regola dispone
che se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede
l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima.
54 Nella
specie, come rilevato ai punti 16 e 22 della presente sentenza, in sede di
riforma del vecchio codice penale nel 1994, la privazione del diritto di voto,
in quanto pena accessoria risultante de iure da una condanna penale, è stata
abrogata per essere sostituita da una pena complementare che deve essere
pronunciata da un giudice ai sensi dell’articolo 131‑26 del nuovo codice penale
e per una durata che non può superare dieci anni nell’ipotesi di condanna per
delitto e cinque anni in caso di condanna per reato meno grave.
55 Tale
modifica, tuttavia, non ha influito sulla situazione del sig. Delvigne,
dal momento che quest’ultimo, in ragione della condanna penale per un delitto
grave pronunciata nei suoi confronti prima del 1º marzo 1994, continua ad
essere assoggettato de iure all’interdizione dal diritto di voto indefinita, in
applicazione del combinato disposto del codice elettorale e dell’articolo 370
della legge del 16 dicembre 1992, come modificata. Il governo francese ha
precisato all’udienza che il permanere dell’effetto delle condanne divenute
definitive prima del 1º marzo 1994 era stato motivato dal fatto che il legislatore
nazionale ha voluto evitare che l’interdizione dal diritto di voto risultante
da una condanna penale venisse meno automaticamente e immediatamente con
l’entrata in vigore del nuovo codice penale, mentre quest’ultimo codice
mantiene l’interdizione dal diritto di voto quale pena complementare.
56 Orbene,
a tal riguardo è sufficiente rilevare che la regola della retroattività della
legge penale più favorevole di cui all’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase,
della Carta non è tale da ostare ad una normativa nazionale, come quella
oggetto del procedimento principale, dato che, come risulta dal disposto
dell’articolo 370 della legge del 16 dicembre 1992, come modificata, tale
normativa si limita a mantenere l’interdizione del diritto di voto risultante
de iure da una condanna penale unicamente per le condanne definitive,
pronunciate in ultimo grado nel vigore del vecchio codice penale.
57 In
ogni caso, come è stato ricordato al punto 51 della presente sentenza, tale
normativa offre espressamente la possibilità, alle persone assoggettate a tale
interdizione, di chiedere e ottenerne la revoca. Come risulta dal disposto
dell’articolo 702-1 del codice di procedura penale, come modificato, tale
possibilità è offerta a ogni persona colpita da interdizione dal diritto di
voto, sia che essa risulti de iure da una condanna penale in applicazione del
vecchio codice penale, sia che essa sia stata pronunciata in sede
giurisdizionale a titolo di pena complementare in applicazione delle
disposizioni del nuovo codice penale. In tale contesto, il fatto che un giudice
nazionale competente venga adito da una persona che si trova nella situazione
del sig. Delvigne ai sensi di tale disposizione e che intenda ottenere la
revoca dell’interdizione risultante de iure da una condanna penale ai sensi
delle disposizioni del vecchio codice penale consente che la sua situazione
individuale sia rivalutata, anche con riguardo alla durata di detta
interdizione.
58 Alla
luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni poste
affermando che gli articoli 39, paragrafo 2, e 49, paragrafo 1, ultima frase,
della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la
normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale,
escluda de iure dai beneficiari del diritto di voto alle elezioni al Parlamento
europeo le persone alle quali, al pari del sig. Delvigne, è stata inflitta
una condanna penale per un delitto grave divenuta definitiva prima del
1º marzo 1999.
Sulle spese
59 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
Gli articoli 39, paragrafo 2, e 49, paragrafo
1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la normativa di
uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, escluda de
iure dai beneficiari del diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo le
persone alle quali, al pari del ricorrente nel procedimento principale, è stata
inflitta una condanna penale per un delitto grave divenuta definitiva prima del
1º marzo 1994.
Dal sito http://curia.europa.eu
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