Corte di Giustizia UE 21 ottobre 2015, n. C-215/15
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia
civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale –
Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Sfera di applicazione – Articolo
1, paragrafo 1, lettera b) – Attribuzione, esercizio, delega, revoca
totale o parziale della responsabilità genitoriale – Articolo 2 –
Nozione di “responsabilità genitoriale” – Controversia tra i genitori in
merito agli spostamenti del figlio minore ed al rilascio di un passaporto al
medesimo – Proroga di competenza – Articolo 12 –
Presupposti – Accettazione della competenza del giudice adito –
Contumacia della controparte – Mancata contestazione della competenza
giurisdizionale da parte del mandatario della controparte nominato d’ufficio
dal giudice adito
L’azione con cui uno dei genitori chieda al
giudice di sopperire al mancato consenso dell’altro genitore agli spostamenti
del figlio minore al di fuori dello Stato membro di residenza del medesimo ed
al rilascio di un passaporto a nome del minore stesso ricade nella sfera di
applicazione ratione materiae del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio,
del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, e
ciò sebbene l’emananda decisione in esito a tale azione debba essere poi presa
in considerazione dalle autorità dello Stato membro di cui il minore stesso sia
cittadino nell’ambito del procedimento amministrativo relativo al rilascio del
passaporto.
L’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del
regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che non può
ritenersi che la competenza giurisdizionale del giudice adito a conoscere di
una domanda in materia di responsabilità genitoriale sia stata «accettata
espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al
procedimento», ai sensi di tale disposizione, in base al solo rilievo che il
mandatario ad litem rappresentante della controparte citata in giudizio,
nominato d’ufficio dal giudice stesso a fronte dell’impossibilità di notificare
alla controparte medesima l’atto introduttivo del giudizio, non abbia eccepito
il difetto di giurisdizione di detto giudice.
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