Legge 29 settembre 2015, n. 162 (G.U.
12 ottobre 2015, n. 237), Adesione della
Repubblica italiana alla Convenzione
delle Nazioni Unite sulla
riduzione dei casi di apolidia, fatta a New
York il 30 agosto 1961
LEGGE 29 settembre 2015, n. 162
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni
Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30
agosto 1961. (15G00176)
(GU n.237 del 12-10-2015)
Vigente al: 13-10-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia,
fatta a New York il 30 agosto 1961.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui
all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18
della Convenzione stessa.
2. Al momento del deposito dello strumento di adesione, il Governo
si avvale della facolta' di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della
Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le
amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 settembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato
Convenzione sulla riduzione dell'apolidia
Gli Stati Contraenti,
Agendo in adempimento alla risoluzione 896 (IX) adottata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1954,
Considerando auspicabile ridurre l'apolidia mediante accordo
internazionale, Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1. Ogni Stato Contraente e' tenuto a concedere la cittadinanza a
una persona nata nel proprio territorio che sarebbe altrimenti
apolide. La cittadinanza dovra' essere concessa:
(a) alla nascita, per effetto di legge, oppure
(b) previa presentazione di un'istanza presso l'autorita'
competente, da o per conto della persona interessata, secondo le
modalita' prescritte dalla legge nazionale. Salvo le circostanze
previste al paragrafo 2 di questo articolo, nessuna di tali istanze
potra' essere respinta.
Lo Stato contraente che dispone l'attribuzione della cittadinanza
in accordo con le disposizioni di cui alla lettera (b) di questo
paragrafo, puo' altresi' disporre che l'attribuzione della
cittadinanza per effetto di legge avvenga al compimento di una certa
eta' e sia soggetta alle condizioni stabilite dalla legislazione
nazionale.
2. Uno Stato Contraente puo' disporre che la concessione della
cittadinanza in accordo con le disposizioni di cui alla lettera (b)
del paragrafo 1 di questo articolo sia soggetta a una o piu' delle
seguenti condizioni:
(a) che l'istanza sia presentata nel corso di un periodo, fissato
dallo Stato Contraente, che abbia inizio non oltre il compimento del
diciottesimo anno d'eta' e che termini non prima del compimento del
venticinquesimo anno d'eta', di modo che alla persona interessata sia
concesso almeno un anno durante il quale possa egli stesso presentare
l'istanza senza dover ottenere autorizzazione legale a tal fine;
(b) che la persona interessata abbia regolarmente soggiornato nel
territorio dello Stato Contraente per un periodo di' tempo che puo'
essere fissato dallo Stato interessato, che non superi i cinque anni
immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza ne' i dieci
anni in totale;
(c) che la persona interessata non sia stata condannata per un
reato contro la sicurezza nazionale ne' che sia stata oggetto di
condanna detentiva per un termine uguale o superiore a cinque anni
per un reato penale;
(d) che la persona interessata sia sempre stata apolide.
3. Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 1 (b) e 2
di questo articolo, un figlio nato nel matrimonio nel territorio
dello Stato Contraente, la cui madre ha la cittadinanza di detto
Stato, dovra' acquisire tale cittadinanza alla nascita nel caso in
cui sia altrimenti apolide.
4. Uno Stato Contraente e' tenuto a concedere la cittadinanza a
una persona che sarebbe altrimenti apolide e che sarebbe
impossibilitata ad acquisire la cittadinanza dello Stato Contraente
nel cui territorio la persona stessa e' nata poiche' ha superato
l'eta' per la presentazione dell'istanza o non ha soddisfatto le
condizioni relative alla residenza, se la cittadinanza di uno dei
genitori al momento della nascita della persona era quella dello
Stato Contraente summenzionato. Se al momento della nascita i
genitori non erano in possesso della stessa cittadinanza, la legge
nazionale dello Stato Contraente in questione stabilisce se la
cittadinanza della persona interessata segue quella del padre o
quella della madre. Se e' prevista un'istanza per la concessione
della cittadinanza, tale istanza dovra' essere presentata
all'autorita' competente da o per conto dell'interessato secondo le
modalita' previste dalla legislazione nazionale. Salvo le previsioni
di cui al paragrafo 5 di quest'articolo, tale istanza non dovra'
essere rifiutata.
5. Lo Stato Contraente puo' subordinare la concessione della
cittadinanza in accordo con le disposizioni di cui al paragrafo 4 di
quest'articolo alle seguenti condizioni:
(a) che l'istanza sia presentata prima che l'istante raggiunga
una certa eta', non inferiore ai ventitre anni, fissata dallo Stato
in questione;
(b) che la persona interessata abbia soggiornato abitualmente nel
territorio dello Stato Contraente per un certo periodo immediatamente
precedente alla presentazione dell'istanza, non superiore ai tre
anni, stabilito dal detto Stato;
(c) che la persona interessata sia sempre stata apolide.
Articolo 2
Il figlio d'ignoti trovato abbandonato nel territorio di uno
Stato Contraente sara' da considerarsi, in assenza di prova
contraria, come nato in quel territorio da genitori che hanno la
cittadinanza di detto Stato.
Articolo 3
Ai fini della determinazione degli obblighi degli Stati
Contraenti ai sensi della presente Convenzione, i figli nati a bordo
di una nave o di un aereo rispettivamente battente bandiera o
immatricolati in uno Stato Contraente saranno considerati, a seconda
dei casi, come nati nel territorio di quello Stato.
Articolo 4
1. Uno Stato Contraente concedera' la cittadinanza a una persona
che non e' nata nel territorio di quello Stato e che sarebbe
altrimenti apolide, se al momento della sua nascita uno dei genitori
ha la cittadinanza di detto Stato. Se al momento della sua nascita i
genitori non possedevano la medesima cittadinanza, la questione se la
persona interessata debba acquisire la cittadinanza del padre o
quella della madre sara' determinata dal diritto nazionale di detto
Stato Contraente. In conformita' con le disposizioni del presente
paragrafo la cittadinanza dovra' essere concessa:
(a) alla nascita, per effetto di legge, oppure
(b) previa presentazione di un'istanza all'autorita' competente,
da o per conto della persona interessata, secondo le modalita'
prescritte dalla legge nazionale. Fatte salve le circostanze previste
al paragrafo 2 di questo articolo, nessuna di tali istanze potra'
essere respinta.
2. Uno Stato Contraente puo' stabilire, in accordo con le
disposizioni di' cui alla lett. (b) del paragrafo 1 di questo
articolo, che la concessione della cittadinanza sia soggetta a una o
piu' delle seguenti condizioni:
(a) che l'istanza sia presentata prima che il richiedente
raggiunga una determinata eta', non inferiore ai ventitre anni,
fissata dallo Stato in questione;
(b) che la persona interessata abbia regolarmente soggiornato nel
territorio dello Stato Contraente per un periodo di tempo che puo'
essere fissato dallo Stato interessato, che non superi i tre anni
immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza;
(c) che la persona interessata non sia stata condannata per un
reato contro la sicurezza nazionale;
(d) che la persona interessata sia sempre stata apolide.
Articolo 5
1. Se la legge di uno Stato Contraente comporta la perdita della
cittadinanza a seguito di una qualsiasi variazione dello status
personale di un individuo, tra cui matrimonio, cessazione del
matrimonio, legittimazione, riconoscimento o adozione, tale perdita
sara' subordinata al possesso o all'acquisizione di un'altra
cittadinanza.
2. Se, in base alla legge di uno Stato Contraente, un figlio nato
al fuori dal matrimonio perde la cittadinanza di tale Stato in
seguito a un riconoscimento di filiazione, egli avra' la facolta' di
recuperare tale cittadinanza su presentazione di istanza scritta
all'autorita' competente, e le condizioni di tale istanza non
dovranno essere piu' rigide di quelle previste al paragrafo 2
dell'art. 1 della presente Convenzione.
Articolo 6
Se la legge di uno Stato Contraente prevede la perdita della
cittadinanza per il coniuge o i figli di una persona come conseguenza
della sua perdita o privazione di quella cittadinanza, tale perdita
sara' subordinata al possesso o all'acquisizione di un'altra
cittadinanza.
Articolo 7
1. (a) Se la legge di uno Stato Contraente permette di rinunciare
alla cittadinanza, tale rinuncia non comportera' la perdita della
cittadinanza a meno che l'interessato non possieda o acquisisca
un'altra cittadinanza.
(b) Le disposizioni di cui alla lett. (a) di questo paragrafo non
si applicheranno nel caso in cui l'istanza possa risultare
incompatibile con i principi sanciti agli artt. 13 e 14 della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il 10 dicembre
1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
2. Un cittadino di uno Stato Contraente che chieda la
naturalizzazione in un paese straniero non perdera' la sua
cittadinanza, a meno che non acquisisca o gli sia stata accordata la
garanzia di acquisire la cittadinanza di quel paese straniero.
3. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 4 e 5 del presente
articolo, un cittadino di uno Stato Contraente non dovra' perdere la
sua cittadinanza diventando apolide per il fatto di essere partito o
di avere la residenza all'estero, per una mancata registrazione o per
altre ragioni simili.
4. Una persona naturalizzata puo' perdere la propria cittadinanza
in ragione della residenza all'estero per un periodo non inferiore a
sette anni consecutivi, come specificato dalla legislazione dello
Stato Contraente interessato, nel caso in cui non riesca a dichiarare
alle autorita' competenti la propria intenzione di mantenere la sua
cittadinanza.
5. Nel caso di un cittadino di uno Stato Contraente nato al di
fuori del territorio di detto Stato, la legge nazionale puo'
subordinare la conservazione della cittadinanza dopo che e' trascorso
un anno dal raggiungimento della maggiore eta' al fatto che in quel
momento la persona in questione sia residente nel territorio dello
Stato o che si sia registrata presso l'autorita' competente.
6. Fatte salve le circostanze di cui al presente articolo, se la
perdita della cittadinanza di uno Stato Contraente rendesse una
persona apolide, egli non perdera' la propria cittadinanza, anche se
tale perdita non e' espressamente vietata da alcuna altra
disposizione della presente Convenzione.
Articolo 8
1. Uno Stato Contraente non privera' una persona della sua
cittadinanza, qualora tale privazione rendesse tale persona apolide.
2. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, una persona puo' essere privata della cittadinanza di uno
Stato Contraente:
(a) nei casi in cui, a norma dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 7, e'
ammissibile che una persona perda la sua cittadinanza;
(b) se la cittadinanza e' stata ottenuta per mezzo di
dichiarazioni false o frodi.
3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, uno Stato Contraente puo' mantenere il diritto di privare
una persona della sua cittadinanza qualora al momento della firma,
della ratifica o dell'adesione specifichi l'intenzione di conservare
tale diritto su uno o piu' dei seguenti motivi, a condizione che in
quella circostanza tali motivi fossero presenti nel proprio diritto
nazionale:
(a) nel caso in cui, incompatibilmente con il suo dovere di
lealta' verso lo Stato Contraente, la persona
(i) in violazione di un divieto esplicito dallo Stato
Contraente, abbia reso o continuato a prestare servizi, oppure abbia
ricevuto o continuato a ricevere emolumenti da un altro Stato, oppure
(ii) si sia comportata in modo da recare grave pregiudizio
agli interessi vitali dello Stato;
(b) nel caso in cui la persona abbia prestato un giuramento, o
reso una dichiarazione formale di fedelta' ad un altro Stato, o dato
prova definitiva della sua determinazione a ripudiare la sua fedelta'
allo Stato Contraente.
4. Uno Stato Contraente non potra' esercitare il potere di
privazione ammesso dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, se non
in conformita' con la legge, che dovra' prevedere per l'interessato
il diritto ad un equo processo di' fronte a un tribunale o ad altro
organo indipendente.
Articolo 9
Uno Stato Contraente non puo' privare alcuna persona o gruppo di
persone della loro cittadinanza per motivi razziali, etnici,
religiosi o politici.
Articolo 10
1. Ogni trattato tra gli Stati Contraenti a disciplina dei
trasferimenti di territorio dovra' contenere disposizioni intese a
garantire che nessuna persona debba diventare apolide a causa di tale
trasferimento. Ogni Stato Contraente si adoperera' per garantire che
nessun trattato firmato da Stati che non sono parte della presente
Convenzione includa disposizioni di questo genere.
2. In mancanza di tali disposizioni, uno Stato Contraente a cui
venga trasferito tale territorio o che per contro si trovi ad
acquisire un nuovo territorio dovra' concedere la cittadinanza alle
persone interessate laddove queste si troverebbero altrimenti a
diventare apolidi a seguito del trasferimento o dell'acquisizione.
Articolo 11
Non appena verra' depositato il sesto strumento di ratifica o di
adesione, gli Stati Contraenti dovranno promuovere l'istituzione, nel
quadro delle Nazioni Unite, di un organismo a cui una persona che
intenda avvalersi della presente Convenzione possa rivolgersi
affinche' la sua istanza venga esaminata e dove trovi assistenza per
la presentazione della stessa istanza alle autorita' competenti.
Articolo 12
1. In relazione a uno Stato Contraente che non conceda, in
conformita' con le disposizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1
e all'articolo 4 della presente Convenzione, la cittadinanza alla
nascita per operazione di legge, le disposizioni di cui al paragrafo
1 dell'articolo 1 e all'articolo 4 si applicheranno, a seconda dei
casi, tanto alle persone nate prima quanto a quelle nate in seguito
all'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 1 della
presente Convenzione si applicheranno sia alle persone nate prima che
a quelle nate in seguito alla sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente
Convenzione si applicheranno solo ai figli di ignoti abbandonati
presenti nel territorio di uno Stato Contraente dopo l'entrata in
vigore della Convenzione in quello Stato.
Articolo 13
La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione delle
disposizioni piu' favorevoli in materia di riduzione dell'apolidia
che possono essere contenute nelle leggi, gia' in vigore o di futura
emanazione, di uno Stato Contraente o che possono essere contenute in
qualsiasi altra convenzione, trattato o accordo, gia' in vigore o di
futura emanazione, tra due o piu' Stati Contraenti.
Articolo 14
Ogni controversia tra gli Stati Contraenti in merito
all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione,
laddove non possa essere risolta in altro modo, sara' presentata di
fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, su richiesta di una
delle parti coinvolte nella controversia.
Articolo 15
1. La presente Convenzione si applichera' a tutti i territori non
autonomi, fiduciari, coloniali e agli altri territori non
metropolitani che abbiano uno Stato Contraente responsabile delle
loro relazioni internazionali; fatte salve le disposizioni di cui al
paragrafo 2 del presente articolo, tale Stato Contraente dovra', al
momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare il
territorio o i territori non metropolitani ai quali si applichera'
ipso fatto la Convenzione come conseguenza di tale firma, ratifica o
adesione.
2. In tutti i casi in cui, in materia di cittadinanza, un
territorio non metropolitano non abbia lo stesso trattamento del
territorio metropolitano, o in tutti i casi in cui le leggi o le
prassi costituzionali dello Stato Contraente o del territorio non
metropolitano richiedano il previo consenso di un territorio non
metropolitano affinche' tale Convenzione trovi applicazione in tale
territorio, lo Stato Contraente si adoperera' per ottenere il
consenso necessario da parte del territorio non metropolitano entro
il termine di dodici mesi dalla data della firma della Convenzione da
parte dello stesso Stato Contraente, e quando tale consenso sara'
stato ottenuto lo Stato Contraente lo notifichera' al Segretario
Generale delle Nazioni Unite. La presente Convenzione si applichera'
al territorio o ai territori indicati in tale notifica a partire
dalla data di ricevimento da parte del Segretario Generale.
3. Dopo la scadenza del periodo di dodici mesi di cui al
paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati Contraenti interessati
informeranno il Segretario Generale dei risultati delle consultazioni
con quei territori non metropolitani di cui sono responsabili in
materia di relazioni internazionali e che possono aver negato il
consenso all'applicazione della presente Convenzione.
Articolo 16
1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma dal 30 agosto
1961 al 31 maggio 1962 presso la sede delle Nazioni Unite.
2. La presente Convenzione sara' aperta alla firma da parte di:
(a) tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite;
(b) ogni altro Stato invitato a partecipare alla Conferenza delle
Nazioni Unite per l'eliminazione o la riduzione di futuri casi di
apolidia;
(c) ogni Stato invitato dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite a sottoscrivere o ad aderire alla presente Convenzione.
3. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle
Nazioni Unite.
4. Gli Stati di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono
aderire alla presente Convenzione. L'adesione avviene con il deposito
di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale delle
Nazioni Unite.
Articolo 17
1. Qualsiasi Stato al momento della firma, ratifica o adesione
puo' fare riserva agli artt. 11, 14 o 15.
2. La presente Convenzione non ammette altre riserve.
Articolo 18
1. La presente Convenzione entra in vigore due anni dopo la data
in cui e' stato depositato il sesto strumento di ratifica o di
adesione.
2. In ogni Stato che ratifica o aderisce alla presente
Convenzione dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di
adesione, essa entra in vigore il novantesimo giorno successivo al
deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di
adesione o, se successiva, alla data in cui tale Convenzione entra in
vigore in conformita' con le disposizioni di cui al paragrafo 1 del
presente articolo.
Articolo 19
1. Ogni Stato Contraente puo' denunciare la presente Convenzione
in qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata al
Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia avra' effetto
per lo Stato Contraente interessato un anno dopo la data del suo
ricevimento da parte del Segretario Generale.
2. Nei casi in cui, conformemente alle disposizioni di cui
all'art. 15, la presente Convenzione sia diventata applicabile a un
territorio non metropolitano di uno Stato Contraente, detto Stato
puo', in qualsiasi momento successivo, con il consenso del territorio
interessato, darne comunicazione al Segretario Generale delle Nazioni
Unite denunciando la presente Convenzione separatamente per quanto
concerne tale territorio. La denuncia ha effetto un anno dopo la data
di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale, che
informera' gli altri Stati Contraenti di tale comunicazione e della
data in cui e' stata ricevuta.
Articolo 20
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
notifichera' a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ed agli
Stati non membri menzionati all'art. 16 quanto segue:
(a) Le firme, ratifiche ed adesioni previste all'art. 16;
(b) Le riserve di cui all'art. 17;
(c) La data alla quale la presente Convenzione entrera' in vigore
secondo quanto stabilito all'art. 18;
(d) Le denunce di cui all'art. 19.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, al piu' tardi dopo
che sara' stato depositato il sesto strumento di ratifica o di
adesione, portera' all'attenzione dell'Assemblea Generale la
questione dell'istituzione, ai sensi dell'art. 11, del summenzionato
organismo.
Articolo 21
La presente Convenzione sara' registrata dal Segretario Generale
delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.
In fede di che i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato la
presente Convenzione.
Fatto a New York, il trenta agosto millenovecentosessantuno, in
un unico esemplare, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e
spagnolo fanno ugualmente fede e che sara' depositato negli archivi
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e di cui le copie
certificate conformi saranno consegnate dal Segretario Generale delle
Nazioni Unite a tutti i Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non
membri di cui all'articolo 16 della presente Convenzione.
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