Corte di Giustizia UE 6 ottobre 2015, n. C-404/14
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia
civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale –
Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 1, paragrafo 1, lettera
b) – Ambito di applicazione ratione materiae – Accordo di divisione
ereditaria tra il coniuge superstite e i figli minori, rappresentati da un
curatore – Qualificazione – Necessità di approvazione di un simile
accordo da parte del giudice – Misura relativa alla responsabilità
genitoriale o misura relativa alle successioni
Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del
Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000,
dev’essere interpretato nel senso che l’approvazione di un accordo di divisione
dell’eredità concluso dal curatore di figli minori per loro conto costituisce
una misura relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi
dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, che ricade
pertanto nell’ambito di applicazione di quest’ultimo, e non una misura relativa
alle successioni, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera f), di detto
regolamento, esclusa dal suo campo di applicazione.
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
6 ottobre 2015
Nella causa C‑404/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší soud
(Corte suprema, Repubblica ceca), con decisione del 25 giugno 2014, pervenuta
in cancelleria il 25 agosto 2014, nel procedimento promosso da
Marie Matoušková, in qualità di commissario
giudiziale,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione,
A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore), E. Jarašiūnas e
C.G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il
governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea,
da M. Wilderspin e M. Thomannová‑Körnerová, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 25 giugno 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1,
paragrafi 1, lettera b) e 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 2201/2003
del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE)
n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso dalla
sig.ra Matoušková, in qualità di commissario giudiziale, e volto a
individuare il giudice competente ad approvare l’accordo di divisione
ereditaria concluso dal curatore di figli minori per loro conto.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Il regolamento n. 2201/2003
3 L’articolo
1 di tale regolamento dispone quanto segue:
«1. Il presente
regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale,
alle materie civili relative:
(...)
b) all’attribuzione,
all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità
genitoriale.
2. Le materie di cui
al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:
(...)
b) la tutela,
la curatela ed altri istituti analoghi;
c) la
designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità
della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;
(...)
e) le misure
di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o
all’alienazione dei beni del minore.
3. Il presente
regolamento non si applica:
(...)
f) ai trust e
alle successioni;
(...)».
4 L’articolo
2 di tale regolamento è del seguente tenore:
«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti
definizioni:
(...)
7) “responsabilità
genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o
giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in
vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in
particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;
8) “titolare
della responsabilità genitoriale”: qualsiasi persona che eserciti la
responsabilità di genitore su un minore;
(...)».
5 L’articolo
8 del medesimo regolamento, rubricato «Competenza generale», così dispone al
paragrafo 1:
«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono
competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un
minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in
cui sono aditi»
6 L’articolo
12 del regolamento n. 2201/2003 è del seguente tenore:
«1. Le autorità
giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata (...) la competenza
a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o
annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla
responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande (...)
(...)
3. Le autorità
giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di
responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo
paragrafo se:
a) il minore
ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei
titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è
egli stesso cittadino di quello Stato
e
b) la loro
competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da
tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali
sono adite ed è conforme all’interesse superiore del minore».
Il regolamento (UE) n. 650/2012
7 Il
considerando 9 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile,
al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e
all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione
di un certificato successorio europeo (GU L 201, pag. 107), così
recita:
«L’ambito d’applicazione del presente regolamento
dovrebbe estendersi a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a
causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e
obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione
a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione
legittima».
8 A
norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale regolamento:
«Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente
regolamento:
a) lo status
delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge
applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili;
b) la capacità
delle persone fisiche, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 23, paragrafo
2, lettera c), e all’articolo 26;
(...)».
9 L’articolo
23 di tale regolamento prevede quanto segue:
«1. La legge
designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 [del medesimo
regolamento] regola l’intera successione.
2. Tale legge regola
in particolare:
(...)
c) la capacità
di succedere;
(...)».
10 L’articolo
26 del suddetto regolamento, rubricato «Validità sostanziale delle disposizioni
a causa di morte», così dispone:
«1. Ai fini degli
articoli 24 e 25 i seguenti elementi sono attinenti alla validità sostanziale:
a) la capacità
della persona che fa la disposizione a causa di morte di fare tale
disposizione;
(…)».
11 Dato
che tale regolamento, ai sensi del suo articolo 84, si applica a decorrere dal
17 agosto 2015, esso non è applicabile ratione temporis alla controversia
principale.
Il diritto ceco
12 L’articolo
179 del codice di procedura civile, nella versione applicabile alla data dei
fatti oggetto del procedimento principale, così dispone:
«Se la validità di un atto giuridico compiuto per conto
di un minore richiede l’approvazione da parte di un tribunale, tale
approvazione è concessa se l’atto è nell’interesse del minore».
13 Ai
sensi dell’articolo 28 del codice civile, in vigore fino al 31 dicembre 2013,
il rappresentante legale compie, a nome del figlio, tutti gli atti per
l’amministrazione dei suoi beni. Tuttavia, per gli atti giuridici di
disposizione dei beni che eccedono l’ordinaria amministrazione, egli deve
ottenere l’approvazione del tribunale competente.
14 Ai
sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della legge n. 94/1963 sulla
famiglia, in vigore fino al 31 dicembre 2013, «i genitori rappresentano il
figlio negli atti giuridici per i quali quest’ultimo non ha piena capacità».
15 Conformemente
all’articolo 37, paragrafo 1, di tale legge, nessuno dei genitori può
rappresentare il proprio figlio se gli atti giuridici riguardano affari nei
quali potrebbe sorgere un conflitto di interessi tra i genitori e il figlio, o
tra i figli dei medesimi genitori.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
16 Con
decisione del 27 aprile 2010, il Mĕstský soud v Brně (Tribunale municipale di
Brno) ha aperto un procedimento relativo alla successione della
sig.ra Martinus, deceduta l’8 maggio 2009 nei Paesi Bassi. La
sig.ra Matoušková, notaio, è stata incaricata, in qualità di commissario
giudiziale, delle operazioni riguardanti il procedimento successorio. Ella ha
accertato che la de cuius era una cittadina ceca con residenza, all’epoca del
decesso, a Brno (Repubblica ceca). Il coniuge della medesima e i loro due figli
minori (in prosieguo: gli «eredi») risiedevano nei Paesi Bassi.
17 Onde
prevenire conflitti di interessi tra gli eredi, il Mĕstský soud v Brně
(Tribunale municipale di Brno) ha nominato, ai sensi delle disposizioni ceche,
un curatore speciale per rappresentare gli interessi dei figli minori. Le parti
del procedimento hanno dichiarato che nei Paesi Bassi non era in corso alcun
procedimento di successione.
18 Il
14 luglio 2011 gli eredi hanno concluso un accordo di divisione dell’eredità.
Con decisione del 10 agosto 2011, il Mĕstský soud v Brně (Tribunale municipale
di Brno) ha determinato il valore di mercato del patrimonio della de cuius,
l’ammontare dei debiti e il valore netto della massa ereditaria.
19 Il
2 agosto 2012, nell’ambito del procedimento notarile di successione, il coniuge
superstite ha addotto un fatto nuovo, ossia che la de cuius, all’epoca del suo
decesso, risiedeva in realtà nei Paesi Bassi e disponeva, nella Repubblica
ceca, solamente di una residenza anagrafica non corrispondente alla realtà.
Egli ha inoltre informato della pendenza di un procedimento di successione nei
Paesi Bassi e ha prodotto un’attestazione in tal senso, datata 14 marzo 2011.
20 L’accordo
di divisione dell’eredità è stato sottoposto dalla sig.ra Matoušková al
giudice tutelare, dato che due delle parti dell’accordo erano figli minori.
21 Tale
giudice tutelare, senza pronunciarsi nel merito, ha rinviato gli atti alla
sig.ra Matoušková con la motivazione che i figli minori risiedevano da
tempo al di fuori della Repubblica ceca, indicando che non poteva dichiararsi
incompetente né rimettere la questione al Nejvyšší soud (Corte suprema) per la
decisione sul giudice territorialmente competente.
22 In
tali circostanze, la sig.ra Matoušková si è rivolta direttamente al
Nejvyšší soud (Corte suprema), il 10 luglio 2013, chiedendogli di designare il
tribunale territorialmente competente per l’approvazione dell’accordo di
divisione dell’eredità di cui al procedimento principale.
23 Detto
giudice ritiene necessaria l’interpretazione, da parte della Corte, del
regolamento n. 2201/2003, in quanto l’approvazione in questione è una
misura destinata alla protezione degli interessi del minore e può ricadere
nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Tuttavia, una simile misura,
adottata nell’ambito di un procedimento di successione, potrebbe anche essere
qualificata come misura relativa alle successioni e, in quanto tale, essere
esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento, ai sensi dell’articolo
1, paragrafo 3, lettera f), del medesimo.
24 Alla
luce di tali premesse, il Nejvyšší soud (Corte suprema) ha deciso di sospendere
il procedimento e di sottoporre la
Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Nel caso di un accordo successorio concluso per conto
di un minore dal suo curatore, per la cui validità sia richiesta
l’autorizzazione di un’autorità giurisdizionale, se tale decisione di
autorizzazione configuri una misura ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1,
lettera b), oppure una misura ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera
f), del regolamento (...) n. 2201/2003 (...)»
Sulla questione pregiudiziale
25 Dagli
atti presentati alla Corte emerge che l’accordo concluso tra gli eredi non è un
patto su una successione futura, ma costituisce un accordo di divisione
nell’ambito di una successione già aperta.
26 Occorre
pertanto ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chieda, in
sostanza, se il regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel
senso che l’approvazione di un accordo di divisione dell’eredità concluso da un
curatore di figli minori per loro conto costituisce una misura relativa
all’esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 1,
paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, che rientra pertanto nell’ambito
di applicazione di quest’ultimo, ovvero se un procedimento siffatto costituisca
una misura relativa alle successioni, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3,
lettera f), del suddetto regolamento, esclusa dall’ambito di applicazione del
medesimo.
27 Nel
procedimento principale, emerge dagli atti presentati alla Corte che la
sig.ra Matoušková, in qualità di commissario giudiziale, ha promosso il
procedimento di approvazione dell’accordo di divisione dell’eredità dinanzi al
giudice tutelare per la ragione che tale accordo era stato concluso dal
curatore in nome dei figli minori, che hanno capacità di agire limitata e che,
in applicazione delle disposizioni di diritto ceco, possono compiere unicamente
atti giuridici che siano adatti alla maturità intellettuale e psicologica
corrispondente alla loro età. Gli altri atti giuridici sono compiuti, per conto
dei minori, dai loro rappresentanti legali.
28 L’approvazione
dell’accordo di divisione dell’eredità è, quindi, una misura adottata in
considerazione della capacità del minore, che mira a tutelare l’interesse
superiore del minore e che è richiesta, ai sensi del diritto ceco, per gli atti
giuridici relativi all’amministrazione dei beni che eccedono l’ordinaria
amministrazione.
29 Una
misura del genere riguarda direttamente la capacità della persona fisica (v.,
per analogia, sentenza Schneider, C‑386/12, EU:C:2013:633, punto 26) e si
inserisce, per sua natura, nell’ambito di un’azione finalizzata a soddisfare i
bisogni di protezione e di assistenza dei figli minori.
30 Infatti,
come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, la
capacità e le questioni attinenti alla rappresentanza ad essa collegate devono
essere valutate in base a criteri autonomi, e non devono essere trattate come
questioni preliminari dipendenti dai relativi atti giuridici. Occorre quindi
constatare come la nomina di un curatore per i figli minori e il controllo
dell’esercizio della sua attività siano così strettamente legati che sarebbe
inopportuno applicare regole di competenza differenti, che cambino a seconda
della materia dell’atto giuridico considerato.
31 Di
conseguenza, il fatto che l’approvazione di cui al procedimento principale sia
stata richiesta nell’ambito di un procedimento di successione non può essere
considerato determinante per inquadrare tale misura nel diritto delle
successioni. La necessità di ottenere un’approvazione del giudice tutelare è
conseguenza diretta dello stato e della capacità dei figli minori e costituisce
una misura di protezione del minore legata all’amministrazione, alla
conservazione o all’alienazione dei beni bel minore, ai sensi dell’articolo 1,
paragrafi 1, lettera b), e 2, lettera e), del regolamento n. 2201/2003.
32 Una
simile interpretazione è corroborata dalla relazione del sig. Lagarde
sulla Convenzione dell’Aia del 1996 concernente la competenza, la legge
applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di
responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, il cui ambito
di applicazione ratione materiae corrisponde, in materia di responsabilità
genitoriale, a quello del regolamento n. 2201/2003. Per spiegando che le
successioni devono, in linea di principio, essere escluse da tale Convenzione,
la suddetta relazione sottolinea che, se la normativa che disciplina il diritto
delle successioni prevede l’intervento del rappresentante legale dell’erede
minorenne, detto rappresentante dovrà essere designato in applicazione nelle
norme della suddetta Convenzione, poiché una simile ipotesi ricade nel settore
della responsabilità genitoriale.
33 Questa
interpretazione risulta altresì confermata dal regolamento n. 650/2012,
non applicabile ratione temporis nel procedimento principale, adottato per
disciplinare, conformemente al suo considerando 9, tutti gli aspetti di diritto
civile della successione a causa di morte, e il cui articolo 1, paragrafo 2,
lettera b), esclude dal suo ambito di applicazione la capacità delle persone
fisiche. Tale regolamento disciplina, infatti, solamente gli aspetti specificamente
correlati alla capacità di succedere, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2,
lettera c), di detto regolamento, nonché la capacità della persona che fa la
disposizione a causa di morte di fare tale disposizione, a norma dell’articolo
26, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.
34 Inoltre,
questa interpretazione sull’ambito di applicazione dei regolamenti
nn. 2201/2003 e 650/2012 è conforme alla giurisprudenza della Corte che
tende a evitare qualsiasi sovrapposizione tra le norme che tali testi enunciano
e qualsiasi vuoto giuridico (v., per analogia, sentenza Nickel & Goeldner
Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
35 Nella
fattispecie, dalla decisione di rinvio emerge che il Nejvyšší soud (Corte
suprema) si è altresì chiesto se l’interesse del minore non possa risultare
compromesso in caso di ripartizione del processo decisionale in materia di
successione tra due Stati membri differenti, ossia, da un lato, quello
dell’apertura del procedimento di successione e, dall’altro, quello della
residenza abituale del minore, previsto all’articolo 8, paragrafo 1, del
regolamento n. 2201/2003.
36 A
tale riguardo, si deve osservare che, secondo l’articolo 12, paragrafo 3, del
regolamento n. 2201/2003, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro
sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti
diversi da quelli di cui al paragrafo 1 di tale articolo se, da un lato, il
minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché
uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o
perché è egli stesso cittadino di quello Stato e, dall’altro, la loro
competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da
tutte le parti del procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali
sono adite ed è conforme all’interesse superiore del minore.
37 Nel
procedimento principale, come sostenuto dalla Commissione europea, l’articolo
12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 è idoneo a giustificare la
competenza dell’autorità giurisdizionale adita in materia di successione
ancorché tale autorità giurisdizionale non sia quella della residenza abituale
del minore, a patto che i presupposti summenzionati siano soddisfatti.
38 Alla
luce delle considerazioni sopra svolte, occorre rispondere alla questione posta
che il regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che
l’approvazione di un accordo di divisione dell’eredità concluso dal curatore di
figli minori per loro conto costituisce una misura relativa all’esercizio della
responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
di tale regolamento, che ricade pertanto nell’ambito di applicazione di
quest’ultimo, e non una misura relativa alle successioni, ai sensi
dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera f), di detto regolamento, esclusa dal suo
campo di applicazione.
Sulle spese
39 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione)
dichiara:
Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del
Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000,
dev’essere interpretato nel senso che l’approvazione di un accordo di divisione
dell’eredità concluso dal curatore di figli minori per loro conto costituisce
una misura relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi
dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, che ricade
pertanto nell’ambito di applicazione di quest’ultimo, e non una misura relativa
alle successioni, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera f), di detto
regolamento, esclusa dal suo campo di applicazione.
Dal sito http://curia.europa.eu
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