Corte di Giustizia UE 22 ottobre 2015, n. C-378/14
Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CE)
n. 883/2004 – Articolo 67 – Regolamento (CE)
n. 987/2009 – Articolo 60, paragrafo 1 – Erogazione di
prestazioni familiari in caso di divorzio – Nozione di
“interessato” – Normativa di uno Stato membro che prevede il versamento di
assegni familiari al genitore convivente con il figlio – Residenza di tale
genitore in un altro Stato membro – Astensione del medesimo genitore dalla
richiesta di assegni familiari – Eventuale diritto dell’altro genitore di
richiedere l’erogazione di tali assegni
L’articolo 60, paragrafo 1, secondo
periodo, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che la fictio di cui a
tale disposizione può portare a riconoscere il diritto alle prestazioni familiari
a una persona che non risieda sul territorio dello Stato membro competente a
erogare tali prestazioni, qualora tutti gli altri presupposti per l’erogazione
di dette prestazioni stabiliti dall’ordinamento nazionale siano soddisfatti,
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
L’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo,
del regolamento n. 987/2009 deve essere interpretato nel senso che esso
non implica che al genitore del figlio per cui sono erogate le prestazioni
familiari, residente nello Stato membro tenuto a corrispondere dette
prestazioni, debba essere riconosciuto il diritto a queste ultime se l’altro
genitore, che risiede in un altro Stato membro, non ha presentato domanda di
prestazioni familiari.
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