Corte di Giustizia UE 6 ottobre 2015, n. C-489/14
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia
civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale –
Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Litispendenza – Articoli 16 e
19, paragrafi 1 e 3 – Procedimento di separazione personale in un primo
Stato membro e procedimento di divorzio in un secondo Stato membro –
Competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita – Nozione
di competenza “accertata” – Estinzione del primo procedimento e
instaurazione di un nuovo procedimento di divorzio nel primo Stato
membro – Conseguenze – Differenza di fuso orario tra gli Stati
membri – Effetti sul procedimento di audizione delle autorità
giurisdizionali
Nel caso di procedimenti di separazione
personale e di divorzio instaurati tra le stesse parti dinanzi ad autorità
giurisdizionali di due Stati membri, l’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del
regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003,
relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che, in
una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui
il procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita nel
primo Stato membro si è estinto dopo l’adizione della seconda autorità
giurisdizionale nel secondo Stato membro, le condizioni della litispendenza non
sono più soddisfatte e, di conseguenza, la competenza dell’autorità
giurisdizionale preventivamente adita deve considerarsi non accertata.
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
6 ottobre 2015
Nella causa C‑489/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court of
Justice (England & Wales), Family Division (Regno Unito), con decisione del
31 ottobre 2014, pervenuta in cancelleria il 4 novembre 2014, nel procedimento
A
contro
B,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione,
A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund
(relatore), giudici,
avvocato generale: P. Cruz Villalón
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 1° giugno 2015,
considerate le osservazioni presentate:
– per A,
da T. Amos, QC, e H. Clayton, barrister;
– per il
governo del Regno Unito, da M. Holt, in qualità di agente, assistito da
M. Gray, barrister;
– per la Commissione europea,
da M. Wilderspin, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza dell’8 settembre 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19,
paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27
novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338,
pag. 1).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra A
e il sig. B in merito al loro divorzio.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
Il regolamento n. 2201/2003
3 L’articolo
3 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Competenza generale», enuncia,
al suo paragrafo 1, le norme giurisdizionali sulla competenza applicabili in
funzione del luogo di residenza di uno o di entrambi i coniugi, della loro
cittadinanza o, nel caso del Regno Unito, del «domicilio» comune.
4 L’articolo
16 di tale regolamento, intitolato «Adizione di un’autorità giurisdizionale»,
così dispone:
«L’autorità giurisdizionale si considera adita:
a) alla data
in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso
l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di
prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la
notificazione al convenuto;
o
b) se l’atto
deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità
giurisdizionale, alla data in cui l’autorità competente ai fini della
notificazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di
prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso
l’autorità giurisdizionale».
5 L’articolo
19 del predetto regolamento, intitolato «Litispendenza e connessione», prevede
quanto segue:
«1. Qualora dinanzi a
autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano
state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e
annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita
sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza
dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
2. Qualora dinanzi a
autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande
sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo
oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita
sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza
dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
3. Quando la
competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata
accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria
incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti
all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione
dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita».
Il regolamento (CE) n. 44/2001
6 Il
regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12,
pag. 1) è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1).
7 L’articolo
27 del regolamento n. 44/2001, che faceva parte della sezione 9 del capo
II di quest’ultimo, intitolata «Litispendenza e connessione», prevedeva quanto
segue:
«1. Qualora davanti a
giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte
domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice
successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata
accertata la competenza del giudice adito in precedenza.
2. Se la competenza
del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente
adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».
La
Convenzione di Bruxelles
8 Il
regolamento n. 44/2001 ha sostituito, nei rapporti tra gli Stati membri, la Convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972,
L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni successive
relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo:
la «Convenzione di Bruxelles»).
9 L’articolo
21 della Convenzione di Bruxelles, che figurava nella sezione 8, intitolata
«Litispendenza e connessione», del titolo II di quest’ultima, così disponeva:
«Qualora davanti a giudici di Stati contraenti
differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il
medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito
sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del
giudice preventivamente adito.
Se la competenza del giudice preventivamente adito è
stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria
incompetenza a favore del giudice preventivamente adito».
Il diritto francese
10 Ai
sensi dell’articolo 1111 del code de procédure civile (codice di procedura
civile):
«Quando constata, dopo aver sentito il parere di ciascun
coniuge in merito alla rottura del matrimonio, che il richiedente mantiene la
propria domanda, il giudice emette un’ordinanza con la quale può o rinviare le
parti, conformemente all’articolo 252‑2 del codice civile, a un nuovo tentativo
di conciliazione, o autorizzare immediatamente i coniugi a proporre domanda di
divorzio.
In entrambi i casi esso può disporre tutti o alcuni dei
provvedimenti provvisori previsti agli articoli da 254 a 257 del codice civile.
Quando autorizza la presentazione della domanda di
divorzio, il giudice rammenta nella sua ordinanza i termini previsti
all’articolo 1113 del presente codice».
11 L’articolo
1113 del code de procédure civile è del seguente tenore:
«Entro tre mesi dalla pronuncia dell’ordinanza, solo il
coniuge che ha proposto il ricorso iniziale (requête) può presentare una
domanda (assignation) volta all’ottenimento di un decreto di divorzio.
In caso di riconciliazione dei coniugi o se la domanda
di divorzio non è stata presentata entro trenta mesi dalla pronuncia
dell’ordinanza, tutte le sue disposizioni divengono prive di effetto, compresa
l’autorizzazione a presentare tale domanda».
12 Ai
sensi dell’articolo 1129 del medesimo codice, «[i]l procedimento di separazione
personale è soggetto alle norme previste per il procedimento di divorzio».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13 La
signora A e il signor B, cittadini francesi, si sono sposati in Francia il 27
febbraio 1997, dopo aver stipulato un contratto di matrimonio di diritto
francese soggetto al regime della separazione dei beni. Essi si sono stabiliti
nel Regno Unito nel 2000. La coppia ha avuto due figli gemelli nel 1999 e un
terzo figlio nel 2001. La famiglia ha continuato a risiedere nel Regno Unito
fino al mese di giugno 2010, quando i coniugi si sono separati a seguito
dell’abbandono del domicilio coniugale da parte del signor B.
14 Il
30 marzo 2011, il signor B ha presentato un ricorso (requête) volto alla
separazione personale dinanzi al giudice per le questioni familiari del
Tribunal de grande instance de Nanterre (Tribunale di primo grado di Nanterre)
(Francia).
15 Il
19 maggio 2011, la signora A, reagendo a tale procedimento avviato da suo
marito, ha presentato presso la Child Support Agency (Agenzia di sostegno
all’infanzia) una domanda di prestazioni alimentari per i figli a suo carico.
In seguito, il 24 maggio 2011, ha presentato domanda di divorzio oltre a una
domanda separata di mantenimento dinanzi alle autorità giurisdizionali del
Regno Unito.
16 Il
7 novembre 2012, la High
Court of Justice (England & Wales), Family Division
[Corte suprema di giustizia (Inghilterra e Galles), Sezione per le questioni
familiari], si è tuttavia dichiarata incompetente a conoscere della domanda di
divorzio sulla base dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, con il
consenso della signora A.
17 Il
15 dicembre 2011, il giudice per le questioni familiari del Tribunal de grande
instance de Nanterre ha emesso un’ordinanza di non conciliazione e ha
dichiarato che le questioni concernenti i figli, comprese le domande relative
agli obblighi alimentari, avrebbero dovuto essere decise nel Regno Unito, ma che
i giudici francesi erano competenti ad adottare alcuni provvedimenti
provvisori. Esso ha disposto che il signor B versasse alla signora A un assegno
mensile pari a EUR 5 000. Tale ordinanza è stata confermata in
appello da una decisione della Cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di
Versailles) (Francia) del 22 novembre 2012.
18 Il
giudice del rinvio precisa che, non essendo stata proposta nessuna domanda
(assignation) volta all’ottenimento di un decreto di divorzio entro il termine
di 30 mesi dalla pronuncia dell’ordinanza di non conciliazione emessa dal
giudice francese, le disposizioni di quest’ultima sono divenute prive di
efficacia il 16 giugno 2014 a mezzanotte.
19 Il
17 dicembre 2012, il signor B ha proposto domanda di divorzio dinanzi a un
giudice francese. Tuttavia, l’11 luglio 2013 la sua domanda è stata dichiarata
inammissibile, in quanto non poteva essere accolta essendo pendente un
procedimento di separazione personale.
20 Il
13 giugno 2014, la signora A ha proposto una nuova domanda di divorzio dinanzi
a un giudice del Regno Unito. Il giudice del rinvio sottolinea che la signora A
aveva tentato di ottenere, senza successo, che tale domanda diventasse efficace
solo un minuto dopo mezzanotte, il 17 giugno 2014.
21 Alle
8,20, ora francese, del 17 giugno 2014, il signor B ha, a sua volta, presentato
una seconda domanda di divorzio dinanzi a un giudice francese. Il giudice del
rinvio rileva che nel Regno Unito erano le 7,20 e che a quell’ora non era
possibile presentare un ricorso dinanzi a un’autorità giurisdizionale del Regno
Unito.
22 Il
9 ottobre 2014, il signor B ha chiesto al giudice del rinvio la cancellazione o
il rigetto della domanda di divorzio proposta nel Regno Unito dalla signora A,
per il motivo che la competenza dei giudici francesi era accertata, senza
ambiguità né contestazione possibili, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3,
del regolamento n. 2201/2003.
23 Il
giudice del rinvio ritiene che il signor B, presentando domande di divorzio
dinanzi alle autorità giurisdizionali francesi, abbia tentato di impedire alla
signora A di instaurare un procedimento di divorzio nel Regno Unito. Egli non
avrebbe quindi rinunciato alla sua domanda di separazione personale prima di
presentare domanda di divorzio in Francia al fine di evitare che,
nell’intervallo tra i due procedimenti relativi a tali domande, la signora A
potesse validamente presentare domanda di divorzio nel Regno Unito e ottenere
una decisione di un giudice di tale Stato membro vertente su tutte le questioni
connesse al divorzio, segnatamente in materia patrimoniale. Secondo il giudice
del rinvio, il signor B, disconoscendo l’intenzione del legislatore dell’Unione
europea, ha abusato, mediante le sue scelte processuali, dei diritti conferitigli
dal regolamento n. 2201/2003.
24 Il
giudice del rinvio constata che il signor B non ha preso praticamente nessuna
iniziativa nel procedimento di separazione personale e si chiede, in tali
circostanze, se possa ritenersi che la competenza dell’autorità giurisdizionale
francese sia stata «accertata» ai sensi dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del
suddetto regolamento.
25 In
tale contesto, la High
Court of Justice (England & Wales), Family Division ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Ai sensi
dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3 del regolamento n. 2201/2003, come si
debba intendere il termine “accertata”, in circostanze in cui:
a) nel
procedimento dinanzi al giudice adito per primo (“il primo procedimento”), il
ricorrente non prende praticamente nessuna iniziativa dopo la prima udienza e,
in particolare, non deposita una domanda (assignation) entro il termine di
estinzione del ricorso (requête), con la conseguenza che il primo procedimento
si estingue senza decisione per il decorso del termine impartito, conformemente
al diritto locale (francese) applicabile al primo procedimento, vale a dire 30
mesi dopo la prima udienza di conciliazione;
b) il primo
procedimento si estingue, come sopra indicato, pochissimo tempo (3 giorni) dopo
che il procedimento dinanzi al giudice successivamente adito (“il secondo
procedimento”) viene instaurato in Inghilterra, con la conseguenza che non
viene emessa sentenza in Francia né vi è alcun rischio di sentenze
incompatibili tra il primo procedimento e il secondo procedimento;
c) in virtù
del fuso orario del Regno Unito, il ricorrente nel primo procedimento sarebbe
sempre in grado, in seguito all’estinzione dello stesso, di avviare un
procedimento di divorzio in Francia prima che il ricorrente [nel secondo
procedimento] possa avviare un procedimento di divorzio in Inghilterra.
2) In
particolare, se il termine “accertata” comporti che il ricorrente nel primo
procedimento debba agire per far avanzare con la dovuta diligenza e
tempestività il primo procedimento verso una risoluzione della controversia
(giudiziale o transattiva) o se il ricorrente nel primo procedimento, dopo
avere determinato la competenza ai sensi degli articoli 3 e 19, paragrafo 1,
[del regolamento n. 2201/2003], sia libero di astenersi dal prendere
iniziative concrete in vista della risoluzione della controversia nel primo
procedimento, e sia quindi semplicemente libero di ottenere un’interruzione del
secondo procedimento e di creare una situazione di stallo della controversia
nel suo complesso».
Questioni pregiudiziali
26 Con
le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio
chiede in sostanza, per quanto riguarda i procedimenti di separazione personale
e di divorzio instaurati tra le stesse parti dinanzi alle autorità
giurisdizionali di due Stati membri, se l’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del
regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che, in una
situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il
procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita nel
primo Stato membro si è estinto successivamente all’adizione della seconda
autorità giurisdizionale nel secondo Stato membro, la competenza dell’autorità
giurisdizionale preventivamente adita deve considerarsi non accertata. Il
giudice del rinvio chiede, in particolare, se, al fine di rispondere a tale
questione, la circostanza che la predetta estinzione sia intervenuta pochissimo
tempo prima dell’instaurazione di un terzo procedimento dinanzi a un giudice
del primo Stato membro, la condotta del ricorrente nel primo procedimento,
segnatamente la sua mancanza di diligenza, e l’esistenza di un fuso orario tra
gli Stati membri interessati, che consentirebbe di adire i giudici del primo
Stato membro prima di quelli del secondo Stato membro, siano rilevanti.
27 Occorre
constatare anzitutto che l’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 è
redatto in termini simili a quelli utilizzati all’articolo 27 del regolamento
n. 44/2003, il quale ha sostituito l’articolo 21 della Convenzione di
Bruxelles, e attua un meccanismo equivalente a quello previsto da questi ultimi
due articoli per decidere situazioni di litispendenza. Si deve, di conseguenza,
tener conto delle considerazioni della Corte relative a questi ultimi.
28 A
tal riguardo si deve rilevare che, come nel caso dell’articolo 27 del
regolamento n. 44/2001 e dell’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles,
la nozione di «competenza accertata» di cui all’articolo 19 del regolamento
n. 2201/2003 deve essere interpretata in modo autonomo, alla luce del
sistema e della finalità dell’atto che la contiene (v., in tal senso, sentenze
Shearson Lehman Hutton, C‑89/91, EU:C:1993:15, punto 13, nonché Cartier
parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109,
punto 32).
29 Per
quanto riguarda la finalità delle norme sulla litispendenza enunciate
all’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, si deve rilevare che tali
norme sono dirette a evitare procedimenti paralleli dinanzi alle autorità
giurisdizionali di Stati membri diversi e l’incompatibilità delle decisioni che
potrebbe risultarne (v. sentenza Purrucker, C‑296/10, EU:C:2010:665, punto 64).
A tale scopo il legislatore dell’Unione ha inteso attuare un meccanismo chiaro
ed efficace per risolvere le ipotesi di litispendenza (v. per analogia, per
quanto rigarda il regolamento n. 44/2001, sentenza Cartier
parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109,
punto 40).
30 Come
emerge dai termini «autorità giurisdizionale preventivamente adita» e «autorità
giurisdizionale successivamente adita», di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e
3, del regolamento n. 2201/2003, tale meccanismo si basa sull’ordine
cronologico in cui sono state adite le autorità giurisdizionali.
31 Al
fine di determinare il momento in cui l’autorità giurisdizionale si considera
adita, stabilendo in tal modo quale sia l’autorità giurisdizionale preventivamente
adita, occorre riferirsi all’articolo 16 del suddetto regolamento, intitolato
«Adizione di un’autorità giurisdizionale».
32 Ai
sensi di tale articolo 16, l’autorità giurisdizionale si considera adita, a
seconda dell’ipotesi scelta nel diritto nazionale applicabile, alla data in cui
la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità
giurisdizionale, oppure, se tale atto deve essere notificato prima di essere
depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui l’autorità
competente lo riceve. L’autorità giurisdizionale sarà tuttavia considerata
adita solo a condizione che successivamente l’attore non abbia omesso di
prendere tutte le misure cui era tenuto affinché, nella prima ipotesi, fosse
effettuata la notificazione al convenuto o, nella seconda ipotesi, l’atto fosse
depositato presso l’autorità giurisdizionale.
33 Per
determinare, poi, se sussista una situazione di litispendenza, risulta dai
termini dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 che,
contrariamente alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento
n. 44/2001, applicabili in materia civile e commerciale, in materia
matrimoniale non è richiesta l’identità di causa e di oggetto delle domande
proposte dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi. Come
rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, se è
vero che le domande devono riguardare le stesse parti, esse possono avere
oggetto distinto, purché vertano sulla separazione personale, sul divorzio o
sull’annullamento del matrimonio. Tale interpretazione è corroborata dal
confronto tra i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19 del regolamento
n. 2201/2003, da cui risulta che solo tale paragrafo 2, concernente
domande sulla responsabilità genitoriale, subordina la sua applicazione
all’identità di oggetto e di causa delle azioni proposte. Di conseguenza, può
esservi una situazione di litispendenza quando dinanzi a due autorità
giurisdizionali di Stati membri diversi sono instaurati, come nel procedimento
principale, un procedimento di separazione personale dinanzi a una di esse e un
procedimento di divorzio dinanzi all’altra, o quando dinanzi a entrambe è
presentata domanda di divorzio.
34 In
siffatte circostanze e in caso di identità delle parti, conformemente ai
termini dell’articolo 19, paragrafo 1, del predetto regolamento, l’autorità
giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché
non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale
preventivamente adita. Al tal riguardo si deve considerare che
l’interpretazione, da parte della Corte, dell’articolo 27 del regolamento
n. 44/2001 vale anche per l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento
n. 2201/2003. In tal senso, affinché la competenza dell’autorità
giurisdizionale preventivamente adita sia accertata ai sensi dell’articolo 19,
paragrafo 1, di tale regolamento, è sufficiente che l’autorità giurisdizionale
preventivamente adita non abbia declinato d’ufficio la propria competenza e che
nessuna delle parti non l’abbia contestata anteriormente o fino al momento
della presa di posizione considerata dal suo diritto nazionale come il primo
atto difensivo nel merito presentato dinanzi a tale autorità giurisdizionale
(v., per analogia, sentenza Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions
assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 44).
35 Quando
tale competenza si considera accertata alla luce delle disposizioni
dell’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003, l’autorità giurisdizionale
successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità
giurisdizionale preventivamente adita conformemente all’articolo 19, paragrafo
3, di tale regolamento.
36 Nel
caso di specie, dall’ordinanza di non conciliazione adottata il 15 dicembre
2011 dal giudice per le questioni familiari del Tribunal de grande instance de
Nanterre nell’ambito del primo procedimento, vale a dire quello di separazione
personale instaurato dal signor B il 30 marzo 2011, discende che la competenza di
tale autorità giurisdizionale, così come l’ammissibilità della sua adizione,
non sono state contestate.
37 Tuttavia,
affinché sussista una situazione di litispendenza è necessario che i
procedimenti intrapresi tra le stesse parti e vertenti su domande di divorzio,
separazione personale o annullamento del matrimonio siano pendenti
simultaneamente dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi.
Qualora due procedimenti siano instaurati dinanzi ad autorità giurisdizionali
di Stati membri diversi, in caso di estinzione di uno di essi vengono meno il
rischio di decisioni incompatibili e, in tal modo, la situazione di
litispendenza, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003. Ne
discende che, anche supponendo che la competenza dell’autorità giurisdizionale
preventivamente adita sia stata accertata nel primo procedimento, non esiste
più una situazione di litispendenza e, di conseguenza, detta competenza non è
accertata.
38 Così
avviene a seguito dell’estinzione del procedimento dinanzi all’autorità
giurisdizionale preventivamente adita. In tale ipotesi, l’autorità
giurisdizionale successivamente adita diviene l’autorità giurisdizionale
preventivamente adita alla data di tale estinzione.
39 Il
procedimento principale sembra riferirsi a una situazione di questo tipo.
40 Infatti,
una domanda di separazione personale era già stata presentata dinanzi al
giudice per le questioni familiari del Tribunal de grande instance de Nanterre
quando dinanzi all’autorità giurisdizionale del Regno Unito è stato instaurato,
il 13 giugno 2014, un procedimento di divorzio, il che ha dato luogo a una
situazione di litispendenza sino al 16 giugno 2014 a mezzanotte. Trascorsa tale
data, vale a dire il 17 giugno alle ore 00,00, poiché il procedimento dinanzi
all’autorità giurisdizionale francese preventivamente adita si era estinto in
conseguenza della perdita di efficacia delle disposizioni dell’ordinanza di non
conciliazione da essa pronunciata, soltanto l’autorità giurisdizionale del
Regno Unito adita il 13 giugno 2014 rimaneva chiamata a pronunciarsi su una
controversia rientrante in uno degli ambiti contemplati dall’articolo 19,
paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003. L’instaurazione, il 17 giugno
2014, di un procedimento di divorzio dinanzi all’autorità giurisdizionale
francese è posteriore a quella del procedimento avviato dinanzi a detta
autorità giurisdizionale del Regno Unito. Tenuto conto delle norme cronologiche
previste da tale regolamento, si deve constatare che la suddetta sequenza di
eventi produce l’effetto di rendere detta autorità giurisdizionale del Regno
Unito l’autorità giurisdizionale preventivamente adita, a condizione che essa
sia stata regolarmente adita alla luce delle disposizioni dell’articolo 16 di
detto regolamento.
41 Si
deve precisare che la circostanza che esistesse un altro procedimento dinanzi a
un giudice francese alla data in cui l’autorità giurisdizionale del Regno Unito
era stata adita, il 13 giugno 2014, non impedisce affatto che quest’ultima
abbia potuto essere validamente adita ai sensi delle disposizioni dell’articolo
16 del medesimo regolamento.
42 Di
conseguenza, in una situazione come quella descritta al punto 40 della presente
sentenza, in cui il procedimento di separazione personale dinanzi all’autorità
giurisdizionale francese si estingue perché sono scaduti i termini di legge, le
condizioni della litispendenza non sono più soddisfatte a partire dalla data di
tale estinzione e la competenza di tale autorità giurisdizionale deve, pertanto,
considerarsi non accertata.
43 Da
quanto precede discende che la condotta del ricorrente nel primo procedimento,
segnatamente la sua eventuale mancanza di diligenza, non rileva al fine di
determinare se la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente
adita sia accertata.
44 Per
quanto concerne il fuso orario tra gli Stati membri interessati, che
consentirebbe di presentare un ricorso in Francia prima di poterlo fare nel
Regno Unito e potrebbe sfavorire alcuni ricorrenti, come la signora A, oltre al
fatto che non sembra giocare a favore di siffatto ricorrente in una
controversia come quella di cui al procedimento principale, non è in ogni caso
idoneo a impedire l’applicazione delle norme sulla litispendenza che figurano
all’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, le quali, combinate alle
disposizioni dell’articolo 16 di tale regolamento, sono basate sulla priorità
cronologica.
45 Risulta
dall’insieme delle suesposte considerazioni che occorre rispondere alle
questioni sollevate dichiarando che, nel caso di procedimenti di separazione
personale e di divorzio instaurati tra le stesse parti dinanzi ad autorità
giurisdizionali di due Stati membri, l’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del
regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che, in una
situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il
procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita nel
primo Stato membro si è estinto dopo l’adizione della seconda autorità giurisdizionale
nel secondo Stato membro, le condizioni della litispendenza non sono più
soddisfatte e, di conseguenza, la competenza dell’autorità giurisdizionale
preventivamente adita deve considerarsi non accertata.
46 La
circostanza che la predetta estinzione sia intervenuta pochissimo tempo prima
dell’instaurazione di un terzo procedimento dinanzi a un’autorità
giurisdizionale del primo Stato membro non è rilevante.
47 La
condotta del ricorrente nel primo procedimento, segnatamente la sua mancanza di
diligenza, e l’esistenza di un fuso orario tra gli Stati membri interessati,
che consentirebbe di adire le autorità giurisdizionali del primo Stato membro
prima di quelle del secondo Stato membro, sono parimenti irrilevanti.
Sulle spese
48 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione)
dichiara:
Nel caso di procedimenti di separazione
personale e di divorzio instaurati tra le stesse parti dinanzi ad autorità
giurisdizionali di due Stati membri, l’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del
regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003,
relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che, in
una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui
il procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita nel
primo Stato membro si è estinto dopo l’adizione della seconda autorità
giurisdizionale nel secondo Stato membro, le condizioni della litispendenza non
sono più soddisfatte e, di conseguenza, la competenza dell’autorità
giurisdizionale preventivamente adita deve considerarsi non accertata.
Dal sito http://curia.europa.eu
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