lunedì 26 ottobre 2015





Addetti ai servizi postali (sotto il profilo penale)


Cass. pen. 13 febbraio 2015, n. 31660

Ai fini penali, in tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi postali, la trasformazione dell’amministrazione postale in ente pubblico economico e la successiva adozione della forma della società per azioni, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, non fanno venir meno la natura pubblicistica non solo dei servizi postali definiti riservati dal D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, ma neppure dei servizi non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni postali fruttiferi (cosiddetto “bancoposta”), ora disciplinata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

Ai fini penali, il dipendente di un ufficio postale addetto allo svolgimento del servizio di raccolta del risparmio riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio.  (Fattispecie in tema di peculato)


Vedi anche Cass. pen. 30177/2013

Per assumere la qualifica di incaricati di pubblico servizio non è necessario che i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. siano addetti alle attività di servizio postale o a quelle finanziarie, ma è sufficiente che vi sia una connessione con la funzione pubblica dell'Ente. Ne consegue che rivestono la qualifica de qua anche i dipendenti della Direzione Internal Auditing, struttura che svolge attività strettamente connessa all'esercizio della pubblica funzione da parte dell'ente Poste, non potendo certamente essere relativo ad attività diverse il compito di verifica dei conti e del conformarsi dei singoli uffici postali alle direttive gestionali.






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