Corte di Giustizia UE 1° ottobre 2015, n. C-290/14
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e
giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare – Decisione di rimpatrio corredata di
un divieto d’ingresso per un periodo di tre anni – Violazione del divieto
di ingresso – Cittadino di un paese terzo allontanato in precedenza –
Pena detentiva in caso di reingresso illecito nel territorio nazionale –
Compatibilità
La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri
al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve
essere interpretata nel senso che non osta, in linea di principio, ad una
normativa di uno Stato membro che prevede l’irrogazione di una pena detentiva
ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare il quale, dopo
essere ritornato nel proprio paese d’origine nel quadro di un’anteriore procedura
di rimpatrio, rientri irregolarmente nel territorio del suddetto Stato
trasgredendo un divieto di ingresso.
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
1° ottobre 2015
Nella causa C‑290/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di
Firenze (Italia), con decisione del 22 maggio 2014, pervenuta in cancelleria il
12 giugno 2014, nel procedimento penale a carico di
Skerdjan Celaj,
LA CORTE
(Quarta Sezione),
composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di
sezione, K. Jürimäe, J. Malenovský, M. Safjan e A. Prechal,
giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il
governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da
L. D’Ascia, avvocato dello Stato;
– per il
governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per il
governo tedesco, da T. Henze, in qualità di agente;
– per il
governo ellenico, da M. Michelogiannaki, in qualità di agente;
– per il
governo norvegese, da E. Widsteen e K. Moen, in qualità di agenti;
– per il
governo svizzero, da E. Bichet, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da M. Condou-Durande e A. Aresu, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 28 aprile 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348,
pag. 98).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico del
sig. Celaj, cittadino albanese, a seguito del suo ingresso nel territorio
italiano in violazione di un divieto di ingresso in detto territorio per un
periodo di tre anni.
Contesto normativo
La
Convenzione relativa allo status dei rifugiati
3 La Convenzione relativa
allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des
traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], è
entrata in vigore il 22 aprile 1954. Essa è stata completata dal protocollo
relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967,
entrato a sua volta in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «convenzione
di Ginevra»).
4 L’articolo
31, paragrafo 1, della convenzione di Ginevra è così formulato:
«Gli Stati contraenti non applicheranno sanzioni penali
per ingresso o soggiorno irregolare a quei rifugiati che, provenienti
direttamente dal territorio in cui la loro vita o la loro libertà era
minacciata nel senso previsto dall’articolo 1, entrano o si trovano sul loro
territorio senza autorizzazione, purché si presentino senza indugio alle
autorità ed espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o il loro
soggiorno irregolare».
La direttiva 2008/115
5 I
considerando 1, 4, 14 e 23 della direttiva 2008/115 così recitano:
«(1) Il
Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha istituito un approccio
coerente in materia di migrazione e asilo, finalizzato alla creazione di un
regime comune in materia di asilo e di una politica per l’immigrazione legale
nonché alla lotta contro l’immigrazione clandestina.
(...)
(4) Occorrono
norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio
efficace quale elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente
gestita.
(...)
(14) Occorre
conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di
rimpatrio istituendo un divieto d’ingresso che proibisca l’ingresso e il
soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. (...)
(...)
(23) L’applicazione
della presente direttiva non pregiudica gli obblighi derivanti dalla
convenzione di Ginevra (...)».
6 L’articolo
1 di tale direttiva, rubricato «Oggetto», così prevede:
«La presente direttiva stabilisce norme e procedure
comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in
quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale,
compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti
dell’uomo».
7 Ai
sensi del successivo articolo 8, intitolato «Allontanamento»:
«1. Gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio
qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma
dell’articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell’obbligo di
rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma
dell’articolo 7.
2. Qualora uno Stato
membro abbia concesso un periodo per la partenza volontaria a norma
dell’articolo 7, la decisione di rimpatrio può essere eseguita unicamente alla
scadenza di tale periodo, a meno che nel periodo in questione non sorga uno dei
rischi di cui all’articolo 7, paragrafo 4.
3. Gli Stati membri
possono adottare una decisione o un atto amministrativo o giudiziario distinto
che ordini l’allontanamento.
4. Ove gli Stati
membri ricorrano – in ultima istanza – a misure coercitive per
allontanare un cittadino di un paese terzo che oppone resistenza, tali misure
sono proporzionate e non ecced[o]no un uso ragionevole della forza. Le misure
coercitive sono attuate conformemente a quanto previsto dalla legislazione
nazionale in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della
dignità e dell’integrità fisica del cittadino di un paese terzo interessato.
5. Nell’effettuare
l’allontanamento per via aerea gli Stati membri tengono conto degli
orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili
all’allontanamento congiunto per via aerea allegati alla decisione 2004/573/CE.
6. Gli Stati membri
prevedono un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati».
8 L’articolo
11 della stessa direttiva è formulato nei seguenti termini:
«1. Le decisioni di
rimpatrio sono corredate di un divieto d’ingresso:
a) qualora
non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure
b) qualora
non sia stato ottemperato all’obbligo di rimpatrio.
In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere
corredate di un divieto d’ingresso.
(...)».
Il diritto italiano
9 L’articolo
13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero (supplemento ordinario alla GURI del 18 agosto 1998,
n. 191; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 286/1998»), è così
formulato:
«Lo straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale
autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero
è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con
accompagnamento immediato alla frontiera. (...)».
10 L’articolo
13, comma 13ter, del decreto legislativo n. 286/1998 così dispone:
«Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza
e si procede con rito direttissimo».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
11 Il
sig. Celaj è stato arrestato il 26 agosto 2011 nel territorio italiano
dalle forze dell’ordine di Pontassieve (Italia) per tentativo di furto con
strappo. Per tale reato è stato condannato ad una pena detentiva e al pagamento
di una multa con sentenza passata in giudicato il 15 marzo 2012, fruendo
comunque di una sospensione.
12 Il
17 aprile 2012, il sig. Celaj è stato oggetto di un decreto di espulsione
del Prefetto di Firenze (Italia) e di un ordine di allontanamento del Questore
di Firenze, corredati di un divieto di reingresso per un periodo di tre anni.
13 Nel
suo provvedimento il Prefetto di Firenze ha precisato che si doveva escludere
la possibilità di accordare al sig. Celaj un termine per la partenza
volontaria, non avendo l’interessato fatto domanda in tal senso e per
l’esistenza di un rischio di fuga. Tuttavia, per ragioni tecniche,
l’accompagnamento coattivo alla frontiera non è avvenuto. Le autorità italiane
competenti hanno pertanto ordinato all’interessato di lasciare immediatamente
il territorio nazionale, con l’avvertimento che, in caso di inottemperanza, gli
sarebbero state applicate le sanzioni previste dalla legge. Nondimeno,
l’interessato ha continuato a soggiornare nel territorio italiano ove la sua
presenza è stata accertata dalle autorità italiane il 27 luglio, il
1° agosto e il 30 agosto 2012.
14 Il
4 settembre 2012 il sig. Celaj si è presentato spontaneamente all’Ufficio
di polizia di frontiera di Brindisi (Italia) e ha lasciato il territorio
italiano.
15 Successivamente,
il sig. Celaj è rientrato nel territorio italiano e il 14 febbraio 2014 è
stato identificato presso la stazione ferroviaria di San Piero a Sieve (Italia)
dalle forze dell’ordine. Queste ultime hanno proceduto al suo arresto per
violazione dell’articolo 13, comma 13, del decreto legislativo
n. 286/1998.
16 Il
pubblico ministero ha quindi avviato, dinanzi al Tribunale di Firenze, un
procedimento penale nei confronti del sig. Celaj, chiedendone la condanna
alla pena di otto mesi di reclusione a norma dell’articolo 13, del decreto
legislativo n. 286/1998.
17 Il
difensore dell’interessato ha chiesto l’assoluzione sostenendo che la direttiva
2008/115 si oppone a tale normativa nazionale e dunque i fatti non
costituiscono più reato.
18 In
tale contesto, il Tribunale di Firenze ha deciso di sospendere il procedimento
e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le disposizioni della direttiva 2008/115 ostino
all’esistenza di norme nazionali degli Stati membri che prevedano la pena della
reclusione sino a quattro anni per un cittadino di un paese terzo che, dopo
essere stato rimpatriato non a titolo di sanzione penale né in conseguenza di
una sanzione penale, abbia fatto nuovamente ingresso nel territorio dello Stato
in violazione di un legittimo divieto di reingresso, senza che tale cittadino
sia stato previamente sottoposto alle misure coercitive previste dall’articolo
8 della direttiva 2008/115 ai fini del suo pronto ed efficace allontanamento».
Sulla questione pregiudiziale
19 Con
la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la
direttiva 2008/115 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una
normativa di uno Stato membro che prevede l’irrogazione di una pena detentiva
al cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno è irregolare, che, dopo essere
ritornato nel proprio paese d’origine nel quadro di una procedura di rimpatrio
anteriore, rientri irregolarmente nel territorio del suddetto Stato
trasgredendo un divieto di ingresso.
20 Si
deve anzitutto ricordare che la direttiva 2008/115 disciplina unicamente il
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e,
pertanto, non si prefigge l’obiettivo di armonizzare integralmente le norme
degli Stati membri sul soggiorno degli stranieri. Tale direttiva, quindi, non
vieta, in linea di principio, che il diritto di uno Stato membro qualifichi
come reato il reingresso illegale di un cittadino di un paese terzo in
violazione di un divieto di ingresso e preveda sanzioni penali per scoraggiare
e reprimere la commissione di siffatta infrazione (v., per analogia, sentenze
Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, punto 28, e Sagor, C‑430/11,
EU:C:2012:777, punto 31).
21 Secondo
costante giurisprudenza, uno Stato membro non può applicare una disciplina
penale idonea a compromettere il conseguimento delle finalità perseguite dalla
suddetta direttiva, privando così quest’ultima del suo effetto utile (sentenza
Sagor, C‑430/11, EU:C:2012:777, punto 32 e giurisprudenza citata).
22 A
tal proposito, si deve rilevare che la direttiva 2008/115 è stata adottata sul
fondamento dell’articolo 63, primo comma, punto 3, lettera b), CE, divenuto
articolo 79, paragrafo 2, lettera c), TFUE, il quale prevede l’adozione di
misure nel settore dell’immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare.
23 Come
risulta dai considerando 1 e 4 della direttiva 2008/115, letti alla luce
dell’articolo 79 TFUE, l’attuazione di una politica in materia di rimpatri
è parte integrante dello sviluppo, da parte dell’Unione europea, di una
politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in particolare, la
prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immigrazione illegale.
24 L’articolo
11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 prevede la possibilità e, in talune
ipotesi, l’obbligo per le autorità competenti degli Stati membri di corredare
le decisioni di rimpatrio di un divieto d’ingresso, misura questa che, ai sensi
del considerando 14 della direttiva summenzionata, è diretta a conferire una
dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio.
25 Occorre
rilevare che la direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel senso che non
osta, in linea di principio, alla facoltà, per gli Stati membri, di adottare
una normativa che sanzioni penalmente il nuovo ingresso illegale di un
cittadino di un paese terzo.
26 È
ben vero che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, le norme e le
procedure comuni sancite dalla direttiva 2008/115 sarebbero compromesse se lo
Stato membro interessato, dopo aver accertato il soggiorno irregolare del
cittadino di un paese terzo, anteponesse all’esecuzione della decisione di
rimpatrio, o addirittura alla sua stessa adozione, un procedimento penale
idoneo a condurre alla reclusione nel corso della procedura di rimpatrio, in
quanto tale modo di procedere rischierebbe di ritardare l’allontanamento (v.,
in questo senso, sentenze El Dridi, C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, punto 59,
Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, punti da 37 a 39 e 45, nonché Sagor, C‑430/11,
EU:C:2012:777, punto 33).
27 Ciononostante,
il procedimento penale dinanzi al giudice del rinvio riguarda la situazione di
un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno è irregolare, nei confronti
del quale, per mettere fine al suo primo soggiorno irregolare nel territorio di
uno Stato membro, sono state applicate le norme e le procedure comuni previste
dalla direttiva 2008/115 e che entra nuovamente in tale territorio trasgredendo
un divieto d’ingresso.
28 Pertanto,
le circostanze di cui al procedimento principale si distinguono nettamente da
quelle oggetto delle cause conclusesi con le sentenze El Dridi (C‑61/11 PPU,
EU:C:2011:268) e Achughbabian (C‑329/11, EU:C:2011:807), nelle quali i detti
cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno era irregolare, erano oggetto di un
primo procedimento di rimpatrio nello Stato membro interessato.
29 Inoltre,
la Corte ha già
statuito che direttiva 2008/115 non osta all’irrogazione di sanzioni penali, ai
sensi delle norme nazionali di procedura penale, a cittadini di paesi terzi cui
sia stata applicata la procedura di rimpatrio prevista da tale direttiva e che
soggiornino in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro senza che
esista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio (sentenza Achughbabian,
C‑329/11, EU:C:2011:807, punto 48).
30 Si
deve dunque considerare, a fortiori, che la direttiva 2008/115 non preclude la
facoltà per gli Stati membri di prevedere sanzioni penali a carico dei cittadini
di paesi terzi, il cui soggiorno sia irregolare, per i quali l’applicazione
della procedura istituita da tale direttiva ha condotto al rimpatrio e che
entrano nuovamente nel territorio di uno Stato membro trasgredendo un divieto
di ingresso.
31 Tuttavia,
nella misura in cui la situazione del cittadino di paese terzo interessato, che
ha dato luogo all’allontanamento che ha preceduto il nuovo ingresso irregolare
nel territorio di uno Stato membro, rientrava nell’ambito di applicazione della
direttiva 2008/115, l’irrogazione di una sanzione penale, come quella
controversa nel procedimento principale, è ammissibile solo a condizione che il
divieto di ingresso dettato nei confronti del suddetto cittadino sia conforme
all’articolo 11 di tale direttiva, circostanza che compete al giudice del
rinvio accertare.
32 L’irrogazione
di una sanzione penale siffatta è soggetta altresì al pieno rispetto tanto dei
diritti fondamentali, in particolare di quelli garantiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950 (v., in questo senso, sentenza Achughbabian,
C‑329/11, EU:C:2011:807, punto 49), quanto, eventualmente, della Convenzione di
Ginevra, e in particolare del suo articolo 31, paragrafo 1.
33 Tenuto
conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla
questione posta dichiarando che la direttiva 2008/115 deve essere interpretata
nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato
membro che prevede l’irrogazione di una pena detentiva ad un cittadino di un
paese terzo il cui soggiorno è irregolare il quale, dopo essere ritornato nel
proprio paese d’origine nel quadro di un’anteriore procedura di rimpatrio,
rientri irregolarmente nel territorio del suddetto Stato trasgredendo un
divieto di ingresso.
Sulle spese
34 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione)
dichiara:
La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni
applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che non osta, in
linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro che prevede
l’irrogazione di una pena detentiva ad un cittadino di un paese terzo il cui
soggiorno è irregolare il quale, dopo essere ritornato nel proprio paese
d’origine nel quadro di un’anteriore procedura di rimpatrio, rientri
irregolarmente nel territorio del suddetto Stato trasgredendo un divieto di
ingresso.
Dal sito http://curia.europa.eu
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