sabato 24 ottobre 2015




Tar Lombardia, Brescia, xx ottobre 2015, n. xx

L’autore di un esposto, sfociato in un procedimento disciplinare a carico di un dipendente pubblico, ha diritto di accesso – anche mediante estrazione di copia – al provvedimento conclusivo (del procedimento disciplinare) ed a quegli atti eventualmente ivi richiamati  per relationem


OMISSIS
FATTO e DIRITTO
Al ricorrente, proprietario di terreni su cui è stato realizzato, con regolare permesso di costruire, un edificio con destinazione residenziale, sono state contestate alcune difformità, la più rilevante relativa alla modifica della quota di imposta, che, secondo il ricorrente, sarebbe stata traslata verso l’alto all’insaputa dello stesso committente, nonostante uno dei progettisti fosse proprio il proprietario del lotto confinante che ha poi denunciato tale difformità. Conseguentemente, il proprietario ha richiesto la sanatoria, previo accertamento di compatibilità paesaggistica.
Il provvedimento sanante è stato, però, negato, a causa del parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici che, secondo il ricorrente, sarebbe stato determinato dal parere del Responsabile del Servizio tecnico comunale circa la rilevanza ai fini paesaggistici del volume geometrico.
Tale atto, come quelli presupposti, è stato impugnato avanti a questo Tribunale.
Nel contempo, il 9 gennaio 2015, l’odierno ricorrente ha trasmesso un esposto al Comune, affinchè questo avviasse un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile del proprio Ufficio tecnico, per accertare eventuali responsabilità dello stesso, sia in relazione al procedimento edilizio inerente la proprietà del ricorrente, che con riferimento ad analogo procedimento avente ad oggetto la proprietà del vicino confinante, che avrebbe dovuto scaturire dalle puntuali segnalazioni degli abusi da quest’ultimo commessi, effettuate dallo stesso odierno ricorrente.
Il 31 marzo 2015, il sig. F.C. ha chiesto di avere accesso agli atti del procedimento disciplinare, ottenendo, però, solo l’informazione dell’avvenuta conclusione del procedimento stesso, con provvedimento prot. n. 2808 del 2 marzo 2015: il richiesto accesso agli atti, invece, è stato integralmente negato.
Dell’illegittimità di ciò si duole il ricorrente, che ritiene che il Comune sia incorso in una violazione e falsa applicazione della normativa che regola l’accesso agli atti, laddove ha escluso la sussistenza di un interesse concreto del richiedente e, dunque, una posizione qualificata dello stesso - anche in considerazione del fatto che il procedimento disciplinare non avrebbe la funzione di tutelare situazioni soggettive di terzi -, nonché ha qualificato la richiesta come un tentativo di controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione.
Con riferimento a quest’ultimo profilo, il Collegio ritiene possa escludersi che l’azione esercitata tenda ad un controllo diffuso sull’agire del Comune destinatario della richiesta, in quanto quest’ultima risulta essere ben dettagliata e riferita esclusivamente agli atti di uno specifico procedimento che, come ammesso dallo stesso Comune, è stato iniziato proprio a seguito dell’iniziativa dello stesso richiedente.
Si tratta, però, di un procedimento senz’altro peculiare, in quanto teso a garantire il soddisfacimento dell’interesse pubblico tutelato dall’art. 97 della Costituzione e, dunque, il buon andamento, l’efficacia e l’efficienza della pubblica amministrazione.
L’effettiva essenza della controversia in esame risiede, dunque, nell’accertamento della sussistenza di una situazione giuridica differenziata, legittimante la pretesa ad avere accesso agli atti ad un procedimento particolare quale quello disciplinare, in relazione al quale non si individua un controinteressato e l’interesse del terzo che l’ha attivato non può definirsi come “diretto”.
Ciò non può, però, escludere a priori che tale interesse sia, comunque, concreto ed attuale, quantomeno con riferimento alla conoscenza del provvedimento conclusivo del procedimento.
In effetti, da tempo la giurisprudenza ha sganciato la fondatezza della pretesa all’accesso dalla sussistenza di un preciso interesse legittimo o diritto soggettivo da tutelare (TAR Friuli Venezia Giulia n. 158/2014) e dalla concreta possibilità dell’utilizzazione del provvedimento cui si chiede l’accesso in giudizio (TAR Calabria, Catanzaro, n. 44/2014) ovvero dalla fondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio principale.
Nel contempo, l’orientamento giurisprudenziale è andato modificandosi proprio con riferimento alla possibilità di pretendere l’accesso agli atti da parte di colui che abbia presentato un esposto, superando le pronunce richiamate da parte resistente e incentrate sulla necessità della dimostrazione della natura strumentale dei documenti richiesti rispetto alla tutela di posizioni giuridiche soggettive proprie del richiedente l’accesso stesso.
In particolare, con sentenza n. 7 del 2006, l’Adunanza plenaria ha affermato di condividere “l’assunto della Sezione remittente, secondo cui la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 241, legittima all’accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell’esposto ha tratto origine”.
Parafrasando l’affermazione contenuta nella citata pronuncia, l’aver rappresentato all’Amministrazione una situazione che potrebbe aver compromesso il buon andamento dell’azione amministrativa genera, in capo al soggetto, una situazione giuridica soggettiva differenziata che legittima la pretesa a conoscere se e come sia stato valutato quanto denunciato.
Le conclusioni cui è addivenuto il Consiglio di Stato appaiono, dunque, condivisibili, ancorché la giurisprudenza successiva abbia aggiunto ulteriori specificazioni, ritenendo che la qualifica di autore dell’esposto debba essere accompagnata, per giustificare l’accesso agli atti, da “altri elementi”.
Nella fattispecie in esame, infatti, la conoscenza dell’esito del procedimento disciplinare e delle ragioni che l’hanno determinato potrebbe avere rilevanza nell’ambito delle controversie civili ed amministrative pendenti e generate anche dagli atti e dai comportamenti tenuti dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, impugnati e contestati dall’odierno ricorrente.
Il Collegio, pertanto, sulla scorta di tutto ciò, ritiene sussistenti anche quegli “altri elementi” che qualificano la pretesa e accoglie il ricorso, annullando la nota contenente il diniego dell’accesso agli atti e disponendo il tempestivo accesso, da parte del ricorrente, agli atti richiesti, anche mediante estrazione di copia, ancorché limitatamente al provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare e a quegli atti eventuali in esso richiamati nel fare ricorso all’istituto della motivazione per relationem.
Ciò a prescindere dalla carenza di motivazione dell’originaria richiesta di accesso agli atti, superata dalla specifica indicazione delle ragioni sottese seguita alla comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza.
Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a IVA, C.P.A. e altri accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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