Tar Lombardia, Brescia, xx
ottobre 2015, n. xx
L’autore di un esposto, sfociato in un procedimento disciplinare a
carico di un dipendente pubblico, ha diritto di accesso – anche mediante
estrazione di copia – al provvedimento conclusivo (del procedimento disciplinare)
ed a quegli atti eventualmente ivi richiamati per relationem
OMISSIS
FATTO e DIRITTO
Al ricorrente, proprietario di
terreni su cui è stato realizzato, con regolare permesso di costruire, un
edificio con destinazione residenziale, sono state contestate alcune
difformità, la più rilevante relativa alla modifica della quota di imposta,
che, secondo il ricorrente, sarebbe stata traslata verso l’alto all’insaputa
dello stesso committente, nonostante uno dei progettisti fosse proprio il
proprietario del lotto confinante che ha poi denunciato tale difformità.
Conseguentemente, il proprietario ha richiesto la sanatoria, previo
accertamento di compatibilità paesaggistica.
Il provvedimento sanante è stato,
però, negato, a causa del parere negativo della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici che, secondo il ricorrente, sarebbe stato
determinato dal parere del Responsabile del Servizio tecnico comunale circa la
rilevanza ai fini paesaggistici del volume geometrico.
Tale atto, come quelli
presupposti, è stato impugnato avanti a questo Tribunale.
Nel contempo, il 9 gennaio 2015,
l’odierno ricorrente ha trasmesso un esposto al Comune, affinchè questo
avviasse un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile del
proprio Ufficio tecnico, per accertare eventuali responsabilità dello stesso,
sia in relazione al procedimento edilizio inerente la proprietà del ricorrente,
che con riferimento ad analogo procedimento avente ad oggetto la proprietà del
vicino confinante, che avrebbe dovuto scaturire dalle puntuali segnalazioni
degli abusi da quest’ultimo commessi, effettuate dallo stesso odierno
ricorrente.
Il 31 marzo 2015, il sig. F.C. ha
chiesto di avere accesso agli atti del procedimento disciplinare, ottenendo,
però, solo l’informazione dell’avvenuta conclusione del procedimento stesso,
con provvedimento prot. n. 2808 del 2 marzo 2015: il richiesto accesso agli
atti, invece, è stato integralmente negato.
Dell’illegittimità di ciò si
duole il ricorrente, che ritiene che il Comune sia incorso in una violazione e
falsa applicazione della normativa che regola l’accesso agli atti, laddove ha
escluso la sussistenza di un interesse concreto del richiedente e, dunque, una
posizione qualificata dello stesso - anche in considerazione del fatto che il
procedimento disciplinare non avrebbe la funzione di tutelare situazioni
soggettive di terzi -, nonché ha qualificato la richiesta come un tentativo di
controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione.
Con riferimento a quest’ultimo
profilo, il Collegio ritiene possa escludersi che l’azione esercitata tenda ad
un controllo diffuso sull’agire del Comune destinatario della richiesta, in
quanto quest’ultima risulta essere ben dettagliata e riferita esclusivamente
agli atti di uno specifico procedimento che, come ammesso dallo stesso Comune,
è stato iniziato proprio a seguito dell’iniziativa dello stesso richiedente.
Si tratta, però, di un
procedimento senz’altro peculiare, in quanto teso a garantire il
soddisfacimento dell’interesse pubblico tutelato dall’art. 97 della
Costituzione e, dunque, il buon andamento, l’efficacia e l’efficienza della
pubblica amministrazione.
L’effettiva essenza della
controversia in esame risiede, dunque, nell’accertamento della sussistenza di
una situazione giuridica differenziata, legittimante la pretesa ad avere
accesso agli atti ad un procedimento particolare quale quello disciplinare, in
relazione al quale non si individua un controinteressato e l’interesse del
terzo che l’ha attivato non può definirsi come “diretto”.
Ciò non può, però, escludere a
priori che tale interesse sia, comunque, concreto ed attuale, quantomeno con
riferimento alla conoscenza del provvedimento conclusivo del procedimento.
In effetti, da tempo la
giurisprudenza ha sganciato la fondatezza della pretesa all’accesso dalla
sussistenza di un preciso interesse legittimo o diritto soggettivo da tutelare
(TAR Friuli Venezia Giulia n. 158/2014) e dalla concreta possibilità
dell’utilizzazione del provvedimento cui si chiede l’accesso in giudizio (TAR
Calabria, Catanzaro, n. 44/2014) ovvero dalla fondatezza della pretesa fatta
valere nel giudizio principale.
Nel contempo, l’orientamento
giurisprudenziale è andato modificandosi proprio con riferimento alla
possibilità di pretendere l’accesso agli atti da parte di colui che abbia
presentato un esposto, superando le pronunce richiamate da parte resistente e
incentrate sulla necessità della dimostrazione della natura strumentale dei
documenti richiesti rispetto alla tutela di posizioni giuridiche soggettive
proprie del richiedente l’accesso stesso.
In particolare, con sentenza n. 7
del 2006, l’Adunanza plenaria ha affermato di condividere “l’assunto della
Sezione remittente, secondo cui la qualità di autore di un esposto, che abbia
dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad
altri elementi, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione
giuridicamente rilevante che, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 241,
legittima all’accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare
che da quell’esposto ha tratto origine”.
Parafrasando l’affermazione
contenuta nella citata pronuncia, l’aver rappresentato all’Amministrazione una
situazione che potrebbe aver compromesso il buon andamento dell’azione amministrativa
genera, in capo al soggetto, una situazione giuridica soggettiva differenziata
che legittima la pretesa a conoscere se e come sia stato valutato quanto
denunciato.
Le conclusioni cui è addivenuto
il Consiglio di Stato appaiono, dunque, condivisibili, ancorché la
giurisprudenza successiva abbia aggiunto ulteriori specificazioni, ritenendo
che la qualifica di autore dell’esposto debba essere accompagnata, per
giustificare l’accesso agli atti, da “altri elementi”.
Nella fattispecie in esame,
infatti, la conoscenza dell’esito del procedimento disciplinare e delle ragioni
che l’hanno determinato potrebbe avere rilevanza nell’ambito delle controversie
civili ed amministrative pendenti e generate anche dagli atti e dai
comportamenti tenuti dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, impugnati
e contestati dall’odierno ricorrente.
Il Collegio, pertanto, sulla
scorta di tutto ciò, ritiene sussistenti anche quegli “altri elementi” che
qualificano la pretesa e accoglie il ricorso, annullando la nota contenente il
diniego dell’accesso agli atti e disponendo il tempestivo accesso, da parte del
ricorrente, agli atti richiesti, anche mediante estrazione di copia, ancorché
limitatamente al provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare e a
quegli atti eventuali in esso richiamati nel fare ricorso all’istituto della
motivazione per relationem.
Ciò a prescindere dalla carenza
di motivazione dell’originaria richiesta di accesso agli atti, superata dalla
specifica indicazione delle ragioni sottese seguita alla comunicazione del
preavviso di rigetto dell’istanza.
Le spese del giudizio seguono
l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in
motivazione.
Condanna l’Amministrazione al
pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in
Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a IVA, C.P.A. e altri accessori di
legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Nessun commento:
Posta un commento