Ag. Entrate 23 ottobre 2015, n. 91: Interpello
– Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo dell’autentica di firma
apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo collegi
degli Ordini professionali
L’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di
votazione per il rinnovo dei collegi dell’Ordine professionale dei geologi,
eseguita ai sensi dell’art. 14 della l. 53/1990, beneficia dell’esenzione
dall’imposta di bollo, di cui all’articolo 1 della Tabella annessa al DPR n.
642/1972
Quesito
Il Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Geologi ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai
fini dell’imposta di bollo, da riservare all’autentica di firma apposta sulla
busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo dei consigli
territoriali degli ordini dei geologi, trasmessa mediante lettera raccomandata,
ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del DPR 8 luglio 2005, n. 169.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Collegio Nazionale dell’Ordine
dei Geologi ritiene che l’autentica di firma apposta sulle busta contenente la
scheda di votazione sia esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 1
della tabella, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che esenta in modo
assoluto dall’imposta gli “… atti e documenti relativi all’esercizio dei
diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che
giurisdizionale”.
L’istante evidenzia, infine, che
il Ministero di Giustizia, in risposta a specifici quesiti posti dallo stesso
Consiglio nazionale dei geologi e dal Consiglio nazionale dei chimici, ha
precisato che i pubblici ufficiali competenti alla legalizzazione della firma
sulla busta, che contiene la scheda di voto per il rinnovo dei consigli degli
ordini professionali, sono quelli indicati dall’articolo 14 della legge n. 53
del 1990.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il DPR 8 luglio 2005, n. 169,
recante il “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della
composizione degli organi di ordini professionali” all’articolo 3, comma 7,
stabilisce che “E’ ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad
eccezione che per l’elezione dei consigli provinciali. L’elettore richiede alla
segreteria dell’ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura
della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa,
sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge…”.
Il Ministero di Giustizia, con
riferimento alle votazioni effettuate per le elezioni degli ordini
professionali, con nota prot. n. D.G. 10265 del 2 settembre 2005, ha chiarito
che la dichiarazione di voto è per sua natura segreta, personale e non
delegabile ed è esercitata sempre previo accertamento dell’identità del votante
da parte dei componenti il seggio elettorale. Quando il diritto di voto è
esercitato per corrispondenza, mediante lettera raccomandata, questa attività
di riconoscimento e identificazione del votante non può essere omessa e,
dunque, per l’autenticazione deve essere posta in essere un’attività equipollente
a quella svolta per regola generale dai componenti il seggio elettorale.
Proprio in ragione
dell’obbligatorietà dell’autenticazione della firma nella votazione inviata per
raccomandata, il Ministero di Giustizia ha chiarito che i soggetti legittimati
all’autentica sono quelli previsti dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990,
n. 53 recante “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale”.
Si tratta dei notai, dei giudici
di pace, dei cancellieri e dei collaboratori delle cancellerie delle Corti di
appello, dei tribunali e delle preture, dei segretari delle procure della
Repubblica, dei presidenti delle province, dei sindaci, degli assessori
comunali e provinciali, dei presidenti dei consigli comunali e provinciali, dei
presidenti e dei vice presidenti dei consigli circoscrizionali, dei segretari
comunali e provinciali e dei funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente
della provincia.
Fatte tali premesse,
relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell’imposta di
bollo, all’autentica di firma, si osserva che l’articolo 1, comma 1, della
tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede
l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, per ogni
foglio, per gli “Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri
pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e
copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi”.
In deroga a tale principio,
l’articolo 1 della tabella annessa al richiamato DPR n. 642 del 1972 (Atti,
documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) esenta, in
modo assoluto, dall’imposta di bollo gli “… atti e documenti riguardanti la
formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei
diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che
giurisdizionale”.
A parere della scrivente,
nell’ambito applicativo della citata previsione esentativa devono essere
ricondotte anche le autentiche di firma effettuate ai sensi dell’articolo 14
della legge n. 53 del 1990, in quanto tale disposizione appare volta a
garantire gli adempimenti connessi con lo svolgimento del procedimento
elettorale.
Si ritiene, pertanto, che anche
l’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per
il rinnovo dei collegi dell’Ordine professionale dei geologi, eseguita ai sensi
del citato articolo 14, possa beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo,
di cui all’articolo 1 della Tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.
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